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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...] in [...], residente in [...]376 Dpto Parte_1
9, Paraná, Entre Ríos, Argentina (C.F.: ), in proprio e nella qualità di C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli Controparte_1 minori nata il [...] in [...] (C.F.: Persona_1
) e , nato il [...] in [...] (C.F.: C.F._2 Parte_2
), tutti residente in [...]376 Dpto 9, Paraná, Entre Ríos, C.F._3
Argentina;
, nata il [...] in [...], residente in [...]1069, Parte_3
Paranà, Entre Rìos, Argentina (C.F.: ), in proprio e nella qualità di genitore C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sulla figlia minore Controparte_2 [...]
nata il [...] in [...] (C.F.: ), residenti in Persona_2 C.F._5
Provincias Unidas 1069, Paranà, Entre Rìos, Argentina;
nata il [...] in [...], residente in [...]1069, Parte_4
Paranà, Entre Rìos, Argentina (C.F.: ); C.F._6
nata il [...] in [...], residente in [...]1069, Parte_5
Paranà, Entre Rìos, Argentina (C.F.: ); C.F._7
nato il [...] in [...], residente in [...]1069, Parte_6
Paranà, Entre Rìos, Argentina (C.F.: ); C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Graciela Cerulli del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
- RICORRENTI-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro alla Via G. Da Fiore n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_3 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana Persona_3
nata il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlia di e
[...] Persona_4 Per_5
(doc. n. 1), la quale successivamente emigrava in Argentina dove decedeva in data
[...]
18.01.1928 (doc. n. 2) senza rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. n. 3) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio con Persona_3 Per_6
e dall'unione coniugale nasceva il 31.05.1908 (doc. n. 4), il quale in data
[...] Persona_7
2.04.1932 sposava in Argentina MO (doc. n. 5). Per_8
In data 30.10.1978 decedeva in Argentina (doc. n. 6). Persona_7
Dal matrimonio tra e nasceva il 9.02.1936 Persona_7 Persona_9 Persona_10
(doc. n. 7), il quale in data 28.06.1963 sposava in Argentina (doc. n. 8). Controparte_4
In data 9.02.1936 decedeva in Argentina (doc. n. 9). Persona_10
Dal matrimonio tra e , nascevano il 27.03.1975 Persona_10 Controparte_4
(doc. n. 10) e il 4.09.1966 (doc. n. 11). Parte_1 Pt_3 Parte_3
Discendenza Parte_1
In data 15.10.2011 sposava in Argentina CO TO UI IA (doc. Parte_1
n. 12) e dall'unione coniugale nascevano il 22.01.2009 (doc. n. Persona_1
13) e il 10.09.2012 (doc. n. 14). Parte_2
Discendenza Parte_3 In data 21.08.1993 sposava in Argentina IP DE (doc. n. 15) e Parte_3 dall'unione coniugale nascevano il 25.06.1997 (doc. n. 16), il 28.01.1996 Parte_4
(doc. n. 17), il 16.05.2002 (doc. n. 18) e il 9.01.2007 Parte_5 Parte_6
(doc. n. 19). Persona_2
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
****
2.Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originaria di Paola, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
“in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione argentina di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti fino agli Persona_3 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio Persona_3
, nato il [...], il quale la trasmetteva al proprio figlio . Da Persona_7 Persona_10 lui la cittadinanza italiana veniva trasmessa alle proprie figlie e Parte_1 [...]
e a tutti i discendenti, fino agli odierni ricorrenti). Parte_3
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa Wanda Romanò