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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1734 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. LO UO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SCAVELLO MARIA GIULIANA CP_1
con il patrocinio dell'Avv. SCAVELLO MARIA GIULIANA Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti: come da memoria depositata il 14.10.2025 Conclusioni del PM: conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adottando i migliori provvedimenti in favore della prole. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 06/08/2025 i sigg.ri e CP_1 CP_2
chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 14/02/1998. Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli maggiorenni (studente, non Per_1 autosufficiente) ed .. Per_2
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Con decreto del 30.6.2016 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
pagina 1 di 2 La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. In considerazione della natura e degli esiti del procedimento si dispone la compensazione delle spese di lite, ferma la ripartizione concordata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 in COPPARO da , e e trascritto CP_1 Controparte_2 al n. 1 parte II , serie A alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di COPPARO di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 22.10.2025
Il presidente est.
LO UO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. LO UO Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SCAVELLO MARIA GIULIANA CP_1
con il patrocinio dell'Avv. SCAVELLO MARIA GIULIANA Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni delle parti: come da memoria depositata il 14.10.2025 Conclusioni del PM: conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adottando i migliori provvedimenti in favore della prole. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 06/08/2025 i sigg.ri e CP_1 CP_2
chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 14/02/1998. Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli maggiorenni (studente, non Per_1 autosufficiente) ed .. Per_2
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Con decreto del 30.6.2016 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
pagina 1 di 2 La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. In considerazione della natura e degli esiti del procedimento si dispone la compensazione delle spese di lite, ferma la ripartizione concordata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 in COPPARO da , e e trascritto CP_1 Controparte_2 al n. 1 parte II , serie A alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di COPPARO di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 22.10.2025
Il presidente est.
LO UO
pagina 2 di 2