Articolo 79 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 78Articolo 80
Versione
4 maggio 1973
Art. 79.
Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici
Sanzioni

Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L.
300.000.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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