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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO pronunciato la seguente Versamento
SENTENZA Parte_1
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3784/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex Registro Generale art. 127 ter cpc nel termine del giorno 14.03.2025, avente ad N. 3784/24 oggetto: “Versamento dei contributi al;
e vertente
Parte_1
tra
[...]
Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Guadagno
[...]
del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
REPERTORIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pa _______________
Pontecagnano Faiano, Via Piemonte, n. 6; n. 023/2025 R.B.
Ricorrente
e CP_1
nel termine del 14.03.2025
, in persona del legale rappr. p.t., con Controparte_2 con scambio di note scritte sede in Salerno, Via Tiberio Claudio Felice;
ex art. 127 ter cpc
Resistente contumace
e
[...]
[...] Controparte_3 _________________
in Roma, Via Aniene;
Resistente contumace Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3784/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_2 Controparte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.03.2025, la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 Parte_2
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che esso ricorrente era dipendente della società CP_2
, assunto nell'anno 1985 con mansioni di caporeparto, livello
[...]
B1; 2) che nel mese di luglio dell'anno 2007 aveva aderiva al “
[...]
, fondo di previdenza complementare per i lavoratori Controparte_3
esercenti l'industria della Carta del Cartone, delle Aziende Grafiche ed affini e delle Aziende Editoriali, in attuazione di quanto previsto dal
CCNL, con numero di iscrizione 4749, con tipologia di adesione collettiva, delegando il datore mediante mediante prelievo delle somme dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR per il successivo versamento al Fondo pensioni;
3) che i versamenti eseguiti nei confronti del da parte del datore erano risultati Pt_1 Controparte_2
regolari fino al mese di settembre 2017, data a partire dalla quale la società resistente non aveva più provveduto regolarmente, nonostante i prelievi mensili delle quote dalla busta paga;
4) che, pertanto, costituiva in mora la società con pec del 28/02-01/03, Controparte_2
inviata anche al chiedendo il versamento della somma Parte_1
maturata, prelevata e non versata, correttamente quantificata dal Pt_1
oltre interessi legali ed altre eventuali somme da calcolarsi;
5) che alla suddetta pec faceva seguito un riscontro da parte del legale della società resistente, il quale non contestava i fatti né le somme, ma rappresentava difficoltà economiche in corso di risoluzione;
6) che, nonostante il
Giudizio n. 3784/24 R.G. Avagliano c/o + 1 pag. 2 Controparte_2 sollecito, non risultava ripristinato il versamento delle quote mensili al
Fondo.
Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare
l'inadempimento della società , a far data dal Controparte_2
30.10.2017, nel versamento dei contributi dovuti al Fondo Pt_1
nonché accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi risarcito il danno subito a seguito dell'inadempimento, mediante la ricostruzione della sua posizione individuale;
2) Ordinare, se ritenuto necessario, al di determinare Parte_1
l'entità dell'omissione contributiva maturata fino ad oggi e la misura del risarcimento dovuta per la ricostruzione della sua posizione individuale, sulla base dei contributi non versati e delle rivalutazioni, nonché sulla scorta dei propri regolamenti prescritti in caso di irregolarità contributive;
3) Condannare la società , alla ricostruzione Controparte_2
della posizione individuale del ricorrente presso il Fondo, e, quindi, alla corresponsione allo stesso della somma determinata in base ai resoconti inviati dal Fondo, calcolati, come da estratto conto esibito, fino a dicembre 2023 e pari ad euro 16.378,00, oltre eventuali ulteriori mancati versamenti maturati, oltre interessi legali e di mora da applicarsi a ciascun importo, di mese in mese non versato, e fino al soddisfo, ovvero condannarla al versamento di quella diversa somma determinata in base al punto 2 delle conclusioni, ovvero a mezzo Ctu in caso di contestazione delle somme;
4) Condannare la società al pagamento dei Controparte_2
compensi legali”..
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine
Giudizio n. 3784/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_2 Controparte_2 fissato (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec in data 22.07.2024), non si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali pertanto rimanevano contumaci.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 14.03.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_2
pertanto, va accolta.
Invero, la parte ricorrente ha depositato agli atti la documentazione attestante l'adesione al fondo complementare e la delega al datore di lavoro per il versamento delle quote mensili, così adempiendo all'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 cod. civ.: in particolare, le buste paga, il rendiconto aggiornato al 2023 redatto dal la Parte_1
lettera di costituzione in mora (cfr. allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Peraltro, nessun dubbio sussiste circa la legittimazione attiva dell'odierno ricorrente ad agire per l'accertamento dell'obbligo previdenziale del datore di lavoro nei confronti del Fondo: in proposito la Suprema Corte ha affermato che “i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore ma, ….., vengono accantonati (e quindi non direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro… .
L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire ….il conseguimento di una pensione integrativa che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore” (cfr. Cass. n. 4684/2015).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda
Giudizio n. 3784/24 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_2 Controparte_2 proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del Controparte_2
ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa, con riduzione dell'onorario nella misura del 50% ex art. 4, comma I, T.P.; invece le spese vanno compensate fra il ricorrente e il resistente Pt_1
al quale non è addebitabile alcun inadempimento.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti della società e del
[...] Controparte_2
con ricorso depositato in data 10.07.2024 e Controparte_3
ritualmente notificato in data 22.07.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara l'inadempimento della società , a far Controparte_2
data dal 30.10.2017, nel versamento dei contributi dovuti al Fondo
nonché il diritto del ricorrente alla ricostruzione della sua Pt_1
posizione individuale;
3) Condanna la società alla ricostruzione della Controparte_2
posizione individuale del ricorrente presso il Fondo, e, quindi, alla corresponsione allo stesso della somma determinata in base ai resoconti inviati dal Fondo, calcolati come da estratto conto fino a dicembre 2023
e pari ad euro 16.378,00, oltre eventuali ulteriori mancati versamenti maturati, oltre interessi legali e di mora da applicarsi a ciascun importo, di mese in mese non versato, e fino al soddisfo;
4) Condanna la società resistente al pagamento Controparte_2
Giudizio n. 3784/24 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_2 Controparte_2 in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro
2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e il resistente Controparte_3
Così deciso in Salerno in data 14.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3784/24 R.G. Avagliano c/o + 1 pag. 6 Controparte_2