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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2882 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divisione e vertente
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
A. Manzoni n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo De
Maio e dall'avv. Vincenzo De Simone, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di questi ultimi;
- ATTRICE -
E
, C.F. , residente in [...]di Controparte_1 C.F._2
Sangro (AQ) alla via Porta Napoli snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Fera, presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola
F11, via G. Porzio n. 4 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO –
assegnata a sentenza nel corso dell'udienza del 2 luglio 2024 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “1. Ordinare lo scioglimento – ai sensi dell'art. 1114 c.c. in natura, laddove ne ricorrano i presupposti, ovvero tramite vendita del cespite e ripartizione pro quota del prezzo – della comunione esistente tra la dott.ssa e l'avv. Parte_1 [...] sull'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli, alla via CP_1
Michelangelo da Caravaggio 70, piano 3, interno 9, avente consistenza di dodici vani catastali, riportata NCEU del Comune di Napoli come segue: sez. CHI, foglio 9, par. 170, sub. 9, Z.C. 10, cat. A/2, cl. 7, vani 12, superficie cat. 217 mq, R.C. € 2912,82, il tutto previo esperimento di ogni attività all'uopo propedeutica e/o necessaria;
2. Porre i costi del presente giudizio e quelli necessari ai fini della divisione a carico di controparte, atteso che quest'ultima ha ingiustificatamente ritenuto di disertare il tentativo di mediazione, obbligando dunque l'odierna attrice a promuovere il presente giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione”.
Per parte convenuta: “si precisa che necessita, prima dell'eventuale divisione la valutazione della frazionabilità materiale dell'immobile. Con riserva di ogni eccezione con rigetto della richiesta di addebito al comparente delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto che Parte_1 fosse ordinata la divisione dell'immobile sito in Napoli alla via Michelangelo da
Caravaggio n. 70, piano 3, int. 9, in catasto nel NCEU del Comune di Napoli alla sez.
CHI, foglio 9, p.lla 170, sub. 9, riferendo di averlo acquistato, per la quota indivisa del 50%, con atto per notaio rep. 414990, racc. 12926 del 11.04.2019 Persona_1
e che proprietario della residua quota del 50% era suo fratello Controparte_1
Ha evidenziato che era suo diritto, ai sensi dell'art. 1114 c.c., quello di ottenere la divisione del cespite, divenendo titolare di una parte determinata della cosa comune;
di aver conferito mandato, ai fini dello scioglimento della comunione, al notaio di redigere relazione da cui emergessero le risultanze delle visure Persona_2 catastali relative all'immobile, la quale aveva evidenziato l'assenza di gravami ed iscrizioni pregiudizievoli sul bene;
di avere, infine, esperito il procedimento di
2 mediazione obbligatoria, non andato a buon fine data l'assenza non giustificata della parte convocata.
Tutto ciò premesso ha concluso nei termini in epigrafe riportati.
Si è costituito il convenuto non contestando la domanda di parte attrice sia in ordine alla richiesta di divisione, che in ordine alla misura delle quote indivise di comproprietà, ma chiedendo che fosse valutata la frazionabilità in natura dell'immobile.
Ammessa ed espletata consulenza d'ufficio, vi sono stati successivamente tentativi di incontro fra i tecnici delle parti, volti ad individuare i lavori occorrenti per ripristinare la conformità catastale e rendere commerciabile l'immobile.
Nel corso dell'udienza del 2 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile e non può essere allo stato accolta.
Il consulente d'ufficio ing. nella relazione depositata in data Persona_3
25.11.2023, ha accertato che vi è un difetto di conformità fra le risultanze delle planimetrie catastali e lo stato effettivo dei luoghi, essendovi una differente distribuzione interna degli ambienti ed altresì degli elementi non sanabili (verande poste sui balconi e tettoia sul terrazzo a livello). Giacché l'immobile è, inoltre, di fatto già distinto in due unità immobiliari, occorreva, per procedere ad una sua divisione in natura, presentare richiesta di frazionamento urbanistico del cespite e di frazionamento catastale.
Nonostante l'invito in tal senso, le parti non hanno provveduto ai predetti adempimenti sicché, allo stato attuale, l'immobile non è divisibile.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di un precedente contrasto, hanno affermato che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3
3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 8230 del 22.03.2019).
In adesione alla summenzionata giurisprudenza, operandosi una distinzione concettuale fra regolarità urbanistica e commerciabilità del bene, non è configurabile nullità dell'atto di acquisto né nella incompletezza del titolo abilitativo, né nella presenza di una difformità rispetto al titolo abilitativo formatasi successivamente al rilascio del titolo stesso.
Tale giurisprudenza, peraltro, non fa venire meno le disposizioni del d.l,. 78/2010, come convertito in legge, il quale ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della legge n.
52 del 1985, stabilendo che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Trattasi di previsione prevista a pena di nullità, applicabile anche alle divisioni giudiziali, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 25021 del 07.10.2019, relativa all'applicabilità dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 alle domande giudiziali di scioglimento di comunioni ereditarie)
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. civ., sent.
n. 17990 del 14.09.2016) che il giudice ha l'obbligo di verificare, prima di emettere pronunce giudiziali che abbiano l'effetto di trasferire la proprietà di un bene immobile, il rispetto di quanto prescritto in tema di conformità catastale dall'art. 29,
4 comma 1 bis, della legge 29/1985 e che l'omesso accertamento, pur non determinando la nullità della sentenza, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 sono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio.
La citata sentenza, in motivazione, afferma quanto segue: “secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotto con decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali,
i quali, invece, null'altro dovrebbero contenere se non l'indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico.
Considerato che
la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, “l'esclusione”, appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.
Ne consegue che la riscontrata difformità catastale oggettiva, ancor oggi sussistente, rende impossibile emanare una pronuncia di divisione proprio perché, anche se l'art. 29, comma 1 bis, della legge 29/1985 fa riferimento agli “atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi”, detta pronuncia produce, per l'appunto, il parallelo effetto traslativo.
Se, perciò, tanto la conformità urbanistico/edilizia, quanto quella catastale sono condizioni dell'azione, la loro mancanza deve indurre a ritenere la domanda di divisione inammissibile per mancanza di una delle due condizioni dell'azione.
5 Stante la particolarità della questione processuale, l'interesse di entrambe le parti a richiedere la divisione del cespite, la mancata attivazione di entrambe le parti per ripristinare la conformità catastale del bene da dividere, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza d'ufficio, come da decreto di liquidazione emesso in data odierna.
Va disposta la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs.
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stato presente all'incontro di mediazione del 21/12/2021, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 2882/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
contro , ogni altra domanda ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di divisione;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido a carico di entrambe le parti in causa le spese della consulenza d'ufficio;
d) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 16 gennaio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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