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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2418/2023
All'udienza del 28 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Carusello Maria Rosita ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 27.1.2025;
- Per , l'avv. Bortone Maria Letizia ha concluso come da note sostitutive di Parte_2
udienza depositate in data 27.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2418/2023 promossa da:
AVV. (c.f. ) quale procuratore di sé stesso ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1
86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosita Carusello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, via Roma, 72, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Parte_2 C.F._2
Bortone ed elettivamente domiciliato presso il suo sito in Fondi, via San Bartolomeo, 43, giusta procura speciale conferita all'atto di precetto notificato il 24.04.2023;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione avverso il precetto di pagamento notificatogli in data 24.04.2023, per l'importo di € 57.650,14, in uno alla sentenza n. 834/2023 Tribunale di Latina (pubblicata in data
07/04/2023). A sostegno dell'opposizione deduceva la illegittimità degli interessi pretesi, quantificati in € 10.474,98, attesa la loro esorbitanza rispetto a quanto statuito nella citata pagina 2 di 9 sentenza che prevedeva la condanna al pagamento degli interessi legali;
della cpa 4% su €
5.073,05 calcolata erroneamente in € 202,92 e dell'iva al 22% calcolata anch'essa erroneamente in € 1.160,71.
Sosteneva la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione e che l'atto di precetto si fondava su titolo esecutivo avverso il quale era stato proposto appello, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare e cautelare: disporsi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito, comunque, dichiarare che il sig. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base Parte_2
del precetto così come formulato ed intimato, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio parte opposta, esponendo che il precetto opposto era stato azionato in forza della sentenza n. 834/2023, pubblicata il 07/04/2023 dal Tribunale di Latina, nell'ambito del giudizio R.G. 2050/2016, con la quale era stato condannato al pagamento Parte_1 mensile della somma di €. 474,78, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione, a decorrere dal mese di novembre 2015.
In merito alla contestazioni svolte dall'opponente sull'importo richiesto a titolo di interessi, precisava che si trattava degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Rilevava che, in forza della citata norma, ogni qualvolta il Giudice faccia genericamente riferimento agli interessi legali, il creditore ha diritto di pretendere nei confronti del debitore inadempiente, se la domanda giudiziaria è stata promossa dall'11/12/2014, quelli stabiliti dal comma 4 dell'articolo 1284 c.c..
Nel caso di specie, dunque, gli interessi di mora erano stati legittimamente computati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della notifica dell'atto giudiziale, ossia dal 5.4.2016.
Quanto alle somme dovute per CPA e IVA, riconosceva che, per un mero errore materiale, i relativi importi erano stati calcolati su una somma maggiore rispetto a quella dovuta;
pertanto, dichiarava che l'importo dovuto a titolo di CPA, nella misura del 4% su un importo di €.
2.946,05, ammontava ad €. 117,84 (anziché €. 202,92), mentre l'importo dovuto a titolo di IVA, nella misura del 22 % su un importo di €. 3.063,89, ammontava a €. 674,05 (anziché €. 1.160,71).
pagina 3 di 9 Sulla scorta di tali premesse, si opponeva all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito rigettare l'opposizione ex adverso promossa, perché infondata in punto di fatto e di diritto, oltre che non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui il sottoscritto avvocato procuratore si dichiara antistatario”.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente dava atto che nelle more era intervenuto il pagamento dell'importo precettato, rinunciando alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Rappresentava comunque di avere tuttora interesse alla decisione nel merito dell'opposizione, onde sentir accertare l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto così come formulato ed intimato, onde poter ripetere quanto indebitamente pagato, e così precisava le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto così come formulato ed intimato, per i motivi di cui in narrativa dell'Atto di citazione in opposizione a precetto e, per
l'effetto, condannarlo alla restituzione di quanto indebitamente pagatogli dall'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Quindi, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 28.1.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto del pagamento effettuato in corso di causa dall'opponente. Tuttavia, ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi nel merito dell'opposizione, in conformità al principio per cui “Non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui
l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire “in executivis” del creditore intimante” (Cass. Civ., Sez. 3,
23.2.2021, n. 4855).
pagina 4 di 9 Ciò posto, l'opposizione spiegata, da qualificarsi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto, è fondata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, in merito alla spettanza degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicare alla sentenza di condanna nel caso in cui la stessa faccia riferimento agli “interessi legali”, senza ulteriori specificazioni da parte del Giudice, sancendo il principio per cui: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per
l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Ne discende che, “dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento”.
Le Sezioni Unite concludono sostenendo che se il titolo esecutivo è “silente”, il creditore non potrà conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, potendo, laddove ancora ammissibile,
“affidarsi al solo rimedio impugnatorio”. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve così contenere la previsione delle spettanze degli interessi maggiorati per poterne consentire la relativa applicazione.
Ebbene, nel caso di specie il titolo esecutivo si limita a condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 474,78 mensili, oltre interessi legali, senza alcuna pagina 5 di 9 specificazione;
pertanto, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. e il creditore, quindi, non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Pertanto, sulla sorte di € 42.730,20 spettano gli interessi al tasso legale, di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dal 1.11.2015 alla data del soddisfo (nella specie avvenuto mediante pagamento in data 7.9.2023).
Quanto al secondo motivo di opposizione, relativo all'errata quantificazione di CPA e IVA, si prende atto che l'opposto ha ammesso di aver calcolato tali voci su una somma maggiore rispetto a quella dovuta, riconoscendo il proprio errore di calcolo;
per cui, le somme dovute dal debitore erano di € 117,84, a titolo di CPA anziché € 202,92, e di € 674,05 a titolo di IVA anziché €
1.160,71.
Pertanto, risultano fondate le doglianze attoree in merito all'eccessività ed esorbitanza dell'importo oggetto di intimazione nel precetto opposto.
Va quindi precisato che, come noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Cv., Sez. 3, 29.2.2008, n. 5515). In altri termini, la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass. civ. n.
2160/2013; Cass. 5515/2008).
Tanto premesso, dovendo in questa sede accertarsi l'importo esatto dovuto, si osserva che al creditore procedente spetta la minore somma di € 52.984,82 come di seguito specificata:
42.730,20 sorte precetto
1.860,68 interessi legali dal 1.11.2015 alla data di notifica del precetto (24.4.2024)
2.127,00 spese liquidate in sentenza
319,05 rimborso forfettario 15%
500,00 onorari precetto
117,84 CPA
pagina 6 di 9 674,06 IVA
135,280 spese non imponibili
48.464,11 TOTALE PRECETTO
4.376,62 spese legali ordinanza assegnazione
€ 790,22 ulteriori interessi legali sulla sorte dalla data del precetto alla data del pagamento (7.9.2023)
53.630,95 TOTALE
A fronte dell'esatto importo determinato in € 53.630,95, risultano invece corrisposti € 63.230,39.
È infatti pacifico che con ordinanza del 18.8.2023 il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 57.650,14 a titolo di pagamento, a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso legale od a quello riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquidava in complessive euro 2.700,00 oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovute, oltre spese vive documentate per € 437,00 oltre le spese successive, e ordinava al terzo pignorato il pagamento in favore di entro 20 Parte_2
giorni dalla notifica della ordinanza.
In data 4.09.2023, il difensore del creditore procedente comunicava al terzo pignorato che le somme da accreditare al sig. ammontavano a € 63.230,39 e precisamente: € Parte_2
57.078,41 pari alla somma precettata;
€ 1775,36 quali ulteriori interessi liquidati nell'ordinanza di assegnazione;
€ 4.376,62 quali spese legali della procedura esecutiva presso terzi. Indicava anche che l'importo di € 63.230,39, al netto della ritenuta di acconto su € 42.730,24, andava bonificato in favore di . Parte_2
In virtù della detta precisazione, il successivo 7.09.2023, il terzo pignorato trasmetteva copia del bonifico effettuato in conformità a quanto richiesto dal creditore procedente.
Di conseguenza l'importo complessivo corrisposto in favore di è pari a € Parte_2
63.230,39, al lordo della ritenuta d'acconto, somma che trova esatto riscontro e corrispondenza nella documentazione contabile prodotta dall'opponente ove risultano, sempre in data 7.09.2023, un pagamento di € 59.575,17 ed uno di € 3.655,22 per totali € 63.230,39.
Appurato l'esatto credito di e quanto complessivamente versato da , Parte_2 Parte_1
merita accoglimento la domanda dell'opponente, tempestivamente azionata in quanto formulata nella prima memoria ex art. 171-ter c.c., volta a conseguire la ripetizione delle somme versate in eccedenza. Ed invero, a fronte del complessivo importo di € 63.230,39 versato dall'opponente,
pagina 7 di 9 quest'ultimo era dovuto al pagamento della minore somma di € 53.630,95 come sopra determinata. Ne consegue che la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, pari ad €
9.599,44, va restituita all'opponente.
Infatti, “La sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo
l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, «accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 4528/19).
Pertanto, deve essere condannato alla restituzione, a favore di , del Parte_2 Parte_1 suddetto importo di € 9.599,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria poiché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del 'maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Sez. U,
Sentenza n. 5743 del 23/03/2015).
In ragione dell'esito del giudizio, vista la parziale rideterminazione dell'importo oggetto del precetto opposto ed il conseguente accoglimento della domanda di ripetizione pagata dall'opponente in relazione alle somme versate in eccedenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½.
Il restante ½ delle spese segue la soccombenza prevalente dell'opposto, atteso che i motivi di opposizione sono risultati fondati sia con riguardo alla non spettanza degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., sia con riguardo alla non corretta determinazione degli importi pretesi a titolo di IVA e CPA, questi ultimi riconosciuti dallo stesso opposto. Le spese, quindi, sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta la sussistenza del diritto di a Parte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , in forza dell'atto di Parte_1
precetto notificato il 24.04.2023, per la minor somma di € 48.464,11, e per l'effetto dichiara la parziale inefficacia del precetto per la somma eccedente;
- condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € Parte_2 Parte_1
9.599,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite in favore di , Parte_2 Parte_1
che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi e in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2418/2023
All'udienza del 28 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Carusello Maria Rosita ha concluso come da note sostitutive di Parte_1
udienza depositate in data 27.1.2025;
- Per , l'avv. Bortone Maria Letizia ha concluso come da note sostitutive di Parte_2
udienza depositate in data 27.1.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2418/2023 promossa da:
AVV. (c.f. ) quale procuratore di sé stesso ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1
86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosita Carusello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, via Roma, 72, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Parte_2 C.F._2
Bortone ed elettivamente domiciliato presso il suo sito in Fondi, via San Bartolomeo, 43, giusta procura speciale conferita all'atto di precetto notificato il 24.04.2023;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione avverso il precetto di pagamento notificatogli in data 24.04.2023, per l'importo di € 57.650,14, in uno alla sentenza n. 834/2023 Tribunale di Latina (pubblicata in data
07/04/2023). A sostegno dell'opposizione deduceva la illegittimità degli interessi pretesi, quantificati in € 10.474,98, attesa la loro esorbitanza rispetto a quanto statuito nella citata pagina 2 di 9 sentenza che prevedeva la condanna al pagamento degli interessi legali;
della cpa 4% su €
5.073,05 calcolata erroneamente in € 202,92 e dell'iva al 22% calcolata anch'essa erroneamente in € 1.160,71.
Sosteneva la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione e che l'atto di precetto si fondava su titolo esecutivo avverso il quale era stato proposto appello, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare e cautelare: disporsi, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito, comunque, dichiarare che il sig. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base Parte_2
del precetto così come formulato ed intimato, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge.”
Si costituiva in giudizio parte opposta, esponendo che il precetto opposto era stato azionato in forza della sentenza n. 834/2023, pubblicata il 07/04/2023 dal Tribunale di Latina, nell'ambito del giudizio R.G. 2050/2016, con la quale era stato condannato al pagamento Parte_1 mensile della somma di €. 474,78, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione, a decorrere dal mese di novembre 2015.
In merito alla contestazioni svolte dall'opponente sull'importo richiesto a titolo di interessi, precisava che si trattava degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.. Rilevava che, in forza della citata norma, ogni qualvolta il Giudice faccia genericamente riferimento agli interessi legali, il creditore ha diritto di pretendere nei confronti del debitore inadempiente, se la domanda giudiziaria è stata promossa dall'11/12/2014, quelli stabiliti dal comma 4 dell'articolo 1284 c.c..
Nel caso di specie, dunque, gli interessi di mora erano stati legittimamente computati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della notifica dell'atto giudiziale, ossia dal 5.4.2016.
Quanto alle somme dovute per CPA e IVA, riconosceva che, per un mero errore materiale, i relativi importi erano stati calcolati su una somma maggiore rispetto a quella dovuta;
pertanto, dichiarava che l'importo dovuto a titolo di CPA, nella misura del 4% su un importo di €.
2.946,05, ammontava ad €. 117,84 (anziché €. 202,92), mentre l'importo dovuto a titolo di IVA, nella misura del 22 % su un importo di €. 3.063,89, ammontava a €. 674,05 (anziché €. 1.160,71).
pagina 3 di 9 Sulla scorta di tali premesse, si opponeva all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito rigettare l'opposizione ex adverso promossa, perché infondata in punto di fatto e di diritto, oltre che non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui il sottoscritto avvocato procuratore si dichiara antistatario”.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente dava atto che nelle more era intervenuto il pagamento dell'importo precettato, rinunciando alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Rappresentava comunque di avere tuttora interesse alla decisione nel merito dell'opposizione, onde sentir accertare l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto così come formulato ed intimato, onde poter ripetere quanto indebitamente pagato, e così precisava le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto così come formulato ed intimato, per i motivi di cui in narrativa dell'Atto di citazione in opposizione a precetto e, per
l'effetto, condannarlo alla restituzione di quanto indebitamente pagatogli dall'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Quindi, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 28.1.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto del pagamento effettuato in corso di causa dall'opponente. Tuttavia, ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi nel merito dell'opposizione, in conformità al principio per cui “Non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui
l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intimazione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire “in executivis” del creditore intimante” (Cass. Civ., Sez. 3,
23.2.2021, n. 4855).
pagina 4 di 9 Ciò posto, l'opposizione spiegata, da qualificarsi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto, è fondata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, in merito alla spettanza degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d'interesse da applicare alla sentenza di condanna nel caso in cui la stessa faccia riferimento agli “interessi legali”, senza ulteriori specificazioni da parte del Giudice, sancendo il principio per cui: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per
l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Ne discende che, “dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento”.
Le Sezioni Unite concludono sostenendo che se il titolo esecutivo è “silente”, il creditore non potrà conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, potendo, laddove ancora ammissibile,
“affidarsi al solo rimedio impugnatorio”. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve così contenere la previsione delle spettanze degli interessi maggiorati per poterne consentire la relativa applicazione.
Ebbene, nel caso di specie il titolo esecutivo si limita a condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 474,78 mensili, oltre interessi legali, senza alcuna pagina 5 di 9 specificazione;
pertanto, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. e il creditore, quindi, non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Pertanto, sulla sorte di € 42.730,20 spettano gli interessi al tasso legale, di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dal 1.11.2015 alla data del soddisfo (nella specie avvenuto mediante pagamento in data 7.9.2023).
Quanto al secondo motivo di opposizione, relativo all'errata quantificazione di CPA e IVA, si prende atto che l'opposto ha ammesso di aver calcolato tali voci su una somma maggiore rispetto a quella dovuta, riconoscendo il proprio errore di calcolo;
per cui, le somme dovute dal debitore erano di € 117,84, a titolo di CPA anziché € 202,92, e di € 674,05 a titolo di IVA anziché €
1.160,71.
Pertanto, risultano fondate le doglianze attoree in merito all'eccessività ed esorbitanza dell'importo oggetto di intimazione nel precetto opposto.
Va quindi precisato che, come noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. Cv., Sez. 3, 29.2.2008, n. 5515). In altri termini, la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass. civ. n.
2160/2013; Cass. 5515/2008).
Tanto premesso, dovendo in questa sede accertarsi l'importo esatto dovuto, si osserva che al creditore procedente spetta la minore somma di € 52.984,82 come di seguito specificata:
42.730,20 sorte precetto
1.860,68 interessi legali dal 1.11.2015 alla data di notifica del precetto (24.4.2024)
2.127,00 spese liquidate in sentenza
319,05 rimborso forfettario 15%
500,00 onorari precetto
117,84 CPA
pagina 6 di 9 674,06 IVA
135,280 spese non imponibili
48.464,11 TOTALE PRECETTO
4.376,62 spese legali ordinanza assegnazione
€ 790,22 ulteriori interessi legali sulla sorte dalla data del precetto alla data del pagamento (7.9.2023)
53.630,95 TOTALE
A fronte dell'esatto importo determinato in € 53.630,95, risultano invece corrisposti € 63.230,39.
È infatti pacifico che con ordinanza del 18.8.2023 il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 57.650,14 a titolo di pagamento, a totale soddisfo della sorte oltre interessi al tasso legale od a quello riportato sul titolo esecutivo, interessi scalari sulla sorte decorrenti dalla data del precetto al soddisfo;
oltre le spese di procedura che liquidava in complessive euro 2.700,00 oltre 15% spese forfetarie, CPA e IVA se dovute, oltre spese vive documentate per € 437,00 oltre le spese successive, e ordinava al terzo pignorato il pagamento in favore di entro 20 Parte_2
giorni dalla notifica della ordinanza.
In data 4.09.2023, il difensore del creditore procedente comunicava al terzo pignorato che le somme da accreditare al sig. ammontavano a € 63.230,39 e precisamente: € Parte_2
57.078,41 pari alla somma precettata;
€ 1775,36 quali ulteriori interessi liquidati nell'ordinanza di assegnazione;
€ 4.376,62 quali spese legali della procedura esecutiva presso terzi. Indicava anche che l'importo di € 63.230,39, al netto della ritenuta di acconto su € 42.730,24, andava bonificato in favore di . Parte_2
In virtù della detta precisazione, il successivo 7.09.2023, il terzo pignorato trasmetteva copia del bonifico effettuato in conformità a quanto richiesto dal creditore procedente.
Di conseguenza l'importo complessivo corrisposto in favore di è pari a € Parte_2
63.230,39, al lordo della ritenuta d'acconto, somma che trova esatto riscontro e corrispondenza nella documentazione contabile prodotta dall'opponente ove risultano, sempre in data 7.09.2023, un pagamento di € 59.575,17 ed uno di € 3.655,22 per totali € 63.230,39.
Appurato l'esatto credito di e quanto complessivamente versato da , Parte_2 Parte_1
merita accoglimento la domanda dell'opponente, tempestivamente azionata in quanto formulata nella prima memoria ex art. 171-ter c.c., volta a conseguire la ripetizione delle somme versate in eccedenza. Ed invero, a fronte del complessivo importo di € 63.230,39 versato dall'opponente,
pagina 7 di 9 quest'ultimo era dovuto al pagamento della minore somma di € 53.630,95 come sopra determinata. Ne consegue che la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, pari ad €
9.599,44, va restituita all'opponente.
Infatti, “La sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo
l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, «accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 4528/19).
Pertanto, deve essere condannato alla restituzione, a favore di , del Parte_2 Parte_1 suddetto importo di € 9.599,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria poiché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del 'maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Sez. U,
Sentenza n. 5743 del 23/03/2015).
In ragione dell'esito del giudizio, vista la parziale rideterminazione dell'importo oggetto del precetto opposto ed il conseguente accoglimento della domanda di ripetizione pagata dall'opponente in relazione alle somme versate in eccedenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½.
Il restante ½ delle spese segue la soccombenza prevalente dell'opposto, atteso che i motivi di opposizione sono risultati fondati sia con riguardo alla non spettanza degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., sia con riguardo alla non corretta determinazione degli importi pretesi a titolo di IVA e CPA, questi ultimi riconosciuti dallo stesso opposto. Le spese, quindi, sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta la sussistenza del diritto di a Parte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , in forza dell'atto di Parte_1
precetto notificato il 24.04.2023, per la minor somma di € 48.464,11, e per l'effetto dichiara la parziale inefficacia del precetto per la somma eccedente;
- condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € Parte_2 Parte_1
9.599,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite in favore di , Parte_2 Parte_1
che liquida per l'intero in € 786,00 per esborsi e in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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