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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
DI IO GIUSEPPE, Relatore
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
terzi chiamati in causa
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Via Federico Secondo 85021 Avigliano PZ resitente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200481 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la sig.ra Ricorrente_1, come in atti erede di Nominativo_2, sulla sentenza di primo grado di Potenza n. 365 del 2024, in ordine a maggiore tassazione, anno di imposta 2017, in seguito ad accertamento induttivo laddove per l'ufficio è analitico induttivo. Eccepisce il difetto di motivazione e una serie di rilievi formali e sostanziali. L'appello è in via principale sulle spese compensate e chiede, all'uopo, riforma parziale sul punto e in subordine annullamento totale.
L'ufficio controdeduce e ritiene motivata per complessità la compensazione delle spese e formula appello incidentale sullo sfavorevole.
Vi è anche atto di intervento degli altri due coeredi, come in atti, del 17.10.2025.
All'udienza del 29.10.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni eccezione e rilievo, con la più ampia partecipazione processuale dei coeredi, la questione, ben sciolta ed assorbita sulla illegittimità, senza indugio, in termini motivazionali, in primo grado, a favore del contribuente (risulta palese per il contribuente, ed ammesso dall'ufficio, non aver avuto l'invito al contraddittorio ovvero il questionario a differenza degli altri eredi nell'accertamento induttivo) e qui confermata, perchè ragionevole, non contraddittoria e bilanciata, ai fini dell'appello incidentale dell'ufficio, verte ora, sostanzialmente, in via principale, sulla compensazione delle spese di lite in esito all'accoglimento totale del ricorso di primo grado dove, tuttavia, sono state, inopinatamente, compensate dal collegio, senza gravi ed eccezionali ragioni.
Esse sono dovute e conseguenziali ex lege in esito al disordinato comportamento dell'ufficio nell'iter amministrativo ed accertativo posto in essere e in esito alla controversia come ben definita a favore del contribuente e devono essere riconosciute per il doppio grado di giudizio come in dispositivo alla parte, in ossequio alla regola della soccombenza processuale, evidente e chiara per la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, emersa nel caso di specie, in cui la complessità non ha alcun rilievo determinante in termini di azzeramento improvviso ed improvvido delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale della contribuente e rigetta l'appello incidentale dell'Ufficio. Condanna l'Ufficio alla rifusione in favore della contribuente delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1.200,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
DI IO GIUSEPPE, Relatore
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
terzi chiamati in causa
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Via Federico Secondo 85021 Avigliano PZ resitente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200481 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la sig.ra Ricorrente_1, come in atti erede di Nominativo_2, sulla sentenza di primo grado di Potenza n. 365 del 2024, in ordine a maggiore tassazione, anno di imposta 2017, in seguito ad accertamento induttivo laddove per l'ufficio è analitico induttivo. Eccepisce il difetto di motivazione e una serie di rilievi formali e sostanziali. L'appello è in via principale sulle spese compensate e chiede, all'uopo, riforma parziale sul punto e in subordine annullamento totale.
L'ufficio controdeduce e ritiene motivata per complessità la compensazione delle spese e formula appello incidentale sullo sfavorevole.
Vi è anche atto di intervento degli altri due coeredi, come in atti, del 17.10.2025.
All'udienza del 29.10.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni eccezione e rilievo, con la più ampia partecipazione processuale dei coeredi, la questione, ben sciolta ed assorbita sulla illegittimità, senza indugio, in termini motivazionali, in primo grado, a favore del contribuente (risulta palese per il contribuente, ed ammesso dall'ufficio, non aver avuto l'invito al contraddittorio ovvero il questionario a differenza degli altri eredi nell'accertamento induttivo) e qui confermata, perchè ragionevole, non contraddittoria e bilanciata, ai fini dell'appello incidentale dell'ufficio, verte ora, sostanzialmente, in via principale, sulla compensazione delle spese di lite in esito all'accoglimento totale del ricorso di primo grado dove, tuttavia, sono state, inopinatamente, compensate dal collegio, senza gravi ed eccezionali ragioni.
Esse sono dovute e conseguenziali ex lege in esito al disordinato comportamento dell'ufficio nell'iter amministrativo ed accertativo posto in essere e in esito alla controversia come ben definita a favore del contribuente e devono essere riconosciute per il doppio grado di giudizio come in dispositivo alla parte, in ossequio alla regola della soccombenza processuale, evidente e chiara per la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, emersa nel caso di specie, in cui la complessità non ha alcun rilievo determinante in termini di azzeramento improvviso ed improvvido delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale della contribuente e rigetta l'appello incidentale dell'Ufficio. Condanna l'Ufficio alla rifusione in favore della contribuente delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1.200,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.