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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6908 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1442/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:55
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti STRANGIO GIUSEPPE;
Avv. Avagliano, in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti VITALE DANIELE;
Avv. Ricciardi, in sost.
Presente per pratica forense
Dr.: Capitano Tes_1 numero: P80002
[...]
Ordine Avvocati di: Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, contestando ogni avverso dedotto e chiedono che la causa sia decisa.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 20 novembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1442/2024, vertente tra nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Bianco (RC) alla via Magna Grecia n° 2, presso lo studio legale dell'Avv.Giuseppe Strangio (cod. fisc. ), C.F._2
Appellante e C.F. , corrente in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore Dott. , giusta procura CP_2 speciale per atto Notaio Dott. doc. 1), elett.te dom.ta in Roma, Via Persona_1
Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale,
CodiceFiscale_3
Appellata
OGGETTO: polizza assicurativa. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 31 gennaio 2024 nel giudizio iscritto al n. 1442/2024, il tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
, con la quale chiedeva la condanna della convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di € 29.534,23, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il furto parziale del veicolo Land Rover targato FM805HB, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo, in ragione della polizza assicurativa stipulata con la società convenuta. Il tribunale rilevava sulla inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni di assicurazione - per la non validità della polizza ex art. 1909 I comma c.c. o per la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell'art. 1900 c.c. - eccepita dalla convenuta, quanto segue, così motivando il rigetto della domanda.
“Al riguardo la compagnia rilevava che: a) era alquanto improbabile che il valore del veicolo Land Rover Evoque al momento della sottoscrizione fosse di € 42.000,00; b) ai sensi dell'art. N.
2.1.2 delle condizioni generali di assicurazione il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato entro tre giorni da quando il contraente ne aveva avuto conoscenza e, ai sensi del successivo art. N.2.1.9, l'assicurato era obbligato a presentare alla compagnia tutta la documentazione ivi prevista. Al contrario, nonostante le chiare pattuizioni, ben conosciute dall'assicurato, il furto, asseritamente avvenuto il 19.6.2018, era stato denunciato solo con PEC del 17.7.2018 e non era stata inviata all'assicurazione la fattura d'acquisto del veicolo, neanche allegata agli atti di causa. Inoltre, nonostante il ritrovamento del mezzo ed il suo dissequestro, entrambi avvenuti il 10.7.2018, l'attore con la PEC del 17.7.2018 aveva comunicato alla Compagnia il furto totale del mezzo richiedendo l'integrale pagamento dell'indennizzo; c) a seguito di accertamenti fatti svolgere da propri tecnici fiduciari era inoltre emerso che la vettura Land Rover per cui e causa era stata immatricolata per la prima volta in Germania nell'aprile del 2016 e dal dicembre del 2017 ne era cessata la registrazione. Era altresì emerso che l'11.8.2017 il veicolo, di proprietà della società tedesca , era stato venduto con targa Controparte_3 provvisoria al signor e da questi rivenduta al signor Persona_2 [...]
sempre con targa provvisoria. Dal 13.10.2017 si perdono le tracce dell'auto CP_4 che ricompare il 12.1.2018 allorché il signor l'avrebbe venduta al Persona_3 signor per il prezzo di € 30.000,00; d) la chiave di accensione non era stata Pt_2 consegnata alla Compagnia ed i Carabinieri di Torsapienza al momento del ritrovamento non aveva rinvenuto alcun danno e/o segno di scasso al commutatore di avviamento del veicolo. Infine, eccepita la nullità della polizza assicurativa per essere stato dichiarato un valore superiore a quello effettivo del bene, contestava la domanda anche nel quantum, ritenuto eccessivo e non provato.
[…] L'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. sollevata dalla Compagnia assicurativa è fondata attesa la tardività della denuncia da parte del signor . Infatti, secondo le pattuizioni contenute nelle Parte_2 condizioni generali di assicurazione ed in particolare l'art. N.2.1.1. è fatto obbligo all'assicurato di denunciare il sinistro alla società “Ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile, … immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni …”. Vale evidenziare al riguardo che a fronte dell'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c., ricalcato dall'articolo richiamato, il successivo articolo 1915 del codice civile aggiunge che: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso … perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. Per costante e maggioritaria giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (principio da ultimo confermato da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/03/2022, n. 10185) ed il relativo onere di prova è a carico della Compagnia trattandosi di fatto impeditivo del diritto all'indennità. Nella fattispecie, a fronte della chiara eccezione della in merito alla tardività della Controparte_1 denuncia, parte attrice si è limitata ad una generica contestazione evidenziando l'irrilevanza di tale omissione ed ammettendo, seppure implicitamente, che la Compagnia è stata messa a conoscenza del furto solo con la richiesta di pagamento dell'indennizzo effettuata dall'avv. Pavone il 17.7.2018, vale a dire a distanza di quasi un mese dall'evento. Si ritiene inoltre che tale omissione assuma nella fattispecie maggiore rilevanza dal momento che nella richiesta non viene fatta alcuna menzione del ritrovamento del mezzo, avvenuto il 10.7.2018. Tali circostanze, da sole sufficienti a provare l'omesso avviso del sinistro all'assicuratore nel termine indicato dalle Condizioni Generali del contratto e dall'art. 1913 c.c. - la cui "ratio" risiede nell'esigenza di portare l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi, con la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (il che è sufficiente ad integrare il dolo richiesto dall'art. 1915 c.c. comma I) - vengono confermate anche dal comportamento tenuto dall'attore nel corso del giudizio durante il quale non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni che gli avrebbero impedito di denunciare tempestivamente il furto alla ovvero di CP_1 richiedere l'indennizzo per il furto totale nonostante il ritrovamento del mezzo. Anche sotto diverso profilo, vale rilevare che la richiesta di pagamento dell'indennizzo del 17.7.2018, seppure atto idoneo a portare a conoscenza della Compagnia l'evento, non appare una denuncia come previsto in polizza e, soprattutto, non è corredata dalla documentazione prevista nelle condizioni di polizza tra cui, come previsto dall'art. N.2.1.9 “… copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia…”, essendo l'auto per cui è causa immatricolata per la prima volta in Germania. Né al riguardo alcun valore assume la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale tale documentazione sarebbe stata consegnata all'Agenzia in sede di stipula della polizza sia perché irrilevante oltre che non provata. Da quanto sopra deriva il dolo dell'assicurato ricavabile non solo dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo di avviso ma anche in base all'accertato atteggiamento soggettivo del medesimo connotato da volontà di non adempiere all'obbligo contrattuale e quindi qualificabile come doloso alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 sulla base del valore dichiarato, delle fasi effettivamente svolte e dell'attività complessivamente prestata.”. Per tali motivi, la domanda è stata respinta.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, che, premessi i fatti di causa, ha dedotto sul merito quanto segue:
“In merito alla normativa da applicare al caso concreto, appare evidente come il sinallagma intercorrente tra le due parti prevedesse, per l'attore il regolare pagamento dei premi, per la società di assicurazione l'indennizzo previsto a fronte della verificazione di uno degli eventi dedotti nel contratto;
Pertanto, poiché parte attrice ha sempre corrisposto con regolarità i ratei del premio assicurativo, soggiace solo in capo alla società convenuta l'esecuzione dell'obbligazione contrattualmente assunta e corrispondente, nel caso specifico, all'indennizzo per l'evento furto verificatosi”.
Ha chiesto quindi, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta.
L'appellata società si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte all'esito della discussione all'udienza del 30 novembre 2025, ha riservato la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è inammissibile. Va infatti rilevato che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto la domanda per le ragioni di fatto e di diritto analiticamente indicate, ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. sollevata dalla Compagnia assicurativa, per la ritenuta tardività della denuncia da parte dell'assicurato, specificamente motivando le ragioni di tale statuizione in relazione alle pattuizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione, in relazione agli artt. 1913 e 1915 c.c., e alla sussistenza del dolo dell'assicurato.
A fronte di detta specifica motivazione sul fatto e sulla interpretazione delle disposizioni contrattuali e normative applicabili alla fattispecie, la parte appellante, come sopra riportato, nel merito non ha né indicato le ragioni della eventuale erroneità della interpretazione del tribunale, né dedotto una diversa interpretazione, ma ha solo rilevato che avendo la parte corrisposto regolarmente i ratei del premi assicurativo, la società era tenuta al pagamento dell'indennizzo: il che evidentemente non vale ad inficiare in alcun modo la motivazione della sentenza sulla ritenuta inoperatività della polizza. Mancano infatti i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. ai fini della ammissibilità dell'appello, e vale a dire l'indicazione dello “ specifico capo della decisione impugnato” e, in relazione a questo, “1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In tale contesto, per la genericità dei motivi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza.
Per tale motivo, neppure sono ammissibili le integrazioni contenute , a seguito della eccezione di inammissibilità di parte appellata, nelle note sostitutive della prima udienza di trattazione, come statuito dalla S.C., per cui “L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria;
pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164, comma 2, c.p.c. (testo originario), per incompatibilità
- in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa . (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
L'appello pertanto va dichiarato inammissibile;
resta assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore a quella media del parametro di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa) , tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 20 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr. Francesco Grasselli.
Sezione V civile
R.G. 1442/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:55
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti STRANGIO GIUSEPPE;
Avv. Avagliano, in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti VITALE DANIELE;
Avv. Ricciardi, in sost.
Presente per pratica forense
Dr.: Capitano Tes_1 numero: P80002
[...]
Ordine Avvocati di: Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, contestando ogni avverso dedotto e chiedono che la causa sia decisa.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 20 novembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1442/2024, vertente tra nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
) e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Bianco (RC) alla via Magna Grecia n° 2, presso lo studio legale dell'Avv.Giuseppe Strangio (cod. fisc. ), C.F._2
Appellante e C.F. , corrente in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore Dott. , giusta procura CP_2 speciale per atto Notaio Dott. doc. 1), elett.te dom.ta in Roma, Via Persona_1
Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale,
CodiceFiscale_3
Appellata
OGGETTO: polizza assicurativa. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 31 gennaio 2024 nel giudizio iscritto al n. 1442/2024, il tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
, con la quale chiedeva la condanna della convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di € 29.534,23, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per il furto parziale del veicolo Land Rover targato FM805HB, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo, in ragione della polizza assicurativa stipulata con la società convenuta. Il tribunale rilevava sulla inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni di assicurazione - per la non validità della polizza ex art. 1909 I comma c.c. o per la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell'art. 1900 c.c. - eccepita dalla convenuta, quanto segue, così motivando il rigetto della domanda.
“Al riguardo la compagnia rilevava che: a) era alquanto improbabile che il valore del veicolo Land Rover Evoque al momento della sottoscrizione fosse di € 42.000,00; b) ai sensi dell'art. N.
2.1.2 delle condizioni generali di assicurazione il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato entro tre giorni da quando il contraente ne aveva avuto conoscenza e, ai sensi del successivo art. N.2.1.9, l'assicurato era obbligato a presentare alla compagnia tutta la documentazione ivi prevista. Al contrario, nonostante le chiare pattuizioni, ben conosciute dall'assicurato, il furto, asseritamente avvenuto il 19.6.2018, era stato denunciato solo con PEC del 17.7.2018 e non era stata inviata all'assicurazione la fattura d'acquisto del veicolo, neanche allegata agli atti di causa. Inoltre, nonostante il ritrovamento del mezzo ed il suo dissequestro, entrambi avvenuti il 10.7.2018, l'attore con la PEC del 17.7.2018 aveva comunicato alla Compagnia il furto totale del mezzo richiedendo l'integrale pagamento dell'indennizzo; c) a seguito di accertamenti fatti svolgere da propri tecnici fiduciari era inoltre emerso che la vettura Land Rover per cui e causa era stata immatricolata per la prima volta in Germania nell'aprile del 2016 e dal dicembre del 2017 ne era cessata la registrazione. Era altresì emerso che l'11.8.2017 il veicolo, di proprietà della società tedesca , era stato venduto con targa Controparte_3 provvisoria al signor e da questi rivenduta al signor Persona_2 [...]
sempre con targa provvisoria. Dal 13.10.2017 si perdono le tracce dell'auto CP_4 che ricompare il 12.1.2018 allorché il signor l'avrebbe venduta al Persona_3 signor per il prezzo di € 30.000,00; d) la chiave di accensione non era stata Pt_2 consegnata alla Compagnia ed i Carabinieri di Torsapienza al momento del ritrovamento non aveva rinvenuto alcun danno e/o segno di scasso al commutatore di avviamento del veicolo. Infine, eccepita la nullità della polizza assicurativa per essere stato dichiarato un valore superiore a quello effettivo del bene, contestava la domanda anche nel quantum, ritenuto eccessivo e non provato.
[…] L'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. sollevata dalla Compagnia assicurativa è fondata attesa la tardività della denuncia da parte del signor . Infatti, secondo le pattuizioni contenute nelle Parte_2 condizioni generali di assicurazione ed in particolare l'art. N.2.1.1. è fatto obbligo all'assicurato di denunciare il sinistro alla società “Ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile, … immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni …”. Vale evidenziare al riguardo che a fronte dell'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c., ricalcato dall'articolo richiamato, il successivo articolo 1915 del codice civile aggiunge che: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso … perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”. Per costante e maggioritaria giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore ai sensi dell'art. 1915, primo comma, c.c., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (principio da ultimo confermato da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/03/2022, n. 10185) ed il relativo onere di prova è a carico della Compagnia trattandosi di fatto impeditivo del diritto all'indennità. Nella fattispecie, a fronte della chiara eccezione della in merito alla tardività della Controparte_1 denuncia, parte attrice si è limitata ad una generica contestazione evidenziando l'irrilevanza di tale omissione ed ammettendo, seppure implicitamente, che la Compagnia è stata messa a conoscenza del furto solo con la richiesta di pagamento dell'indennizzo effettuata dall'avv. Pavone il 17.7.2018, vale a dire a distanza di quasi un mese dall'evento. Si ritiene inoltre che tale omissione assuma nella fattispecie maggiore rilevanza dal momento che nella richiesta non viene fatta alcuna menzione del ritrovamento del mezzo, avvenuto il 10.7.2018. Tali circostanze, da sole sufficienti a provare l'omesso avviso del sinistro all'assicuratore nel termine indicato dalle Condizioni Generali del contratto e dall'art. 1913 c.c. - la cui "ratio" risiede nell'esigenza di portare l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi, con la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (il che è sufficiente ad integrare il dolo richiesto dall'art. 1915 c.c. comma I) - vengono confermate anche dal comportamento tenuto dall'attore nel corso del giudizio durante il quale non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni che gli avrebbero impedito di denunciare tempestivamente il furto alla ovvero di CP_1 richiedere l'indennizzo per il furto totale nonostante il ritrovamento del mezzo. Anche sotto diverso profilo, vale rilevare che la richiesta di pagamento dell'indennizzo del 17.7.2018, seppure atto idoneo a portare a conoscenza della Compagnia l'evento, non appare una denuncia come previsto in polizza e, soprattutto, non è corredata dalla documentazione prevista nelle condizioni di polizza tra cui, come previsto dall'art. N.2.1.9 “… copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia…”, essendo l'auto per cui è causa immatricolata per la prima volta in Germania. Né al riguardo alcun valore assume la circostanza dedotta da parte attrice secondo la quale tale documentazione sarebbe stata consegnata all'Agenzia in sede di stipula della polizza sia perché irrilevante oltre che non provata. Da quanto sopra deriva il dolo dell'assicurato ricavabile non solo dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo di avviso ma anche in base all'accertato atteggiamento soggettivo del medesimo connotato da volontà di non adempiere all'obbligo contrattuale e quindi qualificabile come doloso alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 sulla base del valore dichiarato, delle fasi effettivamente svolte e dell'attività complessivamente prestata.”. Per tali motivi, la domanda è stata respinta.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, che, premessi i fatti di causa, ha dedotto sul merito quanto segue:
“In merito alla normativa da applicare al caso concreto, appare evidente come il sinallagma intercorrente tra le due parti prevedesse, per l'attore il regolare pagamento dei premi, per la società di assicurazione l'indennizzo previsto a fronte della verificazione di uno degli eventi dedotti nel contratto;
Pertanto, poiché parte attrice ha sempre corrisposto con regolarità i ratei del premio assicurativo, soggiace solo in capo alla società convenuta l'esecuzione dell'obbligazione contrattualmente assunta e corrispondente, nel caso specifico, all'indennizzo per l'evento furto verificatosi”.
Ha chiesto quindi, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta.
L'appellata società si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la Corte all'esito della discussione all'udienza del 30 novembre 2025, ha riservato la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è inammissibile. Va infatti rilevato che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto la domanda per le ragioni di fatto e di diritto analiticamente indicate, ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1913 c.c. sollevata dalla Compagnia assicurativa, per la ritenuta tardività della denuncia da parte dell'assicurato, specificamente motivando le ragioni di tale statuizione in relazione alle pattuizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione, in relazione agli artt. 1913 e 1915 c.c., e alla sussistenza del dolo dell'assicurato.
A fronte di detta specifica motivazione sul fatto e sulla interpretazione delle disposizioni contrattuali e normative applicabili alla fattispecie, la parte appellante, come sopra riportato, nel merito non ha né indicato le ragioni della eventuale erroneità della interpretazione del tribunale, né dedotto una diversa interpretazione, ma ha solo rilevato che avendo la parte corrisposto regolarmente i ratei del premi assicurativo, la società era tenuta al pagamento dell'indennizzo: il che evidentemente non vale ad inficiare in alcun modo la motivazione della sentenza sulla ritenuta inoperatività della polizza. Mancano infatti i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. ai fini della ammissibilità dell'appello, e vale a dire l'indicazione dello “ specifico capo della decisione impugnato” e, in relazione a questo, “1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In tale contesto, per la genericità dei motivi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza.
Per tale motivo, neppure sono ammissibili le integrazioni contenute , a seguito della eccezione di inammissibilità di parte appellata, nelle note sostitutive della prima udienza di trattazione, come statuito dalla S.C., per cui “L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria;
pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164, comma 2, c.p.c. (testo originario), per incompatibilità
- in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa . (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
L'appello pertanto va dichiarato inammissibile;
resta assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore a quella media del parametro di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa) , tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 20 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr. Francesco Grasselli.