Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella iscritta al n. 7731/2024 RG
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dell'avv. Elio Sica;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. William Esposito;
Controparte_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente allegava di essere stato assunto dal a far data dal 16.03.1981 con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato ed inquadramento da ultimo nel livello D3 istruttore direttivo CCNL
ENTI LOCALI, di essere stato dipendente del convenuto fino allo 05 giugno 2024, data in CP_1 cui il rapporto è stato interrotto con licenziamento per giusta causa.
Deduceva la genericità della contestazione disciplinare del 18 maggio 2016 ed allegava che si presentava innanzi all' il giorno 24 maggio 2016 per chiedere delucidazioni in ordine alla CP_2 lettera di contestazione ed eventualmente rendere le proprie giustificazioni e che, in quella seduta,
l' disponeva sospendersi il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 D. Lgs. CP_2
165/2001.
Esponeva che, trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la sentenza integrale del Tribunale di
Napoli Nord n.1527/2018, depositata il 10.08.2018, immediatamente appellata da parte ricorrente, il provvedimento disciplinare veniva riaperto e contestualmente sospeso giusto provvedimento prot.
n.6/UPD del 19.09.2018 in attesa di eventuale passaggio in giudicato della sentenza;
che con la deliberazione n.90 del 19.09.2018, adottata dalla Commissione Straordinaria, nominata ex art.143
D.lgs. n.267/2000, con i poteri della Giunta Comunale, e successiva Determinazione del
Responsabile di Area AA.GG. del 21.09.2018 n.61 iscritta al Reg.gen. al n.484, e notificatagli in pari data, veniva sospeso dal servizio per la durata di mesi 24, sospensione che veniva prorogata, una prima volta, per ulteriori 12 mesi in data 18.09.2020 con provvedimento prot. n.8/UPD/2020, per la medesima durata con provvedimento prot. n.1/UPD/2021, del 17.09.2021, e notificato il 20.09.2021, una terza volta (sempre per la durata di mesi 12) con provvedimento prot. n.4/UPD/2022, del
20.09.2022, e notificato il 21.09.2022 e aggiungeva che, infine, con provvedimento recante prot.
05/UPD/2023 del 19/09/2023 e notificato in data 20/09/2023, la sospensione dal servizio veniva prorogata ai sensi dell'art.61, comma 6° CCNL Enti Locali del 21.05.2018, per la durata di mesi 24.
Aggiungeva che in data 19.12.2023 la Corte D'Appello di Napoli decideva il giudizio con sentenza n.12135/2023 accogliendo parzialmente il proposto appello;
che tale sentenza veniva notificata al convenuto in data 23.01.2024; che con provvedimento recante protocollo n.1/UPD/2024 del CP_1
1
Allegava che in data 26.04.2024 con nota prot. n.15312 richiedeva all' l'accesso agli atti CP_2 relativamente agli atti e documenti relativi alla riapertura del procedimento;
che l' solo in data CP_2
29 aprile 2024 rispondeva all'istanza di accesso agli atti, disponendo che la visione dei documenti avvenisse solo il giorno successivo, in sede di convocazione, con evidente compressione del diritto di difesa del ricorrente;
che, in sede di audizione, sia con memoria scritta che verbalmente, eccepiva l'avvenuta decadenza in cui era incorso il odierno convenuto dal procedimento disciplinare e CP_1 nel merito contestava gli addebiti mossigli;
che l' con provvedimento dello 04/06/2024, CP_2 notificatogli in data 05/06/2024 comminava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ex art. 55 quater, commi l°, lett. a) e 3°.
Eccepiva la decadenza dal potere disciplinare per violazione dei termini di cui all'art. 55 ter comma 4
D. Lgs. 165/2001, deducendo che, come risulta dal documento di riattivazione del procedimento disciplinare interrotto, la sentenza di Corte d'Appello recante n.12135/2023 è stata acquisita dalla
Amministrazione procedente in data 23 gennaio 2024, mentre la riattivazione risulta essere avvenuta solo il data 29 marzo 2024 quindi ben 5 giorni dopo il 24 marzo 2024, termine ultimo per poterlo fare.
Eccepiva la violazione dell'art. 55 bis comma 4 D. Lgs. 165/2001 per superamento del termine massimo per la conclusione del procedimento disciplinare, essendo stato superato il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento, deducendo che per le infrazioni di maggiore gravità il divieto di sospensione del procedimento disciplinare può essere eccezionalmente derogato da parte dell'ufficio competente nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non si dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione e che l'amministrazione deve indicare i motivi specifici a causa dei quali il datore di lavoro pubblico non è grado di proseguire il procedimento.
Ha dedotto che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione oggi convenuta era ben a conoscenza dei comportamenti ascritti a circostanza di reato già dal lontano 2016, dal che ne consegue che la sospensione del procedimento disciplinare risulta essere stata assolutamente immotivata e quindi ciò comporta come conseguenza, mancando le condizioni previste per la sospensione del procedimento disciplinare, che i termini perentori dell'art. 55-bis del Testo unico sono continuati a decorrere portando allo sforamento del termine massimo di 120 giorni per la conclusione del procedimento, con estinzione dello stesso e decadenza dell'azione disciplinare.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare e dei termini a difesa e la genericità della contestazione contenuta nella lettera di contestazione del 18 maggio 2016 ed in quella di riattivazione del procedimento disciplinare precedentemente sospeso e la violazione dell'art. 2119 c.c..
Ha chiesto d dichiararsi la illegittimità del licenziamento e la condanna di parte resistente alla reintegrazione in servizio, come da conclusioni di cui al ricorso da intendersi qui richiamate.
Il resistente si è costituito chiedendo con articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, dipendente del inquadrato quale Agente di Polizia Locale, con Controparte_1 qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria D1 Giuridica - D3 Economica, ha impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli dall'ente pubblico convenuto in data 04.06.2024, a seguito della sentenza n. 12135/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha accertato la commissione del
2 reato previsto dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 55-quinquies D. Lgs. 165/2001 perché in qualità di Capitano della Polizia Locale del comune di mediante la “strisciatura” del badge di riconoscimento, CP_1 reiteratamente ed in modo continuativo e sistematico, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente la propria presenza in ufficio mediante l'alterazione del sistema di rilevamento della presenza, nei giorni 12, 16, 26 febbraio 2016 ed il 16 e
18 aprile 2016.
Deve rilevarsi preliminarmente, al fine di motivare in merito alla dedotta violazione dell'art. 55-ter quarto comma D. Lgs. 165/2001, che la suddetta sentenza è divenuta irrevocabile nel corso del presente procedimento giurisdizionale (cfr. doc. prodotta dal resistente).
Il procedimento disciplinare.
L'Amministrazione resistente – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – ha contestato in maniera esaustiva i fatti disciplinarmente rilevanti (cfr. provvedimento di contestazione del
18.5.2016, provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare del 29.3.2024), richiamando ai fini della contestazione disciplinare i fatti, costituenti reato, indicati nell'ordinanza cautelare n.
492/2016 del 16.05.2016 del GIP del tribunale di Napoli Nord che, stabiliva, in via cautelare, la sospensione del ricorrente dalle funzioni di Capitano della Polizia Locale, per la durata di mesi 4, ai sensi dell'art. 289 c.p.p..
Infondata è pertanto la prospettazione di parte ricorrente in merito alla genericità della contestazione.
Infondata è inoltre la prospettazione secondo cui i provvedimenti di sospensione della procedura disciplinare sarebbero illegittimi e genericamente motivati.
L'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis prevede:
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo
55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata
3 una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Nella fattispecie in esame l'Amministrazione ha legittimamente sospeso il procedimento disciplinare, avendo richiamato i fatti contestati sotto il profilo disciplinare, con riferimento ai fatti penalmente rilevanti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare n. 492/2016 del 16.05.2016 del GIP del tribunale di Napoli Nord e, dunque, accertati limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza e con la cognizione sommaria “allo stato degli atti”, propria del procedimento per l'applicazione delle misure cautelari.
Orbene ai sensi del comma 1 dell'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001 prevede : “Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale” di tal nella fattispecie in esame deve accertarsi che legittimamente l'ente convenuto ha sospeso il procedimento disciplinare, tenuta in considerazione la pluralità delle condotte contestate e dunque la complessità dell'accertamento diretto a verificare la sussistenza di uno o più dei fatti disciplinarmente rilevanti, al fine di graduare la sanzione disciplinare.
Per quanto attiene alle doglianze relative alla violazione del comma 4 dell'art. 55 ter D. Lgs.
165/2001 deve seguirsi l'orientamento interpretativo consolidato della Corte di Legittimità (cfr.
Sez. L - , Sentenza n. 12662 del 13/05/2019) che afferma che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione;
ne deriva che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all'art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall'art. 14, comma 1, del d.lgs.
n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva.
La Corte nella suddetta pronuncia - che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva e per dare conto dell'ampio margine di discrezionalità in merito alla sospensione del procedimento disciplinare da riconoscersi all'Amministrazione a fronte della complessità dell'accertamento dei fatti - ha affermato:
4 “3.1 In punto di fatto risulta che, poco prima della contestazione del 23.4.2014, la Provincia ricevette, in data 16.4.2013, copia dell'intero fascicolo della Procura della Repubblica contenente gli atti di indagine.
In data 26.7.2013 e quindi prima che decorresse il termine di 120 giorni di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 55-ter, comma 1, per l'ultimazione del procedimento disciplinare, quest'ultimo venne sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale.
In esito alla sentenza penale di primo grado del 2.12.2014, depositata il 23.12.2014, con la quale il
D.T. fu condannato per i medesimi fatti, in data 21.4.2015 il procedimento disciplinare fu riattivato e definito in data 9.10.2015 con l'irrogazione del licenziamento senza preavviso.
3.2 In ordine logico, è preliminare la questione riguardante le caratteristiche dei poteri riconosciuti alla P.A. in ordine alla sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale.
Come è noto, la disciplina relativa alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, qui, le integrazioni ad essa derivanti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, si sono innestate su un regime, quello di cui al D.P.R. n. 5 del 1957, art. 112, che prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale, successivamente eroso dalla possibilità per la contrattazione collettiva di disporre diversamente (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 74, comma 3) ed infine soppiantato dalla disciplina legale "imperativa" di cui al predetto D.Lgs. n. 150 del 2009 (artt.
68-70).
L'art. 55-ter, comma 1, introdotto dal D.Lgs. n. 150 cit., ed il principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare da quello penale che esso esprime, rispondono evidentemente all'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari, per un tempo anche lungo e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo, ma ne manifesta viceversa la natura di strumento di efficienza nel governo del personale.
Al contempo va peraltro considerato come, nel pubblico impiego, sussista vincolo indissolubile, anche successivamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio (art. 55-ter, comma 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al giudicato penale, sicchè è naturale che a ciò si accompagni un sensibile grado di discrezionalità nel valutare se condurre a termine il procedimento disciplinare, pur a procedimento penale pendente, specie nei casi in cui, avendo la sanzione (sospensione/licenziamento) effetti sulla prestazione acquisibile medio tempore, maggiori siano anche i rischi di pregiudizio anche patrimoniale per il datore di lavoro.
D'altra parte, come in sostanza osservato anche dalla Corte d'Appello, il dipendente non subisce pregiudizi dalla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto egli si vede assicurato ex ante un accertamento più accurato, potendo altresì continuare a percepire medio tempore la retribuzione piena, fermo restando che egli ha interesse giuridicamente tutelato a reagire rispetto ai vizi del provvedimento, allorquando la sospensione sia disposta senza alcuna effettiva relazione fattuale rispetto alle circostanze oggetto del procedimento penale, derivandone in tal caso l'indebita violazione dei termini di conclusione del procedimento (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma
4).
Il quadro giuridico complessivo si definisce dunque nel senso che la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse si denota come una facoltà della Pubblica Amministrazione, nell'interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che
è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa
5 riferimento la norma.
3.2.1 Va poi detto che, in concreto, non può dirsi che la sentenza impugnata sia raggiunta da idonee censure nella parte in cui essa ha ritenuto che la decisione di sospensione del procedimento disciplinare fosse stata correttamente assunta.
La Corte territoriale ha sottolineato infatti come non potesse sottacersi "l'atteggiamento negatorio assunto dal ricorrente nelle sedi in essere in allora, fattore questo non irrilevante sul tema ed infatti un'indagine attenta si imponeva di fronte a tale diniego".
Si tratta di affermazione in sè non implausibile, nè raggiunta in concreto da reali critiche rispetto alla sua pregnanza e che chiaramente esplicita quel presupposto di complessità dell'accertamento di cui è menzione nel provvedimento di sospensione.
D'altra parte non può condividersi la difesa del ricorrente ove essa sostiene che la "particolare complessità dell'accertamento" e la "mancanza di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione", in quanto collegati nella disposizione dell'art. 55-ter, comma 1, attraverso la congiunzione
"e", siano due presupposti che devono entrambi coesistere e su cui debba quindi doppiamente verificarsi la motivazione assunta dalla P.A..
In realtà, quella formulazione non esprime nè una duplicità di presupposti, nè una reale alternatività, concretizzandosi piuttosto in un'endiadi, che, proprio per l'ampiezza valutativa assicurata alla P.A., in attuazione dei superiori principi di cui già si è detto, copre ad ampio spettro la facoltà attribuita ad essa di sospendere il procedimento disciplinare ogni qual volta vi siano comunque incertezze che discrezionalmente consiglino l'attesa degli sviluppi penali.
Tutto ciò comporta quindi l'infondatezza del quinto e del sesto motivo di ricorso.
3.2.2 Del resto, se la sospensione è una facoltà dell'operare della P.A., ne deriva la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento, dapprima sospeso, anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile.
Conclusione che del resto trova riscontro nel fatto che l'art. 55-ter, comma 1, fissa il momento ultimo
("fino al termine") di durata della sospensione, ma non esclude la ripresa in un momento anteriore, mentre d'altra parte, ove taluni effetti siano da riconnettere soltanto all'irrevocabilità della pronuncia penale, ciò è stato dalla medesima disposizione espressamente stabilito nei successivi commi.
E non a caso, si osserva, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, ha espressamente previsto che "il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo", con modifica che non solo conferma le conclusioni qui assunte ma anche, facendo leva sulla discrezionalità, i principi su cui esse si sono basate.
Da ciò deriva quindi l'infondatezza del secondo motivo.
3.2.3 Ulteriore conseguenza è che il termine decadenziale di sessanta giorni per la ripresa di cui all'art. 55-ter, comma 4, è da riferire solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva poi la conclusione entro il termine di 180 giorni), qualora ciò avvenga anteriormente rispetto al sopravvenire di pronuncia definitiva.
Da ciò deriva quindi l'ininfluenza e comunque l'infondatezza del terzo e quarto motivo.
3.2.4 Il ricorrente infine sostiene, e l'esame va qui al settimo motivo di ricorso, che, ove si dovesse ritenere che la P.A., dopo avere sospeso il procedimento disciplinare, lo potesse riprendesse prima del sopravvenire della sentenza irrevocabile del processo penale, il termine di conclusione di esso
6 andrebbe fissato, una volta rinnovata la contestazione, sulla base dell'art. 55-bis, comma 4 (120 giorni) e non nel maggior termine di 180 giorni, di cui all'art. 55-ter, comma 4, nel testo qui applicabile ratione temporis, da riferire solo al caso di ripresa in esito a pronuncia penale irrevocabile.
Si tratta di assunto, pur suggestivo, che non può essere avallato.
La disciplina procedurale della riattivazione del procedimento, nel regime qui applicabile ed anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017, è contenuta infatti soltanto nell'art. 55-ter, che stabilisce la necessità di rinnovo della contestazione e fissa, in relazione a tale incombente, i susseguenti indifferenziati termini.
Non è dunque possibile riportare l'ipotesi a quella, in cui mai sia intervenuta la sospensione, di cui all'art. 55-bis, comma 4.
Del che si hanno argomenti di conferma considerando che anche il D.Lgs. n. 75 del 2017 cit., nel modificare l'art. 55-ter, comma 4 e riportando i termini di conclusione a 120 giorni, lo ha fatto ricomprendendo in tale caso tutti i casi di ripresa del procedimento disciplinare, ivi incluso quella che avvenga a seguito di pronuncia penale irrevocabile, a riprova che il sistema ha sempre riconosciuto, nel tempo e pur nella diversità delle misure (portate da 180 giorni a 120 giorni), identità di termini di durata per ogni caso di ripresa susseguente ad una pregressa sospensione.
4. Il ricorso va quindi integralmente rigettato, affermandosi altresì il seguente principio: "In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, comma 1, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne consegue che il datore di lavoro pubblico, anche prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017, art. 14, comma 1, lett. a, è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga, pur dopo avere disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, derivandone altresì che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 55-ter, comma 4, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017, art. 14, comma 1) qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva".” Pertanto nella fattispecie in esame, l'ente pubblico resistente – avendo ritenuto di riprendere il procedimento penale, prima che la sentenza n. 12135/2023 della Corte di appello di Napoli divenisse irrevocabile – non era tenuto ad osservare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione, in quanto il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui al D. Lgs. n. 165 del 2011, art. 55-ter, comma 4, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale.
Nemmeno è fondata la deduzione in merito alla violazione del diritto di difesa.
Parte resistente con atto del 29.03.2024, notificato al ricorrente il 03.04.2024 (cfr. doc. in atti), ha ripreso il procedimento disciplinare sospeso ed ha fissato l'audizione per la data del 30.04.2024; il ricorrente solo in data 26.04.2024 ha chiesto l'accesso agli atti relativi alla ripresa del procedimento.
7 La suddetta istanza di accesso è stata accolta, fissando per la visione degli atti la data dell'audizione del 30.04.2024.
Emerge che in data 30.04.2024 il ricorrente, assistito dal proprio difensore, ha esercitato il diritto di accesso, prendendo visione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 12135/2023 e dichiarando di non avere interesse alla visione della residua documentazione;
inoltre non ha formulato ulteriori deduzioni (cfr. doc. prodotta dal resistente).
Pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa.
La sanzione disciplinare.
Nella fattispecie concreta in esame, essendo divenuta irrevocabile la suddetta sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 12135/2023, deve applicarsi l'art. 653 c.p.p.- Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, che prevede:
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La proporzionalità della sanzione disciplinare.
La Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 02/11/2023, n. 30418) ha affermato:
“La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 17600 del 2021) che il legislatore del 2009, con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento.
In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del 2018) l'introduzione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis (avvenuta con il D.Lgs. n. 116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di "falsa attestazione di presenza".
E' falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
Nell'eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale - in quanto imperativa - la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore.
A fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.
Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016) che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre
8 consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta.
Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.
La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106 c.c., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (nella citata sentenza si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte Cost. n. 123 del
2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 quater, prospettata dal giudice rimettente).”
Deve quindi evidenziarsi che il legislatore, a fronte dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 165 del 2001, ha disposto: “si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento”.
Emerge, pertanto, che il legislatore a fronte della gravità del comportamento, ha tipizzato la sanzione applicabile prevedendo la massima sanzione disciplinare costituita dal licenziamento – pur dovendo la sanzione essere sempre sottoposta al sindacato giurisdizionale di congruità (cfr. sentenza n. 123 del 2020 della Corte Costituzionale).
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 123 del 2020 afferma “Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro della Corte di cassazione ad essa ricollega un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre
2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304).”
Nella fattispecie concreta in esame la sentenza n. 12135/2023 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile ed avente pertanto l'efficacia prevista dall'art. 653 c.p.p., ha accertato la commissione da parte del ricorrente del reato previsto dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 55-quinquies D. Lgs.
165/2001 perché in qualità di Capitano della Polizia Locale del comune di mediante la CP_1
“strisciatura” del badge di riconoscimento, reiteratamente ed in modo continuativo e sistematico, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente la propria presenza in ufficio mediante l'alterazione del sistema di rilevamento della presenza, nei giorni
12, 16, 26 febbraio 2016 ed il 16 e 18 aprile 2016.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “Il quadro complessivo rende evidente la medesimezza del disegno criminoso dell'imputato, il quale con artifizi e raggiri consistiti nella marcatura del badge, ha falsamente attestato lo svolgimento di prestazioni lavorative nelle date indicate nei capi di imputazione. Confermandosi sul punto la responsabilità del ” Pt_1
La Corte ha inoltre affermato: “Relativamente al trattamento sanzionatorio, la sistematicità e l'unicità
9 del disegno criminoso di cui sono avvinte le condotte criminali rendono le condotte particolarmente gravi;
l'elemento soggettivo altresì appare affetto da un dolo particolarmente intenso, in assenza di alcun segno di resipiscenza del prevenuto.”
Emerge pertanto la gravità del comportamento, disciplinarmente rilevante, del ricorrente sia in ragione della pluralità delle condotte tenute, consistite nell'avere, mediante la marcatura del badge, falsamente attestato lo svolgimento di prestazioni lavorative, sia in ragione dell'elemento soggettivo, connotato da un dolo particolarmente intenso.
Il grave comportamento del ricorrente deve, inoltre, essere valutato sotto il profilo disciplinare in relazione ai compiti direttivi svolti dallo stesso ricorrente.
La Corte di legittimità afferma che nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2414 del 02/03/1995).
Nel caso in esame la condotta accertata si connota per la sua gravità, in relazione alle specifiche mansioni direttive espletate dal ricorrente, ed è tale da determinare una lesione irrimediabile dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti.
Deve quindi concludersi che legittimamente l'ente pubblico convenuto ha irrogato il licenziamento senza preavviso.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in
€2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 22.01.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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