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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36543 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Rocca di Neto (KR), Rione Serre I traversa n.10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Falcone che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo procuratore pro tempore dott. elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, via Cicerone n.49, presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto convenuta
1 NONCHE' CONTRO
Controparte_3
in persona del suo procuratore speciale dott. , elettivamente Controparte_4
domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio M. Tropiano, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato in calce al presente atto convenuta
NONCHE' CONTRO
[...]
Controparte_5
[...]
Convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare le responsabilità di Controparte_5 Controparte_5
e , rispettivamente proprietari e/o conducenti delle tre autovetture Fiat PA CP_5
targata BC087GG, Peugeot 306 targata BA663ME e Fiat NO targata FIM22694 per la causazione del sinistro avvenuto in BO (KR) in via Roma il giorno 15/8/2008 alle ore 12,00 circa.
Per l'effetto di tale accertamento e in funzione delle rispettive responsabilità, condannare congiuntamente e/o disgiuntamente il sig. proprietario della vettura Fiat Controparte_5
2 PA targata BC087GG, il sig. proprietario della vettura Peugeot 306 targata Controparte_5
BA663ME, il sig. , proprietario della vettura Fiat NO targata FIM22694, la CP_5 [...]
, quale compagnia di assicurazione per la R.C.A. della vettura Fiat PA Controparte_1
targata BC087GG e della vettura Fiat NO targata FIM22694, la in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, quale compagnia di assicurazione per la R.C.A. della vettura
Peugeot 306 targata BA663ME al pagamento in favore dell'attore del risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa del predetto sinistro, nella misura ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di interessi, rivalutazione monetaria e danno da ritardato adempimento.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a IVA, CPA e 15% spese generali.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che il 15/8/2008 alle ore 12,00 circa si trovava a
BO (KR) in Via Roma, alla guida del proprio motociclo Suzuki XF650 targato AW34774 a velocità moderata (38 km/h a fronte del limite di 50 km/h) con ome passeggero. CP_6
Più avanti vi era - nel suo stesso senso di marcia (direzione Città) - una FIAT PA guidata da e nell'opposto senso di marcia (direzione in via Sila) una Fiat NO, Persona_1
parcheggiata in divieto di sosta sul margine della carreggiata che stava percorrendo anche la
Peugeot 306.
La Fiat PA aveva arrestato improvvisamente la marcia all'altezza del civico 52, in posizione parallela a quella della Fiat NO lasciata in divieto di sosta. Nel frattempo era sopraggiunta nella stessa carreggiata occupata dalla Fiat NO una Peugeot 306, la quale, trovando la propria corsia di pertinenza parzialmente occupata dalla Fiat NO, aveva allargato la direttrice di marcia invadendo l'opposta corsia.
Avendo trovato la strada ostruita dai tre veicoli, esso attore aveva immediatamente frenato, ma nonostante la sua pronta reazione non era riuscito ad evitare la caduta e il successivo urto tra la parte anteriore della sua Suzuki e la parte anteriore sinistra (paraurti) della Peugeot.
A seguito della caduta egli aveva battuto la fronte contro il gancio di traino posto dietro la PA, ancora ferma in posizione parallela alla Fiat NO.
Dopo l'urto, avvenuto all'interno della corsia percorsa dal motociclo, la Peugeot era avanzata ancora di qualche metro ed era rientrata nella propria corsia;
allo stesso modo, anche la Fiat
PA aveva avanzato per qualche altro metro.
3 L'incidente era stato causato esclusivamente dalla condotta colposa, negligente, imprudente e imperita dei conducenti dei tre veicoli Peugeot, Fiat PA e Fiat NO.
Dal canto suo, esso esponente aveva tenuto una condotta di guida ineccepibile: aveva percorso via Roma alla velocità di 38 km/h a fronte del limite di 50 km/h e aveva tempestivamente frenato una volta avvistato il pericolo;
nonostante le sue accortezze, l'urto era stato inevitabile a causa della imprevedibilità dell'ostacolo creato simultaneamente dalle tre vetture.
I Carabinieri, giunti sul posto quando le autovetture Fiat PA e Peugeot erano già state spostate, avevano ricostruito la dinamica del sinistro in maniera non corrispondente al reale avvenimento dei fatti.
Sulla base della documentazione fotografica e dei segni rimasti sull'asfalto, l'effettiva dinamica del sinistro era stata invece ricostruita dall'IN. , che aveva attribuito la Persona_2
responsabilità del sinistro ai tre autoveicoli che avevano intralciato la circolazione stradale.
Come sostenuto anche dal predetto perito, infatti, il conducente del veicolo Peugeot aveva violato l'art. 150, comma 1 CdS relativo alle norme comportamentali da tenersi durante l'incrocio di veicoli (essendovi un ostacolo sulla sua corsia avrebbe dovuto fermarsi per lasciar passare i veicoli provenienti dal senso inverso), in combinato disposto con l'art. 154, comma 1, lett. A CdS relativo alle corrette modalità del cambiamento di direzione.
Il conducente della Fiat NO aveva violato l'art. 158, comma 2, lett. F CdS per aver sostato in prossimità della banchina.
Il conducente della Fiat PA aveva violato l'art.140 comma 1 CdS per aver intralciato ulteriormente la circolazione stradale e aver reso maggiormente difficoltoso il passaggio della
Peugeot, considerato che in parallelo vi era già la Fiat uno ferma in divieto di sosta. Se, invece, si era arrestato senza l'intento di far passare la Peugeot, aveva violato anche l'art. 158, comma 2
CdS.
A seguito dello scontro, il motoveicolo Suzuki aveva riportato abrasioni e danni di lieve entità all'altezza del cupolino, per la cui riparazione aveva sostenuto la somma complessiva di euro
1.620,23.
Quanto invece ai danni all'integrità psico-fisica, a causa del sinistro, esso attore si era procurato lesioni gravissime, tanto che era stato dapprima trasportato d'urgenza presso l'Ospedale San
Giovanni di Dio di Crotone e, dopo le prime cure, era stato trasferito tramite elisoccorso presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e poi dimesso in data 11.9.2008 con
4 diagnosi di “frattura complessa orbito-zigomatica bilaterale, frattura blow-out dell'orbita sinistra;
frattura dell'osso frontale”.
Era stato in seguito più volte ricoverato per essere sottoposto ad interventi chirurgici, oltre che a causa di problemi neurologici.
In particolare, a causa del sinistro aveva riportato dei “postumi algo-disfunzionali di violento trauma cranio- facciale con frattura pluriframmentata asso frontale con mezzi di ostesintesi e frattura seno frontale, frattura del pavimento orbitale dx e sn, della parte laterale e posteriore cavità orbitaria dx, frattura seni mascellari, esoftalmo OD, focolai contusivi cerebrali frontali bilaterali, ematoma sub-durale frontale dx e pneumoencefalo, ferite lacero contuse multiple del volto, frattura ossa nasali, deficit nervo facciale (VII) sn, epilessia post traumatica parziale secondaria generalizzata e crisi comiziali e equivalenti epilettici mensili”.
Il medico legale incaricato aveva evidenziato che a seguito dell'evento, egli aveva riportato dei postumi che si ripercuotevano sulla integrità fisica e psichica e sulla sua capacità lavorativa specifica, tanto da aver determinato un danno biologico nella misura del 70%, oltre ad una capacità temporanea totale di 60 giorni e una capacità temporanea parziale al 50% di 30 giorni.
Durante il lungo periodo di cure e di riabilitazione e perfino due anni dopo il sinistro aveva evitato di avere interazioni sociali, se non con gli affetti più cari, non sentendosi a suo agio con il suo aspetto fisico a causa dei numerosi interventi chirurgici subiti per ricostruire il volto.
Oltre alle modifiche dell'aspetto fisico, aveva subìto altresì una diminuzione dei processi attentivi e della capacità di pianificazione, che avevano inciso sul proprio carattere e umore, nonché sulla propria capacità lavorativa.
Dovevano essere rimborsate anche le spese mediche (medicinali, esami, riabilitazione e consulenza medico legale) necessarie per far fronte alle conseguenze del sinistro.
Aveva poi subìto il danno patrimoniale (inteso come lucro cessante) derivante dal mancato guadagno e dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Infatti, per tutto il periodo di degenza in ospedale e per i due anni successivi non aveva potuto gestire personalmente la propria attività imprenditoriale e anche dopo la riabilitazione era stato affiancato da personale che aveva supplito ai suoi cali di attenzione e lo aveva accompagnato in ogni spostamento necessario per la sua attività.
Era titolare, tra l'altro, di una rivendita di autovetture, che dopo l'incidente non era stato più in grado di gestire autonomamente per impossibilità di spostare da solo i veicoli.
5 Dovevano essere rimborsate anche le spese sostenute per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, pari ad euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché le spese dovute all'IN. per la consulenza tecnica peritale relativa alla ricostruzione Persona_2
del sinistro.
Tra i danni non patrimoniali rientrava sicuramente il danno biologico, da quantificare ad opera del giudice tenendo contro della consulenza medico legale esperita sul punto, che aveva riconosciuto una invalidità permanente residuata pari al 70%, una invalidità temporanea assoluta pari a 60 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% pari a 300 giorni, il danno morale, il danno esistenziale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno dinamico- relazionale, il danno alla capacità lavorativa generica, oltre alla personalizzazione necessaria considerate le specifiche conseguenze che il sinistro aveva comportato alla integrità psico- fisica.
A ciò si aggiungevano la rivalutazione e gli interessi compensativi del lucro cessante e del mancato godimento delle somme dovute al momento della sentenza.
Il risarcimento dei predetti danni era stato richiesto ai soggetti coinvolti nell'incidente e alle relative società assicuratrici mediante invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che tuttavia aveva avuto esito negativo.
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Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
avanzata nei suoi confronti e nei confronti di e , Controparte_5 CP_5
rispettivamente proprietari del veicolo targato BC087GG e del veicolo targato FIM22694, entrambi assicurati con essa compagnia.
Dalla relazione redatta dai Carabinieri di BO risultava che il sinistro era stato causato esclusivamente dall'odierno attore, il quale era infatti stato contravvenzionato ex art. 141 commi
2 e 11 del Codice della Strada.
Come emergeva dalla predetta relazione, infatti, l'attore aveva tamponato il veicolo PA che stava procedendo a velocità sostenuta nel suo stesso senso di marcia e a causa della collisione era andato a sbattere contro il veicolo Peugeot.
6 Non rilevava la prospettazione attorea secondo cui gli agenti avrebbero ipotizzato una dinamica non veritiera, considerato che la relazione dei Carabinieri costituisce un atto con fede privilegiata fino a querela di falso.
Peraltro, la dinamica dell'evento così come descritta nella predetta relazione era stata confermata anche nelle dichiarazioni rese da terzo trasportato sul motoveicolo. CP_6
Non sussisteva quindi alcuna responsabilità né del veicolo Fiat PA urtato dall'attore, né del veicolo Fiat NO che era in sosta.
Non poteva essere quindi accettata la ricostruzione attorea, peraltro supportata da una consulenza di parte del tutto inidonea a sconfessare le risultanze del verbale del sinistro.
Non dovuto, eccessivo e comunque non provato risultava anche il quantum risarcitorio domandato.
Era sproporzionata la richiesta di euro 1.620,23 rispetto ai danni effettivamente subiti in occasione del sinistro, oltre al fatto che dalle fatture allegate non emergeva la riconducibilità degli importi indicati ai danni riportati nell'evento.
Eccessiva appariva anche la quantificazione al 70% del danno biologico calcolata dal dott.
, essendo le conclusioni a cui lo stesso era pervenuto non conformi alla Pt_2
documentazione medica presente in atti.
Da respingere era altresì la richiesta relativa al danno morale, che deve essere provato in termini di sofferenza soggettiva e non come semplice conseguenza della degenerazione della patologia.
Infondata si palesava la richiesta di danno patrimoniale intesa come lucro cessante derivante dal mancato guadagno e dalla perdita di capacità lavorativa specifica di imprenditore e commerciante, considerato che per il riconoscimento della stessa è necessario provare la correlazione tra il decremento reddituale e le lesioni.
Non spettava nemmeno la somma richiesta per le spese stragiudiziali, non essendo stata dimostrata una attività legale che giustificherebbe tale parcella.
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Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_7
infondata in fatto, in diritto e non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del fatto risultava che il sinistro de quo era stato causato esclusivamente dall'attore, al quale infatti era stata irrogata una sanzione ex art. 141, commi 2 e 11 del CdS.
7 Tale verbale, costituendo atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, non era stato contestato al momento dei fatti dall'attore e pertanto non poteva essere più smentito.
Eccessive apparivano altresì le richieste risarcitorie dell'attore.
Le fatture relative ai danni materiali subiti dal motoveicolo non costituivano prova nei confronti di terzi estranei al rapporto tra artigiano e committente.
Priva di qualsiasi efficacia probatoria era anche la consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
, rappresentando la stessa una mera allegazione difensiva. Persona_3
Non provata appariva la richiesta di liquidazione relativa al danno patrimoniale (inteso come lucro cessante derivante dal mancato guadagno e dalla perdita di capacità lavorativa specifica) e di quello non patrimoniale.
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I convenuti e non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci. CP_5 CP_5 CP_5
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La domanda deve essere rigettata, non avendo l'attore fornito prova che l'incidente de quo sia avvenuto secondo le modalità da lui prospettate.
Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro circa quindici minuti dopo il verificarsi dell'incidente, sulla base degli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e dell'esame dei danni riportati dai veicoli, hanno ricostruito la dinamica del fatto nei termini che seguono.
Intorno alle ore 12:00 del 15 agosto 2008 , mentre percorreva Via Roma all'altezza Parte_1
del civico 50, dopo aver superato una curva, avvistava a breve distanza una Fiat PA targata
BC087. Per evitare di tamponare l'auto, tentava di arrestare il motociclo spostandosi verso sinistra, ma perdeva il controllo del mezzo andando a impattare dapprima contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura Peugeot 306 targata BA663ME che stava transitando nell'opposto senso di marcia e poi, probabilmente, contro la parte posteriore della suddetta Fiat
PA.
A seguito dell'impatto la moto veniva sbalzata in avanti, verso il punto dove era rinvenuta una chiazza ematica. La Peugeot si arrestava nel punto di impatto, dove erano individuati diversi frammenti del cupolino della moto, mentre la Fiat PA si arrestava qualche metro più avanti.
8 Sul punto interessato dal sinistro vi era anche un quarto veicolo, la Fiat NO targata FIM22694, che si trovava in sosta nello stesso senso di marcia della Peugeot, senza tuttavia intralciarne il passaggio, come risulta dalle misurazioni dei rilievi planimetrici condotte in assenza della segnaletica orizzontale.
veniva sanzionato per la violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, poiché in Parte_1
qualità di conducente del motoveicolo, non era stato in grado di arrestarlo e di controllarlo anche in presenza di un ostacolo prevedibile.
A carico del proprietario del veicolo Fiat NO era riscontrata la violazione di cui all'art. 158 commi
2 lett. f) e 6 poiché parcheggiato in divieto di sosta.
, sentito a sommarie informazioni qualche mese dopo i fatti, riferiva che dopo aver Parte_1
percorso una curva in Via Roma, si era trovato davanti tre autovetture: una Fiat PA che era ferma nel suo stesso senso di marcia;
una Peugeut 309 SW nell'opposto senso di marcia che stava incrociando la Fiat PA;
una Fiat NO in sosta sulla carreggiata di sinistra.
A quel punto, per evitare di tamponare la Fiat PA, aveva immediatamente frenato, ma probabilmente era andato a impattare contro i veicoli presenti nella strada ed era svenuto.
A bordo del motociclo vi era il passeggero (minore) ed entrambi indossavano un CP_6
casco protettivo.
Quest'ultimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito la stessa dinamica descritta dal conducente del motoveicolo: a breve distanza dall'uscita della curva di Via Roma avevano notato due autovetture, una Fiat PA nel medesimo senso di marcia e una Peugeot nel senso opposto. Nel tentativo di evitare la collisione con una delle due macchine, lo Pt_1
aveva frenato. Non era in grado di indicare altri particolari, non ricordando più nulla, essendo svenuto.
, conducente del veicolo Peugeot 309 SW intestato a , ha riferito Controparte_8 Controparte_5
che stava percorrendo Via Roma quando, in prossimità di una curva, aveva incrociato una Fiat
PA che procedendo a velocità modesta si era arrestata per farla passare.
A quel punto aveva visto sopraggiungere dalla curva presente più avanti un motociclo, che prima aveva frenato e poi si era piegato diagonalmente, urtando la parte anteriore sinistra della
Peugeot, in corrispondenza dell'angolo del paraurti e del gruppo ottico anteriore sinistro.
9 Dopo l'urto i due passeggeri della moto si erano accasciati a terra. Riferiva altresì che essendovi una Fiat NO parcheggiata a bordo strada, aveva dovuto percorrere parte del tratto stradale al centro della propria corsia di marcia, ma sicuramente all'interno di essa.
, passeggera del veicolo Peugeot 309 SW, ha dichiarato che quasi in Controparte_9
corrispondenza di una curva aveva sentito che l'auto aveva impattato contro qualcosa;
successivamente aveva realizzato trattarsi di una moto.
, conducente del veicolo della Fiat PA intestata a , Persona_1 Controparte_5
ha riferito che in prossimità di una curva aveva incrociato una Peugeot nel senso opposto al suo e, considerato che la via era stretta, si era fermato per lasciarla passare. Nel momento in cui stava per ripartire, aveva udito un forte tonfo provenire da tergo e subito dopo un colpo, come se qualcuno avesse urtato contro il suo veicolo.
Sceso dall'autovettura, aveva visto un uomo ferito giacente sull'asfalto proprio vicino alle ruote posteriori del suo veicolo.
, passeggero del veicolo Fiat PA, ha affermato che mentre l'autoveicolo Testimone_1
stava normalmente marciando, aveva avvertito un colpo proveniente dalla parte posteriore della stessa, quindi il conducente aveva arrestato la marcia nel punto esatto in cui il veicolo era stato poi rinvenuto dai Carabinieri.
Nel corso dell'istruttoria di causa sono stati sentiti passeggero del motoveicolo, e CP_6
tale . Persona_4
a ribadito che l'incidente era avvenuto a causa della contemporanea presenza di CP_6
tre autovetture (la Fiat NO in sosta, la Peugeot che transitava e la Fiat PA che si era fermata per far passare la Peugeot) le quali avevano completamente ostruito via Roma.
L'impatto tra il motociclo e la Peugeot 306 SW era avvenuto all'interno della corsia percorsa dal motociclo con direzione centro città, ma non aveva visto né dove avesse urtato il conducente della moto, né se le auto fossero state spostate prima dell' arrivo dei Carabinieri, essendo svenuto sul colpo. Ha soggiunto che a seguito dell'urto, sia lui che lo avevano avuto Pt_1
bisogno di cure mediche, benché avessero indossato un casco integrale.
ha riferito di aver assistito al sinistro per cui è causa in quanto al momento Persona_4
dell'urto, avvenuto a circa 20/25 metri di distanza da lui, stava passeggiando sul bordo di Via
Roma. A suo dire vi erano una Fiat PA ferma sulla corsia di destra e una macchina sulla corsia di sinistra che si era parcheggiata occupando parte della strada. Era poi sopraggiunta una
10 Peugeot che per non tamponare la macchina parcheggiata aveva invaso la corsia opposta da cui proveniva per cui l'urto era avvenuto nella corsia percorsa dalla moto. Successivamente Pt_1
aveva urtato con la testa sul gancio posteriore della PA. Parte_1
A seguito del sinistro, le macchine erano state spostate, in quanto in quel punto era pericolosa la sosta. Il teste ha soggiunto di essersi allontanato via prima dell'arrivo dell'ambulanza, ma di essere stato contattato in quanto alcuni conoscenti in comune avevano riferito della sua presenza al diretto interessato.
Infine, dalla CTU medico legale a firma del dott.ssa (specialista in medicina Persona_5
legale e delle assicurazioni) è emerso che , nell'incidente in cui è rimasto coinvolto Parte_1
il giorno 15.8.2008, ha riportato un trauma cranio-facciale con focolai lacero-contusivi cerebrali frontali bilaterali, ematoma subdurale frontale destro, pneumoencefalo, una serie di fratture a livello maxillo facciale (precisamente dell'osso e del seno frontale, del pavimento orbitario di destra e di sinistra e della parete laterale e posteriore dell'orbita destra, dei seni mascellari, delle ossa nasali), esoftalmo, paralisi totale intrinseca del terzo nervo cranico di sinistra, oltre a ferite lacero-contuse del volto ed escoriazioni multiple.
Attualmente residuano epilessia post-traumatica trattata con terapia anticonvulsivante continuativa, cefalea quotidiana, crisi vertiginose, disturbi del sonno, deficit della capacità attentiva e di concentrazione, disturbo dell'adattamento con depressione dell'umore; sono evidenti altresì una lieve asimmetria delle rime oculari e molteplici esiti cicatriziali di moderata evidenza.
Le lesioni riportate hanno determinato una inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e inabilità temporanea parziale al 50% di 240 giorni;
il grado percentuale di invalidità permanente è del 40%
(quaranta per cento).
I postumi riportati non incidono sulla capacità lavorativa generica e specifica del periziato, il quale gestisce una azienda agricola con l'aiuto di familiari;
né il periziato ha fatto menzione di attività ludica e sportive a cui ha rinunciato a seguito dell'incidente.
Dalla documentazione prodotta, infine, risultano presenti fatture per le visite mediche sostenute e per la relazione medico legale, per un importo complessivo di euro 1103,42. Tale importo, secondo il consulente, deve considerarsi esaustivo, non dovendo l'interessato sostenere ulteriori spese mediche in futuro.
11 Non devono essere considerati i costi della terapia farmacologica antiepilettica che il consulente di parte ha quantificato in euro 35.673, considerato che trattasi di prestazioni eseguibili totalmente a carico del SSN con esenzione dal pagamento dei relativi tickets.
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Tanto premesso in ordine al materiale istruttorio assunto, osserva il Tribunale che parte attrice non ha convincentemente fornito la prova che il sinistro si sia verificato nei termini dalla medesima rappresentati, dinamica fermamente contestata dalle compagnie assicuratrici convenute.
Va in primo luogo rilevato che le dichiarazioni rese in sede istruttoria dal passeggero della CP_6
moto, non sono utilizzabili come materiale probatorio ai fini della decisione, trattandosi di soggetto incapace a testimoniare. Infatti, come risulta sia dal verbale degli operanti intervenuti sul posto, sia dalle sue stesse dichiarazioni, egli ha riportato danni fisici dal sinistro ed è stato anche risarcito (anche se ha soggiunto di non ricordare l'ammontare della somma riscossa per via del tempo trascorso). La giurisprudenza ha affermato che nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto, oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (cfr. Cass. Ord. n. 13501/2022).
Quanto poi al teste – unico soggetto ad aver riferito che le auto sono state Persona_4
spostate dopo l'impatto con la moto – ritiene il Tribunale che la sua deposizione non sia affatto attendibile, essendo anzi più che dubbia la sua effettiva presenza sul luogo del sinistro. Invero, costui non venne rinvenuto sul posto dagli operanti, benché questi fossero giunti in loco dopo appena quindici minuti dall'incidente. Inoltre, non appare chiaro come sia stato individuato, avendo egli riferito di essere stato contattato dalla famiglia dello per testimoniare e che i Pt_1
familiari dello avevano appreso della sua presenza sul luogo del fatto da “alcuni Pt_1
conoscenti” che però non è stato in grado di individuare. In altri termini, la vicenda della sua
12 individuazione come testimone appare piuttosto opaca, non offrendo garanzia alcuna sulla effettiva presenza dell'uomo sul luogo del fatto. Per giunta, lo afferma che sia lo Per_4 Pt_1
che il ndossavano caschi “di quelli aperti”, entrando in contraddizione con il che ha CP_6 CP_6
invece affermato di indossare, come del resto lo un casco integrale). Pt_1
Tanto premesso, osserva il Tribunale che non sussistono elementi per affermare che la Peugeot abbia invaso l'opposta corsia di marcia percorsa da per evitare la Fiat NO Parte_1
parcheggiata in divieto di sosta. Invero, l'affermazione contenuta nel verbale di sinistro stradale secondo cui la Peugeot “assumeva l'assetto statico al momento dell'impatto” e quindi non si spostava dal luogo di impatto, viene suffragata dalla circostanza che nei pressi della sua parte anteriore destra gli operanti hanno rinvenuto diversi frammenti del cupolino anteriore della moto.
Ciò giustifica anche l'assunto dei carabinieri secondo cui la Fiat NO parcheggiata sulla banchina in divieto di sosta non abbia pregiudicato l'occupazione della propria carreggiata da parte della Peugeot. Infatti, come si vede dallo schizzo planimetrico redatto e allegato alla relazione di sinistro stradale, la Fiat NO si trovava in posizione molto spostata sulla destra, sporgendo molto poco dalla banchina e offrendo pertanto un ingombro piuttosto limitato.
D'altro canto la conducente del veicolo Peugeot, , ha affermato che la presenza Controparte_8
di una autovettura in sosta non le aveva impedito di percorrere il tratto di strada all'interno della sua carreggiata (“Preciso altresì che alla mia destra ricordo vi era un'autovettura, e precisamente una FIAT NO, in sosta e chiaramente per poter transitare in detto pezzo di strada la percorrevo quasi al centro della carreggiata, ma sono sicura all'interno di essa”).
Pertanto, si può ritenere che la Fiat NO - sebbene fosse parcheggiata in divieto di sosta (motivo per cui è stata sanzionata)- non abbia intralciato più di tanto il passaggio della Peugeot, la quale ha sicuramente allargato la sua direttiva di marcia, ma rimanendo pur sempre all'interno della sua corsia.
Nel caso di specie, dunque, la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti a seguito del sinistro risulta non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco (v. fotografie da cui emergono parti di carrozzeria sul punto in cui ragionevolmente si presume che sia avvenuto l'impatto, nonché la misurazione dei rilievi planimetrici che hanno confermato che la Peugeot non avesse in alcun modo invaso la corsia opposta).
13 Ciò premesso, deve ritenersi che , mentre percorreva via Roma ad una velocità non Parte_1
commisurata allo stato dei luoghi, trovandosi in uscita da una curva la Fiat PA a breve distanza e pressocché ferma per far passare la Peugeot, abbia frenato bruscamente o adottato una manovra di evitamento non riuscita, perdendo il controllo del mezzo e finendo per impattare contro la Peugeot che si trovava nell'opposta corsia di marcia.
Occorre ora rammentare che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017;
n. 6193 del 2014). Nel caso di specie, lo non ha osservato l'obbligo di mantenere, rispetto Pt_1
al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da consentirgli l'arresto tempestivo, né ha adottato una velocità commisurata allo stato dei luoghi. In particolare, il sinistro è avvenuto all'interno di un centro abitato, nel quale appariva ampiamente prevedibile la presenza di traffico o anche di veicoli in fase di arresto temporaneo per i più svariati motivi. Tanto più occorreva cautela, considerando che il mezzo usciva da una curva e che quindi la visibilità dell'area circostante non era completa. Occorre peraltro aggiungere che, con alta verosimiglianza, l'attore non indossava un casco – né aperto né integrale – in quanto il tipo di ferita, localizzata sulla fronte e indicativa di “un impatto diretto del capo e del volto contro un ostacolo fisso” (cfr. CTU medico-legale, fol. 17) sembra incompatibile con il corretto uso di tale dispositivo di sicurezza.
In conclusione la domanda va disattesa, poiché la corretta ricostruzione della dinamica dei fatti conduce ad affermare che la responsabilità del sinistro va interamente ascritta alla condotta di guida imprudente dello stesso attore.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
Le spese di CTU restano anch'esse definitivamente a carico di parte attrice per il medesimo motivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea siccome infondata;
- condanna l'attore a rifondere a e le spese del presente Controparte_1 CP_7
grado di giudizio che liquida per ciascuna parte, per compensi professionali, in applicazione del
D.M. n. 55 del 2014, in complessivi euro 7.500,00.
- pone le spese di C.T.U definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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