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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2745 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. attore contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 dicembre 2024, l'avv. , Parte_1
difensore di fiducia di nel procedimento civile di atp, sezione CP_2
lavoro, n. 2350/2023 r.g. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di
Agrigento in composizione monocratica l'11 dicembre 2024, con il quale era stata liquidata la somma di € 450,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha lamentato la liquidazione dei compensi professionali inferiori ai minimi tariffari, contestando la motivazione del giudice relativamente alla disapplicazione del Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal COA per le liquidazioni degli onorari in materia civile, di lavoro e previdenza, evidenziando, in ogni caso, che anche la liquidazione di € 700,00 oltre accessori, prevista secondo il protocollo per l'ATP in materia di previdenza e assistenza, sarebbe inferiore ai minimi inderogabili.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura complessiva di € 1400,00, oltre accessori di legge, modificando nel corso del giudizio la domanda e chiedendo la liquidazione del maggiore importo di € 1904,50.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione della visibilità del fascicolo del procedimento recante r.g., 2675/2020 sez. Lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta era stata trattenuta in decisione, previa discussione del ricorrente.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1
pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Dalla disamina degli atti allegati al ricorso e della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. L. vo n. 150/2011, emerge che in effetti la liquidazione operata risulta inferiore a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento che, per l'appunto, per l'A.T.P. in materia previdenziale prevede l'importo di € 700,00, oltre accessori di legge.
Sebbene sia noto che i protocolli in materia di liquidazione dei difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbiano valore vincolante, tuttavia, va osservato come gli stessi abbiano valore persuasivo, costituendo strumenti di indirizzo e interpretazione per favorire una gestione più omogenea e trasparente della liquidazione (Cass. civile sez. II,
20/10/2023 n.29184); detti protocolli, stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise nell'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale e, soprattutto, consentire prassi uniformi nelle liquidazioni;
ciò vale, specificamente, per procedimenti di natura seriale come l'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445 bis c.p.c.), che negli ultimi anni hanno assunto una rilevante consistenza numerica nel territorio agrigentino;
i procedimenti in questione sono caratterizzati dall'espletamento di una esigua attività professionale e dall'assenza di specifiche questioni in punto di diritto soprattutto in ragione della scelta legislativa fondata sulla constatazione che nei giudizi per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU, accertamento che costituisce condizione di procedibilità della domanda (nel caso di specie, peraltro, emerge dalla c.t.u. a firma del dr. che la difesa del ricorrente non ha neppure Persona_1
contestato le conclusioni negative dello stesso consulente del giudice).
Pertanto, considerato che il valore indicato dal Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Agrigento per i procedimenti per A.T.P. in materia previdenziale è pressoché conforme previsioni di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione tecnica preventiva, compenso minimo per le tre fasi ( esclusa la fase decisionale, non essendo espletata in questi giudizi) per lo scaglione fino a €
52.000,00, operata la riduzione nella misura della metà ai sensi dell' 130 Dpr
115/02;
Sulla scorta delle superiori motivazioni, il decreto opposto va revocato e può provvedersi alla liquidazione applicando il Protocollo d'intesa del 16 dicembre
2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del COA di Agrigento;
dunque per € 700,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Pare opportune evidenziare che la parte ammessa al PSS è tenuta ad indicare tempestivamente, ovvero sin dalle prime battute del procedimento, l'avvenuta ammissione (corredata, ove già emessa, dalla delibera del COA) o, quantomeno, dichiarare di aver presentato apposita domanda per l'ammissione al PSS producendone copia;
detto onere è desumibile non solo dal Protocollo d'intesa già richiamato ( “al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa e, comunque, con immediatezza rispetto alla sua emissione e in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie..”), ma anche dalle norme di cui agli artt. 122 e segg. del TU Spese di giustizia e, in particolare: - dall'art. 127 ultimo comma, che prevede la verifica, anche da parte dell'autorità giudiziaria “dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio …”, verifica che può essere compiuta
“in ogni tempo, anche successivo all'ammissione”; (art. 127 ultimo comma
Testo unico spese di giustizia): verifica che presuppone, evidentemente, che il giudice sia stato edotto, sin dall'introduzione del giudizio, dell'avvenuta ammissione (o presentazione della domanda per l'ammissione al PSS); - dall'art. 131 per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla prenotazione a debito delle spese e dell'anticipazione a carico dell'Erario nonché, per le determinazioni del giudice sull'indicazione della parte tenuta al versamento dell'acconto in favore del c.t.u.; - dall'art. 136 per le determinazioni in materia di eventuale revoca del provvedimento di ammissione nell'ipotesi in cui sopravvengano “nel corso del processo modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ..”.
Nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice del lavoro ciò non è avvenuto, emergendo dagli atti che la documentazione relativa all'ammissione al P.S.S. di (domanda, delibera ammissiva C.O.A) è stata depositata solo CP_3
con in data 24 maggio 2024, benché l'ammissione al P.S.S sia di poco successiva alla data del deposito del ricorso ( 13 ottobre 2023, v. delibera
C.O.A. in atti).
Le considerazioni sopra espresse, unitamente all'accoglimento solo parziale dell'opposizione spiegata, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, udito l'attore e nella contumacia del convenuto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: in accoglimento del ricorso e in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Agrigento nella persona del Giudice Gemma Di Stefano, depositato in data
11 dicembre 2024, liquida in favore dell'avv. , difensore di Parte_1
fiducia di nel procedimento civile, sezione lavoro recante CP_2
2350/2023 R.G la somma complessiva di € 700,00 oltre iva e cpa, se dovuta, come per legge e rimborso spese forfettarie, ponendola a carico dell'Erario; compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
G. UD Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2745 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. attore contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17 dicembre 2024, l'avv. , Parte_1
difensore di fiducia di nel procedimento civile di atp, sezione CP_2
lavoro, n. 2350/2023 r.g. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di
Agrigento in composizione monocratica l'11 dicembre 2024, con il quale era stata liquidata la somma di € 450,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha lamentato la liquidazione dei compensi professionali inferiori ai minimi tariffari, contestando la motivazione del giudice relativamente alla disapplicazione del Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal COA per le liquidazioni degli onorari in materia civile, di lavoro e previdenza, evidenziando, in ogni caso, che anche la liquidazione di € 700,00 oltre accessori, prevista secondo il protocollo per l'ATP in materia di previdenza e assistenza, sarebbe inferiore ai minimi inderogabili.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura complessiva di € 1400,00, oltre accessori di legge, modificando nel corso del giudizio la domanda e chiedendo la liquidazione del maggiore importo di € 1904,50.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione della visibilità del fascicolo del procedimento recante r.g., 2675/2020 sez. Lavoro, all'udienza del 26 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta era stata trattenuta in decisione, previa discussione del ricorrente.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1
pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Dalla disamina degli atti allegati al ricorso e della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. L. vo n. 150/2011, emerge che in effetti la liquidazione operata risulta inferiore a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento che, per l'appunto, per l'A.T.P. in materia previdenziale prevede l'importo di € 700,00, oltre accessori di legge.
Sebbene sia noto che i protocolli in materia di liquidazione dei difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbiano valore vincolante, tuttavia, va osservato come gli stessi abbiano valore persuasivo, costituendo strumenti di indirizzo e interpretazione per favorire una gestione più omogenea e trasparente della liquidazione (Cass. civile sez. II,
20/10/2023 n.29184); detti protocolli, stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise nell'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale e, soprattutto, consentire prassi uniformi nelle liquidazioni;
ciò vale, specificamente, per procedimenti di natura seriale come l'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445 bis c.p.c.), che negli ultimi anni hanno assunto una rilevante consistenza numerica nel territorio agrigentino;
i procedimenti in questione sono caratterizzati dall'espletamento di una esigua attività professionale e dall'assenza di specifiche questioni in punto di diritto soprattutto in ragione della scelta legislativa fondata sulla constatazione che nei giudizi per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU, accertamento che costituisce condizione di procedibilità della domanda (nel caso di specie, peraltro, emerge dalla c.t.u. a firma del dr. che la difesa del ricorrente non ha neppure Persona_1
contestato le conclusioni negative dello stesso consulente del giudice).
Pertanto, considerato che il valore indicato dal Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Agrigento per i procedimenti per A.T.P. in materia previdenziale è pressoché conforme previsioni di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione tecnica preventiva, compenso minimo per le tre fasi ( esclusa la fase decisionale, non essendo espletata in questi giudizi) per lo scaglione fino a €
52.000,00, operata la riduzione nella misura della metà ai sensi dell' 130 Dpr
115/02;
Sulla scorta delle superiori motivazioni, il decreto opposto va revocato e può provvedersi alla liquidazione applicando il Protocollo d'intesa del 16 dicembre
2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del COA di Agrigento;
dunque per € 700,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Pare opportune evidenziare che la parte ammessa al PSS è tenuta ad indicare tempestivamente, ovvero sin dalle prime battute del procedimento, l'avvenuta ammissione (corredata, ove già emessa, dalla delibera del COA) o, quantomeno, dichiarare di aver presentato apposita domanda per l'ammissione al PSS producendone copia;
detto onere è desumibile non solo dal Protocollo d'intesa già richiamato ( “al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa e, comunque, con immediatezza rispetto alla sua emissione e in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie..”), ma anche dalle norme di cui agli artt. 122 e segg. del TU Spese di giustizia e, in particolare: - dall'art. 127 ultimo comma, che prevede la verifica, anche da parte dell'autorità giudiziaria “dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio …”, verifica che può essere compiuta
“in ogni tempo, anche successivo all'ammissione”; (art. 127 ultimo comma
Testo unico spese di giustizia): verifica che presuppone, evidentemente, che il giudice sia stato edotto, sin dall'introduzione del giudizio, dell'avvenuta ammissione (o presentazione della domanda per l'ammissione al PSS); - dall'art. 131 per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla prenotazione a debito delle spese e dell'anticipazione a carico dell'Erario nonché, per le determinazioni del giudice sull'indicazione della parte tenuta al versamento dell'acconto in favore del c.t.u.; - dall'art. 136 per le determinazioni in materia di eventuale revoca del provvedimento di ammissione nell'ipotesi in cui sopravvengano “nel corso del processo modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ..”.
Nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice del lavoro ciò non è avvenuto, emergendo dagli atti che la documentazione relativa all'ammissione al P.S.S. di (domanda, delibera ammissiva C.O.A) è stata depositata solo CP_3
con in data 24 maggio 2024, benché l'ammissione al P.S.S sia di poco successiva alla data del deposito del ricorso ( 13 ottobre 2023, v. delibera
C.O.A. in atti).
Le considerazioni sopra espresse, unitamente all'accoglimento solo parziale dell'opposizione spiegata, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, udito l'attore e nella contumacia del convenuto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: in accoglimento del ricorso e in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Agrigento nella persona del Giudice Gemma Di Stefano, depositato in data
11 dicembre 2024, liquida in favore dell'avv. , difensore di Parte_1
fiducia di nel procedimento civile, sezione lavoro recante CP_2
2350/2023 R.G la somma complessiva di € 700,00 oltre iva e cpa, se dovuta, come per legge e rimborso spese forfettarie, ponendola a carico dell'Erario; compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
G. UD Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44