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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. NZ TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G.
8847/2025 instaurato da
, nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTELLI PAOLA
e nato a [...] il [...] (CF: con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BERTELLI PAOLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udeinza cartolare del 16.09.2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che di seguito integralmente si trascrivono:
“CONDIZIONI DIVORZIO
1. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, dichiarando di non pretendere alcunché l'uno dall'altro.
3. Le spese di lite sono compensate.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15.12.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 260, parte I, anno 2016), in data 16.10.2024 formalizzavano la separazione personale con atto stipulato presso il Comune di Brescia e confermato in data 20.11.2024,
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
NZ TI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. NZ TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G.
8847/2025 instaurato da
, nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTELLI PAOLA
e nato a [...] il [...] (CF: con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BERTELLI PAOLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udeinza cartolare del 16.09.2025 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che di seguito integralmente si trascrivono:
“CONDIZIONI DIVORZIO
1. Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale, dichiarando di non pretendere alcunché l'uno dall'altro.
3. Le spese di lite sono compensate.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15.12.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 260, parte I, anno 2016), in data 16.10.2024 formalizzavano la separazione personale con atto stipulato presso il Comune di Brescia e confermato in data 20.11.2024,
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
NZ TI
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