Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 35/2025, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
SILVIA NATALIA CASTAGNA,
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MASSIMO MOSCHENI, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
i coniugi, come sopra rappresentati e difesi
CONGIUNTAMENTE RICORRONO
All'Ill.mo Tribunale adito affinché, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, Voglia accogliere le seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 4
1. Dichiarare Lo scioglimento del matrimonio, celebrato tra le parti in data 24.09.2016 presso il
Comune di Calolziocorte con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Calolziocorte (LC) al n. 17 p.I anno 2016;
2. Ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Nessuna statuizione si rende necessaria sull'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito e che la moglie ha già lasciato in occasione della separazione, provvedendo all'acquisto di altro immobile;
4. Le parti altresì dichiarano di non avere pendenze patrimoniali, anche in relazione al contributo al mantenimento in favore della IG determinato in € 500,00, ad oggi regolarmente Pt_2
corrisposto dal Sig. e che non hanno e non avranno piu' nulla a che pretendere l'una Pt_1 dall'altro per nessuna ragione e/o titolo connessi al pregresso matrimonio, fatto salvo l'esatto versamento cui al punto che segue a titolo di assegno divorzile una tantum;
5. Per accordo dei Ricorrenti, valutate le rispettive ed attuali posizioni reddituali, le rispettive
soluzioni abitative ed i rispettivi mezzi di sostentamento, si pattuisce per il Sig. la Parte_1
corresponsione a favore della IG , a titolo di una tantum divorzile, della somma Parte_2 complessiva di € 10.000,00 ( Euro Diecimila,00) in un'unica soluzione entro e non oltre la data di udienza di comparizione parti, che verrà fissata, previo parere positivo del P.M., a mezzo bonifico bancario IBAN [...];
6. La Sig.ra con la ricezione della somma di cui sopra, dichiara di non avere piu' nulla a Pt_2
che pretendere dal Sig. e si dichiara consapevole del fatto di non poter avanzare il futuro Pt_1
qualsivoglia pretesa di natura economica;
le parti dichiarano altresì , di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
7. A parziale modifica del punto 5) della separazione, le parti si accordano perché la gestione di
OY , sia esclusivamente a carico della IG così come le spese ad esso collegate;
Pt_2
8. Compensi legali compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 21.1.2025, è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate e con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta con decreto di omologa del 7.2.2023, dopo il deposito delle dichiarazioni di cui al punto 2), prot. All.
C) al d.p. n. 2086 bis. Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì, e hanno dichiarato di non volersi Parte_1 Parte_2
riconciliare e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.1.2025, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in data 24.9.2016 in Calolziocorte, trascritto al n. 17, parte I, dell'anno Pt_2
pagina 3 di 4 IL GIUDICE rel.
Dott. Dario Colasanti
IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, alle condizioni in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.