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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17009/2024 promossa da:
, nato a Lagos, in [...], il [...] (CUI: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vanessa Boccato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.6.2024, notificato il 16.9.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 17.11.2022 e formalizzata da in data Pt_1
30.1.2024, volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di , con provvedimento Prot. N. 1326/2024, reso in data 27.6.2024 e notificato il 16.9.2024 CP_1
(cfr. doc. 1, pagg. 34-37, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 20.5.2024, che ha ritenuto non CP_1
sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la ES ha evidenziato che è entrata in Italia nel 2004 ed ha Pt_1
risieduto regolarmente con un permesso per protezione umanitaria, trasformata in Protezione sussidiaria sino al 23.7.2019 (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 3).
Tale titolo di soggiorno è stato successivamente revocato con provvedimento emesso in data
3.3.2022 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo (impugnato avanti il Tribunale di
Roma e rigettato con decreto del 14.9.2022), poiché parte attrice si è recata in Nigeria dal
17.12.2015 al 17.1.2016 per poter rivedere i propri figli, sottratti dalla famiglia del coniuge prima del suo espatrio.
La ES ha portato all'attenzione del Collegio come nel lungo lasso di tempo trascorso Pt_1
in Italia, abbia reperito attività lavorativa (cfr. doc. 1, pagg. 5-31) e un'abitazione indipendente.
Per questi motivi
, la ES ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.3.2025, udienza in cui la ES ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
La domanda deve essere accolta.
in Italia dal 2004 e regolare sul territorio fino al 2019, ha svolto un buon percorso di Pt_1
integrazione dal punto di vista lavorativo, abitativo e relazionale.
Infatti, parte attrice lavora con un contratto a tempo determinato, già prorogato, in essere fino al mese di novembre 2025, come badante presso Novassistenza Società coop. sociale, con sede legale ad Alba (CN), in Piazza Carlo e Franco Miroglio n.
5. Sul punto, sono in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione , le proroghe del contratto, le buste paga aggiornate al mese di Pt_2
dicembre 2024 e il CU degli anni 2023 e 2024 (cfr. doc. 1, pagg.
5-31 e doc. 2).
Dal punto di vista abitativo, all'udienza del 7.3.2025, ha dichiarato in un buon italiano, Pt_1
di risiedere a , insieme al suo compagno, in un alloggio a loro regolarmente locato per cui CP_1 versano 360 € al mese a titolo di canone locativo.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, incensurata e priva di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale Pt_1
e sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, perché i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
, nata a Lagos, in [...], il [...] (CUI: , del permesso di Parte_1 C.F._1 soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente
Silvia Carosio Giudice Sara Perlo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17009/2024 promossa da:
, nato a Lagos, in [...], il [...] (CUI: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vanessa Boccato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.6.2024, notificato il 16.9.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 17.11.2022 e formalizzata da in data Pt_1
30.1.2024, volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di , con provvedimento Prot. N. 1326/2024, reso in data 27.6.2024 e notificato il 16.9.2024 CP_1
(cfr. doc. 1, pagg. 34-37, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di il 20.5.2024, che ha ritenuto non CP_1
sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la ES ha evidenziato che è entrata in Italia nel 2004 ed ha Pt_1
risieduto regolarmente con un permesso per protezione umanitaria, trasformata in Protezione sussidiaria sino al 23.7.2019 (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 3).
Tale titolo di soggiorno è stato successivamente revocato con provvedimento emesso in data
3.3.2022 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo (impugnato avanti il Tribunale di
Roma e rigettato con decreto del 14.9.2022), poiché parte attrice si è recata in Nigeria dal
17.12.2015 al 17.1.2016 per poter rivedere i propri figli, sottratti dalla famiglia del coniuge prima del suo espatrio.
La ES ha portato all'attenzione del Collegio come nel lungo lasso di tempo trascorso Pt_1
in Italia, abbia reperito attività lavorativa (cfr. doc. 1, pagg. 5-31) e un'abitazione indipendente.
Per questi motivi
, la ES ritiene sussistere i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.3.2025, udienza in cui la ES ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
La domanda deve essere accolta.
in Italia dal 2004 e regolare sul territorio fino al 2019, ha svolto un buon percorso di Pt_1
integrazione dal punto di vista lavorativo, abitativo e relazionale.
Infatti, parte attrice lavora con un contratto a tempo determinato, già prorogato, in essere fino al mese di novembre 2025, come badante presso Novassistenza Società coop. sociale, con sede legale ad Alba (CN), in Piazza Carlo e Franco Miroglio n.
5. Sul punto, sono in atti la comunicazione obbligatoria di assunzione , le proroghe del contratto, le buste paga aggiornate al mese di Pt_2
dicembre 2024 e il CU degli anni 2023 e 2024 (cfr. doc. 1, pagg.
5-31 e doc. 2).
Dal punto di vista abitativo, all'udienza del 7.3.2025, ha dichiarato in un buon italiano, Pt_1
di risiedere a , insieme al suo compagno, in un alloggio a loro regolarmente locato per cui CP_1 versano 360 € al mese a titolo di canone locativo.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, incensurata e priva di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale Pt_1
e sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, perché i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
, nata a Lagos, in [...], il [...] (CUI: , del permesso di Parte_1 C.F._1 soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Andrea Natale