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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN OB, TO
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3266/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 CATASTO-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6180/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 21.06.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259003716868/000, inerente debiti di varia natura, relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento n. 1002018006149258000, n. 10020190021991383000, n.
10020210011134310000, n. 10020210026328179000, n. 10020220012484510000, n. 10020220025080750000,
n. 10020230009155590000 e n. 10020230012904508000, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa per omessa allegazione e notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento (I), decadenza e prescrizione della sorte capitale, interessi e sanzioni (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo procuratore di libero foro, evidenziando in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, e nel merito la regolare notifica degli atti presupposti, e l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Tell In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Concessionaria, prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n. 10020259003716868/000, ha correttamente notificato sia le cartelle di pagamento n. 1002018006149258000 in data 31.01.2019, n. 10020190021991383000 in data 23.11.2021, n.
10020210011134310000 in data 12.04.2024, n. 10020210026328179000 in data 12.04.2024, n.
10020220012484510000 in data 16.04.2024, n. 10020220025080750000 in data 16.04.2024, n.
10020230009155590000 in data 12.04.2024 e n. 10020230012904508000 in data 16.04.2024, e successivamente per le medesime cartelle atti della riscossione interruttivi della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n. 10020209002496035000 in data 23.01.2020, notifiche avvenute con il rito dell'irreperibilità assoluta, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalla resistente, non idoneamente contestata dal ricorrente (nel caso di irreperibilità assoluta di fatto, il messo notificatore ha dato prova in atti delle ricerche effettuate e del tentativo effettuato in diversi giorni, in applicazione delle norme in tema di notificazioni, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa) e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione delle predette intimazioni e/o cartelle di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolare modalità di notifica degli atti presupposti suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso confermando l' atto impugnato. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. il relatore il presidente
Dott. Maurizio Stanziola Dott. Roberto Celentano
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN OB, TO
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3266/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 CATASTO-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003716868000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6180/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 21.06.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259003716868/000, inerente debiti di varia natura, relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento n. 1002018006149258000, n. 10020190021991383000, n.
10020210011134310000, n. 10020210026328179000, n. 10020220012484510000, n. 10020220025080750000,
n. 10020230009155590000 e n. 10020230012904508000, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa per omessa allegazione e notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento (I), decadenza e prescrizione della sorte capitale, interessi e sanzioni (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo procuratore di libero foro, evidenziando in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, e nel merito la regolare notifica degli atti presupposti, e l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Tell In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti alla intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Concessionaria, prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n. 10020259003716868/000, ha correttamente notificato sia le cartelle di pagamento n. 1002018006149258000 in data 31.01.2019, n. 10020190021991383000 in data 23.11.2021, n.
10020210011134310000 in data 12.04.2024, n. 10020210026328179000 in data 12.04.2024, n.
10020220012484510000 in data 16.04.2024, n. 10020220025080750000 in data 16.04.2024, n.
10020230009155590000 in data 12.04.2024 e n. 10020230012904508000 in data 16.04.2024, e successivamente per le medesime cartelle atti della riscossione interruttivi della prescrizione, ovvero intimazione di pagamento n. 10020209002496035000 in data 23.01.2020, notifiche avvenute con il rito dell'irreperibilità assoluta, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente Concessionaria, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata dalla resistente, non idoneamente contestata dal ricorrente (nel caso di irreperibilità assoluta di fatto, il messo notificatore ha dato prova in atti delle ricerche effettuate e del tentativo effettuato in diversi giorni, in applicazione delle norme in tema di notificazioni, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa) e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione delle predette intimazioni e/o cartelle di pagamento.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo 546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolare modalità di notifica degli atti presupposti suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso confermando l' atto impugnato. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. il relatore il presidente
Dott. Maurizio Stanziola Dott. Roberto Celentano