TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 3351/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. Imparato), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
handicap grave;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo di essere affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92; che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il ricorrente, pur totalmente invalido, non è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, risultando comunque portatore di handicap grave ai sensi del citato art. 3, comma 3° con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28 marzo 2023); che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il presente giudizio non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di un qualche beneficio assistenziale, CP_1 consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che il ricorrente è portatore di handicap grave come sopra indicato, con decorrenza dal 28 marzo 2023; che, stante l'esito del giudizio (implicante il rigetto di parte della domanda attrice), stimasi corretto porre a carico dell' la metà delle spese processuali CP_1 oltre che le spese inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che (nato ad [...] in data [...]) non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risulta portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 28 marzo 2023; condanna l a rifondere a parte ricorrente la metà delle spese CP_1 processuali (in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p.o.), metà pari ad € 1.400,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 12 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 3351/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. A. Imparato), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
handicap grave;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo di essere affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92; che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il ricorrente, pur totalmente invalido, non è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, risultando comunque portatore di handicap grave ai sensi del citato art. 3, comma 3° con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28 marzo 2023); che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il presente giudizio non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di un qualche beneficio assistenziale, CP_1 consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che il ricorrente è portatore di handicap grave come sopra indicato, con decorrenza dal 28 marzo 2023; che, stante l'esito del giudizio (implicante il rigetto di parte della domanda attrice), stimasi corretto porre a carico dell' la metà delle spese processuali CP_1 oltre che le spese inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che (nato ad [...] in data [...]) non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risulta portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 28 marzo 2023; condanna l a rifondere a parte ricorrente la metà delle spese CP_1 processuali (in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p.o.), metà pari ad € 1.400,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 12 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)