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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5956/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
rappresentato e difeso dall'avv. BACCHION CARLO, Parte_1
presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
- attore –
contro
Controparte_1
, in persona del procuratore speciale dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. GIRARDI ANDREA e CP_2
POLITO ANNA, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- convenuto -
in punto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
accertato che il danno subito dall'immobile di proprietà del Sig.
risulta tra gli eventi contemplati dalla polizza Parte_1
assicurativa come eventi risarcibili, ai sensi dell'art.
8.5 delle
Condizioni Generali;
in quanto ricomprende, a parziale deroga dell'art. 22, i danni direttamente causati alle cose assicurate da:
1- allagamenti verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
2- allagamento / alluvione quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze
riconoscersi che il danno subito dall'immobile di proprietà
dell'attore è pari ad € 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta) dato dalle fatture prodotte e costituenti le spese sostenute per le riparazioni necessarie al ripristino dei locali colpiti dall'evento alluvionale.
e, di conseguenza, condannarsi con sede Controparte_1
legale in Trento Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 al pagamento,
per inadempienza contrattuale della somma di € 8.640,00
(ottomilaseicentoquaranta/00), oltre alle spese per il Tentativo di
Mediazione (€ 48,80), agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 2 del Dec. Lgs. 231/ 2002 dal 12/11/2019 (data dell'evento dannoso)
al saldo;
Con vittoria di spese e compensi (diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%., oltre IVA e CPA) del giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Carlo Bacchion che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.”
Per parte convenuta:
“ in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa con riferimento al sinistro per cui è causa per i motivi dedotti nel paragrafo 1 della comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti di CP_1
;
[...]
sempre in via principale: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto anche per le ragioni di cui al paragrafo 2 della comparsa di costituzione;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10.08.2022 e regolarmente notificato al convenuto, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir pronunciare Controparte_3
sentenza di condanna al pagamento delle spese sostenute per il ristoro dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà in conseguenza dell'acqua alta eccezionale, verificatasi a Venezia in data 12.11.2019, ritenendo che tale evento atmosferico potesse essere fatto rientrare tra i rischio coperti dalla garanzia della polizza assicurativa stipulata con la convenuta in data 26.6.2013,
ai sensi dell'art.
8.5 delle Condizioni Generali. Premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Venezia Sestiere Santa
Croce 1753; che in data 26.06.2013 aveva sottoscritto con la
[...]
la polizza n. 0E/M10059103 (ID Contraente Controparte_1
E1647697), rinnovata di anno in anno, per la copertura dei danni a detto immobile conseguenti ad “Incendio, Danni da Acqua e
Responsabilità Civile”; che nelle Condizioni Generali del Contratto,
con riferimento ai “Danni da Acqua”, all'art.
8.5 era previsto che
“La Società indennizza, a parziale deroga dell'art. 22 i danni
direttamente causati alle cose assicurate da: 1)allagamenti
verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di
ruscelli od accumulo esterno di acqua;
fuoriuscita di acqua, non
dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
2)
allagamento / alluvione quando detto evento sia caratterizzato da
violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle
vicinanze”; che in data 12.11.2019 si era verificata a Venezia
un'alluvione che aveva causato ingenti danni agli edifici ed ai monumenti della città, ed anche all'immobile di proprietà
dell'esponente; di aver denunciato il sinistro alla Compagnia di
Assicurazione (Sinistro n. 190236911) e di aver preso contatti con la in qualità di società incaricata per la Parte_2
determinazione dei danni;
di aver sostenuto per il ripristino dei locali spese per un importo totale di 8.640,00 euro;
che in data
16.11.2020 era pervenuta lettera raccomandata con la quale
[...] gli aveva comunicato che “l'evento non può essere CP_1
ammesso al beneficio dell'indennizzo … trattandosi di danni esclusi
dall'assicurazione, ai sensi dell'art.
8.5 delle Condizioni Generali
di Assicurazione. La società non indennizza i danni causati da
mareggiata, marea …”.
Ciò premesso, il chiedeva la condanna della convenuta al Pt_1
pagamento della somma di 8.640,00 euro, oltre accessori.
Si costituiva la convenuta contestando integralmente la domanda attorea poiché infondata;
sosteneva, in particolare, che la copertura assicurativa non operava nel caso di specie ai sensi dell'art.
8.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Alla prima udienza, celebrata il 1.12.2022, riportatisi i procuratori delle parti ai rispettivi scritti, il Giudice rinviava all'udienza del 06.04.2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la decisione sui mezzi di prova e assegnava i termini di legge per deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. In seguito, a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Giudice con ordinanza di data 7.7.2023,
ritenuta necessaria una C.T.U. estimativa in relazione ai lavori fatti eseguire dall'attore ed alla congruità dei costi esposti,
nominava quale C.T.U. l'Ing. . All'esito, il Giudice, Persona_1
ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.6.2024 con termine sino al 20.5.2024 per deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni. Il Giudice quindi tratteneva la causa in decisione.
La domanda formulata dall'attore deve essere rigettata. Preliminarmente, risulta necessario procedere all'esatta definizione dell'evento, definito dall'attore “acqua alta eccezionale” che si è verificato il 12.11.2019 a Venezia al fine di determinare se esso rientri o meno tra gli eventi oggetto di copertura assicurativa.
Part Ora, nel report del e dell' prodotto dal convenuto (doc. Pt_4
2), è stata fornita una puntuale e dettagliata disamina dell'evento e della sua fenomenologia. Esso viene qualificato come un evento complesso, determinato “dalla somma della componente astronomica
(marea), del contributo meteorologico (storm surge in inglese,
determinato da vento e pressione) e dal livello medio del mare
(MSL)”. Il picco raggiunto dal livello del mare (187 cm), verificato alle 22.50, è coinciso, da un lato, con il massimo della marea (26
cm), dall'altro, con massimo del contributo meteorologico (127 cm),
dato sia dai forti venti di un vortice ciclonico creatosi nell'Adriatico (100 km/h di media e 110 km/h di raffica), sia dal minimo di pressione che “ha creato un ulteriore aumento del livello
idrico per effetto del cosiddetto effetto barometrico inverso”.
L'unione di tali fattori ha portato all'evento eccezionale in quanto,
come spiegato da , climatologo del CNR, all'ANSA in Controparte_4
data 13.11.2019, il vento ha creato “un moto ondoso che ha innalzato
il livello del mare nella Laguna. Sommato alla marea, questo fenomeno
ha fatto alzare il mare a livello record” (doc. 4 convenuto, pag.
5).
Sulla base di detta documentazione, non espressamente contestata da parte convenuta, questo Giudice ritiene che l'acqua alta eccezionale del 12.11.2019 non possa essere qualificata come un'alluvione, evento oggetto di copertura assicurativa, per le seguenti ragioni.
La clausola del contratto (art.
8.5 delle Condizioni Generali),
che prevede l'indennizzo di danni provocati da
“allagamenti/alluvioni quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze”, deve essere interpretata alla luce delle regolamentazione contrattuale nel suo complesso, come previsto dall'art 1363 c.c., per cui deve essere letta in relazione alle altre espressioni e clausole contenute nel contratto poiché “in tema di
interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la
lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta
comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione
delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare
lo stravolgimento del significato della clausola con particolare
riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio
che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono
amplificare o ridurre la portata dell'accordo” (Cass. ord. n.
2945/2021).
Nel caso di specie, la lettera della clausola in esame deve essere integrata e interpretata, da un lato, dal paragrafo immediatamente successivo in cui l'Assicurazione procede ad una puntuale elencazione di tutti gli eventi esclusi dalla copertura assicurativa, e, dall'altro, dalle definizioni delle espressioni contenute nel contratto data dalla stessa compagnia di assicurazione.
A tal riguardo, il termine “alluvione” viene descritto come una specifica ipotesi di inondazione, un esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, provocata da piogge torrenziali. Tenendo presente tale definizione, risulta chiaro che il fenomeno che ha determinato i danni all'immobile di proprietà del non può essere considerato come un'alluvione, stante Pt_1
l'impossibilità di qualificare la Laguna veneta come un corso d'acqua o un bacino. Inoltre, come correttamente evidenziato dal convenuto,
risulta altresì evidente che le piogge abbiano avuto un contribuito relativamente marginale (il 12.11.2019 sono caduti 23.6 mm, nei giorni precedenti poco più che 5 mm) nell'economia complessiva del fenomeno.
Parimenti, l'acqua alta eccezionale del 12.11.2019 non può essere inquadrata all'interno dell'altra ipotesi prevista dall'art. 8.5
delle Condizioni Generali, l'allagamento. Nel contratto quest'ultimo evento viene definito come “presenza di acqua accumulatasi in luogo
normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo
esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: …
mareggiate e penetrazioni di acqua marina”, avvenimenti,
quest'ultimi, che si sono verificati nel caso di specie. Più
correttamente, infatti, l'evento che ha causato i danni dedotti in giudizio deve qualificarsi come una violenta mareggiata. Non
trovando una definizione di mareggiata all'interno della sezione dedicata del contratto di assicurazione, tale concetto deve essere inteso nel significato ordinario, nel rispetto del principio di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.),
che impone di ricercare il significato sul quale le parti, in relazione alle concrete circostanze, potevano o dovevano fare ragionevole affidamento onde evitare “il ricorso a significati
unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo
medio” (Cass. n. 6819/2001). Al riguardo, per scienza comune la mareggiata può essere definita come un fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità
dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.
Ora esaminando la fenomenologia dell'evento, secondo la quale l'eccezionale innalzamento del livello del mare è dipeso in misura prevalente dal contributo atmosferico, la definizione di mareggiata si attaglia perfettamente al caso dell'acqua alta eccezionale del
12.11.2019.
Di conseguenza, come espressamente previsto all'art 8.5 delle
Condizioni Generali, laddove di legge “la Società non indennizza
danni causati da: a) mareggiata…”, i danni subiti dal Pt_1
all'immobile di proprietà sito in Venezia Sestiere Santa Croce 1753
non sono risarcibili dall'Assicurazione in quanto l'evento che li ha determinati, l'acqua alta eccezionale del 12.11.2019, costituisce una particolare ipotesi di mareggiata, con conseguente rigetto della relativa domanda giudiziaria dell'attore. Spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nei limiti del disputatum, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Venezia il 18.12.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero