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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 565/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad
Intimazione di pagamento e ad Avviso di Addebito
PROMOSSA DA
residente in [...] Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA LUISA BORTOLOZZI C.F._1
(C.F. ) del Foro di Roma giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
- C.F. Controparte_1
con Sede in Roma, in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede P.IVA_1 centrale in ROMA, Via Ciro il Grande 21 (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Claudia Ruperto CF. ( - PEC C.F._3
( t)e in virtù di procura generale alle liti n. 37875 Email_1
Rogito del 22.03.24- Raccolta n. 7313 notar notaio in Roma, allegata alla Persona_1 memoria di costituzione;
- Resistente –
E , con sede legale in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, c.f. e p. i.v.a. , in persona del procuratore , P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello, (C.F.: ), giusta C.F._4 procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il 28/1/2025, Parte_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249079623372000 pari ad €
4455,25 e all'Avviso di addebito n. 39720220033846076000 di € 4302,65; in particolare chiedeva: “- in via preliminare, sempre e comunque, sospendere, anche in corso di causa ossia more del presente procedimento l'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 e della conseguente INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificata il 10.1.25 con raccomandata n.
67404267864-3, di importo pari ad euro 4.255,25 attesa la sussistenza dei presupposti;
• In via principale nel merito: dichiarare la spiegata opposizione posta a fondamento del presente ricorso legittima ed ammissibile;
- e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulli e privi di efficacia l'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 e la conseguente INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificato il 10.1.25 con raccomandata n.
67404267864-3, di importo pari ad euro 4.255,25 e per i motivi in fatto e diritto esposti nel in via principale, sempre e comunque;
- accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nell'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 pari ad euro 4.306,65 e nella conseguente atto di INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificato
2 il 10.1.25 con raccomandata n. 67404267864-3, di importo pari ad euro 4.455,25 nonché dell'esecutorietà dell'per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e privo di efficacia;
- in subordine, qualora non concessa la sospensione dell'esecutorietà in via preliminare e pregiudiziale, condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- sempre e comunque con condanna alle spese legali onorari, parametri, rimborso forfettario ed oneri di legge all'avvocato Maria Luisa Bartolozzi, la quale si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui riportati e trascritti.
2.Con memoria del 23/10/2025 si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale di: CP_1
“- in via preliminare e di rito: dichiarare la domanda inammissibile limitatamente all'ava opposto;
in subordine nel merito: rigettare la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento e dell'ava opposto per infondatezza, confermare la legittimità ed esigibilità della pretesa per quanto esposto e confermare l'ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di euro 4.255,25, ovvero, confermare anche la minor somma che il giudice ritenesse dovuta all'esito dell'istruttoria; il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.Con memoria dell'11/2/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_4 per chiedere al Tribunale di: “1) Revochi il provvedimento di sospensione emesso.
2) Dichiari la domanda improcedibile, improponibile ed inammissibile.
3) Subordinatamente rigetti la domanda nel merito.
4) In caso di accoglimento della domanda, condanni il solo Ente impositore al pagamento delle spese processuali”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 2/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, con rigetto dei mezzi istruttori articolati da parte ricorrente per essere la causa di natura documentale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
3
2. In fatto e in diritto
5. L'odierno ricorso è stato proposto in data 28/1/2025. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 10/1/2025 come dimostrato da parte ricorrente con l'allegato n. 2 al ricorso. L'opposizione proposta è dunque ammissibile con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata.
6. In ordine all'avviso di addebito n. 39720220033846076000 di € 4302,65 sotteso all'intimazione di pagamento, parte ricorrente deduce che non è mai stato notificato al ricorrente e comunque emesso in contrasto con la sentenza del Tribunale di Roma n.
6596/2024 dell'1/10/2024 che aveva annullato analogo Avviso di Addebito, ritenendo non dovuta l'iscrizione del ricorrente alla gestione Commercianti.
7. Osserva il decidente che l'Avviso di addebito n. 39720220033846076000 era stato notificato il 30/1/2023 (v. doc. allegato alla memoria ); l'odierna opposizione avverso il CP_1 predetto AVA è dunque inammissibile per tardività per violazione del termine perentorio di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999.
8. L'intimazione di pagamento opposta in questa sede ha ad oggetto solo l'AVA n.
39720220033846076000, in relazione al quale l'opposizione è inammissibile per tardività, ne consegue che è inammissibile per tardività anche l'opposizione all'intimazione di pagamento effettuata per l'Avviso di Addebito per il quale l'opposizione è oramai tardiva per intervenuta cristallizzazione del credito.
9. Si aggiunga che non sussiste alcun contrasto con precedente giudicato, poiché la sentenza del Tribunale di Roma n. 6596/2024 dell'1/10/2024 passata in giudicato aveva ad oggetto crediti contributivi riferiti al periodo da maggio a dicembre 2019, mentre l'AVA opposto in questa sede si riferisce alla IV rata dell'anno 2020 e alle prime tre rate dell'anno 2021 e dunque ad un diverso periodo, né in quella sentenza era stata ordinata la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti.
Per tutti i motivi sin qui esposti dichiara l'inammissibilità del ricorso e revoca la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
4 3. Le spese di lite.
10. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 CP_1 CP_5
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4455,25 compreso nel I scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
11. Per l'effetto, condanna lil ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_1 in favore di che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile
- revoca la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in favore CP_1 di che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad
Intimazione di pagamento e ad Avviso di Addebito
PROMOSSA DA
residente in [...] Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA LUISA BORTOLOZZI C.F._1
(C.F. ) del Foro di Roma giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
- C.F. Controparte_1
con Sede in Roma, in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede P.IVA_1 centrale in ROMA, Via Ciro il Grande 21 (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Claudia Ruperto CF. ( - PEC C.F._3
( t)e in virtù di procura generale alle liti n. 37875 Email_1
Rogito del 22.03.24- Raccolta n. 7313 notar notaio in Roma, allegata alla Persona_1 memoria di costituzione;
- Resistente –
E , con sede legale in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, c.f. e p. i.v.a. , in persona del procuratore , P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello, (C.F.: ), giusta C.F._4 procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il 28/1/2025, Parte_1 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249079623372000 pari ad €
4455,25 e all'Avviso di addebito n. 39720220033846076000 di € 4302,65; in particolare chiedeva: “- in via preliminare, sempre e comunque, sospendere, anche in corso di causa ossia more del presente procedimento l'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 e della conseguente INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificata il 10.1.25 con raccomandata n.
67404267864-3, di importo pari ad euro 4.255,25 attesa la sussistenza dei presupposti;
• In via principale nel merito: dichiarare la spiegata opposizione posta a fondamento del presente ricorso legittima ed ammissibile;
- e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulli e privi di efficacia l'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 e la conseguente INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificato il 10.1.25 con raccomandata n.
67404267864-3, di importo pari ad euro 4.255,25 e per i motivi in fatto e diritto esposti nel in via principale, sempre e comunque;
- accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste nell'avviso di addebito opposto non notificato (foglio di avviso per ritiro mai consegnato) con numero dell'atto
39720220033846076000 formato il 24 dicembre 2022 pari ad euro 4.306,65 e nella conseguente atto di INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720249079623372000 notificato
2 il 10.1.25 con raccomandata n. 67404267864-3, di importo pari ad euro 4.455,25 nonché dell'esecutorietà dell'per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e privo di efficacia;
- in subordine, qualora non concessa la sospensione dell'esecutorietà in via preliminare e pregiudiziale, condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- sempre e comunque con condanna alle spese legali onorari, parametri, rimborso forfettario ed oneri di legge all'avvocato Maria Luisa Bartolozzi, la quale si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui riportati e trascritti.
2.Con memoria del 23/10/2025 si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale di: CP_1
“- in via preliminare e di rito: dichiarare la domanda inammissibile limitatamente all'ava opposto;
in subordine nel merito: rigettare la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento e dell'ava opposto per infondatezza, confermare la legittimità ed esigibilità della pretesa per quanto esposto e confermare l'ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di euro 4.255,25, ovvero, confermare anche la minor somma che il giudice ritenesse dovuta all'esito dell'istruttoria; il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.Con memoria dell'11/2/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_4 per chiedere al Tribunale di: “1) Revochi il provvedimento di sospensione emesso.
2) Dichiari la domanda improcedibile, improponibile ed inammissibile.
3) Subordinatamente rigetti la domanda nel merito.
4) In caso di accoglimento della domanda, condanni il solo Ente impositore al pagamento delle spese processuali”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 2/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, con rigetto dei mezzi istruttori articolati da parte ricorrente per essere la causa di natura documentale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
3
2. In fatto e in diritto
5. L'odierno ricorso è stato proposto in data 28/1/2025. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 10/1/2025 come dimostrato da parte ricorrente con l'allegato n. 2 al ricorso. L'opposizione proposta è dunque ammissibile con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata.
6. In ordine all'avviso di addebito n. 39720220033846076000 di € 4302,65 sotteso all'intimazione di pagamento, parte ricorrente deduce che non è mai stato notificato al ricorrente e comunque emesso in contrasto con la sentenza del Tribunale di Roma n.
6596/2024 dell'1/10/2024 che aveva annullato analogo Avviso di Addebito, ritenendo non dovuta l'iscrizione del ricorrente alla gestione Commercianti.
7. Osserva il decidente che l'Avviso di addebito n. 39720220033846076000 era stato notificato il 30/1/2023 (v. doc. allegato alla memoria ); l'odierna opposizione avverso il CP_1 predetto AVA è dunque inammissibile per tardività per violazione del termine perentorio di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999.
8. L'intimazione di pagamento opposta in questa sede ha ad oggetto solo l'AVA n.
39720220033846076000, in relazione al quale l'opposizione è inammissibile per tardività, ne consegue che è inammissibile per tardività anche l'opposizione all'intimazione di pagamento effettuata per l'Avviso di Addebito per il quale l'opposizione è oramai tardiva per intervenuta cristallizzazione del credito.
9. Si aggiunga che non sussiste alcun contrasto con precedente giudicato, poiché la sentenza del Tribunale di Roma n. 6596/2024 dell'1/10/2024 passata in giudicato aveva ad oggetto crediti contributivi riferiti al periodo da maggio a dicembre 2019, mentre l'AVA opposto in questa sede si riferisce alla IV rata dell'anno 2020 e alle prime tre rate dell'anno 2021 e dunque ad un diverso periodo, né in quella sentenza era stata ordinata la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti.
Per tutti i motivi sin qui esposti dichiara l'inammissibilità del ricorso e revoca la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
4 3. Le spese di lite.
10. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 CP_1 CP_5
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4455,25 compreso nel I scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
11. Per l'effetto, condanna lil ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_1 in favore di che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile
- revoca la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e in favore CP_1 di che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_5
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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