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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5502 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BORGHI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti VEZZANI MARCO e FREGNI RUGGERO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte così come indicate nelle memorie depositate dalle parti in data 21/01/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in CARPI (MO) in data 12/06/1983 e dalla loro unione è nato il figlio in data 08/10/1987, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Presidente del Tribunale di
Modena, in data 04/05/2022, in forza di decreto di omologazione n. cronol.
1283/2022 dell'11/05/2022, reso nell'ambito della procedura iscritta al n. 344/2022
R.G.
2. Con ricorso depositato in data 26/09/2023, ha chiesto di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: in via temporanea, revocare, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il contributo mensile di mantenimento di euro
300,00 stabilito dalle condizioni di separazione consensuale a favore della moglie;
pronunziare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto, libere di fissare la residenza ove riterranno opportuno;
il ricorrente manterrà la propria residenza nell'attuale abitazione, di proprietà dei genitori del medesimo, sita in
Carpi (MO), Via S. Croce n. 7, che continuerà ad abitare con gli arredi, elettrodomestici e le suppellettili in essa contenuti, fatta eccezione per i beni già asportati da;
accertare e dichiarare, con decorrenza dalla data del CP_1
deposito del ricorso, che i coniugi sono economicamente autosufficienti e per l'effetto, in caso di opposizione, dichiarare non dovuto l'assegno divorzile a favore di . CP_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituita in data 11/01/2024 CP_1
associandosi alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio e chiedendo, invece, in via provvisoria ed urgente, di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi e, a seguito del prosieguo della causa, di dichiarare tenuto il ricorrente a continuare a versare mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 300,00.
4. All'esito dell'udienza del 14/02/2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. ed il Giudice ha rinviato all'udienza del 17/12/2024 per l'escussione dei testi.
pagina 2 di 5 5. All'udienza del 17/12/2024 i procuratori delle parti hanno chiesto concedersi breve rinvio pendendo trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza. Il
Giudice ha rinviato all'udienza del 21/01/2025 per verificare l'esito delle trattative e l'eventuale precisazione di conclusioni congiunte.
6. All'udienza del 21/01/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da foglio sottoscritto da entrambe che hanno esibito, riservandosi il deposito telematico ed hanno precisato che l'assegno bancario di cui al foglio è già stato consegnato alla resistente e che le parti si recheranno in Banca dopo l'udienza per il relativo incasso;
pertanto, hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni congiunte di cui all'accordo sottoscritto. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
7. In pari data le parti hanno provveduto al deposito telematico dell'accordo esibito in udienza, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.6.1983 in Carpi (MO), iscritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Carpi al n. 23, parte I, anno 1983 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze.
2) Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto, libere di fissare la residenza ove riterranno opportuno.
3) manterrà la propria residenza nell'attuale abitazione, di Parte_1
proprietà del medesimo e della propria madre, sita in Carpi (MO), Via S. Croce n.
7, che continuerà ad abitare con gli arredi, elettrodomestici e le suppellettili in essa contenuti, fatta eccezione per i beni già asportati da . CP_1
4) Le parti rinunciano alle reciproche domande di contenuto economico come formulate in atti e dichiarano di definire consensualmente la controversia giudiziale con la corresponsione da parte di a favore di Parte_2 CP_1
della somma una tantum di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) in
[...] sostituzione dell'assegno divorzile ex art. 5 della l. 898/1970, importo stimato congruo ed adeguato dalle parti ed in particolare dalla ricevente, in rapporto alla
pagina 3 di 5 durata del matrimonio ed alle rispettive condizioni economiche delle parti ad oggi in evidenza, della situazione patrimoniale e delle assegnazioni di somme e dei valori mobiliari già definiti con sentenza di separazione dei coniugi.
5) Il versamento della somma una tantum di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)
è già stato effettuato in un'unica soluzione mediante bonifico immediato all'ordine della stessa in data odierna 21.1.2025. CP_1
6) Dal mese di Gennaio 2025 cesserà l'obbligo alla corresponsione da parte di
del contributo mensile di mantenimento, al quale Parte_1 CP_1
rinuncia espressamente in virtù del ricevimento della somma una tantum qui convenuta.
7) riconosce che con il versamento della somma pattuita in un'unica CP_1
soluzione rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 898/1970. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo le medesime risolto ogni questione patrimoniale, e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.
8) Le spese legali relative alla presente causa saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma
8, della legge professionale forense.
9) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pagina 4 di 5 decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12/06/1983 in
CARPI (MO) da (nato a [...] il [...]) con Parte_1
nata a [...] il [...]), matrimonio CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARPI (MO), atto n. 23, parte I, anno 1983;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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