Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 110
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa allegazione e notifica degli atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92, in quanto gli atti diversi da quelli tassativamente indicati non sono impugnabili autonomamente se non per vizi propri. La notifica degli atti presupposti è stata ritenuta corretta.

  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92. La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti della riscossione interruttivi della prescrizione siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini, con conseguente consolidamento della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Validità della notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e gli atti della riscossione interruttivi della prescrizione siano stati correttamente notificati e che, non essendo stati impugnati nei termini, la pretesa erariale si sia consolidata. La notifica degli atti presupposti è stata ritenuta corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 110
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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