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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2303/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122300000049 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122300000049 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200004444
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122200000658;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200003527
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7867/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigeto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3378/2024, depositata il 29-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca immobiliare n.55122300000049, notificato in data 02.01.2024, eccependo: a) che la richiesta di rateizzazione di un debito non equivaleva ad accettazione dello stesso;
b) che il preavviso impugnato si appalesava altresì viziato sotto il profilo della violazione dei requisiti formali previsti dal c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in quanto sprovvisto della necessaria attestazione di conformità all'originale documento informatico;
3) che mancava la relata di notifica, che era pertanto inesistente;
4) che i tra avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato (nn: -
40402200004444; - 42122200000658; - 40402200003527) non era mai stati notificati;
5) che l'atto impugnato era carente di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi;
6) che gli avvisi di accertamento era affetti da errori di calcolo.
La Corte provinciale aveva quindi respinto il motivo concernente la ritualità della notifica dell'atto impugnato, rilevando che era avvenuta nelle forme dell'invio raccomandato ordinario;
che viceversa era fondato il motivo concernente l'irrituale notifica degli avvisi di accertamento avvenuta per compiuta giacenza senza spedizione della CAD;
peraltro, gli avvisi di accertamento n.3527, anno 2017 e n.4444 anno 2018 erano certamente pervenuti a conoscenza della ricorrente che li aveva prodotti in giudizio. Infine, le doglianze concernenti il merito dei predetti avvisi di accertamento erano inammissibili dovendo essere fatta valere con l'impugnazione degli stessi. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, riproponendo (a) il motivo di ricorso concernente la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca immobiliare per assenza dei requisiti formali (nella specie, mancanza dell'attestazione di conformità rispetto all'originale documento informatico), violazione dell'art.23, co. 1, d.lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) e (b) quello concernente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato -non sanata dalla produzione in giudizio dui due dei tre avvisi, ottenuti dalla concessionaria dopo la notifica dell'atto impugnato-. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con ordinanza n.1086/2025, depositata il 16-5-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. Si era costituita la parte appellata Publiservizi s.r.l. che aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti -quello dell'appellante in collegamento da remoto- che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Il motivo sub (a) è palesemente inammissibile posto che il ricorrente (appellante in queste seder) non si confronta con l'argomentazione di parte resistente secondo cui il preavviso impugnato era un atto analogico firmato a stampa e non un documento nativo informatico.
Anche il motivo sub (b) è infondato ove si osservi che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di primo grado (e a prescindere dalla circostanza -di per sé decisiva- che la ricorrente fosse in possesso dei due degli avvisi di accertamento di cui aveva lamentato l'omessa notifica, non avendo documentato l'affermazione di esserne entrata in possesso solo successivamente alla notifica dell'atto impugnato) la notifica dei predetti avvisi di accertamento era corretta
Gli avvisi di accertamento erano stati notificati con spedizione diretta da parte del concessionario e restituiti per compiuta giacenza, senza invio della raccomandata informativa.
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedi-mento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte
Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020; Rv. 657732 - 01); in senso conforme Sez. Trib. Ordinanza 2339/2021, pubblicata il 2-2-2021, non massimata, secondo cui “… La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità …”; in senso ancora conforme, recentissimamente, Sez. Trib., Ordinanza n.15797/2025, non massimata.
Si tratta di un'interpretazione coerente con la lettera dell'art.26 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale che al co.1 prevede che “Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza …”, senza la previsione di alcuna raccomandata di conferma.
Alla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato consegue la conferma di quest'ultimo (limitatamente a quelli non annullati dalla Corte di I grado, non essendo stato proposto appello da parte resistente).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2303/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122300000049 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55122300000049 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200004444
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122200000658;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200003527
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7867/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigeto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3378/2024, depositata il 29-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca immobiliare n.55122300000049, notificato in data 02.01.2024, eccependo: a) che la richiesta di rateizzazione di un debito non equivaleva ad accettazione dello stesso;
b) che il preavviso impugnato si appalesava altresì viziato sotto il profilo della violazione dei requisiti formali previsti dal c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in quanto sprovvisto della necessaria attestazione di conformità all'originale documento informatico;
3) che mancava la relata di notifica, che era pertanto inesistente;
4) che i tra avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato (nn: -
40402200004444; - 42122200000658; - 40402200003527) non era mai stati notificati;
5) che l'atto impugnato era carente di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi;
6) che gli avvisi di accertamento era affetti da errori di calcolo.
La Corte provinciale aveva quindi respinto il motivo concernente la ritualità della notifica dell'atto impugnato, rilevando che era avvenuta nelle forme dell'invio raccomandato ordinario;
che viceversa era fondato il motivo concernente l'irrituale notifica degli avvisi di accertamento avvenuta per compiuta giacenza senza spedizione della CAD;
peraltro, gli avvisi di accertamento n.3527, anno 2017 e n.4444 anno 2018 erano certamente pervenuti a conoscenza della ricorrente che li aveva prodotti in giudizio. Infine, le doglianze concernenti il merito dei predetti avvisi di accertamento erano inammissibili dovendo essere fatta valere con l'impugnazione degli stessi. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, riproponendo (a) il motivo di ricorso concernente la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca immobiliare per assenza dei requisiti formali (nella specie, mancanza dell'attestazione di conformità rispetto all'originale documento informatico), violazione dell'art.23, co. 1, d.lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) e (b) quello concernente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato -non sanata dalla produzione in giudizio dui due dei tre avvisi, ottenuti dalla concessionaria dopo la notifica dell'atto impugnato-. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con ordinanza n.1086/2025, depositata il 16-5-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata. Si era costituita la parte appellata Publiservizi s.r.l. che aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti -quello dell'appellante in collegamento da remoto- che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Il motivo sub (a) è palesemente inammissibile posto che il ricorrente (appellante in queste seder) non si confronta con l'argomentazione di parte resistente secondo cui il preavviso impugnato era un atto analogico firmato a stampa e non un documento nativo informatico.
Anche il motivo sub (b) è infondato ove si osservi che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di primo grado (e a prescindere dalla circostanza -di per sé decisiva- che la ricorrente fosse in possesso dei due degli avvisi di accertamento di cui aveva lamentato l'omessa notifica, non avendo documentato l'affermazione di esserne entrata in possesso solo successivamente alla notifica dell'atto impugnato) la notifica dei predetti avvisi di accertamento era corretta
Gli avvisi di accertamento erano stati notificati con spedizione diretta da parte del concessionario e restituiti per compiuta giacenza, senza invio della raccomandata informativa.
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedi-mento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte
Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020; Rv. 657732 - 01); in senso conforme Sez. Trib. Ordinanza 2339/2021, pubblicata il 2-2-2021, non massimata, secondo cui “… La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità …”; in senso ancora conforme, recentissimamente, Sez. Trib., Ordinanza n.15797/2025, non massimata.
Si tratta di un'interpretazione coerente con la lettera dell'art.26 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale che al co.1 prevede che “Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza …”, senza la previsione di alcuna raccomandata di conferma.
Alla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato consegue la conferma di quest'ultimo (limitatamente a quelli non annullati dalla Corte di I grado, non essendo stato proposto appello da parte resistente).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.