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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4544/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. LO Presidente relatore Dott.ssa Alessandra. Ardito Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4544/2025 promossa con ricorso depositato il 30/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio (VA) il 10.08.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Avv. Daniela Benavoli e Giovanna Moschitta
e
2) Parte_2
Nato a Castellanza (VA) il 07.12.1981
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente In Vanzaghello (MI), in Via Antonio Gramsci n.4 con gli Avv.ti Avv. Daniela Benavoli e Giovanna Moschitta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO NF (VA) il 05 settembre 2020
(Atto N.11, parte II, serie C, anno 2020)
1 con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30 settembre 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A. Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
B. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e Pt_3 Pt_4 collocati di preferenza presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Vanzaghello, Via Gramsci n.4.
C. Ogni questione o decisione straordinaria che riguarda i figli dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
D. La Sig.ra sosterrà tutte le spese e gli oneri connessi alla conduzione della dimora Pt_1 familiare.
E. Il Sig. , in accordo con la Sig.ra , ha già lasciato l'attuale abitazione Parte_2 Pt_1 familiare e, in via temporanea, ha fissato la propria dimora presso l'abitazione della madre. Resta inteso che il Sig. è attualmente alla ricerca di una nuova abitazione, nei pressi di Parte_2
Vanzaghello, nella quale trasferirà la propria residenza non appena possibile;
diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei CP_1 figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica. I trasferimenti dei figli tra le abitazioni dei genitori avverranno in via alternata, secondo un calendario concordato tra le parti, in modo da garantire pari tempo di permanenza presso ciascun genitore e continuità affettiva con entrambi. Eventuali modifiche o esigenze particolari saranno comunicate e concordate nell'esclusivo interesse dei minori.
G. LV diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie pariteticamente con il padre e con la madre con la precisazione che i minori trascorreranno con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 24 e 25 dicembre e il giorno 31 di dicembre e 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni.
H. Durante le vacanze estive, i genitori concorderanno di volta in volta il periodo in cui i figli permarranno presso di loro, in base alle esigenze lavorative dei genitori.
I. I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre o con la madre ad anni alterni.
in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il CP_2 padre visitare e tenere con sé i figli anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica
2 con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori.
K. Ciascun genitore avviserà l'altro di ogni attività scolastica, ludica o di altro genere che possa riguardare i figli, in modo da consentirgli di partecipare ed assistere.
L. I coniugi convengono che il contributo economico a favore della prole da parte del Sig.
sia realizzato mediante la materiale apprensione per intero da parte della Sig.ra Parte_2 Pt_1 dell'A.U. dei bambini;
il Sig. , pertanto, rinuncerà alla quota di sua pertinenza. Non si darà Parte_2 luogo, quindi, all'erogazione di assegno di mantenimento a carico del padre. La Sig.ra , Pt_1 pertanto, si attiverà già subito dopo la sottoscrizione dell'accordo ad avviare la pratica per l'erogazione della prestazione suddetta, a propria cura e spesa.
M. I genitori si faranno carico ciascuno delle spese dei figli per il periodo in cui presso di loro saranno collocati, pertanto, ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento dei figli e delle responsabilità economiche relative ai figli.
N. Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come individuate e secondo le modalità previste nel Protocollo – Linee guida - attualmente in vigore presso la Corte d'Appello di Milano, che le parti dichiarano di conoscere, impegnandosi a seguirne le modalità indicate ai fini della individuazione, comunicazione, rimborso, oltre che in relazione alle modalità di decisione, preventivamente condivisa o meno, delle stesse.
O. Eventuale agevolazione/contribuzione statale sarà di pertinenza della madre che ha la collocazione dei minori.
P. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
Q. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
R. Le parti si impegnano a valutare l'opportunità o meno di presentare un eventuale compagno o compagna ai figli al fine di preservarne l'equilibrio emotivo e psichico degli stessi. Pertanto, i coniugi concordano che entrambi in caso di eventuali nuovi partner si impegnano ad introdurre loro nella vita dei minori in modo graduale e quando avranno una relazione stabile.
S. I coniugi chiedono la compensazione tra le Parti delle spese e delle competenze professionali di giudizio.
T. I coniugi chiedono che il Tribunale ordini al Comune di NO NF (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
U. I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora ad impugnare l'emananda Sentenza.
V. I coniugi rinunciano reciprocamente alla produzione degli ulteriori documenti di cui all'art. 473 bis.51, 3° co, c.p.c.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di una unica nota scritta sottoscritta da entrambi i legali e dalle parti, veniva depositata detta nota contenente quanto indicato nel provvedimento e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in NO NF (VA) il 05 settembre 2020 con atto Parte_1 Parte_2 iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO NF (VA) (Atto N.11, parte II, serie C, anno 2020) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___23 ottobre 2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.LO
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. LO Presidente relatore Dott.ssa Alessandra. Ardito Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4544/2025 promossa con ricorso depositato il 30/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio (VA) il 10.08.1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Avv. Daniela Benavoli e Giovanna Moschitta
e
2) Parte_2
Nato a Castellanza (VA) il 07.12.1981
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente In Vanzaghello (MI), in Via Antonio Gramsci n.4 con gli Avv.ti Avv. Daniela Benavoli e Giovanna Moschitta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO NF (VA) il 05 settembre 2020
(Atto N.11, parte II, serie C, anno 2020)
1 con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30 settembre 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A. Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
B. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e Pt_3 Pt_4 collocati di preferenza presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Vanzaghello, Via Gramsci n.4.
C. Ogni questione o decisione straordinaria che riguarda i figli dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
D. La Sig.ra sosterrà tutte le spese e gli oneri connessi alla conduzione della dimora Pt_1 familiare.
E. Il Sig. , in accordo con la Sig.ra , ha già lasciato l'attuale abitazione Parte_2 Pt_1 familiare e, in via temporanea, ha fissato la propria dimora presso l'abitazione della madre. Resta inteso che il Sig. è attualmente alla ricerca di una nuova abitazione, nei pressi di Parte_2
Vanzaghello, nella quale trasferirà la propria residenza non appena possibile;
diverse modalità concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei CP_1 figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica. I trasferimenti dei figli tra le abitazioni dei genitori avverranno in via alternata, secondo un calendario concordato tra le parti, in modo da garantire pari tempo di permanenza presso ciascun genitore e continuità affettiva con entrambi. Eventuali modifiche o esigenze particolari saranno comunicate e concordate nell'esclusivo interesse dei minori.
G. LV diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie pariteticamente con il padre e con la madre con la precisazione che i minori trascorreranno con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 24 e 25 dicembre e il giorno 31 di dicembre e 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni.
H. Durante le vacanze estive, i genitori concorderanno di volta in volta il periodo in cui i figli permarranno presso di loro, in base alle esigenze lavorative dei genitori.
I. I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre o con la madre ad anni alterni.
in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il CP_2 padre visitare e tenere con sé i figli anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica
2 con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei figli e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori.
K. Ciascun genitore avviserà l'altro di ogni attività scolastica, ludica o di altro genere che possa riguardare i figli, in modo da consentirgli di partecipare ed assistere.
L. I coniugi convengono che il contributo economico a favore della prole da parte del Sig.
sia realizzato mediante la materiale apprensione per intero da parte della Sig.ra Parte_2 Pt_1 dell'A.U. dei bambini;
il Sig. , pertanto, rinuncerà alla quota di sua pertinenza. Non si darà Parte_2 luogo, quindi, all'erogazione di assegno di mantenimento a carico del padre. La Sig.ra , Pt_1 pertanto, si attiverà già subito dopo la sottoscrizione dell'accordo ad avviare la pratica per l'erogazione della prestazione suddetta, a propria cura e spesa.
M. I genitori si faranno carico ciascuno delle spese dei figli per il periodo in cui presso di loro saranno collocati, pertanto, ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento dei figli e delle responsabilità economiche relative ai figli.
N. Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come individuate e secondo le modalità previste nel Protocollo – Linee guida - attualmente in vigore presso la Corte d'Appello di Milano, che le parti dichiarano di conoscere, impegnandosi a seguirne le modalità indicate ai fini della individuazione, comunicazione, rimborso, oltre che in relazione alle modalità di decisione, preventivamente condivisa o meno, delle stesse.
O. Eventuale agevolazione/contribuzione statale sarà di pertinenza della madre che ha la collocazione dei minori.
P. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
Q. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
R. Le parti si impegnano a valutare l'opportunità o meno di presentare un eventuale compagno o compagna ai figli al fine di preservarne l'equilibrio emotivo e psichico degli stessi. Pertanto, i coniugi concordano che entrambi in caso di eventuali nuovi partner si impegnano ad introdurre loro nella vita dei minori in modo graduale e quando avranno una relazione stabile.
S. I coniugi chiedono la compensazione tra le Parti delle spese e delle competenze professionali di giudizio.
T. I coniugi chiedono che il Tribunale ordini al Comune di NO NF (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
U. I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora ad impugnare l'emananda Sentenza.
V. I coniugi rinunciano reciprocamente alla produzione degli ulteriori documenti di cui all'art. 473 bis.51, 3° co, c.p.c.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di una unica nota scritta sottoscritta da entrambi i legali e dalle parti, veniva depositata detta nota contenente quanto indicato nel provvedimento e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in NO NF (VA) il 05 settembre 2020 con atto Parte_1 Parte_2 iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO NF (VA) (Atto N.11, parte II, serie C, anno 2020) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___23 ottobre 2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.LO
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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