Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto da
VA ER n.q. di erede di VA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Serafino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riace, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 135/2016 (R.G. n. 239/2010) del Giudice di Pace di Locri, resa il 07/03/2016, depositata il giorno 11.3.2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto notificato il 27.6.2024 e depositato il 7.7.2024 VA ER agisce quale erede di VA IO per ottenere l’esecuzione, da parte del Comune di Riace, della sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 135/2016, con cui detto Ente è stato condannato al pagamento in favore del de cuius della somma di € 2.103,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, oltre al rimborso delle spese per gli acconti versati quanto alle CC.TT.UU., i cui oneri sono stati poi posti in via definitiva a carico del Comune soccombente e dell’imposta di registro relativa alla medesima sentenza;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha adeguatamente comprovato la propria qualità di erede (cfr. certificato storico di famiglia dell’8.11.2023 – all. 002);
- l’azionata sentenza, munita di formula esecutiva apposta l’1.4.2016, è stata notificata in forma esecutiva via pec alla sede reale dell’amministrazione il 9.5.2016 (all. 003) per cui è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1997, n. 30;
- l’amministrazione intimata, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stessa abbia dato ad oggi integrale esecuzione al titolo giudiziale;
- è presente l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza rilasciata il 26.1.2017 (all. 005);
Considerato che “(…) dalla documentazione versata in atti (stato di famiglia originario e certificato di morte) si evince la legittimazione dell’erede, tenuto altresì conto che “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi” (Cassazione civile, sez. un., 28.11.2007, n. 24657)” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 26.12.2021 n. 2373 );
Ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Rilevato che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese di registrazione, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale ( ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9.7.2024, n.4167);
Ritenuto pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante il pagamento in favore della ricorrente delle spettanze -comprensive anche degli acconti versati dal de cuius quale anticipo ai CC.TT.UU.- entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Ritenuto di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale del Comune di Roccella Jonica, con facoltà di delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del titolo per cui è ottemperanza, previa verifica dei pagamenti medio tempore avvenuti;
Precisato , in particolare, che:
- il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- il Commissario ad acta dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
- l’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni;
Ritenuto , infine, di dovere liquidare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con distrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso e, per l’effetto:
-) ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione della sentenza in epigrafe mediante il pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte ricorrente ed esposto in parte motiva, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Segretario Comunale del Comune di Roccella Jonica, con facoltà di delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
-) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Serafino che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | ER Criscenti |
IL SEGRETARIO