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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 03/03/2025 al n. 490/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 03/03/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ ST, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTÀ 13
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. AZ ST ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 20/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) Disporre l'affidamento super esclusivo Parte_1
della minore nata a [...] il [...] alla madre, Per_1
, con collocamento della stessa presso la residenza della Parte_1
madre.
2) rimborso del 50% straordinarie secondo le modalità e i termini di cui in premessa.
Con vittoria di spese del presente giudizio a favore dello Stato anticipatario stante l'ammissione a G.P. della Signora ”; Parte_1
- per Pubblico Ministero: “accogliersi il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte ha formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
La ricorrente ha dedotto di aver avuto una relazione con il convenuto dalla quale
è nata in [...] in data [...], la piccola , Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
La relazione sentimentale tra la ricorrente ed il padre della minore, iniziata nel
2007, si è interrotta nel novembre 2015 quando il Signor ha lasciato CP_1
la casa familiare e si è allontanato inizialmente per motivi lavorativi poi, definitivamente rendendosi irreperibile. pagina 2 di 4 Con l'allontanamento è conseguito anche il totale disinteresse del Signor CP_1
per la figlia. Il padre ha sospeso ogni forma di assistenza morale e materiale
[...]
a favore della piccola, si è spogliato volontariamente e arbitrariamente della responsabilità genitoriale. Da quando il Signor ha lasciato la casa CP_1
familiare non ha mai corrisposto alcunché per il mantenimento della figlia ma soprattutto non l'ha mai più vista e/o incontrata
Il convenuto è rimasto contumace.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che la irreperibilità del convenuto renda necessario attribuire alla ricorrente l'affido super esclusivo e conseguentemente il 100% dell'Assegno unico.
Quanto al mantenimento della figlia, si osserva che la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia ritiene il
Collegio che nel superiore interesse della minore anche il padre debba essere onerato del suo mantenimento e questo a prescindere dalla sua reperibilità. Non essendo noti i suoi redditi il Tribunale ritiene equo individuare un contributo di euro 150 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data del deposito del ricorso con rivalutazione annuali agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% come da protocollo del 2024.
Le spese del presente procedimento vanno compensate in ragione della necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 1) Affida in via super esclusiva la minore alla madre, collocandola Per_1
presso la sua residenza;
2) La madre potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni afferenti alla figlia minore anche quelle più importanti riguardanti a titolo di esempio la salute,
l'istruzione, la richiesta di documenti anche validi per l'espatrio ed ogni altra decisione riguardante la minore senza dover preventivamente raccogliere il consenso del padre;
3) L'assegno unico sarà percepito al 100% da Parte_1
(C.F. ); C.F._1
4) NA (C.F. ) a corrispondere CP_1 C.F._2
Parte a (C.F. ), entro il giorno 10 di Parte_1 C.F._1
ogni mese, la somma di euro 150 mensili a decorrere dalla data del deposito del ricorso con rivalutazione annuale agli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie di cui al protocollo del 2024, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
6) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 03/03/2025 al n. 490/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 03/03/2025
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ ST, elettivamente domiciliata in VIA DELLA LIBERTÀ 13
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. AZ ST ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza di rimessione in decisione del 20/11/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) Disporre l'affidamento super esclusivo Parte_1
della minore nata a [...] il [...] alla madre, Per_1
, con collocamento della stessa presso la residenza della Parte_1
madre.
2) rimborso del 50% straordinarie secondo le modalità e i termini di cui in premessa.
Con vittoria di spese del presente giudizio a favore dello Stato anticipatario stante l'ammissione a G.P. della Signora ”; Parte_1
- per Pubblico Ministero: “accogliersi il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte ha formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
La ricorrente ha dedotto di aver avuto una relazione con il convenuto dalla quale
è nata in [...] in data [...], la piccola , Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
La relazione sentimentale tra la ricorrente ed il padre della minore, iniziata nel
2007, si è interrotta nel novembre 2015 quando il Signor ha lasciato CP_1
la casa familiare e si è allontanato inizialmente per motivi lavorativi poi, definitivamente rendendosi irreperibile. pagina 2 di 4 Con l'allontanamento è conseguito anche il totale disinteresse del Signor CP_1
per la figlia. Il padre ha sospeso ogni forma di assistenza morale e materiale
[...]
a favore della piccola, si è spogliato volontariamente e arbitrariamente della responsabilità genitoriale. Da quando il Signor ha lasciato la casa CP_1
familiare non ha mai corrisposto alcunché per il mantenimento della figlia ma soprattutto non l'ha mai più vista e/o incontrata
Il convenuto è rimasto contumace.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che la irreperibilità del convenuto renda necessario attribuire alla ricorrente l'affido super esclusivo e conseguentemente il 100% dell'Assegno unico.
Quanto al mantenimento della figlia, si osserva che la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia ritiene il
Collegio che nel superiore interesse della minore anche il padre debba essere onerato del suo mantenimento e questo a prescindere dalla sua reperibilità. Non essendo noti i suoi redditi il Tribunale ritiene equo individuare un contributo di euro 150 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data del deposito del ricorso con rivalutazione annuali agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% come da protocollo del 2024.
Le spese del presente procedimento vanno compensate in ragione della necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 1) Affida in via super esclusiva la minore alla madre, collocandola Per_1
presso la sua residenza;
2) La madre potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni afferenti alla figlia minore anche quelle più importanti riguardanti a titolo di esempio la salute,
l'istruzione, la richiesta di documenti anche validi per l'espatrio ed ogni altra decisione riguardante la minore senza dover preventivamente raccogliere il consenso del padre;
3) L'assegno unico sarà percepito al 100% da Parte_1
(C.F. ); C.F._1
4) NA (C.F. ) a corrispondere CP_1 C.F._2
Parte a (C.F. ), entro il giorno 10 di Parte_1 C.F._1
ogni mese, la somma di euro 150 mensili a decorrere dalla data del deposito del ricorso con rivalutazione annuale agli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie di cui al protocollo del 2024, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
6) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4