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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1701/2021 promossa da:
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Avv. Anna Paola De Masi, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Cittadella
Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
-APPELLANTE-
contro
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DO SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale
Kennedy 2/D, giusta procura in atti.
-APPELLATA-
e contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (C.F. , con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14. P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE - OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1218/2021
del 02.07.2021.
CONCLUSIONI: le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025,
tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione ex Controparte_1
art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Vibo Valentia, avverso l'estratto di ruolo emesso dall , recante l'importo di € 591,33, portato dalla cartella Controparte_3
esattoriale n.1392013000962547000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno
2007, Ente impositore Regione Calabria.
A sostegno della propria domanda l'attore eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e di eventuali atti presupposti, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Parte_1
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_2
Giudice Ordinario in favore della giustizia tributaria;
l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire del ricorrente;
la regolarità del procedimento di riscossione e la non maturata prescrizione del credito.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n.
1218/2021, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “…1)Accoglie
l'opposizione e per l'effetto dichiara estinto il credito riportato nella cartella di pagamento
impugnato per intervenuta prescrizione 2) Ordina la cancellazione dell'estinto credito dai ruoli
esattoriali 3) Condanna la al pagamento dei compensi del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in € 250,00, oltre € 43,00 per esborsi , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per
legge , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. DO SA 4) Compensa le spese tra
l'opponente e l' ”. Controparte_3
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la ha convenuto in Parte_1
giudizio e l' , al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare il giudicato esterno già formatosi
sulla stessa identica questione con sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia R.G. n.1006/2021;
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
della giurisdizione tributaria e, nello specifico, in favore della Commissione Tributaria Provinciale
di Catanzaro;
Nel merito, nel caso di mancata condivisione dell'eccezione preliminare, riformare
e/o annullare la sentenza la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n. 1218/2021, emessa nel
procedimento iscritto al n. R.G. 2663/2020 vertente tra c/ c/ Controparte_1 Parte_1
, respingendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda Controparte_2
proposta in primo grado perchè inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata per
le motivazioni di cui alla narrativa. ritenere e dichiarare, la erroneità della pronuncia in ordine alle
spese; Nel merito in via ulteriormente subordinata disporre la correzione della sentenza per ciò che
concerne il quantum da € 680,78 ad € 591,33. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito nel giudizio di appello , il Controparte_1
quale ha eccepito preliminarmente l'improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività
dello stesso, nonché l'inappellabilità della sentenza impugnata sotto il profilo della sua riconducibilità
all'ambito di operatività del combinato disposto dell'articolo 113, comma 2 c.p.c. e dell'articolo 339
c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c.,
concludendo per il rigetto dell'impugnazione ed, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. L' , pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, Controparte_2
pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, e divenuta la sottoscritta assegnataria del procedimento in epigrafe in data 23.01.2024, all'udienza del 17/09/2025
veniva fissata l'udienza del 13/10/2025 per la discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito appare opportuno osservare – trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che il Giudice deve esaminare indipendentemente da una specifica doglianza sollevata dalle parti, che in tal caso è stata sollevata da parte appellata – che l'appello proposto dalla è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto degli artt. 325, 326 e
327 c.p.c. che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata
è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie l'appello è stato proposto avverso la sentenza n. 1218/2021 depositata il
2.7.2021, mai notificata (nonostante parte appellata deduca il contrario, in assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto), con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 23.12.2021 e,
quindi, nel rispetto del termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inappellabilità della sentenza impugnata in quanto emessa dal Giudice di pace secondo equità.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 comma 2 c.p.c.
(il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro...) e nell'articolo 339 comma 3 c.p.c., che stabilisce che “le sentenze del Giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
dei principi regolatori della materia”. Quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità sia espressamente esclusa dalla legge
(come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma 10 del Decreto
legislativo n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul
procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso
Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1218/2021, con la quale il Giudice di pace di Vibo Valentia Parte_1
ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta da , avente ad oggetto Controparte_1
il credito vantato dalla nei suoi confronti a titolo di tassa automobilistica relativa Parte_1
all'anno 2007, sul presupposto che il credito fatto valere dall' fosse estinto Controparte_4
per prescrizione. Dal momento che la pretesa creditoria vantata dalla con Parte_1 l'iscrizione a ruolo e azionata dall'Agente di riscossione con la cartella di pagamento, oggetto dell'opposizione, ammonta a complessivi euro 591,33, occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 comma 2 c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello poteva essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che,
rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento)
che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte
di cassazione n. 6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal
Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il proposto Controparte_1
appello.
Inoltre, prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c..
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, si ritiene che nel caso che occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda per prescrizione del credito, annullando l'intimazione di pagamento e condannando l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Ebbene, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al preliminare difetto di giurisdizione del giudice adito eccepito dalla . Parte_1
Quanto al merito, l'odierno appellato ha agito in giudizio nei confronti dell'
[...]
e dell'Ente impositore al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito dallo stesso CP_5
vantato nei suoi confronti a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2007 per intervenuta prescrizione e conseguente annullamento della cartella di pagamento con la quale gli era stato intimato il relativo pagamento.
Vertendosi in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie (si vedano nel senso della natura tributaria del credito relativo alla tassa automobilistica ex plurimis Corte di cassazione n. 14667 del
2011 e Corte di cassazione n. 16986 del 2022), il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario), il quale prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, e che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Facendo leva sul dato letterale della suddetta disposizione di legge la giurisprudenza di legittimità meno recente riteneva che in tutti i casi in cui non sia ancora iniziata a carico del contribuente l'esecuzione forzata, l'impugnazione del ruolo, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento notificata in relazione al pagamento di crediti di natura tributaria e ogni altra controversia inerente a crediti tributari fosse sottratta alla giurisdizione del Giudice
ordinario e devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, individuando in tal modo la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni nel compimento degli atti dell'esecuzione forzata, fra cui non rientrano né la cartella di pagamento, assimilata al precetto, nè il sollecito di pagamento, riconducibile all'avviso di mora di cui all'articolo 50 secondo comma del d.p.r. n. 603 del 1973 (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 23832 del 2007, Corte di cassazione n. 8770 del 2016 e
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 14648 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente, invece, valorizzando la portata additiva della sentenza n. 114 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 57 primo comma lettera a) del d.p.r. n. 602 del 1973 nella parte in cui prevede che nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c., ritiene che la notifica della cartella di pagamento non impugnata o inutilmente impugnata determini il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del Giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario, con il conseguente riconoscimento della devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario delle controversie attinenti alla pretesa tributaria successive alla notifica della cartella di pagamento, che, quindi, nonostante non sia sussumibile nella categoria degli atti di esecuzione forzata, deve essere individuata come dato rilevante ai fini del riparto di giurisdizione (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 34447 del 2019, Corte di cassazione n. 7822
del 2020 e Corte di cassazione n. 12642 del 2021).
Alcune pronunce, poi, hanno precisato che in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie la giurisdizione spetta al Giudice tributario in tutti i casi in cui il contribuente alleghi fatti estintivi,
modificativi ed impeditivi della pretesa tributaria verificatisi fino alla notifica della cartella esattoriale o della intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla, fino al momento del compimento del primo atto esecutivo, mentre restano devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le questioni inerenti alla regolarità formale dell'atto esecutivo (indipendentemente dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti prodromici) e le controversie inerenti fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione o, in caso di notifica degli atti prodromici omessa, inesistente o nulla,
successivi all'atto esecutivo con il quale il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella esattoriale e dell'intimazione (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 1394 del 2022 e Corte di cassazione Sezioni Unite n. 8465 del 2022).
Premesso che con ordinanza interlocutoria n. 7506 del 2022 le Sezioni semplici della Corte di
Cassazione, a fronte dei suindicati non univoci orientamenti in tema di riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Commissioni tributarie in tema di riscossione coattiva di crediti tributari, hanno rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa, in cui il contribuente ha allegato a fondamento dell'opposizione all'intimazione di pagamento un fatto estintivo della pretesa tributaria (intervenuta prescrizione per decorso del termine triennale dal momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito) sul presupposto che all'iscrizione a ruolo non abbia fatto seguito la notifica della cartella di pagamento, deve escludersi - sia che si aderisca all'indirizzo interpretativo più risalente (che individua la linea di demarcazione della giurisdizione nell'inizio della esecuzione forzata) sia che si condivida quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (che individua nella notifica della cartella di pagamento il dato rilevante ai fini del riparto di giurisdizione) - che si sia radicata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Infatti, in tutti i casi in cui lo stesso contribuente deduca di avere appreso soltanto dagli estratti del ruolo, in difetto della notifica della cartella di pagamento, dell'esistenza del credito vantato nei suoi confronti dall'Ente impositore, difetta il presupposto per il radicarsi della giurisdizione ordinaria,
non essendo iniziata l'esecuzione forzata e non essendo stata notificata la cartella di pagamento e sul credito tributario, non ancora definitivo, non può che pronunciarsi il Giudice tributario, in quanto titolare del compito di vigilare sulla legittimità e validità della pretesa fiscale, non potendo la relativa controversia qualificarsi come meramente esecutiva (si veda in tal senso in un'ipotesi sovrapponibile a quella che ci occupa Corte di cassazione n. 16986 del 2022).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni,
diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1701/2021:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 1218/2021 del 02.07.2021,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1701/2021 promossa da:
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall' Avv. Anna Paola De Masi, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Cittadella
Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
-APPELLANTE-
contro
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DO SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale
Kennedy 2/D, giusta procura in atti.
-APPELLATA-
e contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (C.F. , con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14. P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE - OGGETTO: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 1218/2021
del 02.07.2021.
CONCLUSIONI: le parti costituite precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 281 sexies c.p.c. del 13/10/2025,
tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione ex Controparte_1
art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Vibo Valentia, avverso l'estratto di ruolo emesso dall , recante l'importo di € 591,33, portato dalla cartella Controparte_3
esattoriale n.1392013000962547000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica, anno
2007, Ente impositore Regione Calabria.
A sostegno della propria domanda l'attore eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e di eventuali atti presupposti, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Parte_1
Si costituiva l' eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_2
Giudice Ordinario in favore della giustizia tributaria;
l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire del ricorrente;
la regolarità del procedimento di riscossione e la non maturata prescrizione del credito.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n.
1218/2021, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “…1)Accoglie
l'opposizione e per l'effetto dichiara estinto il credito riportato nella cartella di pagamento
impugnato per intervenuta prescrizione 2) Ordina la cancellazione dell'estinto credito dai ruoli
esattoriali 3) Condanna la al pagamento dei compensi del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in € 250,00, oltre € 43,00 per esborsi , oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per
legge , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. DO SA 4) Compensa le spese tra
l'opponente e l' ”. Controparte_3
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la ha convenuto in Parte_1
giudizio e l' , al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare il giudicato esterno già formatosi
sulla stessa identica questione con sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia R.G. n.1006/2021;
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
della giurisdizione tributaria e, nello specifico, in favore della Commissione Tributaria Provinciale
di Catanzaro;
Nel merito, nel caso di mancata condivisione dell'eccezione preliminare, riformare
e/o annullare la sentenza la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n. 1218/2021, emessa nel
procedimento iscritto al n. R.G. 2663/2020 vertente tra c/ c/ Controparte_1 Parte_1
, respingendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda Controparte_2
proposta in primo grado perchè inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata per
le motivazioni di cui alla narrativa. ritenere e dichiarare, la erroneità della pronuncia in ordine alle
spese; Nel merito in via ulteriormente subordinata disporre la correzione della sentenza per ciò che
concerne il quantum da € 680,78 ad € 591,33. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito nel giudizio di appello , il Controparte_1
quale ha eccepito preliminarmente l'improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività
dello stesso, nonché l'inappellabilità della sentenza impugnata sotto il profilo della sua riconducibilità
all'ambito di operatività del combinato disposto dell'articolo 113, comma 2 c.p.c. e dell'articolo 339
c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c.,
concludendo per il rigetto dell'impugnazione ed, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. L' , pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, Controparte_2
pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, e divenuta la sottoscritta assegnataria del procedimento in epigrafe in data 23.01.2024, all'udienza del 17/09/2025
veniva fissata l'udienza del 13/10/2025 per la discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito appare opportuno osservare – trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che il Giudice deve esaminare indipendentemente da una specifica doglianza sollevata dalle parti, che in tal caso è stata sollevata da parte appellata – che l'appello proposto dalla è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto degli artt. 325, 326 e
327 c.p.c. che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata
è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie l'appello è stato proposto avverso la sentenza n. 1218/2021 depositata il
2.7.2021, mai notificata (nonostante parte appellata deduca il contrario, in assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto), con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 23.12.2021 e,
quindi, nel rispetto del termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inappellabilità della sentenza impugnata in quanto emessa dal Giudice di pace secondo equità.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 comma 2 c.p.c.
(il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro...) e nell'articolo 339 comma 3 c.p.c., che stabilisce che “le sentenze del Giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
dei principi regolatori della materia”. Quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria - escluse le ipotesi in cui, pur rientrando la causa nei suddetti limiti di valore, la decisione secondo equità sia espressamente esclusa dalla legge
(come previsto nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada dall'articolo 6 comma 12 e dall'articolo 7 comma 10 del Decreto
legislativo n. 150 del 2011) - sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula “violazione delle norme sul
procedimento” comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, alla nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso
Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Tanto premesso in punto di diritto, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1218/2021, con la quale il Giudice di pace di Vibo Valentia Parte_1
ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta da , avente ad oggetto Controparte_1
il credito vantato dalla nei suoi confronti a titolo di tassa automobilistica relativa Parte_1
all'anno 2007, sul presupposto che il credito fatto valere dall' fosse estinto Controparte_4
per prescrizione. Dal momento che la pretesa creditoria vantata dalla con Parte_1 l'iscrizione a ruolo e azionata dall'Agente di riscossione con la cartella di pagamento, oggetto dell'opposizione, ammonta a complessivi euro 591,33, occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 comma 2 c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello poteva essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che,
rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento)
che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte
di cassazione n. 6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal
Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il proposto Controparte_1
appello.
Inoltre, prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c..
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, si ritiene che nel caso che occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda per prescrizione del credito, annullando l'intimazione di pagamento e condannando l'Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Ebbene, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al preliminare difetto di giurisdizione del giudice adito eccepito dalla . Parte_1
Quanto al merito, l'odierno appellato ha agito in giudizio nei confronti dell'
[...]
e dell'Ente impositore al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito dallo stesso CP_5
vantato nei suoi confronti a titolo di mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2007 per intervenuta prescrizione e conseguente annullamento della cartella di pagamento con la quale gli era stato intimato il relativo pagamento.
Vertendosi in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie (si vedano nel senso della natura tributaria del credito relativo alla tassa automobilistica ex plurimis Corte di cassazione n. 14667 del
2011 e Corte di cassazione n. 16986 del 2022), il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario), il quale prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, e che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Facendo leva sul dato letterale della suddetta disposizione di legge la giurisprudenza di legittimità meno recente riteneva che in tutti i casi in cui non sia ancora iniziata a carico del contribuente l'esecuzione forzata, l'impugnazione del ruolo, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento notificata in relazione al pagamento di crediti di natura tributaria e ogni altra controversia inerente a crediti tributari fosse sottratta alla giurisdizione del Giudice
ordinario e devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, individuando in tal modo la linea di demarcazione fra le due giurisdizioni nel compimento degli atti dell'esecuzione forzata, fra cui non rientrano né la cartella di pagamento, assimilata al precetto, nè il sollecito di pagamento, riconducibile all'avviso di mora di cui all'articolo 50 secondo comma del d.p.r. n. 603 del 1973 (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 23832 del 2007, Corte di cassazione n. 8770 del 2016 e
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 14648 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente, invece, valorizzando la portata additiva della sentenza n. 114 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 57 primo comma lettera a) del d.p.r. n. 602 del 1973 nella parte in cui prevede che nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c., ritiene che la notifica della cartella di pagamento non impugnata o inutilmente impugnata determini il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del Giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario, con il conseguente riconoscimento della devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario delle controversie attinenti alla pretesa tributaria successive alla notifica della cartella di pagamento, che, quindi, nonostante non sia sussumibile nella categoria degli atti di esecuzione forzata, deve essere individuata come dato rilevante ai fini del riparto di giurisdizione (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 34447 del 2019, Corte di cassazione n. 7822
del 2020 e Corte di cassazione n. 12642 del 2021).
Alcune pronunce, poi, hanno precisato che in tema di riscossione coattiva di entrate tributarie la giurisdizione spetta al Giudice tributario in tutti i casi in cui il contribuente alleghi fatti estintivi,
modificativi ed impeditivi della pretesa tributaria verificatisi fino alla notifica della cartella esattoriale o della intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla, fino al momento del compimento del primo atto esecutivo, mentre restano devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le questioni inerenti alla regolarità formale dell'atto esecutivo (indipendentemente dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti prodromici) e le controversie inerenti fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione o, in caso di notifica degli atti prodromici omessa, inesistente o nulla,
successivi all'atto esecutivo con il quale il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella esattoriale e dell'intimazione (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 1394 del 2022 e Corte di cassazione Sezioni Unite n. 8465 del 2022).
Premesso che con ordinanza interlocutoria n. 7506 del 2022 le Sezioni semplici della Corte di
Cassazione, a fronte dei suindicati non univoci orientamenti in tema di riparto di giurisdizione fra
Giudice ordinario e Commissioni tributarie in tema di riscossione coattiva di crediti tributari, hanno rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa, in cui il contribuente ha allegato a fondamento dell'opposizione all'intimazione di pagamento un fatto estintivo della pretesa tributaria (intervenuta prescrizione per decorso del termine triennale dal momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito) sul presupposto che all'iscrizione a ruolo non abbia fatto seguito la notifica della cartella di pagamento, deve escludersi - sia che si aderisca all'indirizzo interpretativo più risalente (che individua la linea di demarcazione della giurisdizione nell'inizio della esecuzione forzata) sia che si condivida quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (che individua nella notifica della cartella di pagamento il dato rilevante ai fini del riparto di giurisdizione) - che si sia radicata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Infatti, in tutti i casi in cui lo stesso contribuente deduca di avere appreso soltanto dagli estratti del ruolo, in difetto della notifica della cartella di pagamento, dell'esistenza del credito vantato nei suoi confronti dall'Ente impositore, difetta il presupposto per il radicarsi della giurisdizione ordinaria,
non essendo iniziata l'esecuzione forzata e non essendo stata notificata la cartella di pagamento e sul credito tributario, non ancora definitivo, non può che pronunciarsi il Giudice tributario, in quanto titolare del compito di vigilare sulla legittimità e validità della pretesa fiscale, non potendo la relativa controversia qualificarsi come meramente esecutiva (si veda in tal senso in un'ipotesi sovrapponibile a quella che ci occupa Corte di cassazione n. 16986 del 2022).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni,
diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1701/2021:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 1218/2021 del 02.07.2021,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 21.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Eugenia Di Bella