TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2232 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 marzo 2025, vertente tra:
Trasformatori (P.I. ), con sede in Città Parte_1 P.IVA_1
di Castello, via Carlo Marx, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , CP_1
elettivamente domiciliato in Corso Cavour n. 8, Città di Castello, presso lo studio dell'Avv. Stella
Rossi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in calce all'originale del ricorso (pec: ; Email_1
Ricorrente/Attrice
Contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Controparte_2 C.F._1
residente, elettivamente domiciliato in Città Di Castello, Piazza Gabriotti 5) presso lo studio dell'Avv. Eugenio Zaganelli, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione (pec:
; Email_2
Resistente/Convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale.
Conclusioni: per parte il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accogliere la domanda dell'odierno ricorrente e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare nelle dichiarazioni sopra esposte, oggetto di causa, l'esistenza della
pagina 1 di 10 fattispecie di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa e attribuzione di fatti falsi determinati, e comunque la natura di illecito extracontrattuale delle stesse, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto; - condannare il convenuto al risarcimento dei
Part danni morali, esistenziali e non patrimoniali, cagionati a in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma di € 50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione, oltre gli ulteriori interessi come per legge;
- condannare, altresì, la parte convenuta alla pena pecuniaria ex art. 12, legge n. 47/1948 da liquidarsi nella somma ritenuta in via equitativa di giustizia, per tutte le ragioni suesposte;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani locali e nazionali (Corriere dell'Umbria, La Nazione;
Il
Messaggero, il Corriere della Sera, , , , salvo altri); CP_3 CP_4 CP_5
- disporre la rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa dal profilo Facebook del Dott.
e da ogni altra profilo di pertinenza della controparte, ed inibire la diffusione CP_2
ulteriore degli scritti in atti in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, fissando una somma ed emettendo sin d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo;
- ordinare la comunicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo emanando su almeno tre testate giornalistiche radiofoniche e tre testate televisive, e ordinare la collocazione, permanente o comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, della sentenza emananda per intero sulla pagina Facebook del Dott. - fissare anche in relazione a CP_2
tali richieste, a carico di parte convenuta, una somma di denaro dovuta per ogni giorno in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- con vittoria di spese e compenso professionale.
A tale ultimo riguardo si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, nel condannare controparte alla refusione delle spese legali, tenga conto del fatto che l'invito mosso dall'odierna ricorrente a partecipare alla negoziazione assistita, al fine di raggiungere un accordo sulla controversia in esame, ha avuto esito negativo, stante la mancata adesione al procedimento da parte del convenuto”;
pagina 2 di 10 per la resistente: “In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto conseguentemente, rigettare le domande graduate alla via principale proposte da parte ricorrente in quanto infondate ed inammissibili. Con vittoria di spese e competenze professionali iva ca oltre spese accessorie al 15%”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18.5.2023, il dott. , n.q. di legale CP_1
Part rappresentante della (di seguito, ha Controparte_6
evocato in giudizio il sig. , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
Part morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati a mediante la pubblicazione di un post su
Facebook dal contenuto offensivo, denigratorio e diffamatorio, con le altre statuizioni sopra riportate.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che il in data 12.10.2022 aveva pubblicato sul CP_2
proprio profilo Facebook un post, che esordiva nei seguenti termini “è finita l'epoca delle trattative segrete, delle valigette nere e dei documenti tenuti nascosti ai più”, e terminava con la seguente frase: “Ovunque ci siano interessi divergenti e persone che cercano di conquistare appoggi, vince chi riesce a mettere in campo stile, educazione, rispetto e capacità di argomentare”.
Part In punto di fatto la ha precisato di essere consorzio composto da numerosi produttori di tabacco della Valtiberina, che aveva stipulato con la multinazionale AN CO (di seguito,
Part Part
, un contratto di fornitura, durato dal 2012 al 2021; nel 2022 alla si era avvicendata,
Part quale partner commerciale della la , ed il post del corredato di foto Parte_4 CP_2
Part dell'incontro tra rappresentanti di e di si inseriva nella descritta vicenda, alludeva Parte_4
chiaramente a presunte dinamiche corruttive ed illecite che avrebbero caratterizzato il rapporto
Part Part contrattuale tra e e le contrapponeva al clima di collaborazione invece auspicato per la
Part nuova partnership della con , che sarebbe invece stata improntata a “confronto Parte_4
Part aperto e cordiale con il responsabile mondiale acquisti il responsabile europeo, il responsabile italiano e il Presidente di per discutere insieme delle problematiche Parte_4
legate al settore”.
pagina 3 di 10 Il post in oggetto era reso ancora più grave dalla posizione di rilievo ricoperta dall'autore,
, nel mondo dell'agricoltura e dal fatto che egli lo avesse pubblicato non a titolo Controparte_2
personale ma come IA TA (di cui era all'epoca Vicepresidente). La gravità delle
Part affermazioni contenute nel post aveva indotto il sig. per molti anni advisor di Tes_1
Part nel contratto con la a chiedere tramite mail chiarimenti al lamentando come il CP_2
predetto con il riferito post stesse “gettando fango … creando dubbi sulla onesta ed integrità di coloro che dal 2012 sono stati gli artefici e gestito l'accordo di fornitura poliennale stipulato
Part con la . A seguito della presa di posizione del il aveva pubblicato sul suo Tes_1 CP_2
profilo Facebook un secondo post, apparentemente animato da intento di smentita ma che in realtà non smentiva niente, nel quale si diceva di voler chiarire, di non voler “attaccare, infastidire o offendere nessuno”, di avere solo fatto propria una citazione letta di recente in un libro scritto da uno psicologo.
La ricorrente ha aggiunto di avere sporto denuncia-querela nei confronti del per il reato CP_2
di diffamazione e di voler comunque chiedere il ristoro dei danni all'immagine e alla reputazione;
danni gravi perché provenienti da un esponente di spicco dell'associazione di categoria e per la diffusione che le espressioni usate avevano trovato soprattutto tra i produttori
Part di tabacco e le partner commerciali di Ha poi ulteriormente argomentato nel senso della particolare lesività della diffamazione commessa a mezzo e nel senso della non CP_7
operatività della scriminante del diritto di critica, avendo il stravolto la realtà delle CP_2
cose, fondando il ragionamento su dati non veritieri e privi di riscontro, presentando la società ricorrente come soggetto corrotto e corruttibile, che fa ricorso a magheggi e scambi di favore. Ha quantificato il danno, in base ai parametri utilizzati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, in euro 50.000,00, salva diversa liquidazione, chiedendo anche la condanna del resistente alla pena pecuniaria ex art. 12, L. n. 47/1948, alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese del convenuto almeno su tre testate giornalistiche e l'emissione di ordine volto a far rimuovere il post diffamatorio, con collocazione dell'emananda sentenza per intero nel profili Facebook del per un periodo non inferiore a 5 anni. CP_2
1.2 Con comparsa depositata il 6.10.2023 si è costituito in giudizio il sig. , che Controparte_2
ha contestato la domanda evidenziando di avere tempestivamente pubblicato, su richiesta del pagina 4 di 10 un post nel quale chiariva di aver voluto solo, citando la frase di un libro, mettere in Tes_1
evidenza la complessità delle situazioni e la necessità di un approccio diplomatico, e pubblicato poi in data 15.10.22 un ulteriore post nel quale ancora specificava che il commento in oggetto era frutto di una personale riflessione, fatta facendo proprie le parole tratte da un libro, con l'intenzione di sottolineare l'importanza dell'unione di tutta la filiera agricola. La lettura per intero del post a chiarimenti pubblicata dal convenuto rendeva chiaro che non vi era, nel primo messaggio – diretto agli interlocutori e agricoltori che seguono il convenuto su Facebook,
Part Part nessuno dei quali a conoscenza dei rapporti contrattuali pregressi tra e la - nessun
Part intento offensivo diretto alla reputazione della né del suo presidente, né vi era riferimento ad
Part alcun contratto di fornitura avuto con la e che il solo errore commesso era stato quello di dimenticare di virgolettare la frase incriminata, da contestualizzare alla luce di quanto chiarito nel secondo post. Il resistente ha poi aggiunto di avere rimosso il post, a riprova della propria buona fede.
1.3 Con ordinanza del 17.10.23 la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.25, ove è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito entro il termine di giorni trenta.
***
2. Deve premettersi che i fatti oggetto del presente procedimento non sono contestati ed emergono chiaramente dal materiale documentale in atti. Non è dubbia la riconducibilità al convenuto del messaggio pubblicato sul profilo del social network Facebook a lui riconducibile in data 12.10.2022, né dei successivi due messaggi pubblicati sulla stessa piattaforma, come prodotti in atti. Ciò che è in contestazione tra le parti è la portata offensiva e diffamatoria attribuita al primo messaggio e, dunque, la sua idoneità a ledere l'onore ed il decoro della società attrice.
In particolare, il il giorno 12.10.22, pubblicò sul proprio profilo Facebook il messaggio CP_2
che è opportuno riportare di seguito per intero: “E' finita l'epoca delle trattive segrete, delle valigette nere e dei documenti tenuti nascosti ai più. Confronto aperto e cordiale con il
Part responsabile mondiale acquisiti il responsabile europeo, il responsabile italiano e il presidente di per discutere insieme delle problematiche legate al settore. Un lavoro Parte_4
pagina 5 di 10 che prevede dialogo, ascolto, cura e difesa dell'immagine degli agricoltori, del loro duro lavoro per tutelare la sostenibilità economica delle loro aziende. Con questi compiti riparte, anche in questo settore, l'antica arte della gestione vincente dei contatti umani. Ovunque ci siano interessi divergenti e persone che cercano di conquistare appoggi, vince chi riesce a mettere in campo stile, educazione, rispetto e capacità di argomentazione”.
Parte attrice ritiene che detto messaggio, siccome allusivo ad uno stile corruttivo che avrebbe
Part caratterizzato il rapporto contrattuale tra la società attrice e la abbia contenuto gravemente lesivo del proprio onore e della propria reputazione.
In diritto, si osserva che la condotta tipica del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) consiste nell'arrecare offesa alla reputazione di un terzo (non presente) comunicando con almeno due persone. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ormai declassato a illecito civile, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016) e il tentativo di ingiuria aggravata.
Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Quanto al caso specifico della diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso della bacheca del social network Facebook, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che lo stesso integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p., posto sia che siffatta modalità di comunicazione serba l'attitudine a raggiungere un numero indeterminato di persone, attitudine legata sia all'evenienza che bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia che attraverso questa “piattaforma virtuale” gruppi di soggetti condividono le rispettive esperienze di vita, valorizzando, in primo luogo, il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo di un rapporto interpersonale allargato a un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (sul punto, Cass. pen. n. 24431 del 2015).
Pertanto, la condotta di “postare” un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento stesso tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per pagina 6 di 10 composizione numerica, di guisa che, se tale commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595, comma terzo, c.p. (così ancora Cass. Pen. n.
24431 del 2015 e Cass. Pen. n. 8328 del 2015).
Detto principio deve essere coordinato con l'ulteriore assunto secondo il quale, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di una offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire, in assenza di un esplicito nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto il post diffamatorio (cfr. Cass. pen. N. 18238/08).
Occorre dunque che il soggetto passivo del reato sia individuabile/deducibile in termini inequivocabili, di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Quando la diffamazione sia compiuta a mezzo social network Facebook, il reato è integrato anche quando, pur non essendo mai esplicitamente indicato il nome, la vittima possa essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, non può che concludersi nel senso che il messaggio pubblicato dal convenuto in data 12.10.22 non ha nemmeno in astratto potenzialità diffamatoria.
Detto messaggio è invero del tutto privo di toni coloriti o grevi o di per sé stessi offensivi, non contiene alcuna narrazione di fatti o circostanze, non contiene alcun riferimento personale o temporale, non fornisce dettagli sulla vicenda sottesa.
pagina 7 di 10 Si tratta di un messaggio che ha, in evidenza, contenuto “celebrativo” di un qualche accordo
Part raggiunto tra e la (la cui natura - solo leggendo il commento – non è chiara), e che Parte_4
contiene una dichiarazione di intenti sulle caratteristiche e sui principi (“dialogo, ascolto, cura e difesa” a tutela degli interessi della categoria degli agricoltori) cui l'autore auspica debba informarsi detto rapporto. L'espressione di apertura del post riferita alle “trattative segrete”, alle
“valigette nere” e ai “documenti tenuti nascosti ai più” ha una portata talmente generale ed astratta da non potersi intendere riferita ad un qualche destinatario, persona fisica o
Part commerciale, e da non potersi riferire neppure indirettamente alla Anche a volervi leggere, come pure è possibile, la dichiarata volontà (o l'auspicio) di prendere distanze da prassi poco ortodosse invalse in passato, rimane che il riferimento a quel che è stato (“è finita l'epoca”) è talmente vago da non potersi certo intendersi riferito alla società ricorrente. Non diversamente, anche l'espressione usata in chiusura del messaggio è di portata talmente ampia (“Ovunque vi siano interessi divergenti…”) da non essere possibile l'imputazione di circostanze specifiche ad
Part alcuno e tanto meno alla Nessun elemento in atti, invero, depone nel senso che coloro che ebbero occasione di leggere il commento in argomento fossero in condizione di scorgervi un riferimento alla società attrice in quanto a conoscenza degli accordi contrattuali intercorsi,
Cont appena in precedenza, tra essa e la E del resto, la preghiera di chiarimenti proveniente da tale (che, si apprende dal narrato di cui al ricorso introduttivo, ebbe a ricoprire il Tes_1
Part Part ruolo di advisor della nel contratto con , aggiunta sotto forma di commento al post, viene avanzata dichiaratamente a beneficio di una generalità di ipotetici interessati: “ti
Part suggerisco di chiarire ai coltivatori, maestranze ed al resto della filiera fino alla il significato della seguente tua affermazione: E' finito il tempo ….”. Il tenore della richiesta di chiarimenti avanzata dal sembra anzi voler fugare il rischio che l'espressione di apertura Tes_1
Part Part del post possa essere poco gradita, tra gli altri, alla (non certo alla , società con la quale la aveva raggiunto l'accordo che il post voleva celebrare. Parte_4
La obiettiva portata generale dell'espressione, la assenza nel testo complessivo del messaggio di
Part qualunque elemento circostanziale che consenta di ipotizzare la riferibilità alla inducono ad escludere qualsivoglia valenza diffamatoria nel messaggio, residuando spazio solo per una eventuale implicazione soggettiva che è però del tutto irrilevante nella presente sede. In altri pagina 8 di 10 termini, stante l'assenza di qualunque elemento di riferibilità all'attrice, che il – che CP_1
Part Part conosceva le dinamiche inerenti le pregresse vicende contrattuali della con la – abbia percepito o recepito la frase come offensiva dell'operato della società di cui è legale rappresentante, non è certo sufficiente a ritenere integrata un'ipotesi di diffamazione o di condotta che, anche se priva di rilevanza penale, possa essere ritenuta tale da ledere l'onore e la dignità morale della parte attrice che, si ripete, non è in alcun modo individuabile dal tenore letterale del messaggio “incriminato”.
A quanto detto fin qui – già di per sé sufficiente a palesare l'infondatezza delle doglianze di cui al ricorso – deve aggiungersi che, secondo quanto documentato in atti, il messaggio in argomento, che fu per altro rimosso (non è dato sapere quanto tempo dopo la sua pubblicazione), non può che essere letto in combinata unione con i due di poco successivi, pubblicati sempre dal convenuto sulla sua pagina Facebook (v doc. all. n. 1 comparsa di costituzione). Nel primo, il in risposta diretta ad una sollecitazione del già nominato chiarisce: che il CP_2 Tes_1
messaggio “non era riferito al tabacco né ad accordi passati, presenti o futuri”; che la frase riportata era tratta “da un libro” letto tempo prima “che parlava appunto di un nuovo metodo di lavoro per intessere relazioni utili a superare i problemi”; che il post voleva “solo mettere in evidenza la complessità delle situazioni e la conseguente necessità di cambiare l'approccio
“diplomatico” ascoltando tutti”. Nel secondo messaggio, pubblicato solo tre giorni dopo il primo, il 15.10.2022, il ad ulteriore chiarimento e al dichiarato fine di “non attaccare, CP_2
infastidire o offendere nessuno” spiega ancora di aver fatto propria, nel primo post, “una riflessione dello psicologo ” letta in un suo libro, del quale pure indica il titolo, e Persona_1
di avere voluto, con detta citazione, sottolineare l'idea che “solo attraverso la condivisione e non
l'egoismo, l'inclusione e non l'esclusione, il rispetto non gli attacchi, si vincono le sfide complesse”; aggiunge di scusarsi con quanti si possano essere sentiti offesi o tirati in ballo da quel post (v. doc. all. 5 al ricorso).
I ripetuti chiarimenti offerti dal convenuto poco dopo il post avente un ipotetico e solo potenziale contenuto equivocabile (da parte di non meglio identificabili destinatari), confermano ulteriormente la totale assenza, nel testo, di qualunque potenzialità lesiva.
pagina 9 di 10 Diversamente argomentando si finirebbe per disattendere l'interpretazione pacifica offerta dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, sopra richiamata, che ha diverse volte evidenziato come la determinabilità soggettiva della persona offesa dalla diffamazione è da intendersi come
“inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto” e non può risolversi “in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di una immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell'informazione” (in questi termini, v. Cass. pen. n. 48058/19).
3. All'integrale rigetto della domanda segue, in coerenza con la regola della soccombenza cui non vi è ragione di derogare, la condanna della società ricorrente alle spese di lite, nella misura che si indica in dispositivo, liquidata in dispositivo tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della domanda, anche considerando che non vi è stata attività istruttoria né decisoria mediante il deposito delle memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla . Controparte_6
2) Condanna la , in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., a rifondere a le spese processuali che liquida in €. Controparte_2
2.905,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 9 maggio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2232 del Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 4 marzo 2025, vertente tra:
Trasformatori (P.I. ), con sede in Città Parte_1 P.IVA_1
di Castello, via Carlo Marx, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , CP_1
elettivamente domiciliato in Corso Cavour n. 8, Città di Castello, presso lo studio dell'Avv. Stella
Rossi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa in calce all'originale del ricorso (pec: ; Email_1
Ricorrente/Attrice
Contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Controparte_2 C.F._1
residente, elettivamente domiciliato in Città Di Castello, Piazza Gabriotti 5) presso lo studio dell'Avv. Eugenio Zaganelli, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione (pec:
; Email_2
Resistente/Convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale.
Conclusioni: per parte il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accogliere la domanda dell'odierno ricorrente e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare nelle dichiarazioni sopra esposte, oggetto di causa, l'esistenza della
pagina 1 di 10 fattispecie di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa e attribuzione di fatti falsi determinati, e comunque la natura di illecito extracontrattuale delle stesse, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto; - condannare il convenuto al risarcimento dei
Part danni morali, esistenziali e non patrimoniali, cagionati a in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma di € 50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione, oltre gli ulteriori interessi come per legge;
- condannare, altresì, la parte convenuta alla pena pecuniaria ex art. 12, legge n. 47/1948 da liquidarsi nella somma ritenuta in via equitativa di giustizia, per tutte le ragioni suesposte;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani locali e nazionali (Corriere dell'Umbria, La Nazione;
Il
Messaggero, il Corriere della Sera, , , , salvo altri); CP_3 CP_4 CP_5
- disporre la rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa dal profilo Facebook del Dott.
e da ogni altra profilo di pertinenza della controparte, ed inibire la diffusione CP_2
ulteriore degli scritti in atti in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, fissando una somma ed emettendo sin d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo;
- ordinare la comunicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo emanando su almeno tre testate giornalistiche radiofoniche e tre testate televisive, e ordinare la collocazione, permanente o comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, della sentenza emananda per intero sulla pagina Facebook del Dott. - fissare anche in relazione a CP_2
tali richieste, a carico di parte convenuta, una somma di denaro dovuta per ogni giorno in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- con vittoria di spese e compenso professionale.
A tale ultimo riguardo si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, nel condannare controparte alla refusione delle spese legali, tenga conto del fatto che l'invito mosso dall'odierna ricorrente a partecipare alla negoziazione assistita, al fine di raggiungere un accordo sulla controversia in esame, ha avuto esito negativo, stante la mancata adesione al procedimento da parte del convenuto”;
pagina 2 di 10 per la resistente: “In via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto conseguentemente, rigettare le domande graduate alla via principale proposte da parte ricorrente in quanto infondate ed inammissibili. Con vittoria di spese e competenze professionali iva ca oltre spese accessorie al 15%”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18.5.2023, il dott. , n.q. di legale CP_1
Part rappresentante della (di seguito, ha Controparte_6
evocato in giudizio il sig. , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
Part morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati a mediante la pubblicazione di un post su
Facebook dal contenuto offensivo, denigratorio e diffamatorio, con le altre statuizioni sopra riportate.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che il in data 12.10.2022 aveva pubblicato sul CP_2
proprio profilo Facebook un post, che esordiva nei seguenti termini “è finita l'epoca delle trattative segrete, delle valigette nere e dei documenti tenuti nascosti ai più”, e terminava con la seguente frase: “Ovunque ci siano interessi divergenti e persone che cercano di conquistare appoggi, vince chi riesce a mettere in campo stile, educazione, rispetto e capacità di argomentare”.
Part In punto di fatto la ha precisato di essere consorzio composto da numerosi produttori di tabacco della Valtiberina, che aveva stipulato con la multinazionale AN CO (di seguito,
Part Part
, un contratto di fornitura, durato dal 2012 al 2021; nel 2022 alla si era avvicendata,
Part quale partner commerciale della la , ed il post del corredato di foto Parte_4 CP_2
Part dell'incontro tra rappresentanti di e di si inseriva nella descritta vicenda, alludeva Parte_4
chiaramente a presunte dinamiche corruttive ed illecite che avrebbero caratterizzato il rapporto
Part Part contrattuale tra e e le contrapponeva al clima di collaborazione invece auspicato per la
Part nuova partnership della con , che sarebbe invece stata improntata a “confronto Parte_4
Part aperto e cordiale con il responsabile mondiale acquisti il responsabile europeo, il responsabile italiano e il Presidente di per discutere insieme delle problematiche Parte_4
legate al settore”.
pagina 3 di 10 Il post in oggetto era reso ancora più grave dalla posizione di rilievo ricoperta dall'autore,
, nel mondo dell'agricoltura e dal fatto che egli lo avesse pubblicato non a titolo Controparte_2
personale ma come IA TA (di cui era all'epoca Vicepresidente). La gravità delle
Part affermazioni contenute nel post aveva indotto il sig. per molti anni advisor di Tes_1
Part nel contratto con la a chiedere tramite mail chiarimenti al lamentando come il CP_2
predetto con il riferito post stesse “gettando fango … creando dubbi sulla onesta ed integrità di coloro che dal 2012 sono stati gli artefici e gestito l'accordo di fornitura poliennale stipulato
Part con la . A seguito della presa di posizione del il aveva pubblicato sul suo Tes_1 CP_2
profilo Facebook un secondo post, apparentemente animato da intento di smentita ma che in realtà non smentiva niente, nel quale si diceva di voler chiarire, di non voler “attaccare, infastidire o offendere nessuno”, di avere solo fatto propria una citazione letta di recente in un libro scritto da uno psicologo.
La ricorrente ha aggiunto di avere sporto denuncia-querela nei confronti del per il reato CP_2
di diffamazione e di voler comunque chiedere il ristoro dei danni all'immagine e alla reputazione;
danni gravi perché provenienti da un esponente di spicco dell'associazione di categoria e per la diffusione che le espressioni usate avevano trovato soprattutto tra i produttori
Part di tabacco e le partner commerciali di Ha poi ulteriormente argomentato nel senso della particolare lesività della diffamazione commessa a mezzo e nel senso della non CP_7
operatività della scriminante del diritto di critica, avendo il stravolto la realtà delle CP_2
cose, fondando il ragionamento su dati non veritieri e privi di riscontro, presentando la società ricorrente come soggetto corrotto e corruttibile, che fa ricorso a magheggi e scambi di favore. Ha quantificato il danno, in base ai parametri utilizzati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, in euro 50.000,00, salva diversa liquidazione, chiedendo anche la condanna del resistente alla pena pecuniaria ex art. 12, L. n. 47/1948, alla pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese del convenuto almeno su tre testate giornalistiche e l'emissione di ordine volto a far rimuovere il post diffamatorio, con collocazione dell'emananda sentenza per intero nel profili Facebook del per un periodo non inferiore a 5 anni. CP_2
1.2 Con comparsa depositata il 6.10.2023 si è costituito in giudizio il sig. , che Controparte_2
ha contestato la domanda evidenziando di avere tempestivamente pubblicato, su richiesta del pagina 4 di 10 un post nel quale chiariva di aver voluto solo, citando la frase di un libro, mettere in Tes_1
evidenza la complessità delle situazioni e la necessità di un approccio diplomatico, e pubblicato poi in data 15.10.22 un ulteriore post nel quale ancora specificava che il commento in oggetto era frutto di una personale riflessione, fatta facendo proprie le parole tratte da un libro, con l'intenzione di sottolineare l'importanza dell'unione di tutta la filiera agricola. La lettura per intero del post a chiarimenti pubblicata dal convenuto rendeva chiaro che non vi era, nel primo messaggio – diretto agli interlocutori e agricoltori che seguono il convenuto su Facebook,
Part Part nessuno dei quali a conoscenza dei rapporti contrattuali pregressi tra e la - nessun
Part intento offensivo diretto alla reputazione della né del suo presidente, né vi era riferimento ad
Part alcun contratto di fornitura avuto con la e che il solo errore commesso era stato quello di dimenticare di virgolettare la frase incriminata, da contestualizzare alla luce di quanto chiarito nel secondo post. Il resistente ha poi aggiunto di avere rimosso il post, a riprova della propria buona fede.
1.3 Con ordinanza del 17.10.23 la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.25, ove è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito entro il termine di giorni trenta.
***
2. Deve premettersi che i fatti oggetto del presente procedimento non sono contestati ed emergono chiaramente dal materiale documentale in atti. Non è dubbia la riconducibilità al convenuto del messaggio pubblicato sul profilo del social network Facebook a lui riconducibile in data 12.10.2022, né dei successivi due messaggi pubblicati sulla stessa piattaforma, come prodotti in atti. Ciò che è in contestazione tra le parti è la portata offensiva e diffamatoria attribuita al primo messaggio e, dunque, la sua idoneità a ledere l'onore ed il decoro della società attrice.
In particolare, il il giorno 12.10.22, pubblicò sul proprio profilo Facebook il messaggio CP_2
che è opportuno riportare di seguito per intero: “E' finita l'epoca delle trattive segrete, delle valigette nere e dei documenti tenuti nascosti ai più. Confronto aperto e cordiale con il
Part responsabile mondiale acquisiti il responsabile europeo, il responsabile italiano e il presidente di per discutere insieme delle problematiche legate al settore. Un lavoro Parte_4
pagina 5 di 10 che prevede dialogo, ascolto, cura e difesa dell'immagine degli agricoltori, del loro duro lavoro per tutelare la sostenibilità economica delle loro aziende. Con questi compiti riparte, anche in questo settore, l'antica arte della gestione vincente dei contatti umani. Ovunque ci siano interessi divergenti e persone che cercano di conquistare appoggi, vince chi riesce a mettere in campo stile, educazione, rispetto e capacità di argomentazione”.
Parte attrice ritiene che detto messaggio, siccome allusivo ad uno stile corruttivo che avrebbe
Part caratterizzato il rapporto contrattuale tra la società attrice e la abbia contenuto gravemente lesivo del proprio onore e della propria reputazione.
In diritto, si osserva che la condotta tipica del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) consiste nell'arrecare offesa alla reputazione di un terzo (non presente) comunicando con almeno due persone. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ormai declassato a illecito civile, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016) e il tentativo di ingiuria aggravata.
Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Quanto al caso specifico della diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso della bacheca del social network Facebook, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che lo stesso integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p., posto sia che siffatta modalità di comunicazione serba l'attitudine a raggiungere un numero indeterminato di persone, attitudine legata sia all'evenienza che bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia che attraverso questa “piattaforma virtuale” gruppi di soggetti condividono le rispettive esperienze di vita, valorizzando, in primo luogo, il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo di un rapporto interpersonale allargato a un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (sul punto, Cass. pen. n. 24431 del 2015).
Pertanto, la condotta di “postare” un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento stesso tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per pagina 6 di 10 composizione numerica, di guisa che, se tale commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595, comma terzo, c.p. (così ancora Cass. Pen. n.
24431 del 2015 e Cass. Pen. n. 8328 del 2015).
Detto principio deve essere coordinato con l'ulteriore assunto secondo il quale, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di una offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire, in assenza di un esplicito nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto il post diffamatorio (cfr. Cass. pen. N. 18238/08).
Occorre dunque che il soggetto passivo del reato sia individuabile/deducibile in termini inequivocabili, di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Quando la diffamazione sia compiuta a mezzo social network Facebook, il reato è integrato anche quando, pur non essendo mai esplicitamente indicato il nome, la vittima possa essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, non può che concludersi nel senso che il messaggio pubblicato dal convenuto in data 12.10.22 non ha nemmeno in astratto potenzialità diffamatoria.
Detto messaggio è invero del tutto privo di toni coloriti o grevi o di per sé stessi offensivi, non contiene alcuna narrazione di fatti o circostanze, non contiene alcun riferimento personale o temporale, non fornisce dettagli sulla vicenda sottesa.
pagina 7 di 10 Si tratta di un messaggio che ha, in evidenza, contenuto “celebrativo” di un qualche accordo
Part raggiunto tra e la (la cui natura - solo leggendo il commento – non è chiara), e che Parte_4
contiene una dichiarazione di intenti sulle caratteristiche e sui principi (“dialogo, ascolto, cura e difesa” a tutela degli interessi della categoria degli agricoltori) cui l'autore auspica debba informarsi detto rapporto. L'espressione di apertura del post riferita alle “trattative segrete”, alle
“valigette nere” e ai “documenti tenuti nascosti ai più” ha una portata talmente generale ed astratta da non potersi intendere riferita ad un qualche destinatario, persona fisica o
Part commerciale, e da non potersi riferire neppure indirettamente alla Anche a volervi leggere, come pure è possibile, la dichiarata volontà (o l'auspicio) di prendere distanze da prassi poco ortodosse invalse in passato, rimane che il riferimento a quel che è stato (“è finita l'epoca”) è talmente vago da non potersi certo intendersi riferito alla società ricorrente. Non diversamente, anche l'espressione usata in chiusura del messaggio è di portata talmente ampia (“Ovunque vi siano interessi divergenti…”) da non essere possibile l'imputazione di circostanze specifiche ad
Part alcuno e tanto meno alla Nessun elemento in atti, invero, depone nel senso che coloro che ebbero occasione di leggere il commento in argomento fossero in condizione di scorgervi un riferimento alla società attrice in quanto a conoscenza degli accordi contrattuali intercorsi,
Cont appena in precedenza, tra essa e la E del resto, la preghiera di chiarimenti proveniente da tale (che, si apprende dal narrato di cui al ricorso introduttivo, ebbe a ricoprire il Tes_1
Part Part ruolo di advisor della nel contratto con , aggiunta sotto forma di commento al post, viene avanzata dichiaratamente a beneficio di una generalità di ipotetici interessati: “ti
Part suggerisco di chiarire ai coltivatori, maestranze ed al resto della filiera fino alla il significato della seguente tua affermazione: E' finito il tempo ….”. Il tenore della richiesta di chiarimenti avanzata dal sembra anzi voler fugare il rischio che l'espressione di apertura Tes_1
Part Part del post possa essere poco gradita, tra gli altri, alla (non certo alla , società con la quale la aveva raggiunto l'accordo che il post voleva celebrare. Parte_4
La obiettiva portata generale dell'espressione, la assenza nel testo complessivo del messaggio di
Part qualunque elemento circostanziale che consenta di ipotizzare la riferibilità alla inducono ad escludere qualsivoglia valenza diffamatoria nel messaggio, residuando spazio solo per una eventuale implicazione soggettiva che è però del tutto irrilevante nella presente sede. In altri pagina 8 di 10 termini, stante l'assenza di qualunque elemento di riferibilità all'attrice, che il – che CP_1
Part Part conosceva le dinamiche inerenti le pregresse vicende contrattuali della con la – abbia percepito o recepito la frase come offensiva dell'operato della società di cui è legale rappresentante, non è certo sufficiente a ritenere integrata un'ipotesi di diffamazione o di condotta che, anche se priva di rilevanza penale, possa essere ritenuta tale da ledere l'onore e la dignità morale della parte attrice che, si ripete, non è in alcun modo individuabile dal tenore letterale del messaggio “incriminato”.
A quanto detto fin qui – già di per sé sufficiente a palesare l'infondatezza delle doglianze di cui al ricorso – deve aggiungersi che, secondo quanto documentato in atti, il messaggio in argomento, che fu per altro rimosso (non è dato sapere quanto tempo dopo la sua pubblicazione), non può che essere letto in combinata unione con i due di poco successivi, pubblicati sempre dal convenuto sulla sua pagina Facebook (v doc. all. n. 1 comparsa di costituzione). Nel primo, il in risposta diretta ad una sollecitazione del già nominato chiarisce: che il CP_2 Tes_1
messaggio “non era riferito al tabacco né ad accordi passati, presenti o futuri”; che la frase riportata era tratta “da un libro” letto tempo prima “che parlava appunto di un nuovo metodo di lavoro per intessere relazioni utili a superare i problemi”; che il post voleva “solo mettere in evidenza la complessità delle situazioni e la conseguente necessità di cambiare l'approccio
“diplomatico” ascoltando tutti”. Nel secondo messaggio, pubblicato solo tre giorni dopo il primo, il 15.10.2022, il ad ulteriore chiarimento e al dichiarato fine di “non attaccare, CP_2
infastidire o offendere nessuno” spiega ancora di aver fatto propria, nel primo post, “una riflessione dello psicologo ” letta in un suo libro, del quale pure indica il titolo, e Persona_1
di avere voluto, con detta citazione, sottolineare l'idea che “solo attraverso la condivisione e non
l'egoismo, l'inclusione e non l'esclusione, il rispetto non gli attacchi, si vincono le sfide complesse”; aggiunge di scusarsi con quanti si possano essere sentiti offesi o tirati in ballo da quel post (v. doc. all. 5 al ricorso).
I ripetuti chiarimenti offerti dal convenuto poco dopo il post avente un ipotetico e solo potenziale contenuto equivocabile (da parte di non meglio identificabili destinatari), confermano ulteriormente la totale assenza, nel testo, di qualunque potenzialità lesiva.
pagina 9 di 10 Diversamente argomentando si finirebbe per disattendere l'interpretazione pacifica offerta dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, sopra richiamata, che ha diverse volte evidenziato come la determinabilità soggettiva della persona offesa dalla diffamazione è da intendersi come
“inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto” e non può risolversi “in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di una immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell'informazione” (in questi termini, v. Cass. pen. n. 48058/19).
3. All'integrale rigetto della domanda segue, in coerenza con la regola della soccombenza cui non vi è ragione di derogare, la condanna della società ricorrente alle spese di lite, nella misura che si indica in dispositivo, liquidata in dispositivo tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della domanda, anche considerando che non vi è stata attività istruttoria né decisoria mediante il deposito delle memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla . Controparte_6
2) Condanna la , in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., a rifondere a le spese processuali che liquida in €. Controparte_2
2.905,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 9 maggio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
pagina 10 di 10