Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 14
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha confermato la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto il contribuente non aveva ricevuto l'invito al contraddittorio o il questionario, a differenza degli altri coeredi.

  • Rigettato
    Rilievi formali e sostanziali

    La Corte ha disatteso ogni eccezione e rilievo, concentrandosi sulla questione principale del difetto di motivazione.

  • Accolto
    Rifusione spese legali

    La Corte ha accolto la domanda di rifusione delle spese legali, condannando l'Ufficio alla rifusione in favore della contribuente per il doppio grado di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza processuale.

  • Rigettato
    Compensazione spese legali

    La Corte ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo non provata la complessità e confermando la soccombenza dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
    Numero : 14
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo