Articolo 53 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 52Articolo 54
Versione
15 dicembre 1974
Art. 53.
L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974