TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 694/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Colucci del Foro Parte_1
di IL
RICORRENTE contro
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione del provvedimento di revoca della patente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese eventuali diverse e contrarie istanze ed eccezioni ex adverso formulate, così decidere: accertare e dichiarare l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento di revoca della patente emesso dal Presidente della Regione Autonoma della del 31.03.2006 per i CP_2 motivi sovraesposti;
e per l'effetto accertare il diritto del sig. a disporre della patente di guida;
Parte_1
pagina 1 di 6 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e c.p.a. come per legge”.
Parte convenuta
“Respingersi il ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1
adiva questo Tribunale esponendo: che con provvedimento del 31.03.2006 il Presidente della
, in esercizio delle funzioni prefettizie, revocava la Controparte_2 patente di guida del ricorrente ai sensi dell'art. 120 comma 2 D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) essendo stato il sig. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza Pt_1
speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno presso il comune di Busto Arsizio;
che il Presidente della non aveva proceduto ad una valutazione sulla sussistenza di CP_2
specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto né aveva argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento;
che con sentenza n. 99/2020 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale del sopra menzionato riferimento normativo nella parte in cui disponeva che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere”, alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione;
che sulla scorta di tale pronuncia, in data 23.07.2024 il sig. avanzava istanza di annullamento in Pt_1
autotutela del provvedimento del 31.03.2006 al Presidente della Regione;
che la
[...]
, in data 27.11.2024, a seguito di diversi solleciti e a distanza di Controparte_2 oltre 4 mesi, rigettava l'istanza di annullamento in autotutela per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere mediante l'istanza stessa.
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità sopravvenuta del provvedimento di revoca della patente del 31.03.2006 e, di conseguenza, per l'accertamento del suo diritto a disporre della patente di guida.
1.2. In data 21.03.2025 si costituiva in giudizio il , confermando in fatto le Controparte_1
medesime circostanze allegate dalla controparte, ma contestando in diritto le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda;
nessuno si costituiva per la
[...]
, di cui veniva dichiarata la contumacia in data 27.03.2025. Controparte_2
2.1. Preliminarmente alla trattazione della causa nel merito, è opportuno specificare come la
Corte Costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, C.d.S. nella parte in cui prevedeva l'obbligo, e non la mera facoltà, del Prefetto di provvedere alla revoca della patente nel momento in cui il titolare sia stato condannato per i reati di cui agli pagina 2 di 6 artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti (cfr. Corte Cost. n. 22/2018), sia stato sottoposto a misura di sicurezza personale (cfr. Corte Cost. n. 24/2020) ovvero a misura di prevenzione personale
(cfr. Corte Cost. n. 99/2020).
Nelle stesse pronunce, il Giudice delle Leggi ha altresì richiamato, e confermato,
l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10406/2014, n. 2446/2006) secondo cui le controversie vertenti sui provvedimenti di revoca della patente emanati dalle autorità prefettizie rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto incidenti su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Corte Costituzionale ha affermato che “il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga” (cfr. Corte Cost. n. 99/2020).
Sulla scorta di tale pronuncia, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26391/2020). Nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha altresì specificato come “la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predeterminata dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun «riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione»”.
pagina 3 di 6 2.2. Sempre in via preliminare, ai fini di un'analisi complessiva delle questioni dedotte in giudizio, in relazione alla sopravvenuta prescrizione eccepita dall'Amministrazione in sede di riesame (doc. 4 ricorrente), si condivide l'orientamento consolidato di questo Tribunale sul punto, secondo cui “seppur sia vero che l'effetto retroattivo della pronuncia d'incostituzionalità di una norma incontra il limite dato dai rapporti già definiti (ad esempio perché prescritti o passati in giudicato), così non è nel caso di specie, non potendosi qui parlare di passaggio in giudicato del provvedimento e neppure di prescrizione del diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo stesso” (cfr. Trib. Torino n. 2003/2024, 63/2024).
2.3. Nel merito, questo giudice, in conformità a precedenti di questo Tribunale che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Torino n. 389/2025, n.
280/2025, n. 6355/2024, n. 5247/2023) ritiene che dai principi e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati discendano i seguenti corollari:
- l'oggetto dell'odierna controversia ex art. 120 comma 2 C.d.S. è il diritto alla patente di guida e l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca, malgrado il provvedimento prefettizio;
- in mancanza di un termine decadenziale di legge, la causa può essere proposta nell'ordinario termine di prescrizione;
conseguentemente il ricorso non può ritenersi tardivamente spiegato né può ritenersi che il diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo impugnato (diritto di guidare un autoveicolo, espressione di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata) attenga a un rapporto giuridico esaurito, non essendosi compiuta alcuna prescrizione e non essendo intervenute pronunce passate in giudicato;
- poiché l'accertamento fatto dal prefetto non comporta un componimento discrezionale di interessi pubblici e privati, ma una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici quasi giurisdizionali (proporzionalità e ragionevolezza), il giudice ordinario ha cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere di accertamento trovi un limite (o un filtro) nella motivazione del provvedimento amministrativo;
- la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca – assenza del tutto plausibile visto che il potere doveva esercitarsi in modo automatico fino alle recenti pronunce
– non è motivo sufficiente all'accoglimento della domanda, se l'attore non prova l'obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, limitandosi ad allegare come lo stesso pagina 4 di 6 provvedimento “debba ora ritenersi - (…) - ingiusto e sbagliato, essendo stato emesso sulla base della mera constatata applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno
e della sorveglianza speciale” (pag. 4 ricorso) ed omettendo di indicare le circostanze rilevanti tali da escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Per converso, la parte resistente ha correttamente sottolineato come “la misura dell'obbligo di soggiorno nel Comune di Busto Arsizio (irrogata prima il 12.12.2005 e poi il 17.3.2006) costituisce fondamento inattaccabile dell'opportunità e correttezza della scelta di revocare il titolo di guida ad un soggetto che non avrebbe dovuto nemmeno allontanarsi dal proprio
Comune” (pag. 3 comparsa di costituzione); inoltre, assumono rilevanza le note della di IL (all. 1-3), dalle quali emerge come la misura della sorveglianza speciale di CP_3
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a seguito di una sua prima applicazione provvisoria disposta dal Tribunale di IL con decreto n. 128/05 e della successiva cessazione temporanea, sia stata reintrodotta dal medesimo organo giudiziario con decreto n.
91/06 emesso in data 17.03.2006 per la durata di tre anni e sei mesi.
Tali allegazioni risultano sufficienti per accertare la validità del provvedimento di revoca, in quanto adottato secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati e in considerazione dell'”inaffidabilità morale” del titolare della patente.
Il ricorrente, in via ulteriore, ha altresì dedotto come il provvedimento risulti “attualmente lesivo dei diritti del sig. il quale, soggetto ultrasettantenne, necessita della patente per Pt_1
poter adempiere con dignità alle proprie esigenze di vita, essendo unico componente del proprio nucleo familiare” (pagg.
4-5 ricorso); tale doglianza non è suffragata da alcun elemento probatorio dal quale risulti possibile desumere un'utilità effettiva e concreta della patente e non è sufficiente, in considerazione di quanto sopra esposto, a fondare l'accoglimento della domanda.
Infine, il sig. ha sostenuto come “il provvedimento di revoca in oggetto dovrà altresì Pt_1
essere censurato per difetto di istruttoria in quanto non rispetta le norme generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, non avendo il sig. ricevuto avvisi di Pt_1 avvio del procedimento e non essendogli stata data la possibilità di partecipare allo stesso”
(pag. 5 ricorso).
Sul punto, è condivisibile l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo strumentale all'esigenza che il privato possa influire sul contenuto del provvedimento, non è necessaria quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato e risulti pertanto che il provvedimento non avrebbe pagina 5 di 6 potuto avere contenuto diverso ex art. 21 octies comma 2 l. 241/90” (cfr. Cons. Stato n.
11042/2022); atteso che il provvedimento impugnato, al momento della sua adozione, era di natura vincolata e che il sig. non ha fornito alcuna prova circa il contenuto alternativo Pt_1
che lo stesso provvedimento avrebbe potuto avere, la doglianza è da ritenersi infondata.
Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, come emerge dalle stesse produzioni documentali offerte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 9.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 6 di 6