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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3646 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 27.10.2025 senza termini tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, piazza Cairoli Parte_1 C.F._1
n. 12 presso lo studio dell'Avv. CARIELLO ANTONIO VASCO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, VIA FILIPPO TURATI 14 presso lo studio degli Avv.ti BRUGIONI NICOLA e MARIA GRECA, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 23.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1072/2023 (RG 1947/2023) il Tribunale di Pisa ha intimato a
[...]
di pagare in favore della l'importo di € 20.000,00 dovuto a titolo di Pt_1 Controparte_1 restituzione de doppio della caparra confirmatoria ex art 1385 c.c. in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza della proposta d'acquisto da essa sottoscritta con cui aveva promesso in vendita alla l'unità immobiliare di sua proprietà posta in Pisa, Piazza Francesco Controparte_1
Carrara n. 5, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre spese vive per euro 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, domanda, richiesta ed eccezione disattesa, instando, preliminarmente, per la non concessione della provvisoria esecuzione per le motivazioni tutte sopra meglio esplicitate: A) nel merito, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della proposta di acquisto sottoscritta inter partes in data 10 maggio
2022 e conseguente sua invalidità e/o inefficacia a valere come preliminare di vendita per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
B) sempre nel merito ed in via concorrente alla domanda di cui al punto A), accertare e dichiarare la non esigibilità e non liquidità del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023) sempre per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile
e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n. 1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) ancora nel merito ma in subordine alle richieste di cui ai precedenti punti A) e B), accertare e dichiarare il vizio del consenso manifestato dalla signora per errore, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1427 Parte_1 cod. civ., con dichiarazione di annullamento della proposta di acquisto sottoscritta inter partes in data 10 maggio 2022 , e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di causa maggiorate con accessori di legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha dedotto: - l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per indeterminatezza dell'oggetto, stante l'omessa identificazione catastale dell'immobile promesso in vendita;
- l'insussistenza dei requisiti della esigibilità e liquidità del credito azionato;
- l'invalidità e/o annullabilità della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per vizio del consenso della TE determinato dall'errore nella valutazione delle effettive conseguenze del negozio giuridico de quo in cui la stessa è incorsa a causa del proprio stato psicologico e della riduzione della propria “capacità di performance quotidiana” a seguito della perdita della madre.
In data 9.04.2024 si è ritualmente costituita la società la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, deducendo: - di aver sottoscritto in data 02.05.2022 la proposta di acquisto dell'immobile sito in Pisa, Piazza Carrara n. 5 di proprietà di al prezzo di € 600.000; - Parte_1 che detta proposta è stata accettata dalla TE che l'ha sottoscritta in data 10.05.2022; - di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 20.000,00, concordato inter partes a titolo di caparra confirmatoria;
- che successivamente all'accettazione della suindicata proposta e all'incasso della caparra, la ha comunicato la propria volontà di non voler più procedere alla vendita Pt_1 dell'immobile, provvedendo altresì alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria;
- che nonostante il formale invito alla stipula del contratto definitivo di compravendita notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario e anticipato a mezzo posta elettronica, la TE non si è presentata dinanzi al Notaio incaricato della stipula del rogito;
- che la ha Per_1 Pt_1 restituito l'importo di € 20.000,00 percepito a titolo di caparra confirmatoria;
- di avere diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata ex art 1385 comma 2 c.c.; - che, la Pt_1
è quindi tenuta ha versare in suo favore l'ulteriore somma di euro 20.000,00; - che la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti è idonea a identificare in modo inequivoco il bene compromesso in vendita e la riferibilità dello stesso alla;
- che il credito azionato è liquido ed esigibile;
- Pt_1
l'insussistenza del presunto errore della promittente venditrice sulle conseguenze giuridiche del negozio stipulato e in ogni caso l'inescusabilità dell'errore lamentato ex adverso e l'insussistenza dei requisiti della essenzialità e/o della riconoscibilità dell'errore necessari ai fini dell'annullabilità del contratto concluso fra le parti.
Con le note depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.01.2025 le parti hanno dato atto della pendenza di serie e concrete trattative per la formalizzazione di un accordo secondo la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 18.07.2024 e la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 23.10.2025.
Con note sostitutive di detta udienza, le parti hanno dato atto che l'attrice opponente ha provveduto al pagamento dell'importo € 10.000,00 a saldo di ogni pretesa vantata da per i Controparte_1 titoli di cui al decreto ingiuntivo N. 1072/2023 del 13.09.2023 come previsto nella proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalle parti, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti e rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
La causa è stata stata quindi rimessa in decisione senza termini ex art 189 c.p.c.
***** 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 (RG
1947/2023) con cui il Tribunale di Pisa ha intimato a di pagare in favore della Parte_1
l'importo di € 20.000,00 dovuto a titolo di restituzione de doppio della Controparte_1 caparra confirmatoria ex art 1385 c.c. in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza della proposta d'acquisto da essa sottoscritta con cui aveva promesso in vendita alla
'unità immobiliare di sua proprietà posta in Pisa, Piazza Francesco Carrara Controparte_1
n. 5, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre spese vive per euro 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA.
2. Con l'azione svolta, la difesa opponente ha eccepito l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'insussistenza dei requisiti della esigibilità e liquidità del credito azionato e l'invalidità e/o annullabilità della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per vizio del consenso della TE determinato dall'errore nella valutazione delle effettive conseguenze del negozio giuridico de quo.
L'opposta ha replicato contestando la presunta invalidità della proposta conciliativa e deducendo l'esigibilità e liquidità del credito azionato.
3. Tuttavia, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con previsione del pagamento rateizzato dell'importo di euro 10.000,00 in favore della n 10 rate mensili consecutive Controparte_1 di € 1.000,00 ciascuna, con diritto del creditore di procedere per il recupero coattivo dell'intero importo ingiunto in caso di inadempimento, con decorrenza 31.12.2024. Con note costitutive dell'udienza del 23.10.2025 hanno quindi dato atto dell'avvenuta esecuzione dell'accordo medio tempore raggiunto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
4. In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere è categoria di origine giurisprudenziale che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000
e successive conformi) e adoperata, sino a divenire “diritto vivente” - secondo la definizione coniata dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità - come formula terminativa dei processi ai quali non si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione (si veda anche Cass. civ., sez. III,
8.09.2008, n. 22650).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario, un'ipotesi in cui la fattispecie è da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quando non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua fisiologica conclusione. La pronuncia va emessa quindi ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel novero delle fattispecie, ricorrendo le quali si può dichiarare cessata la materia del contendere, rientra senza dubbio quella in cui – come avvenuto nel giudizio in esame - successivamente all'istaurarsi del giudizio le parti diano atto dell'accordo transattivo raggiunto sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice, con previsione di un pagamento rateale oggetto di monitoraggio, e quindi del venir meno il motivo della lite che aveva dato origine alla controversia.
5. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più la lite neppure in ordine alle spese di lite, che sono integralmente compensate fra le parti, come da accordo.
Il medesimo accordo è altresì recepito nella parte in cui le parti hanno stabilito la rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
REVOCA il D.I. n. 1072/2023 (RG 1947/2023) del Tribunale di Pisa;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PRENDE ATTO della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Si comunichi.
Pisa, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3646 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 27.10.2025 senza termini tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, piazza Cairoli Parte_1 C.F._1
n. 12 presso lo studio dell'Avv. CARIELLO ANTONIO VASCO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pisa, VIA FILIPPO TURATI 14 presso lo studio degli Avv.ti BRUGIONI NICOLA e MARIA GRECA, che la rappresentano e difendono in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta opposta
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 23.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1072/2023 (RG 1947/2023) il Tribunale di Pisa ha intimato a
[...]
di pagare in favore della l'importo di € 20.000,00 dovuto a titolo di Pt_1 Controparte_1 restituzione de doppio della caparra confirmatoria ex art 1385 c.c. in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza della proposta d'acquisto da essa sottoscritta con cui aveva promesso in vendita alla l'unità immobiliare di sua proprietà posta in Pisa, Piazza Francesco Controparte_1
Carrara n. 5, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre spese vive per euro 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, domanda, richiesta ed eccezione disattesa, instando, preliminarmente, per la non concessione della provvisoria esecuzione per le motivazioni tutte sopra meglio esplicitate: A) nel merito, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della proposta di acquisto sottoscritta inter partes in data 10 maggio
2022 e conseguente sua invalidità e/o inefficacia a valere come preliminare di vendita per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
B) sempre nel merito ed in via concorrente alla domanda di cui al punto A), accertare e dichiarare la non esigibilità e non liquidità del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023) sempre per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile
e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n. 1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
C) ancora nel merito ma in subordine alle richieste di cui ai precedenti punti A) e B), accertare e dichiarare il vizio del consenso manifestato dalla signora per errore, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1427 Parte_1 cod. civ., con dichiarazione di annullamento della proposta di acquisto sottoscritta inter partes in data 10 maggio 2022 , e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 emesso da parte del Tribunale di Pisa in data 11 settembre 2023 (RGC n.
1947/2023), e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di causa maggiorate con accessori di legge”.
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha dedotto: - l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per indeterminatezza dell'oggetto, stante l'omessa identificazione catastale dell'immobile promesso in vendita;
- l'insussistenza dei requisiti della esigibilità e liquidità del credito azionato;
- l'invalidità e/o annullabilità della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per vizio del consenso della TE determinato dall'errore nella valutazione delle effettive conseguenze del negozio giuridico de quo in cui la stessa è incorsa a causa del proprio stato psicologico e della riduzione della propria “capacità di performance quotidiana” a seguito della perdita della madre.
In data 9.04.2024 si è ritualmente costituita la società la quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, deducendo: - di aver sottoscritto in data 02.05.2022 la proposta di acquisto dell'immobile sito in Pisa, Piazza Carrara n. 5 di proprietà di al prezzo di € 600.000; - Parte_1 che detta proposta è stata accettata dalla TE che l'ha sottoscritta in data 10.05.2022; - di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 20.000,00, concordato inter partes a titolo di caparra confirmatoria;
- che successivamente all'accettazione della suindicata proposta e all'incasso della caparra, la ha comunicato la propria volontà di non voler più procedere alla vendita Pt_1 dell'immobile, provvedendo altresì alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria;
- che nonostante il formale invito alla stipula del contratto definitivo di compravendita notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario e anticipato a mezzo posta elettronica, la TE non si è presentata dinanzi al Notaio incaricato della stipula del rogito;
- che la ha Per_1 Pt_1 restituito l'importo di € 20.000,00 percepito a titolo di caparra confirmatoria;
- di avere diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata ex art 1385 comma 2 c.c.; - che, la Pt_1
è quindi tenuta ha versare in suo favore l'ulteriore somma di euro 20.000,00; - che la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti è idonea a identificare in modo inequivoco il bene compromesso in vendita e la riferibilità dello stesso alla;
- che il credito azionato è liquido ed esigibile;
- Pt_1
l'insussistenza del presunto errore della promittente venditrice sulle conseguenze giuridiche del negozio stipulato e in ogni caso l'inescusabilità dell'errore lamentato ex adverso e l'insussistenza dei requisiti della essenzialità e/o della riconoscibilità dell'errore necessari ai fini dell'annullabilità del contratto concluso fra le parti.
Con le note depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.01.2025 le parti hanno dato atto della pendenza di serie e concrete trattative per la formalizzazione di un accordo secondo la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 18.07.2024 e la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 23.10.2025.
Con note sostitutive di detta udienza, le parti hanno dato atto che l'attrice opponente ha provveduto al pagamento dell'importo € 10.000,00 a saldo di ogni pretesa vantata da per i Controparte_1 titoli di cui al decreto ingiuntivo N. 1072/2023 del 13.09.2023 come previsto nella proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalle parti, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti e rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
La causa è stata stata quindi rimessa in decisione senza termini ex art 189 c.p.c.
***** 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 (RG
1947/2023) con cui il Tribunale di Pisa ha intimato a di pagare in favore della Parte_1
l'importo di € 20.000,00 dovuto a titolo di restituzione de doppio della Controparte_1 caparra confirmatoria ex art 1385 c.c. in ragione dell'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza della proposta d'acquisto da essa sottoscritta con cui aveva promesso in vendita alla
'unità immobiliare di sua proprietà posta in Pisa, Piazza Francesco Carrara Controparte_1
n. 5, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in 567,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre spese vive per euro 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA.
2. Con l'azione svolta, la difesa opponente ha eccepito l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'insussistenza dei requisiti della esigibilità e liquidità del credito azionato e l'invalidità e/o annullabilità della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti per vizio del consenso della TE determinato dall'errore nella valutazione delle effettive conseguenze del negozio giuridico de quo.
L'opposta ha replicato contestando la presunta invalidità della proposta conciliativa e deducendo l'esigibilità e liquidità del credito azionato.
3. Tuttavia, nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con previsione del pagamento rateizzato dell'importo di euro 10.000,00 in favore della n 10 rate mensili consecutive Controparte_1 di € 1.000,00 ciascuna, con diritto del creditore di procedere per il recupero coattivo dell'intero importo ingiunto in caso di inadempimento, con decorrenza 31.12.2024. Con note costitutive dell'udienza del 23.10.2025 hanno quindi dato atto dell'avvenuta esecuzione dell'accordo medio tempore raggiunto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
4. In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere è categoria di origine giurisprudenziale che “può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000
e successive conformi) e adoperata, sino a divenire “diritto vivente” - secondo la definizione coniata dalla Corte costituzionale per definire l'interpretazione consolidata di norme giuridiche da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità - come formula terminativa dei processi ai quali non si attagliano pienamente le figure della rinuncia agli atti o all'azione (si veda anche Cass. civ., sez. III,
8.09.2008, n. 22650).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario, un'ipotesi in cui la fattispecie è da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quando non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua fisiologica conclusione. La pronuncia va emessa quindi ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel novero delle fattispecie, ricorrendo le quali si può dichiarare cessata la materia del contendere, rientra senza dubbio quella in cui – come avvenuto nel giudizio in esame - successivamente all'istaurarsi del giudizio le parti diano atto dell'accordo transattivo raggiunto sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice, con previsione di un pagamento rateale oggetto di monitoraggio, e quindi del venir meno il motivo della lite che aveva dato origine alla controversia.
5. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più la lite neppure in ordine alle spese di lite, che sono integralmente compensate fra le parti, come da accordo.
Il medesimo accordo è altresì recepito nella parte in cui le parti hanno stabilito la rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
REVOCA il D.I. n. 1072/2023 (RG 1947/2023) del Tribunale di Pisa;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PRENDE ATTO della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Si comunichi.
Pisa, 30/10/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino