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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5417/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5417/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1 LUIGI ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CASTELLANO FABRIZIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 C.F._3 SCOLAVINO
CONVENUTI
Oggetto: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.03.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, - accertare la non autenticità del testamento de quo e per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia;
e, perciò, accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius, ; - aprire la successione legittima della Controparte_4 de cuius;
inoltre - condannare essi convenuti alla restituzione dei beni ereditari Controparte_4 illegittimamente acquistati in favore degli eredi legittimati e segnatamente del coniuge superstite,
oltre al risarcimento dei danni subiti per la condotta posta in essere da essi Parte_1 convenuti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti per legge.”. A supporto della domanda il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze: di aver contratto matrimonio civile con la de cuius, , in data 20.07.2002, in regime di comunione Controparte_4 legale dei beni e di essersi separato con sentenza n. 1729/2016 del 26.05.2016 (r.g. n. 7052/2013) senza mai divorziare;
che la de cuius ha avuto un figlio, da un precedente Controparte_2 matrimonio;
che la stessa è deceduta in Roma il 3.02.2021, lasciando, oltre ai beni mobili, i seguenti beni immobiliari: a) l'immobile [nonché l'attività alberghiera] sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/11 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507 (cat. D/2; rendita:
€ 27.402,00); b) l'immobile [nonché l'attività di bar] sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 5/7 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505 (cat. C/1; rendita € 3.126,01); c) immobile - villino sito a Pomezia alla Via Ponente contraddistinto al foglio 28 particella 380 (cat.A/7; rendita € 2.087,78); d) immobile sito a Pomezia alla Via Ponente contraddistinto al foglio 28 particella 457 (cat.C/6; rendita € 139,44); e) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4090 (classe: seminativo;
reddito dominicale € 1,21); f) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4091 (classe: seminativo;
reddito dominicale: € 0,21); g) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4092 (classe: seminativo;
reddito dominicale: € 0,12); h) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4125 (classe: bosco alto;
reddito dominicale € 0,27); i) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4124 (classe: bosco alto, reddito dominicale € 0,16); j) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4123 (classe: bosco alto;
reddito dominicale € 0,51); k) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 19 particella 286 (classe: uliveto;
reddito dominicale € 6,04); l) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 37 particella 200 – comproprietaria (classe: incolt. prod.; reddito dominicale € 0,31); m) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 29 particella 253 – comproprietaria (classe: area fabr.dm); n) esercizio dell'attività alberghiera denominata
“Alex&Lorenz” presso la struttura dell'immobile sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/11 ed indicato al sub lettera a); o) esercizio dell'attività di bar/ristoro e somministrazione bevande, denominato “Bar Sayonara” presso la struttura dell'immobile sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 7 ed indicato al sub lettera b); di aver provveduto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in data 22.03.2021 (con atto di accettazione n. 2061/2021 - R.g.n. 1252/2021 del Tribunale di Velletri) procedendo alle operazioni di inventario in data 21.06.2021; che durante le stesse CP_1
si è dichiarata proprietaria dell'albergo “Alex&Lorenz s.r.l.” e dell'annesso Bar
[...]
“Sayonara”; che mediante visure ipotecarie ha scoperto l'esistenza di un testamento olografo redatto il 19.12.2020 e pubblicato il 23.02.2021, nel quale è stata nominata erede Controparte_1 universale di: “a) l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507; b) l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505”, per un valore complessivo di € 3.595.900,00, ed era stata altresì onerata di versare al figlio della de cuius la somma di € 1.200,00 mensili per 10 anni;
che il testamento non è autentico e lede la quota di legittima;
che la lettera inviata a CP_3
in data 27.09.2021 è rimasta priva di riscontro;
che il tentativo di mediazione esperito il
[...] 19.12.2022 ha avuto esito negativo. Il ricorrente ha ulteriormente rappresentato che la nomina di quale custode dei Controparte_3 beni ereditari avvenuta nel precedente procedimento per sequestro conservativo (cfr. ordinanza di autorizzazione del sequestro conservativo dell'11.7.2022 - r.g. n. 7180/2021), si pone in conflitto con la deSInazione di erede nel testamento olografo di cui si contesta l'autenticità.
, costituitasi in data 2.01.2023, ha dedotto: che la de cuius ha lasciato testamento Controparte_1 olografo, regolarmente pubblicato il 23.02.2021, del seguente tenore: “IO SOTTOSCRITTA
[...]
NATA A CARACAS (VENEZUELA) IL 31/01/1958, NEL PIENO DELLE MIE CP_4
FACOLTA' FISICHE E MENTALI, NOMINO MIA EREDE UNIVERSALE LA SIG.RA CP_3
, NATA A KIEV (UCRAINA) IL 21/09/1976. LA STESSA CONCORRERA' NELLA MIA
[...] EREDITA' INSIEME AL MIO EREDE LEGITTIMO, SIG. MIO FIGLIO;
Controparte_2 IN PARTICOLARE ALLA SIG.RA ANDRA' LA PROPRIETA' Controparte_3 DELL'IMMOBILE HOTEL, SITO IN TORVAIANICA (RM), PIAZZA UNGHERIA N. 10 E DEL LOCALE BAR SITO IN TORVAIANICA (RM), PIAZZA UNGHERIA N.7, MENTRE A MIO FIGLIO
L'APPARTAMENTO SITO IN TORVAIANICA (RM) VIA ACIREALE N. Controparte_2 4, NONCHE' TUTTI GLI IMMOBILI UBICATI IN VENEZUELA. LA MIA EREDE UNIVERSALE, SIG.RA , DOVRA' VERSARE IN FAVORE DI MIO FIGLIO LA SOMMA Controparte_3 MENSILE DI EURO 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) PER UN PERIODO DI 10 ANNI A PARTIRE DALLA MIA MORTE. LA NOMINA DELL'EREDE UNIVERSALE È Controparte_3 DOVUTA ALLA RICONOSCENZA VERSO QUESTA SIGNORA CHE MI HA SEMPRE AIUTATO E SUPPORTATO VERSO LA QUALE NUTRO UN DEBITO DI RICONOSCENZA. TORVAIANICA, 4 DICEMBE 2020 ”; di aver depositato in data 12.03.2021 una dichiarazione di Controparte_4 successione per i due immobili siti in Pomezia (RM), Piazza Ungheria nn. 7 e 10; di aver versato € 56.061,11 per imposte ipocatastali e tributi;
di aver regolarmente corrisposto, a partire dalla data del decesso, € 1.200,00 mensili a il quale soffre di problemi psicologici e di salute Controparte_2 ed è stato affidato alle sue cure dalla de cuius;
di aver accudito la de cuius nella malattia, ricevendo pertanto la sua riconoscenza nel testamento;
che la relazione tra la de cuius e è Parte_1 stata connotata da disaffezione e conflitto, anche con episodi di violenza;
di aver provveduto in via esclusiva alle esequie della de cuius stante il disinteresse del marito perdurante fin dall'allontanamento dalla casa coniugale;
che, quanto agli immobili ereditati, attualmente vi è un pignoramento da parte della Hotel La Vela S.r.l. dei canoni di locazione relativi alle attività commerciali e permangono debiti verso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 228.005,26. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, respingere le domande avanzate dal SI. , poiché infondate in fatto e diritto. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
costituitosi in data 9.01.2023, ha dedotto che: durante la vita coniugale con la Controparte_2 de cuius, l'ha persuasa a costituire un'impresa familiare con corresponsione a Parte_1 proprio favore del 49% degli utili;
che lo stesso ha riscosso gli incassi delle attività commerciali escludendo e maltrattando la compagna;
che, intrapresa una relazione extraconiugale, Parte_1 nell'agosto 2013 si è allontanato dalla casa familiare lasciando la coniuge indebitata;
che
[...] il testamento olografo non è autentico;
che la de cuius, nonché madre di era Controparte_2 affetta da numerosi disturbi psicofisici certificati, con riconoscimento di invalidità del 100%, e assumeva psicofarmaci neurolettici di terza generazione con conseguente incapacità di testare;
che la stessa è deceduta inaspettatamente per Covid - 19, non corrispondendo al vero che sia stata accudita nella malattia da;
di aver provveduto al pagamento dei servizi funerari, Controparte_3 cimiteriali e di concessione della sepoltura;
di aver depositato in data 26.10.2022 denuncia querela ex art. 491 c.p., e in subordine ex art. 643 c.p., nei confronti di . Ha pertanto Controparte_3 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, - dichiarare la falsità/nullità del testamento olografo datato 04/12/2020, pubblicato il 23/02/2021 dal Notaio
, con il quale risulta attribuita la qualità di erede universale alla SI.ra Persona_1 CP_1
e, pertanto, dichiarare aperta la successione legittima della SI.ra . - In
[...] Controparte_4 via subordinata, accertare e dichiarare che le condizioni psico-fisiche della SI.ra , Controparte_4 alla data del 04/12/2020, non le consentivano di esprimere una libera e consapevole volontà riguardo alle ultime disposizioni relative al proprio patrimonio immobiliare e, pertanto, dichiarare nullo e privo di effetti il testamento olografo del 04/12/2020, disponendo di conseguenza l'apertura della successione legittima;
- ordinare alla convenuta la restituzione dei beni Controparte_1 immobili trasferiti in suo favore in forza del sopra citato testamento nonché delle relative rendite maggiorate di interessi legali;
- nominare custode della abitazione sita alla via Controparte_2 Acireale 4 di Pomezia, nella quale vive fin dalla nascita, sino alla data di attribuzione della proprietà in suo favore;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, con il rigore di cui all'art. 96 c.p.c. Alla prima udienza del 13.02.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. L'attore con memoria ex art. 183 co. VI, n. 1 c.p.c., ha evidenziato Parte_1 l'accoglimento del reclamo (R.G. n. 4454/2022) avverso l'ordinanza con la quale CP_3
era stata nominata custode dei beni ereditari con conseguente nomina del Dott. Prof.
[...]
inoltre, ha rappresentato di aver sporto denunzia - querela contro ignori per il reato Persona_2 di cui all'art. 491 c.p. a seguito delle conclusioni elaborate dalla grafologa di parte, dott.ssa Per_3 circa sull'eterografia del testamento in verifica. Con ordinanza dell'1.03.2024, ritenute irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, è stata ammessa CTU grafologica con nomina della dott.ssa . Persona_4 In data 13.1.2025 la nominata CTU ha depositato l'elaborato peritale finale. Con note di trattazione scritta del 20.3.2025, ha chiesto la rimessione della Controparte_3 causa in istruttoria per valutare l'incidenza delle condizioni di salute della de cuius sul tratto grafico con comparazione di scritture coeve. Ha, inoltre, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, respingere le domande avanzate dal SI. e dal SI. , poiché infondate in fatto e Parte_1 Controparte_2 diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Con note di trattazione scritta del 21.3.2025, ha richiesto l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale: 1) Dichiarare la falsità/nullità del testamento olografo datato 04/12/2020, pubblicato il 23/02/2021 dal Notaio , con Persona_1 il quale la SI.ra si è illecitamente attribuita la qualifica di erede universale Controparte_3 della SI.ra e, di conseguenza, dichiarare aperta la successione nei soli confronti Controparte_4 dei suoi eredi legittimi, ordinando alla convenuta l'immediata restituzione dei beni immobili volturati a proprio nome e, nello specifico: a) sito in Piazza Ungheria n.10/11 di Pomezia, disposto Pt_2 su due piani e individuato al NCEU del Comune di Pomezia (RM) al foglio 31, p.lla 482 sub 507, categoria catastale D/2, rendita catastale € 27.402,00 e sottostante magazzino al foglio 31, p.lla 482 sub 505, cat C/1 rendita catastale € 3126,01; b) Bar sito in Piazza Ungheria n.5/7 di Pomezia, individuato al NCEU al foglio n.31, p.lla n.431 sub 501, categoria C/1, classe 3; 2) Revocare il sequestro giudiziario dei beni immobili della SI.ra disposto nel procedimento n.7180/21 R.G.; CP_4
3) In via subordinata, nella denegata ed assurda ipotesi in cui l' non dovesse condividere CP_5 le risultanze della C.T.U. grafologica redatta dalla dott.ssa , insiste sulla richiesta Persona_4 di ammissione di C.T.U. medica diretta ad accertare, attraverso l'esame della documentazione medica in atti, se le condizioni della de cuius erano tali da consentirle in data 04/12/2020 di testare in modo libero e consapevole;
4) In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario, con il rigore di cui all'art. 96 c.p.c. e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di C.T.U.” Controparte_3 Con note di trattazione scritta del 21.03.2025, ha richiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, - accertare la non autenticità del testamento de quo e per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia;
e, perciò, accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius, ; - aprire la successione legittima della de cuius;
- inoltre Controparte_4 Controparte_4
- condannare essi convenuti alla restituzione dei beni ereditari illegittimamente acquistati in favore degli eredi legittimati e segnatamente del coniuge superstite, oltre al Parte_1 risarcimento dei danni subiti per la condotta posta in essere da essi convenuti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” Nell'udienza del 24.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze istruttorie è emersa la non autenticità del testamento olografo a firma di CP_4
[...] La perizia tecnica grafologica della nominata CTU dott.ssa si è conclusa con le Persona_4 seguenti risultanze: “Dall'esame peritale e dagli accertamenti svolti sulla scrittura testamentaria in verifica e sulla base delle comparative quantitativamente e qualitativamente acquisite, sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale, a seguito delle osservazioni di parte ricevute, la CTU può confermare le seguenti conclusioni:
1. la scheda testamentaria (testo, firma e data) oggetto di verifica non è stata redatta dalla mano della de cuius è, quindi, apocrifa;
2. si conferma Controparte_4 tecnicamente un caso di falsificazione per 'imitazione pedissequa dal modello', scarsamente riuscita”. (cfr. CTU Grafologico - giudiziaria dott.ssa , p. 63). Per_4 In particolare, la consulente ha rilevato una “Contraddittorietà degli elementi grafici all'interno del testamento: movimenti fluidi si alternano a movimenti di interruzione, e di segmentazione con improvvisi cambi di direzione” (cfr. CTU p. 20), anche in considerazione della circostanza per la quale “In alcune parole il movimento grafico è prevalentemente curvilineo, scorrevole, continuo e accompagnato da spinte dinamiche e di accelerazione. In altre porzioni del tracciato grafico sono presenti improvvise, invece, segmentazioni, interruzioni, incoerenze, aggrovigliamenti, stentatezze, a dimostrazione di uno sforzo innaturale che la mano scrivente sta compiendo.” (cfr. CTU p. 21). Tali considerazioni, inoltre, hanno trovato riscontro nell'analisi delle differenze con le scritture della de cuius aventi valenza certa ed esaminate in originale (cfr. Verbale di denuncia del 15.12.2004; Cartellino sanitario 19.05.2008; Invito carabinieri 03.08.2008; Verbale di denuncia 02.09.2008; Verbale di denuncia 26.09.2008; Verbale di ricezione denuncia 06.04.2010; Verbale di ricezione denuncia 06.10.2010; Verbale di ricezione querela 22.07.2023; Verbale di ricezione denuncia querela (3 copie in originale) 27.08.2013; Verbale di ricezione denuncia 28.11.2013; Affitto ramo d'azienda 16.07.2014; Verbale di ricezione di denuncia 29.05.2015; Permesso provvisorio di guida 20.07.2015; Verbale di ricezione denuncia orale 20.07.2015; Richiesta rilascio carta d'identità 21.07.2015; Cartellino anagrafe 21.07.2015; Verbale di ricezione denuncia 09.09.2015; Verbale di ricezione denuncia 02.07.2016, tutte raccolte nell'allegato 2 alla CTU). In particolare, la consulente ha riscontrato le seguenti difformità: “Tavola 14 Sostanziale differenza nella gestione delle ampiezze e nel movimento sinergico compositivo degli ovali. Nelle scritture certamente autografe è assente la circolarità e la curvilineità presente negli ovali della scrittura comparativa. Gli ovali presenti nella scrittura della SI. sono aperti nella parte superiore, CP_4 allungati e slabbrati.” (Cfr. CTU p. 42); “Tavola 15 Differenza sostanziale nel modio di strutturare le forme grafiche e del movimento ideati” (cfr. p. 43); “Tavola 16 Diversità sostanziale nella gestione delle inclinazioni grafiche” (cfr. p. 44); “Tavola 17 Totale differenza nella costituzione delle lettere e nella gestualità grafica che ne è alla base. Si evidenzia una sostanziale diversità nelle due nature grafomotorie: corposa, decisa e fluida nel testamento in verifica;
cascante, secca, essenziale nelle scritture comparative” (cfr. p. 45); “Tavola 18 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti.” (cfr. p. 46); “Tavola 19 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti”(cfr. p. 47);
“Tavola 20 Incompatibilità nella gestione ritmica delle fasce grafiche” (cfr. p. 48); “Tavola 21 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 49); “Tavola 22 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 50); “Tavola 23 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p.51); “Tavola 24 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 52). La consulente ha esaustivamente e in maniera convincente superato le osservazioni critiche presentate dai procuratori di circa la possibilità che la presenza di “movimenti di Controparte_3 interruzione e segmentazione”, “sconnessione” e “sospensione” del tratto grafico della scheda testamentaria potessero essere state determinate dalle patologie di cui era affetta la de cuius. Sul punto ha evidenziato, anzitutto, che “focalizzare l'attenzione delle osservazioni sulla presenza di sconnessioni ed interruzioni, ecc., rimane un'attività parziale se non contestualizzata nella presenza contemporanea di queste sconnessioni ed interruzioni a movimenti più fluidi, spigliati e veloci, che caratterizzano l'intero tracciato grafico dimostrandone la sua totale incoerenza.” (cfr. p. 56), ha poi argomentato che “Il tracciato grafico della scheda testamentaria in verifica è stato redatto da mano chiaramente estranea a quella della de cuius, che nulla ha che fare con la SI.ra … Controparte_4 non essendo la mano della SI.ra ad aver redatto la scheda testamentaria, risulta Controparte_4 superfluo e non logico andare a cercare collegamenti con le patologie della stessa per dimostrare se quelle giustapposizioni, stacchi, ecc. possano essere o meno i suoi (o quantomeno compatibili con le patologie che hanno accompagnato la SI.ra … La scheda testamentaria è stata redatta da CP_4 un falsario, che ha cercato di imitare e riprodurre la scrittura della SI.ra ma, non riuscendoci, CP_4 ha prodotto una serie di elementi grafici sull'intero tracciato, che hanno dimostrato l'incoerenza ideativa ed esecutiva tra le due diverse nature grafomotorie, e con ciò l'apocrifia della scrittura in verifica” (cfr. p. 57). Infine, con riferimento all'ulteriore osservazione di parte circa la mancata comparazione CP_3 con scritture coeve alla redazione del testamento, la consulente ha rappresentato di aver escluso le ulteriori scritture comparative in quanto disponibili nella sola copia fotostatica. In ogni caso, prendendo in considerazione uno dei suddetti documenti in copia fotostatica (cfr. Copia scheda di accoglienza Cartella ), la consulente ha potuto constatare “la coerenza della scrittura in CP_6 esame, con quella certamente autografa ed in originale comparativa della SI.ra Controparte_4 presente in atti e analizzata nella CTU” la quale, pertanto, “esclude, ictu oculi, differenze, diversità
o contrasti nella scrittura della SI.ra anche durante i momenti di ricovero, confermando la CP_4 coerenza della mano scrivente nel tempo e durante le diverse condizioni soggettive (come ad esempio una malattia in fase acuta). Coerenza che non è stata riscontrata nel tracciato grafico della scrittura in verifica” (cfr. pp. 58 - 60). Il ragionamento deduttivo della CTU è logico, coerente e frutto di un'esaustiva analisi delle scritture in atti e merita piena adesione da parte del collegio. Concorre al rafforzamento del risultato probatorio la circostanza che al medesimo esito sia pervenuta anche la CTU espletata nel procedimento penale incardinato da nei confronti di Controparte_2
(Tribunale di Tivoli, PM Dott. Antonio Altobelli, R.g. n. 1011/2023). Controparte_3 Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la perizia redatta in un differente procedimento, anche penale, ben può assumere valenza quale prova c.d. atipica (per quanto consta la perizia richiesta dal PM ed esperita nell'ambito delle indagini preliminari, Cass. n. 16884/2016 secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”; ex pluribus nello stesso senso, Cass. n. 19521/2019, Cass. n. 10599/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. 11141/2009; sulle perizie rese in altri procedimenti civili, Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008). Nella specie, la dott.ssa , incaricata dal PM Antonio Altobelli di rispondere al Persona_5 seguente quesito: “Accerti il C.T., utilizzando quali scritture di comparazione quelle che oggi vengono consegnate in originale e in copia, nonché quelle che eventualmente questo ufficio provvederà a consegnarle successivamente, se il testamento olografo a firma , datato CP_4 04.12.2020 е pubblicato dal notaio (rep 2010 raccolta 1469), sia o meno Persona_1 riconducibile alla mano della de cuius.” (cfr. CTU dott.ssa , p. 3), anche avvalendosi del Per_5 raffronto con le scritture comparative originali, ha così concluso: “La scheda testamentaria datata 04.12.2020 a firma " ", sia nel testo che nella sottoscrizione, presenta caratteristiche Controparte_4 grafiche individualizzanti estranee alla mano della de cuius . La stessa risulta quindi Controparte_4 interamente .” (cfr. CTU dott.ssa , p. 68). CP_7 Per_5 Va pertanto accertata e dichiarata la nullità del testamento a firma di datato Controparte_4 4.12.2020 (pubblicato in data 23.2.2021 dal Notaio rep. 2010, racc. 1469) in Persona_1 quanto apocrifo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. Di conseguenza, va dichiarata aperta la successione legittima di deceduta in Roma Controparte_4 il 3.2.2021 e accertata, in capo a coniuge della de cuius separato senza addebito, Parte_1 e figlio della de cuius, la qualità di eredi legittimi ai sensi dell'art. 581 c.c. Controparte_2 Di conseguenza, va accolta la domanda di rilascio del patrimonio ereditario posseduto senza titolo da e, segnatamente, l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Controparte_3 Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507 e l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505. I debiti ereditari sono soggetti alla disciplina cui all'art. 752 c.c., suddividendosi pro quota. La domanda attorea di risarcimento dei danni subiti non può essere accolta non risultando provati gli elementi costitutivi dell'atto illecito in capo alla convenuta. Inoltre, l'attore, a fronte della tutela cautelare ante causam accordata, non ha fornito alcuna prova documentale del danno di cui, genericamente, richiede la liquidazione. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto, in ragione del vittorioso esperimento delle domande dell'attore e del convenuto vanno poste a carico della convenuta Controparte_2
. Controparte_3
Esse sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a complessità per tutte le fasi del giudizio. Le spese della espletata CTU vanno poste definitivamente a carico integralmente della convenuta stante la soccombenza piena sulla domanda di accertamento negativo del Controparte_3 testamento.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo a firma , nata a [...] il Controparte_4 31.01.1958 e deceduta in Roma il 3.02.2021, redatto in data 4.12.2020 (pubblicato in data 23.02.2021 dal Notaio rep. 2010, racc. 1469) in quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 606 c.c. .
- Dichiara aperta la successione legittima di , deceduta in Roma il 3.02.2021 e Controparte_4 accerta, in capo a e a la qualità di eredi legittimi ai sensi Parte_1 Controparte_2 dell'art. 581 c.c.
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Ordina a il rilascio in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari in suo Controparte_3 possesso e segnatamente: a) l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507; b) l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505. - Condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore Controparte_3 dell'attore in Euro 600,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il convenuto in Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge. Le spese Controparte_2 di lite vanno distratte in favore dei rispettivi procuratori antistatari avv. Luigi Parenti per parte attrice,
e avv. Giuseppe Scolavino per parte convenuta, Parte_1 Controparte_2
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU. Controparte_3
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 17.09.2025.
Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5417/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1 LUIGI ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CASTELLANO FABRIZIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 C.F._3 SCOLAVINO
CONVENUTI
Oggetto: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.03.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, - accertare la non autenticità del testamento de quo e per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia;
e, perciò, accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius, ; - aprire la successione legittima della Controparte_4 de cuius;
inoltre - condannare essi convenuti alla restituzione dei beni ereditari Controparte_4 illegittimamente acquistati in favore degli eredi legittimati e segnatamente del coniuge superstite,
oltre al risarcimento dei danni subiti per la condotta posta in essere da essi Parte_1 convenuti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti per legge.”. A supporto della domanda il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze: di aver contratto matrimonio civile con la de cuius, , in data 20.07.2002, in regime di comunione Controparte_4 legale dei beni e di essersi separato con sentenza n. 1729/2016 del 26.05.2016 (r.g. n. 7052/2013) senza mai divorziare;
che la de cuius ha avuto un figlio, da un precedente Controparte_2 matrimonio;
che la stessa è deceduta in Roma il 3.02.2021, lasciando, oltre ai beni mobili, i seguenti beni immobiliari: a) l'immobile [nonché l'attività alberghiera] sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/11 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507 (cat. D/2; rendita:
€ 27.402,00); b) l'immobile [nonché l'attività di bar] sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 5/7 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505 (cat. C/1; rendita € 3.126,01); c) immobile - villino sito a Pomezia alla Via Ponente contraddistinto al foglio 28 particella 380 (cat.A/7; rendita € 2.087,78); d) immobile sito a Pomezia alla Via Ponente contraddistinto al foglio 28 particella 457 (cat.C/6; rendita € 139,44); e) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4090 (classe: seminativo;
reddito dominicale € 1,21); f) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4091 (classe: seminativo;
reddito dominicale: € 0,21); g) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4092 (classe: seminativo;
reddito dominicale: € 0,12); h) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4125 (classe: bosco alto;
reddito dominicale € 0,27); i) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4124 (classe: bosco alto, reddito dominicale € 0,16); j) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 24 particella 4123 (classe: bosco alto;
reddito dominicale € 0,51); k) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 19 particella 286 (classe: uliveto;
reddito dominicale € 6,04); l) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 37 particella 200 – comproprietaria (classe: incolt. prod.; reddito dominicale € 0,31); m) terreno sito in Lama dei Peligni (CH) contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Lama dei Peligni al foglio 29 particella 253 – comproprietaria (classe: area fabr.dm); n) esercizio dell'attività alberghiera denominata
“Alex&Lorenz” presso la struttura dell'immobile sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/11 ed indicato al sub lettera a); o) esercizio dell'attività di bar/ristoro e somministrazione bevande, denominato “Bar Sayonara” presso la struttura dell'immobile sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 7 ed indicato al sub lettera b); di aver provveduto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in data 22.03.2021 (con atto di accettazione n. 2061/2021 - R.g.n. 1252/2021 del Tribunale di Velletri) procedendo alle operazioni di inventario in data 21.06.2021; che durante le stesse CP_1
si è dichiarata proprietaria dell'albergo “Alex&Lorenz s.r.l.” e dell'annesso Bar
[...]
“Sayonara”; che mediante visure ipotecarie ha scoperto l'esistenza di un testamento olografo redatto il 19.12.2020 e pubblicato il 23.02.2021, nel quale è stata nominata erede Controparte_1 universale di: “a) l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507; b) l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505”, per un valore complessivo di € 3.595.900,00, ed era stata altresì onerata di versare al figlio della de cuius la somma di € 1.200,00 mensili per 10 anni;
che il testamento non è autentico e lede la quota di legittima;
che la lettera inviata a CP_3
in data 27.09.2021 è rimasta priva di riscontro;
che il tentativo di mediazione esperito il
[...] 19.12.2022 ha avuto esito negativo. Il ricorrente ha ulteriormente rappresentato che la nomina di quale custode dei Controparte_3 beni ereditari avvenuta nel precedente procedimento per sequestro conservativo (cfr. ordinanza di autorizzazione del sequestro conservativo dell'11.7.2022 - r.g. n. 7180/2021), si pone in conflitto con la deSInazione di erede nel testamento olografo di cui si contesta l'autenticità.
, costituitasi in data 2.01.2023, ha dedotto: che la de cuius ha lasciato testamento Controparte_1 olografo, regolarmente pubblicato il 23.02.2021, del seguente tenore: “IO SOTTOSCRITTA
[...]
NATA A CARACAS (VENEZUELA) IL 31/01/1958, NEL PIENO DELLE MIE CP_4
FACOLTA' FISICHE E MENTALI, NOMINO MIA EREDE UNIVERSALE LA SIG.RA CP_3
, NATA A KIEV (UCRAINA) IL 21/09/1976. LA STESSA CONCORRERA' NELLA MIA
[...] EREDITA' INSIEME AL MIO EREDE LEGITTIMO, SIG. MIO FIGLIO;
Controparte_2 IN PARTICOLARE ALLA SIG.RA ANDRA' LA PROPRIETA' Controparte_3 DELL'IMMOBILE HOTEL, SITO IN TORVAIANICA (RM), PIAZZA UNGHERIA N. 10 E DEL LOCALE BAR SITO IN TORVAIANICA (RM), PIAZZA UNGHERIA N.7, MENTRE A MIO FIGLIO
L'APPARTAMENTO SITO IN TORVAIANICA (RM) VIA ACIREALE N. Controparte_2 4, NONCHE' TUTTI GLI IMMOBILI UBICATI IN VENEZUELA. LA MIA EREDE UNIVERSALE, SIG.RA , DOVRA' VERSARE IN FAVORE DI MIO FIGLIO LA SOMMA Controparte_3 MENSILE DI EURO 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) PER UN PERIODO DI 10 ANNI A PARTIRE DALLA MIA MORTE. LA NOMINA DELL'EREDE UNIVERSALE È Controparte_3 DOVUTA ALLA RICONOSCENZA VERSO QUESTA SIGNORA CHE MI HA SEMPRE AIUTATO E SUPPORTATO VERSO LA QUALE NUTRO UN DEBITO DI RICONOSCENZA. TORVAIANICA, 4 DICEMBE 2020 ”; di aver depositato in data 12.03.2021 una dichiarazione di Controparte_4 successione per i due immobili siti in Pomezia (RM), Piazza Ungheria nn. 7 e 10; di aver versato € 56.061,11 per imposte ipocatastali e tributi;
di aver regolarmente corrisposto, a partire dalla data del decesso, € 1.200,00 mensili a il quale soffre di problemi psicologici e di salute Controparte_2 ed è stato affidato alle sue cure dalla de cuius;
di aver accudito la de cuius nella malattia, ricevendo pertanto la sua riconoscenza nel testamento;
che la relazione tra la de cuius e è Parte_1 stata connotata da disaffezione e conflitto, anche con episodi di violenza;
di aver provveduto in via esclusiva alle esequie della de cuius stante il disinteresse del marito perdurante fin dall'allontanamento dalla casa coniugale;
che, quanto agli immobili ereditati, attualmente vi è un pignoramento da parte della Hotel La Vela S.r.l. dei canoni di locazione relativi alle attività commerciali e permangono debiti verso l'Agenzia delle Entrate pari ad € 228.005,26. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, respingere le domande avanzate dal SI. , poiché infondate in fatto e diritto. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
costituitosi in data 9.01.2023, ha dedotto che: durante la vita coniugale con la Controparte_2 de cuius, l'ha persuasa a costituire un'impresa familiare con corresponsione a Parte_1 proprio favore del 49% degli utili;
che lo stesso ha riscosso gli incassi delle attività commerciali escludendo e maltrattando la compagna;
che, intrapresa una relazione extraconiugale, Parte_1 nell'agosto 2013 si è allontanato dalla casa familiare lasciando la coniuge indebitata;
che
[...] il testamento olografo non è autentico;
che la de cuius, nonché madre di era Controparte_2 affetta da numerosi disturbi psicofisici certificati, con riconoscimento di invalidità del 100%, e assumeva psicofarmaci neurolettici di terza generazione con conseguente incapacità di testare;
che la stessa è deceduta inaspettatamente per Covid - 19, non corrispondendo al vero che sia stata accudita nella malattia da;
di aver provveduto al pagamento dei servizi funerari, Controparte_3 cimiteriali e di concessione della sepoltura;
di aver depositato in data 26.10.2022 denuncia querela ex art. 491 c.p., e in subordine ex art. 643 c.p., nei confronti di . Ha pertanto Controparte_3 rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, - dichiarare la falsità/nullità del testamento olografo datato 04/12/2020, pubblicato il 23/02/2021 dal Notaio
, con il quale risulta attribuita la qualità di erede universale alla SI.ra Persona_1 CP_1
e, pertanto, dichiarare aperta la successione legittima della SI.ra . - In
[...] Controparte_4 via subordinata, accertare e dichiarare che le condizioni psico-fisiche della SI.ra , Controparte_4 alla data del 04/12/2020, non le consentivano di esprimere una libera e consapevole volontà riguardo alle ultime disposizioni relative al proprio patrimonio immobiliare e, pertanto, dichiarare nullo e privo di effetti il testamento olografo del 04/12/2020, disponendo di conseguenza l'apertura della successione legittima;
- ordinare alla convenuta la restituzione dei beni Controparte_1 immobili trasferiti in suo favore in forza del sopra citato testamento nonché delle relative rendite maggiorate di interessi legali;
- nominare custode della abitazione sita alla via Controparte_2 Acireale 4 di Pomezia, nella quale vive fin dalla nascita, sino alla data di attribuzione della proprietà in suo favore;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, con il rigore di cui all'art. 96 c.p.c. Alla prima udienza del 13.02.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. L'attore con memoria ex art. 183 co. VI, n. 1 c.p.c., ha evidenziato Parte_1 l'accoglimento del reclamo (R.G. n. 4454/2022) avverso l'ordinanza con la quale CP_3
era stata nominata custode dei beni ereditari con conseguente nomina del Dott. Prof.
[...]
inoltre, ha rappresentato di aver sporto denunzia - querela contro ignori per il reato Persona_2 di cui all'art. 491 c.p. a seguito delle conclusioni elaborate dalla grafologa di parte, dott.ssa Per_3 circa sull'eterografia del testamento in verifica. Con ordinanza dell'1.03.2024, ritenute irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, è stata ammessa CTU grafologica con nomina della dott.ssa . Persona_4 In data 13.1.2025 la nominata CTU ha depositato l'elaborato peritale finale. Con note di trattazione scritta del 20.3.2025, ha chiesto la rimessione della Controparte_3 causa in istruttoria per valutare l'incidenza delle condizioni di salute della de cuius sul tratto grafico con comparazione di scritture coeve. Ha, inoltre, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, respingere le domande avanzate dal SI. e dal SI. , poiché infondate in fatto e Parte_1 Controparte_2 diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Con note di trattazione scritta del 21.3.2025, ha richiesto l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale: 1) Dichiarare la falsità/nullità del testamento olografo datato 04/12/2020, pubblicato il 23/02/2021 dal Notaio , con Persona_1 il quale la SI.ra si è illecitamente attribuita la qualifica di erede universale Controparte_3 della SI.ra e, di conseguenza, dichiarare aperta la successione nei soli confronti Controparte_4 dei suoi eredi legittimi, ordinando alla convenuta l'immediata restituzione dei beni immobili volturati a proprio nome e, nello specifico: a) sito in Piazza Ungheria n.10/11 di Pomezia, disposto Pt_2 su due piani e individuato al NCEU del Comune di Pomezia (RM) al foglio 31, p.lla 482 sub 507, categoria catastale D/2, rendita catastale € 27.402,00 e sottostante magazzino al foglio 31, p.lla 482 sub 505, cat C/1 rendita catastale € 3126,01; b) Bar sito in Piazza Ungheria n.5/7 di Pomezia, individuato al NCEU al foglio n.31, p.lla n.431 sub 501, categoria C/1, classe 3; 2) Revocare il sequestro giudiziario dei beni immobili della SI.ra disposto nel procedimento n.7180/21 R.G.; CP_4
3) In via subordinata, nella denegata ed assurda ipotesi in cui l' non dovesse condividere CP_5 le risultanze della C.T.U. grafologica redatta dalla dott.ssa , insiste sulla richiesta Persona_4 di ammissione di C.T.U. medica diretta ad accertare, attraverso l'esame della documentazione medica in atti, se le condizioni della de cuius erano tali da consentirle in data 04/12/2020 di testare in modo libero e consapevole;
4) In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario, con il rigore di cui all'art. 96 c.p.c. e con condanna della convenuta al pagamento delle spese di C.T.U.” Controparte_3 Con note di trattazione scritta del 21.03.2025, ha richiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, - accertare la non autenticità del testamento de quo e per l'effetto, dichiarare la nullità del testamento per difetto di olografia;
e, perciò, accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius, ; - aprire la successione legittima della de cuius;
- inoltre Controparte_4 Controparte_4
- condannare essi convenuti alla restituzione dei beni ereditari illegittimamente acquistati in favore degli eredi legittimati e segnatamente del coniuge superstite, oltre al Parte_1 risarcimento dei danni subiti per la condotta posta in essere da essi convenuti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” Nell'udienza del 24.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze istruttorie è emersa la non autenticità del testamento olografo a firma di CP_4
[...] La perizia tecnica grafologica della nominata CTU dott.ssa si è conclusa con le Persona_4 seguenti risultanze: “Dall'esame peritale e dagli accertamenti svolti sulla scrittura testamentaria in verifica e sulla base delle comparative quantitativamente e qualitativamente acquisite, sufficienti per l'espletamento dell'indagine peritale, a seguito delle osservazioni di parte ricevute, la CTU può confermare le seguenti conclusioni:
1. la scheda testamentaria (testo, firma e data) oggetto di verifica non è stata redatta dalla mano della de cuius è, quindi, apocrifa;
2. si conferma Controparte_4 tecnicamente un caso di falsificazione per 'imitazione pedissequa dal modello', scarsamente riuscita”. (cfr. CTU Grafologico - giudiziaria dott.ssa , p. 63). Per_4 In particolare, la consulente ha rilevato una “Contraddittorietà degli elementi grafici all'interno del testamento: movimenti fluidi si alternano a movimenti di interruzione, e di segmentazione con improvvisi cambi di direzione” (cfr. CTU p. 20), anche in considerazione della circostanza per la quale “In alcune parole il movimento grafico è prevalentemente curvilineo, scorrevole, continuo e accompagnato da spinte dinamiche e di accelerazione. In altre porzioni del tracciato grafico sono presenti improvvise, invece, segmentazioni, interruzioni, incoerenze, aggrovigliamenti, stentatezze, a dimostrazione di uno sforzo innaturale che la mano scrivente sta compiendo.” (cfr. CTU p. 21). Tali considerazioni, inoltre, hanno trovato riscontro nell'analisi delle differenze con le scritture della de cuius aventi valenza certa ed esaminate in originale (cfr. Verbale di denuncia del 15.12.2004; Cartellino sanitario 19.05.2008; Invito carabinieri 03.08.2008; Verbale di denuncia 02.09.2008; Verbale di denuncia 26.09.2008; Verbale di ricezione denuncia 06.04.2010; Verbale di ricezione denuncia 06.10.2010; Verbale di ricezione querela 22.07.2023; Verbale di ricezione denuncia querela (3 copie in originale) 27.08.2013; Verbale di ricezione denuncia 28.11.2013; Affitto ramo d'azienda 16.07.2014; Verbale di ricezione di denuncia 29.05.2015; Permesso provvisorio di guida 20.07.2015; Verbale di ricezione denuncia orale 20.07.2015; Richiesta rilascio carta d'identità 21.07.2015; Cartellino anagrafe 21.07.2015; Verbale di ricezione denuncia 09.09.2015; Verbale di ricezione denuncia 02.07.2016, tutte raccolte nell'allegato 2 alla CTU). In particolare, la consulente ha riscontrato le seguenti difformità: “Tavola 14 Sostanziale differenza nella gestione delle ampiezze e nel movimento sinergico compositivo degli ovali. Nelle scritture certamente autografe è assente la circolarità e la curvilineità presente negli ovali della scrittura comparativa. Gli ovali presenti nella scrittura della SI. sono aperti nella parte superiore, CP_4 allungati e slabbrati.” (Cfr. CTU p. 42); “Tavola 15 Differenza sostanziale nel modio di strutturare le forme grafiche e del movimento ideati” (cfr. p. 43); “Tavola 16 Diversità sostanziale nella gestione delle inclinazioni grafiche” (cfr. p. 44); “Tavola 17 Totale differenza nella costituzione delle lettere e nella gestualità grafica che ne è alla base. Si evidenzia una sostanziale diversità nelle due nature grafomotorie: corposa, decisa e fluida nel testamento in verifica;
cascante, secca, essenziale nelle scritture comparative” (cfr. p. 45); “Tavola 18 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti.” (cfr. p. 46); “Tavola 19 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti”(cfr. p. 47);
“Tavola 20 Incompatibilità nella gestione ritmica delle fasce grafiche” (cfr. p. 48); “Tavola 21 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 49); “Tavola 22 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 50); “Tavola 23 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p.51); “Tavola 24 Incoerenza nella conduzione del tracciato grafico, realizzato da due nature grafomotorie differenti” (cfr. p. 52). La consulente ha esaustivamente e in maniera convincente superato le osservazioni critiche presentate dai procuratori di circa la possibilità che la presenza di “movimenti di Controparte_3 interruzione e segmentazione”, “sconnessione” e “sospensione” del tratto grafico della scheda testamentaria potessero essere state determinate dalle patologie di cui era affetta la de cuius. Sul punto ha evidenziato, anzitutto, che “focalizzare l'attenzione delle osservazioni sulla presenza di sconnessioni ed interruzioni, ecc., rimane un'attività parziale se non contestualizzata nella presenza contemporanea di queste sconnessioni ed interruzioni a movimenti più fluidi, spigliati e veloci, che caratterizzano l'intero tracciato grafico dimostrandone la sua totale incoerenza.” (cfr. p. 56), ha poi argomentato che “Il tracciato grafico della scheda testamentaria in verifica è stato redatto da mano chiaramente estranea a quella della de cuius, che nulla ha che fare con la SI.ra … Controparte_4 non essendo la mano della SI.ra ad aver redatto la scheda testamentaria, risulta Controparte_4 superfluo e non logico andare a cercare collegamenti con le patologie della stessa per dimostrare se quelle giustapposizioni, stacchi, ecc. possano essere o meno i suoi (o quantomeno compatibili con le patologie che hanno accompagnato la SI.ra … La scheda testamentaria è stata redatta da CP_4 un falsario, che ha cercato di imitare e riprodurre la scrittura della SI.ra ma, non riuscendoci, CP_4 ha prodotto una serie di elementi grafici sull'intero tracciato, che hanno dimostrato l'incoerenza ideativa ed esecutiva tra le due diverse nature grafomotorie, e con ciò l'apocrifia della scrittura in verifica” (cfr. p. 57). Infine, con riferimento all'ulteriore osservazione di parte circa la mancata comparazione CP_3 con scritture coeve alla redazione del testamento, la consulente ha rappresentato di aver escluso le ulteriori scritture comparative in quanto disponibili nella sola copia fotostatica. In ogni caso, prendendo in considerazione uno dei suddetti documenti in copia fotostatica (cfr. Copia scheda di accoglienza Cartella ), la consulente ha potuto constatare “la coerenza della scrittura in CP_6 esame, con quella certamente autografa ed in originale comparativa della SI.ra Controparte_4 presente in atti e analizzata nella CTU” la quale, pertanto, “esclude, ictu oculi, differenze, diversità
o contrasti nella scrittura della SI.ra anche durante i momenti di ricovero, confermando la CP_4 coerenza della mano scrivente nel tempo e durante le diverse condizioni soggettive (come ad esempio una malattia in fase acuta). Coerenza che non è stata riscontrata nel tracciato grafico della scrittura in verifica” (cfr. pp. 58 - 60). Il ragionamento deduttivo della CTU è logico, coerente e frutto di un'esaustiva analisi delle scritture in atti e merita piena adesione da parte del collegio. Concorre al rafforzamento del risultato probatorio la circostanza che al medesimo esito sia pervenuta anche la CTU espletata nel procedimento penale incardinato da nei confronti di Controparte_2
(Tribunale di Tivoli, PM Dott. Antonio Altobelli, R.g. n. 1011/2023). Controparte_3 Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la perizia redatta in un differente procedimento, anche penale, ben può assumere valenza quale prova c.d. atipica (per quanto consta la perizia richiesta dal PM ed esperita nell'ambito delle indagini preliminari, Cass. n. 16884/2016 secondo cui “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”; ex pluribus nello stesso senso, Cass. n. 19521/2019, Cass. n. 10599/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. 11141/2009; sulle perizie rese in altri procedimenti civili, Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014, Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008). Nella specie, la dott.ssa , incaricata dal PM Antonio Altobelli di rispondere al Persona_5 seguente quesito: “Accerti il C.T., utilizzando quali scritture di comparazione quelle che oggi vengono consegnate in originale e in copia, nonché quelle che eventualmente questo ufficio provvederà a consegnarle successivamente, se il testamento olografo a firma , datato CP_4 04.12.2020 е pubblicato dal notaio (rep 2010 raccolta 1469), sia o meno Persona_1 riconducibile alla mano della de cuius.” (cfr. CTU dott.ssa , p. 3), anche avvalendosi del Per_5 raffronto con le scritture comparative originali, ha così concluso: “La scheda testamentaria datata 04.12.2020 a firma " ", sia nel testo che nella sottoscrizione, presenta caratteristiche Controparte_4 grafiche individualizzanti estranee alla mano della de cuius . La stessa risulta quindi Controparte_4 interamente .” (cfr. CTU dott.ssa , p. 68). CP_7 Per_5 Va pertanto accertata e dichiarata la nullità del testamento a firma di datato Controparte_4 4.12.2020 (pubblicato in data 23.2.2021 dal Notaio rep. 2010, racc. 1469) in Persona_1 quanto apocrifo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c. Di conseguenza, va dichiarata aperta la successione legittima di deceduta in Roma Controparte_4 il 3.2.2021 e accertata, in capo a coniuge della de cuius separato senza addebito, Parte_1 e figlio della de cuius, la qualità di eredi legittimi ai sensi dell'art. 581 c.c. Controparte_2 Di conseguenza, va accolta la domanda di rilascio del patrimonio ereditario posseduto senza titolo da e, segnatamente, l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Controparte_3 Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507 e l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505. I debiti ereditari sono soggetti alla disciplina cui all'art. 752 c.c., suddividendosi pro quota. La domanda attorea di risarcimento dei danni subiti non può essere accolta non risultando provati gli elementi costitutivi dell'atto illecito in capo alla convenuta. Inoltre, l'attore, a fronte della tutela cautelare ante causam accordata, non ha fornito alcuna prova documentale del danno di cui, genericamente, richiede la liquidazione. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto, in ragione del vittorioso esperimento delle domande dell'attore e del convenuto vanno poste a carico della convenuta Controparte_2
. Controparte_3
Esse sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a complessità per tutte le fasi del giudizio. Le spese della espletata CTU vanno poste definitivamente a carico integralmente della convenuta stante la soccombenza piena sulla domanda di accertamento negativo del Controparte_3 testamento.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del testamento olografo a firma , nata a [...] il Controparte_4 31.01.1958 e deceduta in Roma il 3.02.2021, redatto in data 4.12.2020 (pubblicato in data 23.02.2021 dal Notaio rep. 2010, racc. 1469) in quanto apocrifo ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 606 c.c. .
- Dichiara aperta la successione legittima di , deceduta in Roma il 3.02.2021 e Controparte_4 accerta, in capo a e a la qualità di eredi legittimi ai sensi Parte_1 Controparte_2 dell'art. 581 c.c.
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Ordina a il rilascio in favore degli eredi legittimi dei beni ereditari in suo Controparte_3 possesso e segnatamente: a) l'immobile (struttura) nonché l'attività alberghiera sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 10/7 contraddistinto al Catasto di Pomezia al foglio 31 particella 482 sub 507; b) l'immobile (struttura) nonché l'attività di bar sito in Pomezia alla Piazza Ungheria n. 11 contraddistinto al foglio 31 particella 482 sub 505. - Condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore Controparte_3 dell'attore in Euro 600,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il convenuto in Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge. Le spese Controparte_2 di lite vanno distratte in favore dei rispettivi procuratori antistatari avv. Luigi Parenti per parte attrice,
e avv. Giuseppe Scolavino per parte convenuta, Parte_1 Controparte_2
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU. Controparte_3
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 17.09.2025.
Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Riccardo Massera