TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente estensore dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2703/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Gabriele D'Annunzio, 35 95128 Catania, presso lo studio dell'avvocato SACCONE FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA S.M. DELLA CATENA N.143, presso lo studio dell'avvocato
D'ALESSANDRO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Catania il 31/07/1985 dal quale sono nati quattro figli, Controparte_1
RA (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) maggiorenni ed Per_1
economicamente autonomi, (nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non Per_2
economicamente autonoma e minore (nato a [...] il [...]), ha chiesto al Tribunale Per_3
di pronunciare la separazione personale dalla moglie con addebito.
Il ricorrente ha altresì chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore e della figlia Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente con collocamento esclusivo o Per_2
quantomeno prevalente presso il padre, l'assegnazione a se stesso della casa coniugale, per continuare a vivervi con i figli, un contributo per il mantenimento di e di pari ad Per_3 Per_2
euro 200,00 per ciascun figlio da porre a carico della madre, oltre al 50% delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di addebito, Controparte_1
l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
prevalente presso l'abitazione del padre e un più ampio diritto di visita per la madre, l'assegnazione della casa al marito, nulla per il mantenimento e le spese straordinarie del minore , il rigetto Per_3
della prova per testi chiesta dal ricorrente.
All'udienza del 24/10/2024, le parti sono comparse personalmente ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
stante il raggiungimento di un accordo tra le parti, i procuratori hanno chiesto di mutare il rito in consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
2 Preso atto dell'accordo delle parti, il giudice delegato ha quindi disposto la trasformazione della separazione secondo il rito di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 16/04/2025
per il deposito dell'accordo definitivo.
Le parti hanno quindi depositato l'accordo alle condizioni che di seguito si riportano:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i quali Controparte_1 Parte_1
ultimi hanno contratto matrimonio concordatario, in Catania (CT), il cui relativo atto è stato
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Catania (Atto n. 1147 P.II S. A -anno
1985).
2) Disporre, per il figlio, l'affido condiviso con collocazione presso il padre, Controparte_2
; Il diritto di visita del minore nei confronti della di lui madre è subordinato al Parte_1
gradimento dello stesso;
3) Dichiarare che la sig.ra , la quale non presta attività lavorativa e versa in Controparte_1
precarie condizioni di salute, è onerata a contribuire indirettamente al mantenimento del figlio
- in misura commisurata alla propria capacità economica -, mediante versamento della Per_3
somma di € 150,00, mensili da corrispondere entro il giorno quindici di ciascun mese;
tale somma,
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria ISTAT.
4) Onerare le parti alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere
in favore del figlio secondo le linee guida del Tribunale di Catania. Tali spese debbono essere
concordate tra le parti, in caso contrario rimarranno a carico della parte che le ha decise e
sostenute;
5) Statuire che l'assegno unico, pari ad euro 233,00 mensili, sia attribuito al 100% al sig.
; Parte_1
3 6) Dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente da ciascun coniuge a titolo di mantenimento
personale;
7) Il Sig. rinunzia alla richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra Pt_1
; CP_1
8) Compensare le spese del procedimento;
9) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, dell'emananda decisione all'Ufficiale di
Stato civile di Catania per la relativa annotazione nel registro atti di Matrimonio”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2703/2024 r.g. ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
4 OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 1147, parte 2 serie A, anno 1985).
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente estensore dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2703/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Gabriele D'Annunzio, 35 95128 Catania, presso lo studio dell'avvocato SACCONE FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA S.M. DELLA CATENA N.143, presso lo studio dell'avvocato
D'ALESSANDRO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Catania il 31/07/1985 dal quale sono nati quattro figli, Controparte_1
RA (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) maggiorenni ed Per_1
economicamente autonomi, (nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non Per_2
economicamente autonoma e minore (nato a [...] il [...]), ha chiesto al Tribunale Per_3
di pronunciare la separazione personale dalla moglie con addebito.
Il ricorrente ha altresì chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore e della figlia Per_3
maggiorenne non economicamente autosufficiente con collocamento esclusivo o Per_2
quantomeno prevalente presso il padre, l'assegnazione a se stesso della casa coniugale, per continuare a vivervi con i figli, un contributo per il mantenimento di e di pari ad Per_3 Per_2
euro 200,00 per ciascun figlio da porre a carico della madre, oltre al 50% delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di addebito, Controparte_1
l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
prevalente presso l'abitazione del padre e un più ampio diritto di visita per la madre, l'assegnazione della casa al marito, nulla per il mantenimento e le spese straordinarie del minore , il rigetto Per_3
della prova per testi chiesta dal ricorrente.
All'udienza del 24/10/2024, le parti sono comparse personalmente ed il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
stante il raggiungimento di un accordo tra le parti, i procuratori hanno chiesto di mutare il rito in consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
2 Preso atto dell'accordo delle parti, il giudice delegato ha quindi disposto la trasformazione della separazione secondo il rito di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 16/04/2025
per il deposito dell'accordo definitivo.
Le parti hanno quindi depositato l'accordo alle condizioni che di seguito si riportano:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i quali Controparte_1 Parte_1
ultimi hanno contratto matrimonio concordatario, in Catania (CT), il cui relativo atto è stato
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Catania (Atto n. 1147 P.II S. A -anno
1985).
2) Disporre, per il figlio, l'affido condiviso con collocazione presso il padre, Controparte_2
; Il diritto di visita del minore nei confronti della di lui madre è subordinato al Parte_1
gradimento dello stesso;
3) Dichiarare che la sig.ra , la quale non presta attività lavorativa e versa in Controparte_1
precarie condizioni di salute, è onerata a contribuire indirettamente al mantenimento del figlio
- in misura commisurata alla propria capacità economica -, mediante versamento della Per_3
somma di € 150,00, mensili da corrispondere entro il giorno quindici di ciascun mese;
tale somma,
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria ISTAT.
4) Onerare le parti alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere
in favore del figlio secondo le linee guida del Tribunale di Catania. Tali spese debbono essere
concordate tra le parti, in caso contrario rimarranno a carico della parte che le ha decise e
sostenute;
5) Statuire che l'assegno unico, pari ad euro 233,00 mensili, sia attribuito al 100% al sig.
; Parte_1
3 6) Dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente da ciascun coniuge a titolo di mantenimento
personale;
7) Il Sig. rinunzia alla richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra Pt_1
; CP_1
8) Compensare le spese del procedimento;
9) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, dell'emananda decisione all'Ufficiale di
Stato civile di Catania per la relativa annotazione nel registro atti di Matrimonio”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2703/2024 r.g. ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.:
4 OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 1147, parte 2 serie A, anno 1985).
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
5