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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA CI, nella causa civile iscritta al
Rilasciata spedizione in forma n° 4484 R.G.L. 2024, promossa esecutiva all'Avv.
DA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Fabrizio SAVARINO, giusta procura in atti, ed ______________________
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo,
Via ALESSANDRO LA MARMORA n° 82 ;
Ricorrente
C O N T R O
Per ___________________ Parte_2
[...]
[...]
AGNELLO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso il domicilio digitale indicato in memoria;
Resistente
TT : DIFFERENZE RETRIBUTIVE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Il Cancelliere DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
1 Dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/03/2024, adì Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza e premesso di essere stato dipendente della in qualità di guardia particolare giurata dal Parte_2
10/06/2019 al 23/08/2021 e di essere rimasto creditore nei confronti della società dell'importo di Euro 2.167,21, a saldo della busta paga di Agosto 2021, pari ad Euro 3.667,48, per la quale era stato versato soltanto un acconto di Euro 1.500,00 netti, convenne in giudizio la predetta società, chiedendone la condanna al pagamento di tale importo residuo, oltre gli accessori ed il rimborso delle spese di lite.
La società, ritualmente costituitasi, eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio di questo Tribunale, in quanto la stessa risulta attualmente in Amministrazione
giudiziaria, a seguito di sequestro delle quote societarie e del compendio aziendale, con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Catania del 24-25 Marzo 2022, cosicchè la competenza per l'accertamento di eventuali crediti di lavoro, è devoluta ai sensi dell'art. 59
D.l.vo n° 159/2011 allo stesso organo giudicante che ha disposto la misura cautelare.
Chiedeva, quindi, disporsi in conformità.
In subordine, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 18 ed il 19/11/2025, parte ricorrente ha aderito all'eccezione avversaria, chiedendo la compensazione delle spese di lite, mentre la società ha invocato la condanna di controparte al relativo pagamento.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
2 L'art. 52, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che : "La confisca non pregiudica i diritti dei terzi che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in
epoca anteriore al sequestro"; b) al comma 2, "I crediti di cui al comma 1, devono essere
accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59".
La speciale disciplina del loro accertamento si giustifica, infatti, con la esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, restando, quindi, fuori i crediti sorti successivamente.
In particolare, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità nello
speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 , opera
il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di
prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso,
con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di
cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in
mancanza, nel d.lgs.159 del 2011 , di una previsione analoga a quella di cui all' art. 96, comma 2, n.
3 l. fall ., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di
condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza
pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (v. Cass. n° 731/2024).
Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo il credito di lavoro da accertare, risalente all'Agosto 2021 e quindi anteriore al provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Catania il 24- 25/03/2022, la cognizione di esso appartiene pacificamente a quest'ultimo, in qualità di giudice delegato della procedura concorsuale e non al giudice del lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Considerate l'adesione del lavoratore all'eccezione avversaria e la verosimile buona fede del medesimo, che non poteva acquisire informazioni dettagliate in ordine alle vicende societarie in sede penale, nonché la definizione della controversia con pronuncia di mero
3 rito, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.
per compensare integralmente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in
sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
IL GIUDICE
FA CI
.
4
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA CI, nella causa civile iscritta al
Rilasciata spedizione in forma n° 4484 R.G.L. 2024, promossa esecutiva all'Avv.
DA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Fabrizio SAVARINO, giusta procura in atti, ed ______________________
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo,
Via ALESSANDRO LA MARMORA n° 82 ;
Ricorrente
C O N T R O
Per ___________________ Parte_2
[...]
[...]
AGNELLO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso il domicilio digitale indicato in memoria;
Resistente
TT : DIFFERENZE RETRIBUTIVE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Il Cancelliere DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
1 Dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/03/2024, adì Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza e premesso di essere stato dipendente della in qualità di guardia particolare giurata dal Parte_2
10/06/2019 al 23/08/2021 e di essere rimasto creditore nei confronti della società dell'importo di Euro 2.167,21, a saldo della busta paga di Agosto 2021, pari ad Euro 3.667,48, per la quale era stato versato soltanto un acconto di Euro 1.500,00 netti, convenne in giudizio la predetta società, chiedendone la condanna al pagamento di tale importo residuo, oltre gli accessori ed il rimborso delle spese di lite.
La società, ritualmente costituitasi, eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio di questo Tribunale, in quanto la stessa risulta attualmente in Amministrazione
giudiziaria, a seguito di sequestro delle quote societarie e del compendio aziendale, con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Catania del 24-25 Marzo 2022, cosicchè la competenza per l'accertamento di eventuali crediti di lavoro, è devoluta ai sensi dell'art. 59
D.l.vo n° 159/2011 allo stesso organo giudicante che ha disposto la misura cautelare.
Chiedeva, quindi, disporsi in conformità.
In subordine, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 18 ed il 19/11/2025, parte ricorrente ha aderito all'eccezione avversaria, chiedendo la compensazione delle spese di lite, mentre la società ha invocato la condanna di controparte al relativo pagamento.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
2 L'art. 52, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che : "La confisca non pregiudica i diritti dei terzi che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in
epoca anteriore al sequestro"; b) al comma 2, "I crediti di cui al comma 1, devono essere
accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59".
La speciale disciplina del loro accertamento si giustifica, infatti, con la esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, restando, quindi, fuori i crediti sorti successivamente.
In particolare, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità nello
speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 , opera
il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di
prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso,
con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di
cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in
mancanza, nel d.lgs.159 del 2011 , di una previsione analoga a quella di cui all' art. 96, comma 2, n.
3 l. fall ., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di
condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza
pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (v. Cass. n° 731/2024).
Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo il credito di lavoro da accertare, risalente all'Agosto 2021 e quindi anteriore al provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Catania il 24- 25/03/2022, la cognizione di esso appartiene pacificamente a quest'ultimo, in qualità di giudice delegato della procedura concorsuale e non al giudice del lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Considerate l'adesione del lavoratore all'eccezione avversaria e la verosimile buona fede del medesimo, che non poteva acquisire informazioni dettagliate in ordine alle vicende societarie in sede penale, nonché la definizione della controversia con pronuncia di mero
3 rito, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ.
per compensare integralmente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 16/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in
sostituzione dell'udienza del 20/11/2025.
IL GIUDICE
FA CI
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