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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LI – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Francesca Spena Presidente
2) dott. Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3063 del registro generale VG dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione consensuale e divorzio congiunto”, vertente
TRA
n. il 11/02/1970 a LT IN (AV) ( ), Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to AR Perillo
E
n. il 16/04/1972 a LI (AV) ), rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv.to AR Perillo
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.11.2025; in data 14.1.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, i coniugi in epigrafe hanno proposto domanda congiunta di separazione e divorzio;
- dall'unione dei coniugi nascevano AR -23.1.1995- e -8.9.2004; Per_1
-tra le parti è intervenuta separazione legale giusta omologa del Tribunale di Avellino del 20.2.2025;
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal dicembre 2024, nel procedimento di separazione definito con la omologa indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da cf Parte_1
n. a RA PI (AV) l'11.2.1970 e cf C.F._1 CP_1
n. ad Avellino il 16.4.1972 in RA PI in data 2 agosto 1994 n. 7 C.F._2 parte II serie A anno 1994 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott.ssa Francesca Spena dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LI – PRIMA SEZIONE
CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Francesca Spena Presidente
2) dott. Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3063 del registro generale VG dell'anno 2024, avente ad oggetto
"separazione consensuale e divorzio congiunto”, vertente
TRA
n. il 11/02/1970 a LT IN (AV) ( ), Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall' avv.to AR Perillo
E
n. il 16/04/1972 a LI (AV) ), rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv.to AR Perillo
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.11.2025; in data 14.1.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, i coniugi in epigrafe hanno proposto domanda congiunta di separazione e divorzio;
- dall'unione dei coniugi nascevano AR -23.1.1995- e -8.9.2004; Per_1
-tra le parti è intervenuta separazione legale giusta omologa del Tribunale di Avellino del 20.2.2025;
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 5.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da sentenza indicata) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge a decorrere dal dicembre 2024, nel procedimento di separazione definito con la omologa indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da cf Parte_1
n. a RA PI (AV) l'11.2.1970 e cf C.F._1 CP_1
n. ad Avellino il 16.4.1972 in RA PI in data 2 agosto 1994 n. 7 C.F._2 parte II serie A anno 1994 alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Il Giudice
Dott.ssa Francesca Spena dott.ssa Maria Iandiorio