Ordinanza cautelare 28 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16128/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16128 del 2022, proposto da
GE IA, RI De AT, VR NI, BR Lo TO, KA ZI, TI ZZ, HA ET, VI MA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di TIzia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania Luigi VI Napoli, Università degli Studi Catania, Università del Salento Lecce, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi dell'Insubria Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DR IN, CE La RO, AN ZH, OF IA TI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2022/2023, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;
B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583; D) del decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;
E) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023” (doc. n. 1), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
F) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 “Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero” (doc. n. 2), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE” (doc. n. 3), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia” (doc. n. 4), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia” (doc. n. 5), nonché del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' a.a. 2022/2023” (doc. n. 6), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
J) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;
K) dei quesiti somministrati, e, in particolare, dei quesiti nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri; dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;
L) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;
M) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (doc. n. 7); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
N) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;
O) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2022/2023, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022;
P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;
Q) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;
R) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di studi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi della Campania Luigi VI Napoli e di Università degli Studi Catania e di Università del Salento Lecce e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Perugia e di Università degli Studi Pavia e di Università degli Studi dell'Insubria Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa DI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, con riguardo alla loro non ammissione loro mancata ammissione ai predetti corsi e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima.
2. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo (primo motivo) l’eccessiva esiguità dei posti messi a concorso per l’anno accademico 2022/2023, che contrasterebbe con l’art. 3 della L. 264/1999, in relazione al minor numero di studenti ammessi (14.740 medici e 1330 odontoiatri) rispetto al fabbisogno individuato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nell’accordo Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (16.354 medici e 1.741 odontoiatri), con violazione, altresì, degli artt. 33 e 34 della Costituzione (diritto allo studio e alla formazione universitaria) e dell’art. 32 della Carta Fondamentale (diritto alla salute).
Con il secondo motivo di impugnazione hanno censurato la mancata copertura di tutti i posti disponibili, in relazione all’omessa assegnazione di parte di quelli riservati agli studenti extra UE. Con il terzo motivo e il quarto motivo, i ricorrenti hanno affermato che non avrebbero dovuto essere inserite nei quesiti prove di ragionamento logico, siccome non previste dal legislatore, e hanno segnalato la presenza di alcune domande riguardanti argomenti estranei ai programmi liceali; nel quarto affermava che per alcuni dei sessanta quesiti sottoposti ai candidati (segnatamente i numeri 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53) l’individuazione della risposta esatta sarebbe stata posta in essere in termini arbitrari, in quanto le domande potevano avere « più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre », ed evidenziava che, se le risposte date a tali quesiti non fossero state considerate, il ricorrente sarebbe stato ammesso. Con riferimento a tale profilo di censura il ricorrente proponeva altresì stanza di accesso agli atti di validazione dei quesiti da parte della P.A.
Con il quinto ordine di censure il , i ricorrenti hanno sostenuto che il meccanismo del codice alfanumerico con coppia di etichette identiche non avrebbe garantito l’anonimato; con il sesto contestava l’avvenuta violazione del principio di certezza della paternità della singola prova, ritenendo possibili scambi di persona; nel settimo rilevava la compromissione della segretezza perché non era stato garantito il divieto di avere telefoni cellulari (sarebbe infatti aumentata, in corrispondenza dello svolgimento delle prove d’esame, la frequenza di ricerca in internet di alcune parole chiave relative ai quesiti).
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti controdeducendo nel merito e insistendo per la reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza n. 1219/2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 1992, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la domanda cautelare.
5. Con atto del 18 marzo 2025 la difesa dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti IA GE, De AT RI, NI VR, ZI KA, ZZ TI, ET HA e RI VI MA.
6. All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, anzitutto, prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai ricorrenti indicati sopra, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo.
8. Pertanto, il ricorso relativamente ai ricorrenti IA GE, De AT RI, NI VR, ZI KA, ZZ TI, ET HA e RI VI MA deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
9. Con riguardo alla ricorrente Lo TO BR, il ricorso deve essere respinto sulla base di quanto già rilevato nelle sentenze di questo Tribunale che hanno deciso ricorsi del tutto sovrapponibili a quello in esame. (cfr. sent. n. 4845/2026).
10.1. Il primo e il secondo motivo di impugnazione, relativi alla quantità dei posti messi a concorso, non sono fondati.
Invero, diversamente da quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, la Legge n. 264/1999, all’articolo 3, prevede il necessario contemperamento tra l’entità del fabbisogno professionale medico rilevato e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei. L’accesso alle facoltà di medicina e di odontoiatria deve infatti essere conformato alla congruità del rapporto tra numero di studenti e idoneità delle strutture, non solo con riferimento alla didattica, ma anche in considerazione della disponibilità di laboratori e della possibilità di consentire ai discenti lo svolgimento di adeguate esperienze cliniche. Conseguentemente, nell’apprezzamento sul punto riservato all’Amministrazione, peraltro connotato dalla spendita di poteri latamente discrezionali, assume portata dirimente il dato relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità, nel senso sopra precisato (in tal senso, cfr.: Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2304; Cons. St., sez. VII, sent. 18 ottobre 2022, n. 8877). Del resto, la domanda di posti aggiuntivi risulta qui formulata in modo astratto, non avendo parte ricorrente fornito la c.d. “prova di resistenza”, che gli avrebbe imposto di dimostrare la possibilità concreta di fruire di tali posti in ragione del punteggio conseguito e della posizione ricoperta in graduatoria (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 8 febbraio 2022, n. 881).
Quanto alla dedotta omessa “redistribuzione” dei posti riservati a studenti extra-comunitari residenti all’estero, la circostanza risulta sguarnita anche solo di un mero principio di prova da parte del ricorrente, oltre che non sorretta dalla necessaria “prova di resistenza”, come sopra descritta. Anche tale seconda doglianza non può dunque trovare accoglimento.
10.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, afferenti alla formulazione dei quesiti, si appalesano anch’essi infondati.
In primo luogo, neanche con riferimento a tali censure è stata fornita la “prova di resistenza”, in quanto le stesse, riguardando inscindibilmente tutti i concorrenti, quand’anche fondate, comporterebbero la riformulazione dell’intera graduatoria, con esiti del tutto imprevedibili rispetto alla posizione del ricorrente medesimo (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 14 giugno 2021, n. 7091).
Peraltro, la formulazione dei quesiti implica, da parte dell’Amministrazione, la spendita di poteri caratterizzati da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il relativo sindacato giudiziale è ammesso nei soli casi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2296 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 10 novembre 2022, n. 14601), che nella presente causa non sono stati dimostrati.
Per ciò che concerne infine la (anch’essa contestata) tipologia delle domande somministrate, va confermato il costante orientamento della Sezione secondo il quale l’Amministrazione procedente, sussistendo ampi margini discrezionali al riguardo, non deve attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ben potendo adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica quale quello di cui trattasi (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080 e, da ultimo, sent. 10 novembre 2022, n. 14642).
La suddetta acclarata infondatezza consente di assorbire la domanda diretta all’accesso agli atti di validazione dei quesiti.
10.3. Anche gli ultimi tre motivi, relativi al principio dell’anonimato e all’uso di telefoni cellulari, sono insuscettibili di favorevole apprezzamento, risolvendosi in mere affermazioni del tutto astratte, destituite di qualsivoglia supporto istruttorio.
11. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per i ricorrenti che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse mentre deve essere dichiarato infondato per la ricorrente Lo TO.
La domanda di accesso deve essere assorbita per le ragioni esposte al precedente punto 10.2.
12. Le spese del giudizio debbono essere compensate per tutti i ricorrenti che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
In relazione alla posizione della ricorrente Lo TO le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, che dovrà rifonderle alle amministrazioni resistenti costituitesi in giudizio, e ciò anche in considerazione della consolidata giurisprudenza ormai formatasi sulle questioni che formavano oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dichiara:
- il ricorso improcedibile in relazione alla posizione dei ricorrenti IA GE, De AT RI, NI VR, ZI KA, ZZ TI, ET HA e RI VI MA;
- respinto il ricorso con riferimento alla posizione della ricorrente Lo TO BR;
- condanna la ricorrente Lo TO BR al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge se dovuti;
- compensa le spese nei confronti degli altri ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
DI TA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI TA | LE ST |
IL SEGRETARIO