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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7197 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1126/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 tra:
con sede in Terracina 04019 (LT) alla via Parte_1
Appia KM 100, C.F. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), nonché i sig.ri , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(LT) il 04.03.1949 e residente in [...], C.F.:
, e , nato a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_3 in Fondi (LT) alla via Valmaiura 1, C.F.: , questi ultimi quali C.F._3 fideiussori, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. del 07.05.2018, dall'avv. Carlo
ON (c.f.: Pec: fax: 0824 21325) C.F._4 Email_1
e ET LM (c.f.: ; Pec: C.F._5 Email_2 fax: 0824 21325) e con essi elettivamente domiciliati in Benevento, alla via M. Mattei nr. 17
- APPELLANTI - CONTRO
unipersonale, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. Controparte_1
1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. (nato a Controparte_2
Conegliano – TV – il 28.10.1974), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. Persona_1
32631) la con sede legale in San Donato Parte_4
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. P.IVA_3
1888273, in persona del Dott. (nato a [...] il [...], Controparte_3
C.F. , nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri C.F._6
a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del Persona_2
02.08.2018 (rep. n. 18551 - racc. n. 8917) rilasciata dal Dott. munito dei Persona_3 necessari poteri in forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 03.04.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spadoni (C.F. ) giusta CodiceFiscale_7 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Viale dello Statuto n. 37.
- APPELLATA –
in persona del l.r. p.t. (CF. ) Controparte_4 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1557/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/12 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.
1557/21 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1110/2018 emesso nei loro confronti rispettivamente nella qualità di debitrice principale la società e gli altri quali fideiussori, ha così statuito:
“a) rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1110/2018 emesso il 19.3.2018 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.770,00 in favore di Controparte_4 ed € 3.240,00 in favore di , oltre rimborso
[...] Controparte_5 spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Primo giudice ha respinto la sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Latina essendo invece competente quello di Velletri in ragione delle clausole contrattuali regolarmente sottoscritte dalle parti;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto provato il credito ex adverso vantato;
3) Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust con la conseguente decadenza della banca ex art. 1957 c.c..
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertata la incompetenza del tribunale di Latina, e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, dichiari, conseguentemente l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Tribunale di Latina) per essere competente il Tribunale di Velletri, con conseguente declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo opposto (per tutto quanto esposto al punto 8 del presente atto), con tutte le conseguenze di legge e con condanna Co della in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_4
pag. 3/12 in persona del l.r.p.t. e per essa, quale mandataria, la CP_1 Parte_4
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente
[...] giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattane anticipazione;
2) In via principale annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito vantato dalla ricorrente per carenza di prova, per tutto quanto detto nel corpo dell'atto;
3) Sempre in via principale accertare e dichiarare che il credito dell'istituto di credito non è stato provato per quanto espressamente indicato nel presente atto;
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti 3 e 4
4) accertare e dichiarare la nullità ed inoperatività dei contratti di apertura di conto corrente relativi al conto nr. 0117758, riportanti la data in modo meccanografico (cfr. allegato 1 di controparte da pag 1 a pag. 8), per tutto quanto esposto al punto 10 del presente atto e, comunque, accertare e dichiarare che i contratti di apertura di conto corrente relativi al conto nr. 0117758, sono nulli in merito alle condizioni economiche per assenza di pattuizione e per tutto quanto dettagliatamente esposto nel presente atto e, di conseguenza, operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
5) accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione della clausola anatocistica a far data dal
01.01.2014 relativamente a tutti i contratti oggetto del decreto ingiuntivo opposto e conteggiati sul conto corrente numero 117758 e conseguentemente alla luce di quanto esposto nel presente atto, condannare la banca alla restituzione di tutti gli interessi anatocistici applicati e richiesti e corrisposti dal correntista, maggiorati di interessi e rivalutazione, indipendentemente dal documento di sintesi nr. 56 del 17.02.2014 e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare l'annotazione in conto, con tutte le conseguenze di legge;
6) Accertare e dichiarare che il contratto di sconto commerciale del 14.02.2014 è nullo per assenza di pattuizione delle sue condizioni economiche e per tutto quanto dettagliatamente esposto nel presente atto e di conseguenza operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi pag. 4/12 all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
7) Accertare e dichiarare che il contratto 049 – 001 – 6000090 del 11.02.2014 è nullo per tutto quanto indicato nel presente atto, con tutte le conseguenze di legge, e di conseguenza operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
8) In via istruttoria, alla luce di tutte tali osservazioni e soprattutto alla luce di quanto dettagliatamente espresso ai punti 10 – 11 e 12, disporre la chiesta CTU tecnico contabile che tenga conto di tutte le eccezioni come ampiamente formulate negli atti di parte e nella depositata ctp, al fine di operare il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista.
9) Verificata la violazione dell'art. 2 L. 287/1990, dichiarare la nullità delle clausole su specificatamente indicate, per tutto quanto esposto nel presente atto, con tutte le conseguenze di legge.
10) Accertata e dichiarata la nullità delle suddette clausole contenute nella fideiussione, accertare e dichiarare la decadenza in cui è incorsa la banca nei confronti dei fideiussori, per tutto quanto esposto al punto 13 del presente atto, con tutte le conseguenze di legge.
11) Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dei contratti di fideiussione, per tutto quanto dedotto nel corpo dell'atto e come conseguenza della violazione di norme di rango imperativo, con tutte le conseguenze di legge;
12) Dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_5 intervenuta nelle more del giudizio, e la mancata prova di cessione del presente credito con tutte le conseguenze di legge;
13) Emettere ogni altra provvidenza di giustizia in merito alle eccezioni formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che qui si abbiano per trascritte e riportate;
pag. 5/12 14) Accertare e dichiarare il reale rapporto dare-avere tra le parti, previa epurazione di tutte le poste non dovute così come evidenziate nel presente atto, anche tramite CTU che sin da adesso si richiede;
15) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattene anticipazione.
Con ogni salvezza”.
Si è costituita la sola e per essa la sua mandata la quale, nel contestare CP_1
l'avverso gravame in quanto, suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere integralmente le domande svolte dagli Appellanti , Parte_1 Parte_2
, in quanto destituite di ogni fondamento per tutti i motivi esposti e, per Parte_3
l'effetto, confermare la sentenza n. 1557/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 09.08.2021, pronunciata nel giudizio N.R.G. 2773/2018.
Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio”.
Non si è invece costituita la benchè ritualmente citata e ne va Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Respinta la invocata istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 25.5.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decorrenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali il trasferimento ad altro Ufficio del precedente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo sicchè, alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la difesa degli appellanti rileva la erroneità della sentenza impugnata con specifico riferimento al mancato accoglimento della eccezione di incompetenza del
Tribunale di Latina.
La eccezione era meritevole di accoglimento e l'appello sul punto va ritenuto fondato.
pag. 6/12 E' pacifico che “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cass. 16.1.2020 n. 742).
E' altrettanto principio quello per cui “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. 9310/22 del 21.11.2022).
Nel caso di specie, esaminando il contratto di apertura di conto corrente a cui accedono anche gli altri contratti (apertura di credito ecc.) e quello di fideiussione, si legge testualmente: contratto 8.7.1999 sottoscritto in Terracina di apertura di c/c. art. 19: “Per ogni controversia tra il correntista non consumatore ….e la banca, in dipendenza dei rapporti di conto corrente, nonché di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è in via esclusiva quello di Velletri”; contratto di fideiussione 13.7.1999 art. 15:” Per qualunque controversia è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del foro di Velletri”.
Alla luce della sottoscrizione delle dette clausole, dunque, non possono esservi dubbi sulla espressa volontà delle parti (debitore principale, banca e fideiussori) di attribuire la competenza a decidere sulle eventuali controversie al foro di Velletri, sicchè la eccezione andava accolta.
Ciò detto, la S.C. insegna che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di pag. 7/12 appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (S.C., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020).
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha deciso anche nel merito su conforme richiesta delle parti e in ogni caso sarebbe competente questa Corte di Appello a dover decidere sul gravame, pur essendo meritevole la sollevata eccezione di incompetenza in ragione del foro esclusivo concordato dalle parti, il motivo non può portare certamente alla rimessione della causa al giudice di primo grado stante il divieto di cui all'art. 354 c.p.c.
Il motivo va, pertanto respinto.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui si lamenta la erroneità della sentenza impugnata con specifico riferimento alla eccepita carenza di legittimazione della terza intervenuta quale cessionaria dei crediti vantati dalla originaria banca CP_1 ricorrente.
Sul punto, già questa Corte si è espressa ripetutamente con pronunce dalle quali non vi sono motivi per discostarsi.
In particolare, infatti, la eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C.
(Cass. Sez. III^ 17.9.2025 n. 25547) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche. pag. 8/12 Nel caso di specie, sulla G.U. si dà espressamente atto che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nelle seguenti pagine web. Inoltre i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
Email_3
Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta contumace nel presente grado, pur dopo essere risultata vittoriosa nel giudizio di prime cure.
Dunque, non vi era alcuna indeterminatezza in ordine al credito ceduto ben potendo tanto la società debitrice che i fideiussori rendersi conto del fatto tra i crediti ceduti dalla banca vi erano anche quella di sua spettanza.
Nel merito la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto provato il credito avverso e ciò, sia in presenza di una certa confusione relativa a due contratti di apertura di c/c, sia per la assenza dei documenti di sintesi da cui poter ricavare le condizioni realmente applicate ai rapporti, essendo presente solo un documento del 2014, mentre il contratto di accensione del c/c era risalente al 1999 (non
1996), sia per la assenza di tutta la ulteriore documentazione, per cui ne sarebbe dovuta derivare una declaratoria di nullità dei rapporti.
Rileva a tal fine il Collegio che, se è vero che vi sono agli atti due contratti apparentemente simili ma di cui uno sottoscritto in Fondi e l'altro in Terracina, in essi si dà atto della consegna del documento di sintesi alla correntista la quale, in effetti, non ha mai contestato specificatamente di averlo ricevuto.
Il detto documento del 2014, in realtà, richiama comunque tutte le condizioni del citato c/c e non risulta dagli e/c, tutti regolarmente prodotti, che le condizioni siano mai state mutate.
La censura non è, pertanto, meritevole di accoglimento e va respinta.
Quanto poi alle ulteriori contestazioni in ordine alle somme versate nel corso del rapporto dalla società e ritenute non dovute, a parte il richiamo a principi giurisprudenziali, non vi è stata una contestazione specifica sicchè anche la invocata ctu. sarebbe del tutto esplorativa non potendo essa supplire all'onere probatorio incombente sulle parti.
pag. 9/12 Come ulteriore motivo, i fideiussori lamentano la erroneità della sentenza anche nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della fideiussione in quanto emessa in violazione della normativa antitrust.
Ancora una volta la Corte rileva come già in precedenza si è espressa al riguardo.
In particolare, prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342
c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve pag. 10/12 essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale la fideiussione è stata sottoscritta in epoca di molto precedente
(luglio 1999 essendosi successivamente i fideiussori semplicemente limitare ad ampliare gli importi) al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto.
Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Per i suesposti motivi, quindi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n.1557/21 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_4
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 11/12 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola appellata costituita e per essa della sua mandataria, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero, liquida in € 14.317,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti di entrambi gli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1126/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 tra:
con sede in Terracina 04019 (LT) alla via Parte_1
Appia KM 100, C.F. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), nonché i sig.ri , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(LT) il 04.03.1949 e residente in [...], C.F.:
, e , nato a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_3 in Fondi (LT) alla via Valmaiura 1, C.F.: , questi ultimi quali C.F._3 fideiussori, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i. del 07.05.2018, dall'avv. Carlo
ON (c.f.: Pec: fax: 0824 21325) C.F._4 Email_1
e ET LM (c.f.: ; Pec: C.F._5 Email_2 fax: 0824 21325) e con essi elettivamente domiciliati in Benevento, alla via M. Mattei nr. 17
- APPELLANTI - CONTRO
unipersonale, con sede in Conegliano (TV) – Via V. Alfieri n. Controparte_1
1, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. (nato a Controparte_2
Conegliano – TV – il 28.10.1974), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. Persona_1
32631) la con sede legale in San Donato Parte_4
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. P.IVA_3
1888273, in persona del Dott. (nato a [...] il [...], Controparte_3
C.F. , nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri C.F._6
a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar di Roma del Persona_2
02.08.2018 (rep. n. 18551 - racc. n. 8917) rilasciata dal Dott. munito dei Persona_3 necessari poteri in forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 03.04.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spadoni (C.F. ) giusta CodiceFiscale_7 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina,
Viale dello Statuto n. 37.
- APPELLATA –
in persona del l.r. p.t. (CF. ) Controparte_4 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1557/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/12 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.
1557/21 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1110/2018 emesso nei loro confronti rispettivamente nella qualità di debitrice principale la società e gli altri quali fideiussori, ha così statuito:
“a) rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1110/2018 emesso il 19.3.2018 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.770,00 in favore di Controparte_4 ed € 3.240,00 in favore di , oltre rimborso
[...] Controparte_5 spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Primo giudice ha respinto la sollevata eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Latina essendo invece competente quello di Velletri in ragione delle clausole contrattuali regolarmente sottoscritte dalle parti;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto provato il credito ex adverso vantato;
3) Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust con la conseguente decadenza della banca ex art. 1957 c.c..
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertata la incompetenza del tribunale di Latina, e dichiarata la nullità della sentenza impugnata, dichiari, conseguentemente l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Tribunale di Latina) per essere competente il Tribunale di Velletri, con conseguente declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo opposto (per tutto quanto esposto al punto 8 del presente atto), con tutte le conseguenze di legge e con condanna Co della in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_4
pag. 3/12 in persona del l.r.p.t. e per essa, quale mandataria, la CP_1 Parte_4
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente
[...] giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattane anticipazione;
2) In via principale annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito vantato dalla ricorrente per carenza di prova, per tutto quanto detto nel corpo dell'atto;
3) Sempre in via principale accertare e dichiarare che il credito dell'istituto di credito non è stato provato per quanto espressamente indicato nel presente atto;
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti 3 e 4
4) accertare e dichiarare la nullità ed inoperatività dei contratti di apertura di conto corrente relativi al conto nr. 0117758, riportanti la data in modo meccanografico (cfr. allegato 1 di controparte da pag 1 a pag. 8), per tutto quanto esposto al punto 10 del presente atto e, comunque, accertare e dichiarare che i contratti di apertura di conto corrente relativi al conto nr. 0117758, sono nulli in merito alle condizioni economiche per assenza di pattuizione e per tutto quanto dettagliatamente esposto nel presente atto e, di conseguenza, operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
5) accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione della clausola anatocistica a far data dal
01.01.2014 relativamente a tutti i contratti oggetto del decreto ingiuntivo opposto e conteggiati sul conto corrente numero 117758 e conseguentemente alla luce di quanto esposto nel presente atto, condannare la banca alla restituzione di tutti gli interessi anatocistici applicati e richiesti e corrisposti dal correntista, maggiorati di interessi e rivalutazione, indipendentemente dal documento di sintesi nr. 56 del 17.02.2014 e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare l'annotazione in conto, con tutte le conseguenze di legge;
6) Accertare e dichiarare che il contratto di sconto commerciale del 14.02.2014 è nullo per assenza di pattuizione delle sue condizioni economiche e per tutto quanto dettagliatamente esposto nel presente atto e di conseguenza operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi pag. 4/12 all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
7) Accertare e dichiarare che il contratto 049 – 001 – 6000090 del 11.02.2014 è nullo per tutto quanto indicato nel presente atto, con tutte le conseguenze di legge, e di conseguenza operarsi il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista, e in caso di conto corrente ancora aperto ordinarsi all'istituto di credito di rettificare il saldo e ciò anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede;
8) In via istruttoria, alla luce di tutte tali osservazioni e soprattutto alla luce di quanto dettagliatamente espresso ai punti 10 – 11 e 12, disporre la chiesta CTU tecnico contabile che tenga conto di tutte le eccezioni come ampiamente formulate negli atti di parte e nella depositata ctp, al fine di operare il ricalcolo del reale rapporto dare/avere tra banca e correntista.
9) Verificata la violazione dell'art. 2 L. 287/1990, dichiarare la nullità delle clausole su specificatamente indicate, per tutto quanto esposto nel presente atto, con tutte le conseguenze di legge.
10) Accertata e dichiarata la nullità delle suddette clausole contenute nella fideiussione, accertare e dichiarare la decadenza in cui è incorsa la banca nei confronti dei fideiussori, per tutto quanto esposto al punto 13 del presente atto, con tutte le conseguenze di legge.
11) Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dei contratti di fideiussione, per tutto quanto dedotto nel corpo dell'atto e come conseguenza della violazione di norme di rango imperativo, con tutte le conseguenze di legge;
12) Dichiarare il difetto di legittimazione di Controparte_5 intervenuta nelle more del giudizio, e la mancata prova di cessione del presente credito con tutte le conseguenze di legge;
13) Emettere ogni altra provvidenza di giustizia in merito alle eccezioni formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che qui si abbiano per trascritte e riportate;
pag. 5/12 14) Accertare e dichiarare il reale rapporto dare-avere tra le parti, previa epurazione di tutte le poste non dovute così come evidenziate nel presente atto, anche tramite CTU che sin da adesso si richiede;
15) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattene anticipazione.
Con ogni salvezza”.
Si è costituita la sola e per essa la sua mandata la quale, nel contestare CP_1
l'avverso gravame in quanto, suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere integralmente le domande svolte dagli Appellanti , Parte_1 Parte_2
, in quanto destituite di ogni fondamento per tutti i motivi esposti e, per Parte_3
l'effetto, confermare la sentenza n. 1557/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 09.08.2021, pronunciata nel giudizio N.R.G. 2773/2018.
Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio”.
Non si è invece costituita la benchè ritualmente citata e ne va Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Respinta la invocata istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 25.5.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decorrenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali il trasferimento ad altro Ufficio del precedente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa a nuovo ruolo sicchè, alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la difesa degli appellanti rileva la erroneità della sentenza impugnata con specifico riferimento al mancato accoglimento della eccezione di incompetenza del
Tribunale di Latina.
La eccezione era meritevole di accoglimento e l'appello sul punto va ritenuto fondato.
pag. 6/12 E' pacifico che “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cass. 16.1.2020 n. 742).
E' altrettanto principio quello per cui “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. 9310/22 del 21.11.2022).
Nel caso di specie, esaminando il contratto di apertura di conto corrente a cui accedono anche gli altri contratti (apertura di credito ecc.) e quello di fideiussione, si legge testualmente: contratto 8.7.1999 sottoscritto in Terracina di apertura di c/c. art. 19: “Per ogni controversia tra il correntista non consumatore ….e la banca, in dipendenza dei rapporti di conto corrente, nonché di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è in via esclusiva quello di Velletri”; contratto di fideiussione 13.7.1999 art. 15:” Per qualunque controversia è competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del foro di Velletri”.
Alla luce della sottoscrizione delle dette clausole, dunque, non possono esservi dubbi sulla espressa volontà delle parti (debitore principale, banca e fideiussori) di attribuire la competenza a decidere sulle eventuali controversie al foro di Velletri, sicchè la eccezione andava accolta.
Ciò detto, la S.C. insegna che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di pag. 7/12 appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (S.C., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020).
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha deciso anche nel merito su conforme richiesta delle parti e in ogni caso sarebbe competente questa Corte di Appello a dover decidere sul gravame, pur essendo meritevole la sollevata eccezione di incompetenza in ragione del foro esclusivo concordato dalle parti, il motivo non può portare certamente alla rimessione della causa al giudice di primo grado stante il divieto di cui all'art. 354 c.p.c.
Il motivo va, pertanto respinto.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura con cui si lamenta la erroneità della sentenza impugnata con specifico riferimento alla eccepita carenza di legittimazione della terza intervenuta quale cessionaria dei crediti vantati dalla originaria banca CP_1 ricorrente.
Sul punto, già questa Corte si è espressa ripetutamente con pronunce dalle quali non vi sono motivi per discostarsi.
In particolare, infatti, la eccezione va disattesa sulla scorta dell'insegnamento della stessa S.C.
(Cass. Sez. III^ 17.9.2025 n. 25547) a mente della quale occorre distinguere il caso in cui si contesta la cessione dei crediti, da quello nel quale, come nel caso di specie, si contesta la inclusione del credito vantato nei confronti degli appellanti nella cessione medesima.
In tale ipotesi, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche. pag. 8/12 Nel caso di specie, sulla G.U. si dà espressamente atto che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nelle seguenti pagine web. Inoltre i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
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Va, inoltre, aggiunto che va considerato ad abundantiam, a riprova della effettiva cessione del credito, il comportamento della originaria creditrice rimasta contumace nel presente grado, pur dopo essere risultata vittoriosa nel giudizio di prime cure.
Dunque, non vi era alcuna indeterminatezza in ordine al credito ceduto ben potendo tanto la società debitrice che i fideiussori rendersi conto del fatto tra i crediti ceduti dalla banca vi erano anche quella di sua spettanza.
Nel merito la difesa appellante si duole della erroneità della sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto provato il credito avverso e ciò, sia in presenza di una certa confusione relativa a due contratti di apertura di c/c, sia per la assenza dei documenti di sintesi da cui poter ricavare le condizioni realmente applicate ai rapporti, essendo presente solo un documento del 2014, mentre il contratto di accensione del c/c era risalente al 1999 (non
1996), sia per la assenza di tutta la ulteriore documentazione, per cui ne sarebbe dovuta derivare una declaratoria di nullità dei rapporti.
Rileva a tal fine il Collegio che, se è vero che vi sono agli atti due contratti apparentemente simili ma di cui uno sottoscritto in Fondi e l'altro in Terracina, in essi si dà atto della consegna del documento di sintesi alla correntista la quale, in effetti, non ha mai contestato specificatamente di averlo ricevuto.
Il detto documento del 2014, in realtà, richiama comunque tutte le condizioni del citato c/c e non risulta dagli e/c, tutti regolarmente prodotti, che le condizioni siano mai state mutate.
La censura non è, pertanto, meritevole di accoglimento e va respinta.
Quanto poi alle ulteriori contestazioni in ordine alle somme versate nel corso del rapporto dalla società e ritenute non dovute, a parte il richiamo a principi giurisprudenziali, non vi è stata una contestazione specifica sicchè anche la invocata ctu. sarebbe del tutto esplorativa non potendo essa supplire all'onere probatorio incombente sulle parti.
pag. 9/12 Come ulteriore motivo, i fideiussori lamentano la erroneità della sentenza anche nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della fideiussione in quanto emessa in violazione della normativa antitrust.
Ancora una volta la Corte rileva come già in precedenza si è espressa al riguardo.
In particolare, prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342
c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve pag. 10/12 essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale la fideiussione è stata sottoscritta in epoca di molto precedente
(luglio 1999 essendosi successivamente i fideiussori semplicemente limitare ad ampliare gli importi) al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto.
Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Per i suesposti motivi, quindi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n.1557/21 del Tribunale di Latina, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_4
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 11/12 Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola appellata costituita e per essa della sua mandataria, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero, liquida in € 14.317,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti di entrambi gli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini
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