Articolo 6 della Legge 12 ottobre 1949, n. 771
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 novembre 1949
Art. 6.
I dipendenti di altre Amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949