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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4228 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4228 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], Calle Giovanni Della Casa 16,
e
(c.f. ), nato a [...] il 30 Parte_2 CodiceFiscale_2
novembre 1974, residente a [...], Calle Giovanni Della Casa 16, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maila Forzutti (pec:
in Venezia, San Marco 5369/A, che li rappresenta e difende Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di mutuo rispetto;
i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti: il sig. è libero professionista la sig.ra Pt_2 Parte_1
funzionario in Regione, e pertanto provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
i coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale, la casa coniugale è di esclusiva proprietà della sig.ra ed il sig. ha Parte_1 Parte_2
già provveduto a reperire idonea abitazione per sé, dichiarano quindi che null'altro hanno a pretendere reciprocamente;
il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, manterrà la residenza presso la madre;
il figlio
[...]
si accorderà direttamente con il padre per incontrarsi nei modi e i tempi più consoni Persona_1
considerate le esigenze di entrambi;
il sig. corrisponderà mensilmente alla Parte_2
sig.ra la somma di euro 1.000,00 (mille/00), rivalutabili annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio resteranno Persona_1
a carico in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio Persona_1
in particolare le spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, dovranno essere
[...]
preventivamente concordate tra le parti. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio con rito civile in data 25.08.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 140, parte 1, dell'anno 2003. Dal matrimonio
è nato in data [...] il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente. Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 25.08.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 140, parte 1, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4228 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], Calle Giovanni Della Casa 16,
e
(c.f. ), nato a [...] il 30 Parte_2 CodiceFiscale_2
novembre 1974, residente a [...], Calle Giovanni Della Casa 16, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maila Forzutti (pec:
in Venezia, San Marco 5369/A, che li rappresenta e difende Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con obbligo di mutuo rispetto;
i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti: il sig. è libero professionista la sig.ra Pt_2 Parte_1
funzionario in Regione, e pertanto provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
i coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale, la casa coniugale è di esclusiva proprietà della sig.ra ed il sig. ha Parte_1 Parte_2
già provveduto a reperire idonea abitazione per sé, dichiarano quindi che null'altro hanno a pretendere reciprocamente;
il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, manterrà la residenza presso la madre;
il figlio
[...]
si accorderà direttamente con il padre per incontrarsi nei modi e i tempi più consoni Persona_1
considerate le esigenze di entrambi;
il sig. corrisponderà mensilmente alla Parte_2
sig.ra la somma di euro 1.000,00 (mille/00), rivalutabili annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio resteranno Persona_1
a carico in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio Persona_1
in particolare le spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, dovranno essere
[...]
preventivamente concordate tra le parti. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio con rito civile in data 25.08.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 140, parte 1, dell'anno 2003. Dal matrimonio
è nato in data [...] il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente. Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
17.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 25.08.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 140, parte 1, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore