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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1501/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/06/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FERNANDO DELL'ESTATE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AN (CE) in data 23/07/1989
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 04.06.1991) e (il 9.09.1997); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
- La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
- La moglie si allontanerà dalla dimora coniugale entro il 31 dicembre 2024;
- Il marito a titolo di concorso al mantenimento della coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
RZ IO (CE) il 07/10/1965;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 48, parte II, serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1501/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/06/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FERNANDO DELL'ESTATE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AN (CE) in data 23/07/1989
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 04.06.1991) e (il 9.09.1997); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
- La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
- La moglie si allontanerà dalla dimora coniugale entro il 31 dicembre 2024;
- Il marito a titolo di concorso al mantenimento della coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.;
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio” rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
RZ IO (CE) il 07/10/1965;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 48, parte II, serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso