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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3731 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 22 aprile 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA quale procuratrice speciale della Parte_1 [...]
Parte_2
(avv. Vincenzo Palomba)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(avv.ti Maria Letizia Nunzi e Bettino Torre)
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.1.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, riportandosi all'atto di citazione e ai propri scritti difensivi: “• IN VIA
PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_3 Controparte_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
[...]
al relativo Controparte_1 pagamento in favore di I. € 577.270,06 a titolo di sorte capitale;
II. gli Parte_3 interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs.n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – come indicato nella tabella di cui al paragrafo B. – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lg.s
192/2012 e con decorrenza dalla notifica del presente atto;
IV € 3.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 93 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio. • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, - accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_3 pagamento da parte di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa
[...] Parte_3 somma che fosse ritenuta dovuta a n.q. per: - sorte capitale, - interessi Pt_3 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12 econ decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 93 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio. • IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui
[...]
dovesse sollevare Controparte_1 contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, oppure dovessero essere formulati rilievi di qualsivoglia natura: -
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_3
e per l'effetto, Controparte_1 condannare al Controparte_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a Parte_3 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In via Istruttoria: Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; per il convenuto, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai propri scritti difensivi: “- in via preliminare: respingere perché inammissibili tutte le pretese creditorie formulate nei confronti di dalla società attrice n.q. CP_1 Parte_1 di procuratrice speciale di per palese carenza di Parte_2 legittimazione ad causam e/o ad agire;
- nel merito, in ogni caso: respingere tutte le pretese creditorie formulate nei confronti dell dalla società attrice CP_1 Parte_1
quale procuratrice speciale di perché
[...] Parte_2 manifestamente infondate e comunque non provate;
- con conseguente statuizione di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura del 23,81%, previsti per l'avvocatura pubblica ai sensi dell'art. 2 della
Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005, nonché,
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ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La – quale procuratrice speciale della Parte_1 [...]
cessionaria dei crediti vantati da nei Parte_2 Controparte_2 confronti dell Controparte_1
(di seguito: ) in virtù dell'operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale, p. II, n. 57 del 16.5.2019 – ha convenuto in giudizio l , CP_1 deducendo di essere creditrice della somma di € 577.270,06 per sorte capitale, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e, infine, oltre alla somma di €
3.720,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle 93 fatture poste a fondamento della pretesa avanzata. In via subordinata, la ha chiesto la condanna al Parte_1 pagamento in suo favore di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che: (i) la cessione del credito – avvenuta mediante scrittura privata autenticata rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019 – era stata regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e notificata all'amministrazione ceduta;
(ii) contestualmente alla cessione, aveva ricevuto da un mandato Parte_2 Controparte_2 alla gestione, recupero e incasso del credito;
(iii) nonostante la regolare trasmissione delle fatture in formato elettronico a mezzo Sistema di Interscambio
(cd. “SDI”) e nonostante la diffida ad adempiere inviata da , il credito Parte_2 rimaneva insoluto.
L ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo in via preliminare CP_1 la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, derivante: (i) dall'inopponibilità e dall'inefficacia della cessione del credito, espressamente rifiutata dall'amministrazione ceduta nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, essendo in quel momento in corso un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica per effetto dell'appalto stipulato in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”; (ii) dall'inopponibilità e dall'inefficacia del mandato all'incasso, conferito a da parte di Parte_2 CP_2 nel momento in cui quest'ultima ormai non era più titolare dei crediti per effetto dell'avvenuta cessione degli stessi.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sempre in via preliminare, l ha eccepito la carenza di allegazione della CP_1 fonte negoziale del credito – ovverosia del contratto di fornitura di energia elettrica – la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, nonché la carenza di allegazione delle ricevute di trasmissione delle fatture tramite Sistema di
Interscambio (cd. “SDI”).
Nel merito, la convenuta ha eccepito il difetto di prova del credito – non potendo valere, a tal fine, il mero deposito delle fatture, peraltro solo parziale – nonché la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, in particolare per l'errata e/o illegittima fatturazione. Infatti: (i) alcune fatture riguarderebbero consumi di energia elettrica relativi a immobili non più nella disponibilità dell;
(ii) altre fatture sarebbero state illegittimamente emesse in CP_1 regime di salvaguardia anziché in regime di convenzione in seguito al subentro di alla precedente fornitrice Gala s.p.a.; fra queste, alcune fatture CP_2 recherebbero illegittimamente la voce relativa al deposito cauzionale;
(iii) un ulteriore gruppo di fatture sarebbe ancora in fase di liquidazione a causa dell'ambiguità delle indicazioni fornite dai creditori;
(iv) la fattura n. 4811664791, dell'importo di € 64,35, sarebbe già stata saldata.
L ha infine contestato la sussistenza del diritto dell'attrice a percepire gli CP_1 interessi di mora, gli interessi anatocistici e il risarcimento dei costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, nonché la fondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiedendo, nelle proprie conclusioni, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti.
La causa – istruita a mezzo di produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2 – Giova innanzitutto premettere che, in tema di obbligazioni contrattuali, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e conformemente all'insegnamento più volte enunciato dalla Suprema Corte, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cass. civ., ord. 21.5.2019, n. 13685).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito risulta provata: 1) dalla determina n. 488/2017 (doc. 15 comparsa ), CP_1 CP_1 dalla quale si desume l'affidamento della fornitura di energia elettrica ad CP_2
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– in subentro a Gala s.p.a. – relativamente al lotto 6 di cui alla CP_2
Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, per il periodo dall'1.8.2017 al
31.7.2018; 2) dalla determina n. 147/2018 (doc. 5 comparsa ), dalla CP_1 CP_1 quale si desume l'affidamento della fornitura di energia elettrica ad CP_2
quale aggiudicataria dei lotti 4, 7, 8, 9, 10 e 13 di cui alla Convenzione
[...]
Consip “Energia Elettrica 15”, con decorrenza dall'1.8.2018 e fino alla data del
31.7.2019. Sono state altresì prodotte in giudizio, in allegato alla seconda memoria RU depositata dall'attrice (doc. 16), tutte le 93 fatture poste a fondamento della domanda, recanti l'indicazione dell'intestatario del contratto, il periodo dei consumi e i codici POD.
Parimenti, la ha prodotto l'atto di cessione dei crediti a mezzo Parte_1 scrittura privata autenticata rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019 (doc. 2 atto di citazione), la prova della notifica della cessione all'istituto convenuto, avvenuta una prima volta in data 24.4.2019 tramite ufficiale giudiziario (doc. 2 atto di citazione, doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) e una seconda volta in data
1.5.2019 tramite raccomandata (doc. 4 atto di citazione), il mandato all'incasso conferito da alla (doc. 5 atto di Controparte_2 Parte_2 citazione) e, infine, la procura speciale conferita da quest'ultima all'odierna attrice
(doc. 1 atto di citazione).
3 – Relativamente all'opponibilità della cessione e alla sussistenza della legittimazione attiva, occorre rilevare che il portafoglio di crediti di cui si discute è stato ceduto pro-soluto nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130.
L'art. 4, comma 4-bis della citata legge si occupa di precisare le formalità richieste per la validità ed efficacia delle cessioni di credito per cartolarizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, disponendo quanto segue: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”.
La norma richiamata, pertanto, va a configurare un regime che si pone come eccezione rispetto agli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 e all'art. 106 del D.lgs
50/2016, rendendo dunque irrilevanti eventuali manifestazioni di rifiuto da parte dell'amministrazione interessata.
Diversamente, devono ritenersi rispettate le formalità – prescritte dall'art. 4, comma 4-bis della Legge 30.4.1999 n. 130 – della notifica della cessione
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all'istituto convenuto e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta
Ufficiale, p. II, n. 57 del 16.5.2019, doc. 3 atto di citazione).
Dall'altra parte, occorre tuttavia rilevare come, nell'atto di cessione rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019, le parti richiamino il “rispetto delle formalità poste dell'articolo 106, comma 13, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016” (punto
E; art 1, punto 1.1.), il quale prevede, fra le altre cose, che “Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
Coerentemente con quanto previsto nell'atto di cessione, nella comunicazione del 7.11.2019 (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta), si legge che CP_2
“…per la cessione notificata nella forma stabilita dalla legge (art. 106 D.Lgs
163/2006 comma 3), la Pubblica Amministrazione è libera di accettare o rifiutare la cessione nel termine dei 45 giorni dalla notifica. In questo caso la Pubblica
Amministrazione può non riconoscere il cessionario ma l'eventuale ritardato pagamento produce comunque interessi di mora che potranno essere richiesti dalla società fornitrice. In caso di rifiuto, la cessione rimane comunque efficace e valida tra le parti (cedente e cessionario).”
Pertanto, visto il richiamo alla disciplina dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016, occorre vagliare il rifiuto alla cessione del credito operato dall , il quale CP_1 appare tempestivo, essendo stato comunicato via pec in data 6.6.2019 alla doc. 3 comparsa di risposta), a fronte della notifica Parte_2 dell'atto di cessione, eseguita per la prima volta in data 24.4.2019.
Considerato quanto precede, la cessione del credito di cui si discute appare in definitiva inopponibile nei confronti dell . Nonostante ciò, la legittimazione CP_1 attiva della deve in ogni caso essere ritenuta sussistente, Parte_1 considerato il conferimento – contestuale alla cessione – di un mandato alla gestione, recupero e incasso del credito da parte di nei Controparte_2 confronti della (rep. 1592 – racc. 1301, doc. 5 atto Parte_2 di citazione) e considerato altresì che, nella prima memoria RU, l'odierna attrice ha dichiarato espressamente di agire “- in via principale, come cessionaria del credito per cui è causa e - in via subordinata e residuale, come mandataria della cedente.” (pag. 11).
4 – Relativamente all'asserita carenza di allegazione delle ricevute di trasmissione delle fatture tramite Sistema di Interscambio (cd. “SDI”), si osserva che il contesto normativo di riferimento è il seguente: l'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
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l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, debbano essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Ai sensi del successivo comma 210, i predetti enti e amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono effettuare pagamenti in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica. A tal fine, è stata prevista l'istituzione del Sistema di Interscambio.
Invero, l'eccezione proposta dall deve essere vagliata alla luce delle CP_1 ulteriori affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, dalle quali sembra potersi desumere che – in realtà – l'istituto avrebbe ricevuto in formato elettronico le fatture di cui si discute, provvedendo altresì ad instaurare il contraddittorio in merito con il fornitore (si veda ad esempio quanto argomentato a pag. 16 della comparsa in merito all'illegittimità della fatturazione in regime di salvaguardia, laddove l afferma che “Le superiori contestazioni/eccezioni, CP_1 CP_ sono state oggetto di copiosa corrispondenza intercorsa tra l ed
[...]
perché , più che diligentemente, prima di respingere in CP_2 CP_1 procedura SDI le fatture illegittimamente/irregolarmente emesse da ha CP_2 provveduto a contattare il fornitore”).
Allo stesso modo, le affermazioni contenute nella terza memoria RU del convenuto in merito all'erroneità del Codice Univoco Ufficio contenuto in alcune fatture, sembrano presupporre l'avvenuta ricezione delle stesse in formato elettronico (“Sotto altro profilo. si consideri che dalla documentazione prodotta da controparte emerge che le fatture elettroniche nn. 4811079149; 4811079194;
4811079191; 4811079192; 4811079193; 4811258571; 4811258573;
4811258576; 4811258577; 4811255161; 4811255166 risultano inviate al Codice
Univoco Ufficio “UFNZKV”, il quale non coincide con alcuna specifica struttura dell'Istituto deputata alla liquidazione, poiché trattasi di un CUU generico, che CP_ non identifica l'Ufficio effettivamente competente alla gestione, all'analisi ed al pagamento delle somme fatturate (cfr. doc. 37 - visura portale IPA)”, pag. 9 terza memoria RU ). CP_1
Si consideri inoltre che l'attrice, a completamento della produzione documentale versata con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato alla seconda memoria RU i flussi dell'invio delle 93 fatture elettroniche tramite “SDI” (doc. 17).
Conseguentemente, l'eccezione proposta dall deve essere disattesa. CP_1
5 – Nel merito, si osserva che l ha eccepito sotto svariati punti di vista CP_1
l'errata e/o illegittima fatturazione da parte dell In primo luogo, l ha CP_2 CP_1 evidenziato il fatto che alcune fatture riguarderebbero consumi di energia elettrica relativi a immobili non più nella disponibilità dell;
tale eccezione è CP_1
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riferita a diversi gruppi di fatture, che verranno di seguito partitamente presi in considerazione.
5. 1 – “a) - n. 7 fatture riconducibili alla competenza della Direzione Regionale
Piemonte e precisamente le fatture n. 4811420660; 4811234848; 4812092434;
4812319912; 4811837006; 4811663134; 4811015807, per complessivi euro
2.959,43” (pag. 21 comparsa di costituzione e risposta). Tali fatture sarebbero relative a consumi di energia elettrica riferiti all'immobile sito in Torino, Corso
Orbassano n. 366, non più nella disponibilità dell a partire dal 31.3.2017. CP_1
Al riguardo, il convenuto ha prodotto il verbale di riconsegna dell'immobile nei confronti della (doc. 23 comparsa di costituzione e risposta), Controparte_3 la quale sarebbe stata più volte sollecitata a procedere alla voltura del contratto di fornitura di energia elettrica (docc. 24, 25 e 26). Tuttavia, né con la comparsa di costituzione risposta né con gli atti successivi, è stata depositata la prova dell'avvenuta voltura del contratto.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova di fatti modificativi o estintivi del credito (i.e. disdetta o voltura del contratto di fornitura di energia elettrica),
l'obbligo di pagamento deve ritenersi incombente sull – “formale” CP_1 intestatario del contratto – il quale non può opporre nel presente giudizio la circostanza che il contratto abbia avuto di fatto esecuzione fra l CP_3
e l potendo invece eventualmente coltivare in altra sede una
[...] CP_2 domanda di ripetizione dell'indebito. L'eccezione proposta risulta, quindi, infondata.
5. 2 – “b) […] n. 11 fatture identificate con i nn. 4811165510; 4811119440;
4811178744; 4811242240; 4811286700; 4811421884; 4811176707;
4811667298; 4811170665; 4811289374; 4812391103, per un importo totale di euro 11.837,68”(pag. 21 comparsa di costituzione e risposta). Tali fatture sarebbero relative a forniture di gas naturale in favore dell'immobile sito in Roma,
Via Nerva n. 1, attualmente di proprietà dell e condotto in locazione CP_4 da Unioncamere dal 14.4.2014.
Anche in tal caso, non risulta in atti la prova dell'avvenuta voltura del contratto;
per converso, nel documento citato dall nell'ambito della presente CP_1 eccezione (doc. 27 comparsa di risposta), Unioncamere afferma l'impossibilità di procedere alla voltura a proprio nome dell'utenza a causa degli insoluti dell'istituto. Pertanto, nemmeno la presente eccezione può trovare accoglimento.
5. 3 – “c) - n. 22 fatture, riconducibili alla competenza della Direzione Regionale
Campania, e precisamente le fatture nn. 4801890968, 4801890969,
4810108478, 4801892206, 4801891038, 4801891039, 4810087958,
4810020623, 4801892599, 4810076971, 4810098644, 4801891689,
4801891690, 4810100798, 4810083479, 4810143055, 4810146313,
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4810149524, 4810144951, 481044100, 4810147634, 481054060, per un importo totale di € 5.886,05” (pag. 22 comparsa di risposta). Tali fatture sarebbero relative a forniture di energia elettrica riconducibili al condominio sito in Avellino,
Via Iannaccone n. 12.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come il pagamento delle fatture nn.
481044100 e 481054060 non sia stato reclamato dall'attrice. Infatti, le predette fatture non compaiono nell'elenco riepilogativo di cui alle pagg.
5-8 dell'atto di citazione, né sono state prodotte unitamente alle altre con la seconda memoria RU della Parte_1
Relativamente alle restanti fatture, l ha prodotto delle note con le quali CP_1
l'amministratore del fabbricato avrebbe richiesto ad la voltura del contratto CP_2 di somministrazione di energia elettrica (docc. 31 e 32 comparsa di risposta); tuttavia, anche in questo caso, non risulta essere stata prodotta la prova dell'avvenuta voltura, con conseguente infondatezza dell'eccezione spiegata.
6 – Passando all'esame della “fattura identificata con il n. 4811664791 per
l'importo di euro 64,35” (pag. 22 comparsa di costituzione e risposta), l ha CP_1 eccepito di aver già saldato la stessa, producendo tuttavia un mero mandato di pagamento (doc. 30 comparsa di costituzione e risposta), che, come tale, non costituisce una prova dell'effettiva corresponsione dell'importo di cui si discute e non consente, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione proposta.
7 – Relativamente a un ulteriore gruppo di fatture (“nn. 3019944556,
3019944557, 3019944558, 3019944559, 4811079149, 4811079194,
4811079191, 4811079192, 4811079193, 4811258571, 4811258573,
4811258576, 4811258577, 4811255161, 4811255166, per un importo totale di euro 37.803,18”, pagg. 23 e 24 comparsa di costituzione e risposta), l ha CP_1 evidenziato come le stesse sarebbero ancora in fase di liquidazione “a causa di confuse ed ambigue comunicazioni da parte dei soggetti creditori coinvolti”, senza specificare ulteriormente quali fattori determinerebbero l'asserita ambiguità delle comunicazioni ricevute e perché le stesse si risolverebbero in un motivo ostativo al saldo del dovuto. La genericità dell'eccezione proposta determina, pertanto, l'infondatezza della stessa.
8 – Infine, relativamente a tre distinti gruppi di fatture, l ha eccepito CP_1
l'illegittimità della fatturazione in regime di salvaguardia, anziché di convenzione.
Più precisamente:
a) “n. 18 fatture […] identificate con i nn. 4811265080, 4812109027,
4812321938, 4811814610, 3006208246, 4811703215, 4811703219,
4811703220, 4811229669, 4811189198, 4811263711, 4811261901,
4811182498, 4811169155, 4811167014, 4811135230, 4811177383,
4811175025, per un importo complessivo pari ad euro 225.548,00 […]
9 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
riferibili all'utenza elettrica identificata nel POD IT001E00225418 sito in
Via Fontana Candida Snc di Monte Porzio Catone (RM)” (pag. 23 comparsa di risposta). Il POD in parola, sulla scorta di un'incongruenza relativa ai dati fiscali, sarebbe stato escluso ad opera del fornitore prima dall'ordinativo Consip relativo alla convenzione Energia Elettrica 14 e, in seguito, dall'ordinativo relativo alla convenzione Energia Elettrica 15, con conseguente fatturazione in regime di salvaguardia;
b) “n. 2 fatture […] identificate con i nn. 4810894675 e 4810895571, emesse per un importo totale di euro 119.518,64, relative rispettivamente ai mesi di consumo di agosto e settembre 2017, riferite al POD IT002E3302025A sito Roma alla via Antonino Pio” (pag. 23 comparsa di risposta);
c) “n. 17 fatture, identificate con i nn. 4811078955, 4811078956,
4811078804, 4811078807, 4811078808, 4811078810, 4811078812,
4811078898, 4811078899, 4811078900, 4811286085, 4811079042,
4811079044, 4811078957, 4811079004, 4811254731, 4812092462, per un importo totale di euro 173.652,73” (pag. 24 comparsa di risposta). Tre di queste fatture (nn. 4811078807, 4811078808 e 4811079004), oltretutto, recherebbero illegittimamente la voce relativa al deposito cauzionale.
In linea generale, si rammenta che – in presenza di determinati requisiti dimensionali del beneficiario – il servizio di salvaguardia è volto a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in favore di quei soggetti che si trovino nella transitoria assenza di un fornitore.
Al fine di vagliare l'eccezione proposta, è utile ripercorrere quanto argomentato in merito dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
8.1 Nella comparsa di risposta l , oltre a individuare i tre gruppi di fatture CP_1 sopra menzionati, ha evidenziato che il regime di salvaguardia avrebbe dovuto trovare applicazione solo per pochi giorni, ovverosia dal 14.7.2017 (data in cui
Consip aveva disposto la risoluzione del contratto nei confronti del precedente fornitore Gala s.p.a.) all'1.8.2017 (data in cui ra subentrata a Gala s.p.a., CP_2 aggiudicandosi il lotto 6 della Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”) (cfr. docc. 14 e 15 comparsa di risposta). Pertanto, a partire dal 2.8.2017, la fatturazione sarebbe dovuta avvenire non più in regime di salvaguardia, bensì in regime di convenzione.
L'istituto convenuto ha altresì aggiunto che vrebbe riconosciuto il vizio di CP_2 fatturazione in cui è incorsa, come dimostrato dalla comunicazione della stessa del 6.12.2017: “…per un'anomalia tecnica sul perimetro ex-Gala sono state emesse fatture in Salvaguardia anche per il periodo di consumo successivo al 2 agosto, data dalla quale è subentrata a Gala per la prosecuzione CP_2
10 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
della Convenzione EE14 per il solo Lotto 6, Lazio. La prego, tuttavia, di non respingere le fatture ed accettarle attraverso il Sistema di interscambio, in quanto la differenza di prezzo tra Salvaguardia e Consip sarà restituita mediante fattura di rettifica che sarà inviata in aggiunta a quelle da voi già ricevute e andrà a compensare la maggiorazione di prezzo.” (cfr. corrispondenza relativa alle fatture riferite al periodo luglio-ottobre 2017 di cui al doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Tuttavia, in seguito, non sarebbe stata emessa alcuna fattura di rettifica.
8.2 Al contrario l'attrice, nella seconda memoria RU, ha evidenziato che – relativamente ad alcuni POD – la fatturazione in regime di salvaguardia sarebbe stata necessitata dal fatto che il fornitore uscente Gala s.p.a. non aveva comunicato i dati relativi a quelle forniture: “Infatti, il POD IT001E65685884 è stato attivo a nome di (C.F. ) dal 01.01.2017 al 08.03.2017 in CP_1 P.IVA_1
Salvaguardia, poiché non era l'originaria aggiudicataria della convenzione CP_2
CONSIP EE13 ed EE14 del lotto 6 e, successivamente alla procedura di interpello attivata da CONSIP in data 14.07.2017 con la quale è subentrata CP_2
a Gala, quest'ultima NON ha trasmesso ad i dati di tale fornitura affinché la CP_2 stessa potesse essere servita secondo le condizioni della convenzione Consip
EE14. Allo stesso modo, il POD IT002E5669776A è stato attivato in
Salvaguardia in data 27.07.2017 in seguito al fallimento Gala, ma anche per questa fornitura non è mai stato trasmesso da Gala il relativo ordinativo e, pertanto, la fornitura in questione è stata fatturata in salvaguardia dal 27.07.2017 al 31.12.2018.”(pagg. 6 e 7 seconda memoria RU . Parte_1
8.3 Nella terza memoria RU, l ha invece stigmatizzato il tentativo CP_1 della di addebitare la fatturazione in regime di salvaguardia a Parte_1 un preteso inadempimento di Gala s.p.a. nella trasmissione dei dati relativi ai
POD, replicando che l nel momento in cui era subentrata a Gala nella CP_2
Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, si era obbligata a garantire le stesse condizioni offerte dal precedente aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, delle Condizioni Generali della Convenzione EE14
(doc. 36 comparsa di risposta) e dall'art. 140, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006
(“L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”) (cfr. pag. 7 e sgg. terza memoria RU
). CP_1
8.4 Il tribunale ritiene che il credito riferibile alle fatture sopraelencate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 8 non può essere riconosciuto, non perchè le forniture non siano state eseguite, né perché il credito sia estinto per intervenuto pagamento, ma perché l veva proceduto alla fatturazione sulla base di una CP_2
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
tariffa non corretta (quella relativa al regime di salvaguardia) anziché quella, più vantaggiosa per l'utente , disciplinata dalla Convenzione Consip. CP_1
Il mancato accoglimento della domanda in ordine alle suddette forniture, non può pertanto intendersi come conseguente all'accertamento negativo della sussistenza del credito del soggetto erogatore della fornitura a percepire il corrispettivo contrattuale, il quale è dovuto ma – in considerazione della natura e caratteristica del rapporto contrattuale tra le parti – previa corretta fatturazione da parte dell da effettuare secondo i criteri che distinguono la tariffa CP_2 convenzionale applicabile, per ciascuna delle voci che compone il corrispettivo fatturato.
9 – Per quanto sopra esposto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo, con riferimento alla sorte capitale, può essere accolta limitatamente alla somma di € 58.550,69, corrispondente alla differenza tra quanto complessivamente richiesto a titolo di “saldo” nel prospetto/elenco della fatture riprodotto alle pagine da 5 a 8 dell'atto di citazione (€ 577.270,06), e l'importo complessivamente richiesto allo stesso titolo con le fatture sopraelencate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 8 della presente sentenza (€ 518.719,37).
10 – Il credito da sorte capitale deve inoltre essere maggiorato degli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, novellato dal D.Lgs. n. 192/12, da calcolarsi con riferimento alle singole scadenze del termine di pagamento delle fatture – per come riportato nell'elenco di cui alle pag. 5 e sgg. dell'atto di citazione, coerentemente con il contenuto delle singole fatture allegate sub doc.
16 alla seconda memoria RU dell'attrice – fino al saldo.
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c. (“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”), si ritiene che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di applicazione della norma citata, posto che, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (23.12.2021), gli interessi di mora erano scaduti da oltre sei mesi (come si desume dal fatto che la fattura di più recente emissione scadeva nel mese di aprile 2019).
Gli interessi anatocistici sono dovuti nella misura legale ex art. 1284, comma 1,
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Infine, deve altresì essere riconosciuta in favore dell'attrice la somma di €
2.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 – forfettariamente riconosciuta ex lege al creditore a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero del credito – pari a € 40,00 per ciascuna delle 56 fatture azionate rispetto alle quali la domanda è accolta.
12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Su tale importo vanno computati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
11 – Infine, e con riferimento alla pretesa rispetto alla quale non è stata accolta la domanda, il tribunale ritiene che la domanda avanzata in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., potendo la
[...] esercitare l'azione contrattuale, come in effetti ha fatto. Parte_1
12 – Alla soccombenza, sia pure nei limiti sopra evidenziati, segue la condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con riferimento all'importo riconosciuto come dovuto, previa compensazione per la metà in considerazione della parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla Parte_1
quale procuratrice speciale della nei Parte_2 confronti dell Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in CP_1
favore della parte attrice delle seguenti somme:
- € 58.550,69, oltre interessi ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi con riferimento alle scadenze del termine di pagamento delle fatture, e interessi anatocistici ex art.1283 c.c. al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., sull'importo dovuto a titolo di interessi, con decorrenza dal 23.12.2021;
- € 2.240.00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal
23.12.2021;
b) condanna l al pagamento in favore della controparte delle spese CP_1 processuali, che – previa compensazione per la metà – liquida in € 7.051,50 per compensi e in € 856,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
13
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3731 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 22 aprile 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA quale procuratrice speciale della Parte_1 [...]
Parte_2
(avv. Vincenzo Palomba)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(avv.ti Maria Letizia Nunzi e Bettino Torre)
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.1.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, riportandosi all'atto di citazione e ai propri scritti difensivi: “• IN VIA
PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_3 Controparte_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
[...]
al relativo Controparte_1 pagamento in favore di I. € 577.270,06 a titolo di sorte capitale;
II. gli Parte_3 interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs.n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – come indicato nella tabella di cui al paragrafo B. – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lg.s
192/2012 e con decorrenza dalla notifica del presente atto;
IV € 3.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 93 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio. • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, - accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_3 pagamento da parte di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_1
al pagamento in favore di di ogni diversa
[...] Parte_3 somma che fosse ritenuta dovuta a n.q. per: - sorte capitale, - interessi Pt_3 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12 econ decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 93 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio. • IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui
[...]
dovesse sollevare Controparte_1 contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate, oppure dovessero essere formulati rilievi di qualsivoglia natura: -
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_3
e per l'effetto, Controparte_1 condannare al Controparte_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a Parte_3 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In via Istruttoria: Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”; per il convenuto, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai propri scritti difensivi: “- in via preliminare: respingere perché inammissibili tutte le pretese creditorie formulate nei confronti di dalla società attrice n.q. CP_1 Parte_1 di procuratrice speciale di per palese carenza di Parte_2 legittimazione ad causam e/o ad agire;
- nel merito, in ogni caso: respingere tutte le pretese creditorie formulate nei confronti dell dalla società attrice CP_1 Parte_1
quale procuratrice speciale di perché
[...] Parte_2 manifestamente infondate e comunque non provate;
- con conseguente statuizione di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura del 23,81%, previsti per l'avvocatura pubblica ai sensi dell'art. 2 della
Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005, nonché,
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con condanna anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La – quale procuratrice speciale della Parte_1 [...]
cessionaria dei crediti vantati da nei Parte_2 Controparte_2 confronti dell Controparte_1
(di seguito: ) in virtù dell'operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale, p. II, n. 57 del 16.5.2019 – ha convenuto in giudizio l , CP_1 deducendo di essere creditrice della somma di € 577.270,06 per sorte capitale, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e, infine, oltre alla somma di €
3.720,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle 93 fatture poste a fondamento della pretesa avanzata. In via subordinata, la ha chiesto la condanna al Parte_1 pagamento in suo favore di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente subordinata, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che: (i) la cessione del credito – avvenuta mediante scrittura privata autenticata rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019 – era stata regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e notificata all'amministrazione ceduta;
(ii) contestualmente alla cessione, aveva ricevuto da un mandato Parte_2 Controparte_2 alla gestione, recupero e incasso del credito;
(iii) nonostante la regolare trasmissione delle fatture in formato elettronico a mezzo Sistema di Interscambio
(cd. “SDI”) e nonostante la diffida ad adempiere inviata da , il credito Parte_2 rimaneva insoluto.
L ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo in via preliminare CP_1 la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, derivante: (i) dall'inopponibilità e dall'inefficacia della cessione del credito, espressamente rifiutata dall'amministrazione ceduta nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, essendo in quel momento in corso un rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica per effetto dell'appalto stipulato in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”; (ii) dall'inopponibilità e dall'inefficacia del mandato all'incasso, conferito a da parte di Parte_2 CP_2 nel momento in cui quest'ultima ormai non era più titolare dei crediti per effetto dell'avvenuta cessione degli stessi.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sempre in via preliminare, l ha eccepito la carenza di allegazione della CP_1 fonte negoziale del credito – ovverosia del contratto di fornitura di energia elettrica – la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, nonché la carenza di allegazione delle ricevute di trasmissione delle fatture tramite Sistema di
Interscambio (cd. “SDI”).
Nel merito, la convenuta ha eccepito il difetto di prova del credito – non potendo valere, a tal fine, il mero deposito delle fatture, peraltro solo parziale – nonché la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, in particolare per l'errata e/o illegittima fatturazione. Infatti: (i) alcune fatture riguarderebbero consumi di energia elettrica relativi a immobili non più nella disponibilità dell;
(ii) altre fatture sarebbero state illegittimamente emesse in CP_1 regime di salvaguardia anziché in regime di convenzione in seguito al subentro di alla precedente fornitrice Gala s.p.a.; fra queste, alcune fatture CP_2 recherebbero illegittimamente la voce relativa al deposito cauzionale;
(iii) un ulteriore gruppo di fatture sarebbe ancora in fase di liquidazione a causa dell'ambiguità delle indicazioni fornite dai creditori;
(iv) la fattura n. 4811664791, dell'importo di € 64,35, sarebbe già stata saldata.
L ha infine contestato la sussistenza del diritto dell'attrice a percepire gli CP_1 interessi di mora, gli interessi anatocistici e il risarcimento dei costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, nonché la fondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiedendo, nelle proprie conclusioni, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti.
La causa – istruita a mezzo di produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2 – Giova innanzitutto premettere che, in tema di obbligazioni contrattuali, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e conformemente all'insegnamento più volte enunciato dalla Suprema Corte, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cass. civ., ord. 21.5.2019, n. 13685).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito risulta provata: 1) dalla determina n. 488/2017 (doc. 15 comparsa ), CP_1 CP_1 dalla quale si desume l'affidamento della fornitura di energia elettrica ad CP_2
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– in subentro a Gala s.p.a. – relativamente al lotto 6 di cui alla CP_2
Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, per il periodo dall'1.8.2017 al
31.7.2018; 2) dalla determina n. 147/2018 (doc. 5 comparsa ), dalla CP_1 CP_1 quale si desume l'affidamento della fornitura di energia elettrica ad CP_2
quale aggiudicataria dei lotti 4, 7, 8, 9, 10 e 13 di cui alla Convenzione
[...]
Consip “Energia Elettrica 15”, con decorrenza dall'1.8.2018 e fino alla data del
31.7.2019. Sono state altresì prodotte in giudizio, in allegato alla seconda memoria RU depositata dall'attrice (doc. 16), tutte le 93 fatture poste a fondamento della domanda, recanti l'indicazione dell'intestatario del contratto, il periodo dei consumi e i codici POD.
Parimenti, la ha prodotto l'atto di cessione dei crediti a mezzo Parte_1 scrittura privata autenticata rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019 (doc. 2 atto di citazione), la prova della notifica della cessione all'istituto convenuto, avvenuta una prima volta in data 24.4.2019 tramite ufficiale giudiziario (doc. 2 atto di citazione, doc. 4 comparsa di costituzione e risposta) e una seconda volta in data
1.5.2019 tramite raccomandata (doc. 4 atto di citazione), il mandato all'incasso conferito da alla (doc. 5 atto di Controparte_2 Parte_2 citazione) e, infine, la procura speciale conferita da quest'ultima all'odierna attrice
(doc. 1 atto di citazione).
3 – Relativamente all'opponibilità della cessione e alla sussistenza della legittimazione attiva, occorre rilevare che il portafoglio di crediti di cui si discute è stato ceduto pro-soluto nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130.
L'art. 4, comma 4-bis della citata legge si occupa di precisare le formalità richieste per la validità ed efficacia delle cessioni di credito per cartolarizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, disponendo quanto segue: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”.
La norma richiamata, pertanto, va a configurare un regime che si pone come eccezione rispetto agli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 e all'art. 106 del D.lgs
50/2016, rendendo dunque irrilevanti eventuali manifestazioni di rifiuto da parte dell'amministrazione interessata.
Diversamente, devono ritenersi rispettate le formalità – prescritte dall'art. 4, comma 4-bis della Legge 30.4.1999 n. 130 – della notifica della cessione
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
all'istituto convenuto e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta
Ufficiale, p. II, n. 57 del 16.5.2019, doc. 3 atto di citazione).
Dall'altra parte, occorre tuttavia rilevare come, nell'atto di cessione rep. 1591 - racc. 1300 del 25.3.2019, le parti richiamino il “rispetto delle formalità poste dell'articolo 106, comma 13, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016” (punto
E; art 1, punto 1.1.), il quale prevede, fra le altre cose, che “Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
Coerentemente con quanto previsto nell'atto di cessione, nella comunicazione del 7.11.2019 (doc. 9 comparsa di costituzione e risposta), si legge che CP_2
“…per la cessione notificata nella forma stabilita dalla legge (art. 106 D.Lgs
163/2006 comma 3), la Pubblica Amministrazione è libera di accettare o rifiutare la cessione nel termine dei 45 giorni dalla notifica. In questo caso la Pubblica
Amministrazione può non riconoscere il cessionario ma l'eventuale ritardato pagamento produce comunque interessi di mora che potranno essere richiesti dalla società fornitrice. In caso di rifiuto, la cessione rimane comunque efficace e valida tra le parti (cedente e cessionario).”
Pertanto, visto il richiamo alla disciplina dell'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016, occorre vagliare il rifiuto alla cessione del credito operato dall , il quale CP_1 appare tempestivo, essendo stato comunicato via pec in data 6.6.2019 alla doc. 3 comparsa di risposta), a fronte della notifica Parte_2 dell'atto di cessione, eseguita per la prima volta in data 24.4.2019.
Considerato quanto precede, la cessione del credito di cui si discute appare in definitiva inopponibile nei confronti dell . Nonostante ciò, la legittimazione CP_1 attiva della deve in ogni caso essere ritenuta sussistente, Parte_1 considerato il conferimento – contestuale alla cessione – di un mandato alla gestione, recupero e incasso del credito da parte di nei Controparte_2 confronti della (rep. 1592 – racc. 1301, doc. 5 atto Parte_2 di citazione) e considerato altresì che, nella prima memoria RU, l'odierna attrice ha dichiarato espressamente di agire “- in via principale, come cessionaria del credito per cui è causa e - in via subordinata e residuale, come mandataria della cedente.” (pag. 11).
4 – Relativamente all'asserita carenza di allegazione delle ricevute di trasmissione delle fatture tramite Sistema di Interscambio (cd. “SDI”), si osserva che il contesto normativo di riferimento è il seguente: l'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
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l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, debbano essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Ai sensi del successivo comma 210, i predetti enti e amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono effettuare pagamenti in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica. A tal fine, è stata prevista l'istituzione del Sistema di Interscambio.
Invero, l'eccezione proposta dall deve essere vagliata alla luce delle CP_1 ulteriori affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, dalle quali sembra potersi desumere che – in realtà – l'istituto avrebbe ricevuto in formato elettronico le fatture di cui si discute, provvedendo altresì ad instaurare il contraddittorio in merito con il fornitore (si veda ad esempio quanto argomentato a pag. 16 della comparsa in merito all'illegittimità della fatturazione in regime di salvaguardia, laddove l afferma che “Le superiori contestazioni/eccezioni, CP_1 CP_ sono state oggetto di copiosa corrispondenza intercorsa tra l ed
[...]
perché , più che diligentemente, prima di respingere in CP_2 CP_1 procedura SDI le fatture illegittimamente/irregolarmente emesse da ha CP_2 provveduto a contattare il fornitore”).
Allo stesso modo, le affermazioni contenute nella terza memoria RU del convenuto in merito all'erroneità del Codice Univoco Ufficio contenuto in alcune fatture, sembrano presupporre l'avvenuta ricezione delle stesse in formato elettronico (“Sotto altro profilo. si consideri che dalla documentazione prodotta da controparte emerge che le fatture elettroniche nn. 4811079149; 4811079194;
4811079191; 4811079192; 4811079193; 4811258571; 4811258573;
4811258576; 4811258577; 4811255161; 4811255166 risultano inviate al Codice
Univoco Ufficio “UFNZKV”, il quale non coincide con alcuna specifica struttura dell'Istituto deputata alla liquidazione, poiché trattasi di un CUU generico, che CP_ non identifica l'Ufficio effettivamente competente alla gestione, all'analisi ed al pagamento delle somme fatturate (cfr. doc. 37 - visura portale IPA)”, pag. 9 terza memoria RU ). CP_1
Si consideri inoltre che l'attrice, a completamento della produzione documentale versata con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato alla seconda memoria RU i flussi dell'invio delle 93 fatture elettroniche tramite “SDI” (doc. 17).
Conseguentemente, l'eccezione proposta dall deve essere disattesa. CP_1
5 – Nel merito, si osserva che l ha eccepito sotto svariati punti di vista CP_1
l'errata e/o illegittima fatturazione da parte dell In primo luogo, l ha CP_2 CP_1 evidenziato il fatto che alcune fatture riguarderebbero consumi di energia elettrica relativi a immobili non più nella disponibilità dell;
tale eccezione è CP_1
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riferita a diversi gruppi di fatture, che verranno di seguito partitamente presi in considerazione.
5. 1 – “a) - n. 7 fatture riconducibili alla competenza della Direzione Regionale
Piemonte e precisamente le fatture n. 4811420660; 4811234848; 4812092434;
4812319912; 4811837006; 4811663134; 4811015807, per complessivi euro
2.959,43” (pag. 21 comparsa di costituzione e risposta). Tali fatture sarebbero relative a consumi di energia elettrica riferiti all'immobile sito in Torino, Corso
Orbassano n. 366, non più nella disponibilità dell a partire dal 31.3.2017. CP_1
Al riguardo, il convenuto ha prodotto il verbale di riconsegna dell'immobile nei confronti della (doc. 23 comparsa di costituzione e risposta), Controparte_3 la quale sarebbe stata più volte sollecitata a procedere alla voltura del contratto di fornitura di energia elettrica (docc. 24, 25 e 26). Tuttavia, né con la comparsa di costituzione risposta né con gli atti successivi, è stata depositata la prova dell'avvenuta voltura del contratto.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova di fatti modificativi o estintivi del credito (i.e. disdetta o voltura del contratto di fornitura di energia elettrica),
l'obbligo di pagamento deve ritenersi incombente sull – “formale” CP_1 intestatario del contratto – il quale non può opporre nel presente giudizio la circostanza che il contratto abbia avuto di fatto esecuzione fra l CP_3
e l potendo invece eventualmente coltivare in altra sede una
[...] CP_2 domanda di ripetizione dell'indebito. L'eccezione proposta risulta, quindi, infondata.
5. 2 – “b) […] n. 11 fatture identificate con i nn. 4811165510; 4811119440;
4811178744; 4811242240; 4811286700; 4811421884; 4811176707;
4811667298; 4811170665; 4811289374; 4812391103, per un importo totale di euro 11.837,68”(pag. 21 comparsa di costituzione e risposta). Tali fatture sarebbero relative a forniture di gas naturale in favore dell'immobile sito in Roma,
Via Nerva n. 1, attualmente di proprietà dell e condotto in locazione CP_4 da Unioncamere dal 14.4.2014.
Anche in tal caso, non risulta in atti la prova dell'avvenuta voltura del contratto;
per converso, nel documento citato dall nell'ambito della presente CP_1 eccezione (doc. 27 comparsa di risposta), Unioncamere afferma l'impossibilità di procedere alla voltura a proprio nome dell'utenza a causa degli insoluti dell'istituto. Pertanto, nemmeno la presente eccezione può trovare accoglimento.
5. 3 – “c) - n. 22 fatture, riconducibili alla competenza della Direzione Regionale
Campania, e precisamente le fatture nn. 4801890968, 4801890969,
4810108478, 4801892206, 4801891038, 4801891039, 4810087958,
4810020623, 4801892599, 4810076971, 4810098644, 4801891689,
4801891690, 4810100798, 4810083479, 4810143055, 4810146313,
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4810149524, 4810144951, 481044100, 4810147634, 481054060, per un importo totale di € 5.886,05” (pag. 22 comparsa di risposta). Tali fatture sarebbero relative a forniture di energia elettrica riconducibili al condominio sito in Avellino,
Via Iannaccone n. 12.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come il pagamento delle fatture nn.
481044100 e 481054060 non sia stato reclamato dall'attrice. Infatti, le predette fatture non compaiono nell'elenco riepilogativo di cui alle pagg.
5-8 dell'atto di citazione, né sono state prodotte unitamente alle altre con la seconda memoria RU della Parte_1
Relativamente alle restanti fatture, l ha prodotto delle note con le quali CP_1
l'amministratore del fabbricato avrebbe richiesto ad la voltura del contratto CP_2 di somministrazione di energia elettrica (docc. 31 e 32 comparsa di risposta); tuttavia, anche in questo caso, non risulta essere stata prodotta la prova dell'avvenuta voltura, con conseguente infondatezza dell'eccezione spiegata.
6 – Passando all'esame della “fattura identificata con il n. 4811664791 per
l'importo di euro 64,35” (pag. 22 comparsa di costituzione e risposta), l ha CP_1 eccepito di aver già saldato la stessa, producendo tuttavia un mero mandato di pagamento (doc. 30 comparsa di costituzione e risposta), che, come tale, non costituisce una prova dell'effettiva corresponsione dell'importo di cui si discute e non consente, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione proposta.
7 – Relativamente a un ulteriore gruppo di fatture (“nn. 3019944556,
3019944557, 3019944558, 3019944559, 4811079149, 4811079194,
4811079191, 4811079192, 4811079193, 4811258571, 4811258573,
4811258576, 4811258577, 4811255161, 4811255166, per un importo totale di euro 37.803,18”, pagg. 23 e 24 comparsa di costituzione e risposta), l ha CP_1 evidenziato come le stesse sarebbero ancora in fase di liquidazione “a causa di confuse ed ambigue comunicazioni da parte dei soggetti creditori coinvolti”, senza specificare ulteriormente quali fattori determinerebbero l'asserita ambiguità delle comunicazioni ricevute e perché le stesse si risolverebbero in un motivo ostativo al saldo del dovuto. La genericità dell'eccezione proposta determina, pertanto, l'infondatezza della stessa.
8 – Infine, relativamente a tre distinti gruppi di fatture, l ha eccepito CP_1
l'illegittimità della fatturazione in regime di salvaguardia, anziché di convenzione.
Più precisamente:
a) “n. 18 fatture […] identificate con i nn. 4811265080, 4812109027,
4812321938, 4811814610, 3006208246, 4811703215, 4811703219,
4811703220, 4811229669, 4811189198, 4811263711, 4811261901,
4811182498, 4811169155, 4811167014, 4811135230, 4811177383,
4811175025, per un importo complessivo pari ad euro 225.548,00 […]
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riferibili all'utenza elettrica identificata nel POD IT001E00225418 sito in
Via Fontana Candida Snc di Monte Porzio Catone (RM)” (pag. 23 comparsa di risposta). Il POD in parola, sulla scorta di un'incongruenza relativa ai dati fiscali, sarebbe stato escluso ad opera del fornitore prima dall'ordinativo Consip relativo alla convenzione Energia Elettrica 14 e, in seguito, dall'ordinativo relativo alla convenzione Energia Elettrica 15, con conseguente fatturazione in regime di salvaguardia;
b) “n. 2 fatture […] identificate con i nn. 4810894675 e 4810895571, emesse per un importo totale di euro 119.518,64, relative rispettivamente ai mesi di consumo di agosto e settembre 2017, riferite al POD IT002E3302025A sito Roma alla via Antonino Pio” (pag. 23 comparsa di risposta);
c) “n. 17 fatture, identificate con i nn. 4811078955, 4811078956,
4811078804, 4811078807, 4811078808, 4811078810, 4811078812,
4811078898, 4811078899, 4811078900, 4811286085, 4811079042,
4811079044, 4811078957, 4811079004, 4811254731, 4812092462, per un importo totale di euro 173.652,73” (pag. 24 comparsa di risposta). Tre di queste fatture (nn. 4811078807, 4811078808 e 4811079004), oltretutto, recherebbero illegittimamente la voce relativa al deposito cauzionale.
In linea generale, si rammenta che – in presenza di determinati requisiti dimensionali del beneficiario – il servizio di salvaguardia è volto a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in favore di quei soggetti che si trovino nella transitoria assenza di un fornitore.
Al fine di vagliare l'eccezione proposta, è utile ripercorrere quanto argomentato in merito dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
8.1 Nella comparsa di risposta l , oltre a individuare i tre gruppi di fatture CP_1 sopra menzionati, ha evidenziato che il regime di salvaguardia avrebbe dovuto trovare applicazione solo per pochi giorni, ovverosia dal 14.7.2017 (data in cui
Consip aveva disposto la risoluzione del contratto nei confronti del precedente fornitore Gala s.p.a.) all'1.8.2017 (data in cui ra subentrata a Gala s.p.a., CP_2 aggiudicandosi il lotto 6 della Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”) (cfr. docc. 14 e 15 comparsa di risposta). Pertanto, a partire dal 2.8.2017, la fatturazione sarebbe dovuta avvenire non più in regime di salvaguardia, bensì in regime di convenzione.
L'istituto convenuto ha altresì aggiunto che vrebbe riconosciuto il vizio di CP_2 fatturazione in cui è incorsa, come dimostrato dalla comunicazione della stessa del 6.12.2017: “…per un'anomalia tecnica sul perimetro ex-Gala sono state emesse fatture in Salvaguardia anche per il periodo di consumo successivo al 2 agosto, data dalla quale è subentrata a Gala per la prosecuzione CP_2
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della Convenzione EE14 per il solo Lotto 6, Lazio. La prego, tuttavia, di non respingere le fatture ed accettarle attraverso il Sistema di interscambio, in quanto la differenza di prezzo tra Salvaguardia e Consip sarà restituita mediante fattura di rettifica che sarà inviata in aggiunta a quelle da voi già ricevute e andrà a compensare la maggiorazione di prezzo.” (cfr. corrispondenza relativa alle fatture riferite al periodo luglio-ottobre 2017 di cui al doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Tuttavia, in seguito, non sarebbe stata emessa alcuna fattura di rettifica.
8.2 Al contrario l'attrice, nella seconda memoria RU, ha evidenziato che – relativamente ad alcuni POD – la fatturazione in regime di salvaguardia sarebbe stata necessitata dal fatto che il fornitore uscente Gala s.p.a. non aveva comunicato i dati relativi a quelle forniture: “Infatti, il POD IT001E65685884 è stato attivo a nome di (C.F. ) dal 01.01.2017 al 08.03.2017 in CP_1 P.IVA_1
Salvaguardia, poiché non era l'originaria aggiudicataria della convenzione CP_2
CONSIP EE13 ed EE14 del lotto 6 e, successivamente alla procedura di interpello attivata da CONSIP in data 14.07.2017 con la quale è subentrata CP_2
a Gala, quest'ultima NON ha trasmesso ad i dati di tale fornitura affinché la CP_2 stessa potesse essere servita secondo le condizioni della convenzione Consip
EE14. Allo stesso modo, il POD IT002E5669776A è stato attivato in
Salvaguardia in data 27.07.2017 in seguito al fallimento Gala, ma anche per questa fornitura non è mai stato trasmesso da Gala il relativo ordinativo e, pertanto, la fornitura in questione è stata fatturata in salvaguardia dal 27.07.2017 al 31.12.2018.”(pagg. 6 e 7 seconda memoria RU . Parte_1
8.3 Nella terza memoria RU, l ha invece stigmatizzato il tentativo CP_1 della di addebitare la fatturazione in regime di salvaguardia a Parte_1 un preteso inadempimento di Gala s.p.a. nella trasmissione dei dati relativi ai
POD, replicando che l nel momento in cui era subentrata a Gala nella CP_2
Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, si era obbligata a garantire le stesse condizioni offerte dal precedente aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, delle Condizioni Generali della Convenzione EE14
(doc. 36 comparsa di risposta) e dall'art. 140, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006
(“L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”) (cfr. pag. 7 e sgg. terza memoria RU
). CP_1
8.4 Il tribunale ritiene che il credito riferibile alle fatture sopraelencate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 8 non può essere riconosciuto, non perchè le forniture non siano state eseguite, né perché il credito sia estinto per intervenuto pagamento, ma perché l veva proceduto alla fatturazione sulla base di una CP_2
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tariffa non corretta (quella relativa al regime di salvaguardia) anziché quella, più vantaggiosa per l'utente , disciplinata dalla Convenzione Consip. CP_1
Il mancato accoglimento della domanda in ordine alle suddette forniture, non può pertanto intendersi come conseguente all'accertamento negativo della sussistenza del credito del soggetto erogatore della fornitura a percepire il corrispettivo contrattuale, il quale è dovuto ma – in considerazione della natura e caratteristica del rapporto contrattuale tra le parti – previa corretta fatturazione da parte dell da effettuare secondo i criteri che distinguono la tariffa CP_2 convenzionale applicabile, per ciascuna delle voci che compone il corrispettivo fatturato.
9 – Per quanto sopra esposto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo, con riferimento alla sorte capitale, può essere accolta limitatamente alla somma di € 58.550,69, corrispondente alla differenza tra quanto complessivamente richiesto a titolo di “saldo” nel prospetto/elenco della fatture riprodotto alle pagine da 5 a 8 dell'atto di citazione (€ 577.270,06), e l'importo complessivamente richiesto allo stesso titolo con le fatture sopraelencate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 8 della presente sentenza (€ 518.719,37).
10 – Il credito da sorte capitale deve inoltre essere maggiorato degli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, novellato dal D.Lgs. n. 192/12, da calcolarsi con riferimento alle singole scadenze del termine di pagamento delle fatture – per come riportato nell'elenco di cui alle pag. 5 e sgg. dell'atto di citazione, coerentemente con il contenuto delle singole fatture allegate sub doc.
16 alla seconda memoria RU dell'attrice – fino al saldo.
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c. (“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”), si ritiene che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di applicazione della norma citata, posto che, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (23.12.2021), gli interessi di mora erano scaduti da oltre sei mesi (come si desume dal fatto che la fattura di più recente emissione scadeva nel mese di aprile 2019).
Gli interessi anatocistici sono dovuti nella misura legale ex art. 1284, comma 1,
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Infine, deve altresì essere riconosciuta in favore dell'attrice la somma di €
2.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 – forfettariamente riconosciuta ex lege al creditore a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero del credito – pari a € 40,00 per ciascuna delle 56 fatture azionate rispetto alle quali la domanda è accolta.
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Su tale importo vanno computati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
11 – Infine, e con riferimento alla pretesa rispetto alla quale non è stata accolta la domanda, il tribunale ritiene che la domanda avanzata in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., potendo la
[...] esercitare l'azione contrattuale, come in effetti ha fatto. Parte_1
12 – Alla soccombenza, sia pure nei limiti sopra evidenziati, segue la condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con riferimento all'importo riconosciuto come dovuto, previa compensazione per la metà in considerazione della parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla Parte_1
quale procuratrice speciale della nei Parte_2 confronti dell Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l al pagamento in CP_1
favore della parte attrice delle seguenti somme:
- € 58.550,69, oltre interessi ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi con riferimento alle scadenze del termine di pagamento delle fatture, e interessi anatocistici ex art.1283 c.c. al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., sull'importo dovuto a titolo di interessi, con decorrenza dal 23.12.2021;
- € 2.240.00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal
23.12.2021;
b) condanna l al pagamento in favore della controparte delle spese CP_1 processuali, che – previa compensazione per la metà – liquida in € 7.051,50 per compensi e in € 856,50 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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