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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 481 Reg. V.G. Anno 2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 481/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Frazione Parte_1
Malerba n. 7, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Erica Buttera ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leinì (TO), via San Maurizio n. 34 come da procura alle liti in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
, cod. fisc.: , nata a [...] l'[...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in Lanzo Torinese, via Cibrario n. 6, elettivamente domiciliata in Lanzo T.se (TO), via
Umberto I n. 19, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Goffo che la rappresenta e difende,
in forza di procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.2.2024, evocava in giudizio Parte_1 Pt_2
chiedendo la modifica della sentenza di “divorzio” nr. 1881/2018 del Tribunale
[...] pagina 1 di 6 di Torino nel senso di disporre l'affido esclusivo del figlio minore al padre, con facoltà
per la madre di vedere il figlio (nato il [...]), compatibilmente con la sua Per_1
volontà in ambiente protetto ed obbligo per la convenuta di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00, oltre al 50% spese extra.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo confermarsi l'affido condiviso del minore alla madre, con collocazione prevalente dello stesso presso il padre e definizione di un calendario di incontri con la madre, disponendosi il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori e la ripartizione in misura paritaria tra loro delle spese extra assegno.
Alla luce della delicata situazione evidenziata dal ricorrente, è stato dato incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali. In data 15.10.2024 è stata trasmessa relazione del CISS
Ciriè nella quale si riporta che:
- in favore di è stata proposta la partecipazione ad un progetto organizzato dal Per_1
Centro per la famiglia del CIS ovvero un “gruppo di parola” rivolto a ragazzi che vivono la situazione dei genitori separati. Entrambi i genitori hanno firmato l'autorizzazione e lo stesso ha espresso la propria volontà nel parteciparvi. Per_1
- E' stata inoltre proposta, ed i genitori si sono dichiarati favorevoli, l'attivazione di una serie di incontri in “luogo neutro” tra la sig.ra ed il figlio , alla presenza Pt_2 Per_1
di una figura educativa, al fine di agevolare un riavvicinamento tra i due (garantendo in tal modo in favore del minore il diritto alla bigenitorialità ed al contempo poter osservare la relazione genitore-figlio), con l'obiettivo di una graduale liberalizzazione.
- Infine, si segnalava l'opportunità di un incarico formale al Servizio di Psicologia per un sostegno alle capacità genitoriali ed un supporto alla relazione genitori-figlio, in particolare in riferimento al rapporto tra (che al momento dichiarava di non Per_1
volerla incontrare) e la madre e per offrire al minore uno spazio in cui poter rielaborare la separazione dei genitori.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 5.11.2024 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 6 “A parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 1881/2018 pubblicata dal
Tribunale di Torino il 17.04.2018,
Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
Collocare il minore, con attribuzione di residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente
presso il padre, con facoltà della madre di vedere il minore secondo i desideri dello stesso e con la
mediazione dei Servizi Sociali, con tendenza alla liberalizzazione ed ampliamento degli stessi;
Statuire che non si fa luogo a versamenti di contributi al mantenimento posto che ciascun genitore
si occupa del mantenimento (spese ordinarie) del minore per i periodi in cui lo ha con sé; per ciò
che riguarda le spese straordinarie necessarie per il figlio rimangono a carico di ciascun genitore in
ragione del 50% ciascuno, secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Ivrea. Dette
spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute secondo le
tempistiche ed i dettami del sopra citato Protocollo d'Intesa.
A fronte di tale previsione di mantenimento diretto la convenuta dichiara di rinunciare ad ogni
pretesa relativa alle somme arretrate e di rimettere la querela sporta contro il marito entro 30
giorni.
Disporre la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia/NPI fino a quando
ritenuto utile o necessario;
percorso di sostegno alla genitorialità per le parti per individuare spazi di genitorialità condivisa
concorrendo ad un sereno ed equilibrato sviluppo del minore, fino a quando ritenuto necessario o
utile dai Servizi.
I genitori i impegnano per il futuro a confrontarsi e reciprocamente informarsi per tutto quanto
attiene il figlio minore.
Spese compensate.
Fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
pagina 3 di 6 a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti ed in particolare la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino di “divorzio”
n. 1881/2018 di cui si chiede la modifica (come da attestazione di Cancelleria del
7.11.2024);
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del cd. principio di bigenitorialità, garantendo al minore pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del
resto, i genitori, nel superiore interesse del figlio, hanno concordato l'attivazione di tutti gli interventi suggeriti dai Servizi incaricati a tutela del minore.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, , visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Torino n. 1881/2018
pagina 4 di 6 pubblicata il giorno 17.4.2018 e passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria in atti), così provvede:
1) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
e ; Parte_1 Parte_2
il minore avrà residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso il padre,
con facoltà della madre di vedere il figlio secondo i desideri dello stesso e con la mediazione dei Servizi Sociali, con tendenza alla liberalizzazione ed ampliamento degli stessi;
2) Statuisce che non si fa luogo a versamenti di contributi al mantenimento posto che ciascun genitore si occupa del mantenimento (spese ordinarie) del minore per i periodi in cui lo ha con sé; per ciò che riguarda le spese straordinarie necessarie per il figlio rimangono a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Ivrea. Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute secondo le tempistiche ed i dettami del sopra citato Protocollo d'Intesa.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che, a fronte di tale previsione di mantenimento diretto, la madre rinuncia ad ogni pretesa relativa alle somme arretrate e di rimetterà la querela sporta contro il marito entro 30 giorni.
3) Dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia/NPI fino a quando ritenuto utile o necessario;
Dispone la presa in carico dei genitori da parte del Servizio di per un percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità per individuare spazi di genitorialità condivisa concorrendo ad un sereno ed equilibrato sviluppo del minore, fino a quando ritenuto necessario o utile dai Servizi incaricati.
4) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano per il futuro a confrontarsi e reciprocamente informarsi per tutto quanto attiene il figlio minore.
Fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.
5) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 481/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Frazione Parte_1
Malerba n. 7, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Erica Buttera ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leinì (TO), via San Maurizio n. 34 come da procura alle liti in atti
- r i c o r r e n t e -
contro
, cod. fisc.: , nata a [...] l'[...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in Lanzo Torinese, via Cibrario n. 6, elettivamente domiciliata in Lanzo T.se (TO), via
Umberto I n. 19, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Goffo che la rappresenta e difende,
in forza di procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.2.2024, evocava in giudizio Parte_1 Pt_2
chiedendo la modifica della sentenza di “divorzio” nr. 1881/2018 del Tribunale
[...] pagina 1 di 6 di Torino nel senso di disporre l'affido esclusivo del figlio minore al padre, con facoltà
per la madre di vedere il figlio (nato il [...]), compatibilmente con la sua Per_1
volontà in ambiente protetto ed obbligo per la convenuta di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00, oltre al 50% spese extra.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo confermarsi l'affido condiviso del minore alla madre, con collocazione prevalente dello stesso presso il padre e definizione di un calendario di incontri con la madre, disponendosi il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori e la ripartizione in misura paritaria tra loro delle spese extra assegno.
Alla luce della delicata situazione evidenziata dal ricorrente, è stato dato incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali. In data 15.10.2024 è stata trasmessa relazione del CISS
Ciriè nella quale si riporta che:
- in favore di è stata proposta la partecipazione ad un progetto organizzato dal Per_1
Centro per la famiglia del CIS ovvero un “gruppo di parola” rivolto a ragazzi che vivono la situazione dei genitori separati. Entrambi i genitori hanno firmato l'autorizzazione e lo stesso ha espresso la propria volontà nel parteciparvi. Per_1
- E' stata inoltre proposta, ed i genitori si sono dichiarati favorevoli, l'attivazione di una serie di incontri in “luogo neutro” tra la sig.ra ed il figlio , alla presenza Pt_2 Per_1
di una figura educativa, al fine di agevolare un riavvicinamento tra i due (garantendo in tal modo in favore del minore il diritto alla bigenitorialità ed al contempo poter osservare la relazione genitore-figlio), con l'obiettivo di una graduale liberalizzazione.
- Infine, si segnalava l'opportunità di un incarico formale al Servizio di Psicologia per un sostegno alle capacità genitoriali ed un supporto alla relazione genitori-figlio, in particolare in riferimento al rapporto tra (che al momento dichiarava di non Per_1
volerla incontrare) e la madre e per offrire al minore uno spazio in cui poter rielaborare la separazione dei genitori.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 5.11.2024 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 6 “A parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 1881/2018 pubblicata dal
Tribunale di Torino il 17.04.2018,
Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 Parte_1
e ;
[...] Parte_2
Collocare il minore, con attribuzione di residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente
presso il padre, con facoltà della madre di vedere il minore secondo i desideri dello stesso e con la
mediazione dei Servizi Sociali, con tendenza alla liberalizzazione ed ampliamento degli stessi;
Statuire che non si fa luogo a versamenti di contributi al mantenimento posto che ciascun genitore
si occupa del mantenimento (spese ordinarie) del minore per i periodi in cui lo ha con sé; per ciò
che riguarda le spese straordinarie necessarie per il figlio rimangono a carico di ciascun genitore in
ragione del 50% ciascuno, secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Ivrea. Dette
spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute secondo le
tempistiche ed i dettami del sopra citato Protocollo d'Intesa.
A fronte di tale previsione di mantenimento diretto la convenuta dichiara di rinunciare ad ogni
pretesa relativa alle somme arretrate e di rimettere la querela sporta contro il marito entro 30
giorni.
Disporre la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia/NPI fino a quando
ritenuto utile o necessario;
percorso di sostegno alla genitorialità per le parti per individuare spazi di genitorialità condivisa
concorrendo ad un sereno ed equilibrato sviluppo del minore, fino a quando ritenuto necessario o
utile dai Servizi.
I genitori i impegnano per il futuro a confrontarsi e reciprocamente informarsi per tutto quanto
attiene il figlio minore.
Spese compensate.
Fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
pagina 3 di 6 a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti ed in particolare la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino di “divorzio”
n. 1881/2018 di cui si chiede la modifica (come da attestazione di Cancelleria del
7.11.2024);
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del cd. principio di bigenitorialità, garantendo al minore pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio. Del
resto, i genitori, nel superiore interesse del figlio, hanno concordato l'attivazione di tutti gli interventi suggeriti dai Servizi incaricati a tutela del minore.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, , visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Torino n. 1881/2018
pagina 4 di 6 pubblicata il giorno 17.4.2018 e passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria in atti), così provvede:
1) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2
e ; Parte_1 Parte_2
il minore avrà residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso il padre,
con facoltà della madre di vedere il figlio secondo i desideri dello stesso e con la mediazione dei Servizi Sociali, con tendenza alla liberalizzazione ed ampliamento degli stessi;
2) Statuisce che non si fa luogo a versamenti di contributi al mantenimento posto che ciascun genitore si occupa del mantenimento (spese ordinarie) del minore per i periodi in cui lo ha con sé; per ciò che riguarda le spese straordinarie necessarie per il figlio rimangono a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, secondo i dettami del Protocollo in uso al Tribunale di Ivrea. Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute secondo le tempistiche ed i dettami del sopra citato Protocollo d'Intesa.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che, a fronte di tale previsione di mantenimento diretto, la madre rinuncia ad ogni pretesa relativa alle somme arretrate e di rimetterà la querela sporta contro il marito entro 30 giorni.
3) Dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio di Psicologia/NPI fino a quando ritenuto utile o necessario;
Dispone la presa in carico dei genitori da parte del Servizio di per un percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità per individuare spazi di genitorialità condivisa concorrendo ad un sereno ed equilibrato sviluppo del minore, fino a quando ritenuto necessario o utile dai Servizi incaricati.
4) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano per il futuro a confrontarsi e reciprocamente informarsi per tutto quanto attiene il figlio minore.
Fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.
5) Compensa le spese del procedimento tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6