Art. 53.
L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa".
L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa".