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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 281 cpc decies allegata al verbale di udienza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1610/2024, tra
AVV. , elettivamente domiciliato come in atti ,da sé Parte_1
medesimo rappresentato e difeso
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTA /CONTUMACE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 24/06/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va contestualemte dichiarata la contumacia della convenuta . CP_1
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei compensi maturati dal ricorrente a seguito di attività professionale sfociata nella difesa degli interessi della Sig.ra dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione prima civile , segnatamente ad CP_1
un procedimento che aveva per oggetto il riconoscimento ,iure proprio, del danno per la perdita del proprio congiunto , deceduto a seguito di una Persona_1
infezione da HCV correlata ad una emotrasfusione infetta.
Il giudizio individuato con il n. rg 28368-2017, veniva definito con sentenza di accoglimento n. 3519-23 del 07 04 2022.
Di seguito, secondo la prospettazione resa, veniva introdotto il giudizio di ottemperanza avverso il dinanzi al TAR Campania onde Parte_2
ottenere, in forma esecutiva, il pagamento della somma riconosciiuta dal giudice di prime cure.
Tanto consentiva alla avente diritto di percepire la somma complessiva indicata in ricorso .
Deduce, altresì, l'esponente, che la assistita , all'atto della sottoscrzione del mandato, si impegnava in forma scritta a riconoscere al professionista l'importo pari al 20% delle somme incassate, obbligazione, questa, non adempiuta dalla attuale convenuta.
Ciò faceva maturare il diritto al pagamento, in via principale, della somma pattuita, in via gradata, dei compensi professionali e delle spese di giudizio a favore del difensore nominato dalla mandante.
In via preliminare , va dichiarata la contumacia di , atteso che risulta CP_1
versato in atti copia informatica del ricorso in modalità semplificata ex art. 281 cpc undecies notificato, unitamente al decreto di fissazione, ai sensi dell'art. 140 cpc ( per espresso rifiuto del destinatario al ricevimento del plico).
Tanto nel pieno rispetto dei termini statuiti dall'art. 281 cpc undecies comma II ( ovvero, quaranta giorni liberi tra notifica ed udienza di comparizione fissata al 23 01
2025).
Alla udienza del 24/06/2025 il Tribunale, ritenuta la causa di natura documentale, ha introitato la causa in decisione con lettura figurata del dispositivo ex art .281 cpc
VI.
Nel merito , nella produzione depositata in atti si rileva l'atto difensivo del giudizio per il quale si chiede l'accertamento dei compensi, comprensivo del regolare mandato in calce all'atto introduttivo incoato dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli a firma della assistita , dovendosi, oltretutto, ritenere che l'incarico sia stato verosimilmente portato a termine dall'Avv. , giusto riscontro deducibile anche Parte_1
nella copia della sentenza di primo grado ricomprendente l'individuazione del soggetto conferente l'incarico professionale.
Fatte le preventive verifiche, occorre correttamente inquadrare l'attività svolta dal difensore negli effetti previsionali dell'art .2225 c.c., dato che tra le parti non si è' prodotto alcun patto documentale in merito alle competenze di causa, per cui la causa viene decisa “per tabulas”.
In via preliminare va affrontata la “vexata quaestio” afferente la validità del patto di cessione quota lite , il quale,originariamente vietato, è stato legittimato con l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), consentendo anche patti in cui il compenso veniva correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque stabilito in percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi.
Con l'art. 13 della legge n. 247/2012 il Legislatore ha “reintrodotto” il divieto, riconoscendo però al contempo spazi di libertà per il professionista e il cliente in ordine alla pattuizione del compenso e premurandosi anche di indicare le modalità più spesso utilizzate, da ritenere consentite ed escluse dall'ambito di applicazione del divieto.
La nuova disciplina individua dunque una liceità, circoscritta alla percentuale sul valore dell'affare, o sul suo presumibile risultato, e una illiceità segnata dalla pattuizione di una percentuale sul risultato.
Di fatto, la questione centrale del “tema decidendum” attiene ,quindi, proprio all'interpretazione di tale disposizione, dovendosi verificare se le pattuizioni previste dall'avvocato nel preventivo e nel conferimento di incarico sottoscritto dalla cliente rientrino tra quelle espressamente consentite, ex art. 13, terzo comma, della L.
247/2012, o se ricadano piuttosto nel divieto di cui al successivo quarto comma.
Richiamando una decisione del CNF essa conferma che la pattuizione è lecita se rapportata al valore dei beni o interessi litigiosi, ma non a ciò che si prevede e che costituisce il consuntivo della prestazione professionale (in tal senso CNF
n.206/2022). Contr Precisa il la portata dell'eventuale commistione di interessi che si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, col conseguente rischio di trasformare il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
L'Organismo deliberativo , esaminando il caso di specie, ha infatti osservato che nel contratto sottoscritto dal professionista, in aggiunta al compenso riconosciuto dalla controparte in via stragiudiziale, era previsto anche un compenso ulteriore, dovuto dalla cliente all'avvocato e determinato in percentuale “sulla somma riconosciuta al cliente”.
In sintesi, il patto di quota lite è legittimo quando il compenso dell'avvocato è stabilito come una percentuale sul valore dei beni o degli interessi in lite, ma non è direttamente collegato all'esito della controversia.
In altre parole, il compenso può essere basato su una valutazione anticipata del vantaggio che il cliente si prevede di ottenere, ma non sul risultato effettivo raggiunto al termine della causa.
Pertanto, un patto di quota lite che determina il compenso dell'avvocato in percentuale direttamente proporzionale al risultato conseguito, come ad esempio la somma attribuita in una sentenza, è considerato nullo.
Questo perché realizzerebbe, direttamente o indirettamente, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo al divieto posto dall'articolo 1261 del codice civile.
Disaminando, pertanto, il contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, leggendo la premessa , non sfugge che tale patto sia stato proprio stipulato sulla scorta del risultato futuro della controversia, ovvero sul risultato economicamente apprezzabile della decisione incoata presso il Tribunale di Napoli con esito favorevole, conseguendone la illeceità dello stesso.
Tale ulteriore compenso, per quanto sopra detto, proprio perché strettamente connesso al risultato ottenuto all'esito della prestazione legale, viola l'art. 13 della L.
n. 247/12 e l'art. 25 del Codice. Tanto postula per l'accoglimento della mera domanda di liquidazione dei compensi secondo i parametri sussistenti al momento della maturazione dei compensi. deontologico forense.
Siffatte spettanze professionali, essendo rapportate ad un periodo ricompreso tra l'anno 2017, data in cui veniva iniziata l'attivato il giudizio, e l'anno 2022, periodo temporale in cui si concludeva l'attività professionale con la sentenza definitiva del processo civile , ricadono sotto il “ regime” del DM n. 55 /2014 e successive modifiche.
Pertanto, il giudice, deve valutare le attività svolte dall' avvocato incaricato partendo dall'oggetto della difesa che, nel caso di specie, afferisce ad attività professionali affrontate dinanzi al Tribunale monocratico di rilevante entità , posto che il giudizio, come sopra evidenziato, risulta articolato ed affronta questioni in punto di diritto non banali.
Orbene, partendo dal parametro sopraindicato , dalla lettura del disposto del DM 55
2014 , aggiornato al del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022., calcolando i parametri medi attestanti lo studio della controversia , la fase introduttiva del giudizio, l'istruttoria e e la decisione, il totale riporta la somma di € 9.900,80 ,ovvero, un importo allineato a quanto richiesto nel petitum processuale del ricorso a cui vanno ipoteticamente aggiunti gli accessori di legge ( Iva art 15 L.P. ed eventuali spese documentate), oltre che l'aumento in misura del 30% in virtù dell'art 4 comma 2, per aver supportato la difesa di più parti costituenti un unico centro di interessi.
Resta da valutare l'attività difensiva svolta dinanzi al TAR attinente il giudizio di ottenperanza.
All'uopo, si rinviene in atti l'atto introduttivo attestante le difese espresse .
Di contro, non vi è traccia nella documentazione proposta della sentenza con la quale il giudice fissa un termine tassativo che la pubblica amministrazione deve rispettare per saldare il suo debito nei confronti del creditore. V'è più che ,il ricorso introduttivo, pur facendo espresso riferimento ad un mandato in calce , tale documento attestante il conferimento di incarico ex art. 83 cpc , non risulta versato in atti.
In sintesi, la posta di credito afferente la prefata iniziativa processuale risulta carente di prova scritta, non potendosi dare alcun significato alla declinazione della difesa della parte convenuta in senso di atto incontestato.
Infatti, la mancata costituzione non realizza la “non contestazione” e, pertanto , non esonera l'attore che agisce in giudizio dall'onere della prova dei singoli fatti dedotti.
Come sopra richiamato, a mente dell'art 2225 c.c. ..” Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo..”
Tanto, fa il paio con la precedente disposizione dettata all'art. 2222 c.c. la quale recita..” Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..”
Trattandosi, pertanto, di opera di natura intellettuale commissionata senza vincolo di subordinazione, la stessa soggiace alle richiamate disposizioni di legge.
Ne consegue che la domanda va accolta e per lo effetto va condannata CP_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate per l'attività professionale eseguita che si liquidano, in favore dell'Avv. di € 9.900,80. Parte_1
Tale somma deve considerarsi non soggetta alla domanda accessoria del riconoscimento degli interessi di legge non formulata specificamente, non potendo il giudice superare i limiti dispositivi di cui all'art 112 cpc.
Le spese e competenze di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55 del 2014 .
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
- dichiara accertati e dovuti i compensi maturati dall'attore, Avv. Parte_1
per l'attività di difesa svolta nei confronti di;
CP_1
- condanna, per lo effetto, la Sig.ra a pagare in favore dell'Avv. CP_1 [...]
la complessiva somma di € 9.900,80 oltre i soli accessori di legge;
Parte_1
- condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese e competenze di CP_1
causa che quantifica in € 5.077,00 per compensi ed € 284,99 per verosimili esborsi in favore del ricorrente, oltte accessori di legge.
Così deciso in Nola 27 giugno 2025 IL GU.
Dr.Alfredo Granata