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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 25049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 29.06.2022, rimessa al
Collegio con ordinanza del 25.07.2024 e discussa nella camera di consiglio del 04.12.2024, promossa da
C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
MI, via Ponte di Legno n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. MONDONICO MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
MI, via Fiuggi n. 37, rappresentato e difeso dagli avv.ti GUERRERI GIGLIOLA e PISTORELLO
JACOPO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 29.07.2022.
Oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato in data 18.07.2024): Parte_1
“a) affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori con collocamento presso la madre in via Ponte di
Legno 1;
b) diritti di visita del padre da procedere inizialmente in ambito protetto e, successivamente, da concordarsi secondo alternanza secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione;
c) assegno di mantenimento per € 400,00 mensili da versarsi al 20 di ogni mese sul contocorrente bancario intestato alla SI.ra ; Parte_1
Pagina 1 di 12 d) le spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche saranno poste
a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese straordinarie, in considerazione del regime di esclusività sopra richiamato saranno prese direttamente dalla madre affidataria con facoltà, per il padre, di opporsi alle stesse solo per gravi motivi da comunicarsi tempestivamente. Il pagamento dell'importo di tali spese sarà posto al 50% tra i coniugi ivi compreso le spese di babysitter e campi estivi.”.
Per (come da foglio depositato in data 19.07.2024): Controparte_1
“CHIEDE che l'ill.mo Giudice adito
DICHIARI la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai signori
[...]
e in data 18 giugno 2011, in regime di comunione dei beni, trascritto Parte_1 Controparte_1 presso lo Stato Civile del Comune di MI atto n. 229, parte 2, reg. 1, serie A, anno 2011 alle seguenti
CONDIZIONI
Nel merito e in via principale:
- rigettare ogni contraria e/o nuova domanda e/o istanza eventualmente formulata da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto:
1) confermare l'affido dei figli minori ed all'Ente territorialmente competente R_ Per_2 con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare di MI, via Ponte di Legno, fino a quando ritornerà attuabile la disposizione di affidamento condiviso a entrambi i genitori, revocandone la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) disporre il diritto di visita del padre come da progetto e, successivamente, quando ritenuto dall'Ente Affidatario nell'interesse dei figli minori da concordarsi secondo alternanza, confermando gli incarichi attualmente in essere ai Servizi Sociali del Comune di MI con potere di regolamentazione, calendarizzazione e progressiva liberalizzazione delle visite padre/figli, delle telefonate, nonché delle frequentazioni dei minori con il ramo parentale paterno;
3) confermare che il padre, anche in virtù dell'accordo già raggiunto tra le parti e stante l'attuale assenza di tempi di permanenza dei minori con quest'ultimo, contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) e, a seguito della ripresa del regolare diritto di visita paterno, il minor importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) così come concordato in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo del Tribunale di MI che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Pagina 2 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) invitare i genitori a collaborare con l'ente affidatario e con i professionisti che avranno incarico
i minori.
In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre agli oneri di legge.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a MI il 18.06.2011 (atto trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di MI all'atto n. 229, parte II, serie A, anno 2011). Dall'unione sono nati , il 24.07.2012, ed , il 22.05.2015. R_ Per_2
Con decreto n. 545/2020 emesso in data 25.05.2020 il Tribunale di MI ha omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi, come concordate dagli stessi, disponendo: l'affido dei minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, assegnata alla madre;
la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera (con la madre finché non reperirà un'abitazione e, quando avrà reperito un'abitazione, riportandoli nella casa familiare dopo cena), oltre al martedì (dall'uscita da scuola fino alle ore 18:30) e al mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola fino alle ore 20 ovvero, quando avrà un'abitazione, fino alle ore 21 dopo cena), oltre a un altro giorno infrasettimanale se il weekend è di spettanza della madre;
l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei minori mediante l'importo mensile di € 300 (€ 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 29.06.2022 a chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con e di Controparte_1 disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli inizialmente in ambito protetto e successivamente secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione, il contributo
Pagina 3 di 12 paterno nel mantenimento dei minori mediante l'importo mensile di € 400, oltre al 50% delle spese scolastiche e al 50% delle spese straordinarie (comprensive di baby sitter e campi estivi).
A fondamento delle sue richieste la ricorrente ha rappresentato, oltre a un miglioramento della capacità reddituale del sig. un notevole peggioramento dei rapporti fra i coniugi, al punto CP_1 da impedire una serena ottemperanza degli accordi presi in sede di separazione e da sfociare nella condanna del sig. con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 02.12.2021 dal Tribunale CP_1 di MI, alla reclusione di anni 1 e mesi 6, con concessione della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 2, c.p.
Con decreto del 28.07.2022 il Presidente f.f., letto il ricorso, ha fissato l'udienza del 15.11.2022 per la comparizione personale dei coniugi avanti a sé, assegnando termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al coniuge resistente e termine a quest'ultimo per il deposito di memoria difensiva.
Con memoria difensiva depositata in data 02.11.2022 , contestando l'asserito Controparte_1 miglioramento delle sue capacità reddituali e precisando che, con decreto provvisorio emesso il
18.02.2021, il TM di MI ha disposto l'affido dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per le decisioni inerenti al collocamento dei minori e ai loro rapporti con il padre, nonché del padre per le scelte educative, sanitarie e scolastiche, e con incarico ai SS di mantenere i minori collocati presso la madre, di regolamentare i rapporti padre-figli in Spazio
Neutro, di sottoporre i minori ad approfondita valutazione NPI e di attivare tutti gli interventi ritenuti necessari, favorendo la presa in carico del padre presso il CPS e i percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, ha chiesto confermarsi: l'affido all'Ente dei minori, con prevalente collocamento degli stessi presso la madre, fino a quando potrà attuarsi l'affido condiviso, revocando la limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come in essere e, successivamente, secondo il criterio dell'alternanza, tenuto conto dell'interesse dei minori e dei turni lavorativi del padre;
il contributo paterno nel mantenimento dei minori nell'importo mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, con disponibilità del padre di corrispondere la metà dei costi relativi al percorso di educativa per i minori.
All'udienza presidenziale del 21.11.2022, tenutasi a seguito di differimento per esigenze di ruolo, il
Presidente f.f., dato atto della pendenza del procedimento n. 329/2021 avanti al TM di MI (che ha provvisoriamente disposto l'affido all'Ente dei minori, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli in modalità protetta e osservata, la presa in carico del padre presso il CPS, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori e l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna), sentite ampiamente le parti, che si sono dichiarate concordi, considerata l'attuale assenza di permanenza dei minori con il papà, a rideterminare il contributo paterno nel mantenimento dei minori nella somma mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie (con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario), ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
“1) conferma, allo stato, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di MI procedimento n. 329/21 nell'ambito del quale è stato pronunciato decreto provvisorio n. 1507/2021
2) dà atto dell'accordo delle parti ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità di coppia, rivolgendosi ad un centro convenzionato con suddivisione dei costi in ragione del 50% e prestando sin d'ora il consenso all'acquisizione di una relazione;
Pagina 4 di 12 3) pone a carico di anche sull'accordo delle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dicembre
2022 dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di MI che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazionerichiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Pagina 5 di 12 Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale-di comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo”. Quindi il Presidente f.f., stante la richiesta di entrambi i procuratori delle parti di rinviare l'udienza senza chiusura della fase presidenziale al fine di acquisire una relazione aggiornata dei SS del
Comune di MI e di verificare la decisione del procedimento pendente avanti al TM, ha rinviato la causa all'udienza del 30.03.2023, assegnando termine ai SS per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare che desse conto dell'andamento degli incontri padre-figli e dell'eventuale progressiva liberalizzazione degli stessi (mediante attivazione dell'educativa domiciliare/territoriale), dell'andamento della presa in carico del padre da parte del CPS (acquisendo una relazione del servizio specialistico), dell'andamento del percorso di supporto alla genitorialità intrapreso dalle parti (acquisendo una relazione da parte del centro convenzionato cui le stesse si saranno rivolte).
All'udienza del 30.03.2023 il Presidente f.f., dato atto del deposito delle relazioni dei SS, del consultorio e del CPS, esaminate nel contradditorio delle parti, ha confermato i provvedimenti già assunti all'udienza del 21.11.2022, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 19.10.2023, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa, a parte resistente per la costituzione in giudizio e ai SS per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 26.09.2023.
All'udienza del 19.10.2023 il Giudice, dato atto del deposito delle relazioni di aggiornamento richieste ai SS e sentite le parti, che hanno rinunciato alla richiesta dei termini istruttori e hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti vigenti, ha confermato la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS, rinviando il procedimento all'udienza del 22.02.2024 e assegnando ai SS termine per trasmettere una relazione aggiornata della situazione del nucleo e dei minori, avuto particolare riguardo alla qualità della relazione tra i genitori, alla qualità della relazione padre-figli e allo stato di benessere psico fisico dei minori, allegando le relazioni dei professionisti Cont che seguono , di , del e del R_ CP_2 CP_3
All'udienza del 20.06.2024, tenutasi a seguito di rinvio disposto su richiesta dei SS (che hanno rappresentato la necessità, avviati gli incarichi, di almeno 4 mesi per effettuare una prima valutazione), il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 25.07.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le parti hanno precisato le proprie conclusioni formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i richiesti termini e riservandosi di riferire al collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.12.2024.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 6 di 12 È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data 18.06.2011: i coniugi si sono Parte_1 Controparte_1 separati come da verbale di separazione personale del 17.02.2020, omologato dal Tribunale di MI con decreto del 25.05.2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 29.06.2022.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga che e vivono separati dalla data della Parte_1 Controparte_1 separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di R_
(24.07.2012) ed BE (22.05.2015), il Collegio osserva innanzitutto che, come statuito dal TM di MI (prima con decreto provvisorio del 18.02.2021, poi con decreto definitivo del 02.02.2023)
e confermato dai provvedimenti interinali assunti nel corso del presente procedimento, i minori sono stati affidati all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di MI.
È stata altresì disposta la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per tutte le decisioni in ordine al collocamento dei minori e ai loro rapporti con il padre, nonché la limitazione della responsabilità genitoriale del solo padre per le scelte educative, sanitarie e scolastiche relative ai minori.
Invero, il procedimento dinnanzi al TM ha rivelato una situazione familiare in cui il padre manifestava pensieri ossessivi, esplosioni di rabbia e indifferenza verso le ricadute dei propri comportamenti sui figli, oltre che anaffettività e incapacità di empatia verso gli stessi, con diagnosi di disturbo ossessivo- compulsivo e rifiuto di cura, mentre la madre, pur essendo il punto di riferimento genitoriale dei minori, faticava ad assumere un'adeguata posizione di tutela nei confronti dei minori, oscillando tra preoccupazione, agitazione e desiderio di far crescere i bambini con entrambe le figure genitoriali.
Successivamente, dalle relazioni del Servizio sociale dell'Ente Affidatario, incaricato nel corso del presente procedimento di proseguire nel massiccio monitoraggio del nucleo, oltre che di attivare una pluralità interventi in favore dei genitori e della prole, è emerso quanto segue.
Rispetto alle capacità genitoriali della madre, i SS hanno rappresentato che “Le insicurezze presenti nello svolgere il proprio ruolo materno, dipendenti dalla sua storia personale e famigliare, sono diminuite nel tempo anche se la signora chiede molto aiuto agli operatori coinvolti soprattutto quando è in difficoltà con l'ex marito. Questo conferma una buona fiducia negli operatori, una consapevolezza dei propri limiti, la disponibilità a mettersi in discussione e il desiderio di non creare ulteriori problemi ai figli, già provati dalle pregresse vicissitudini famigliari e dalle ancora presenti difficoltà comunicative tra i genitori […] Si sente talvolta affaticata rispetto allo svolgere da sola la funzione più normativa, di rispetto delle regole” (cfr. relazione del 09.02.2023). Col tempo, è emerso come la madre si sia mostrata sempre attenta ad entrambi i figli, apparendo “più sicura del proprio ruolo genitoriale, consapevole delle fatiche presenti che mostra saper affrontare in modo sufficientemente sereno e adeguato” e sentendosi “maggiormente gratificata nella relazione con entrambi i figli che la riconoscono come figura a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà ma anche per condividere confidenze e momenti piacevoli” (cfr. relazione del 15.05.2024).
Pagina 7 di 12 Alla luce quindi del percorso realizzato e degli obiettivi con lo stesso raggiunti, stante l'ormai buona capacità della sig.ra di riflettere su di sé, sul proprio ruolo, sui figli e sulla relazione con Parte_1 loro, mostrandosi altresì capace di autocritica, i SS hanno ritenuto concluso il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dalla stessa, con l'auspicio di mantenere incontri periodici e, al bisogno, con l'assistente sociale di riferimento (cfr. relazione del 15.05.2024). Il padre, invece, è in cura all'Ospedale Niguarda di MI dal giugno 2021 con la diagnosi di disturbo bipolare e, nel corso degli anni, ha mantenuto rapporti regolari con il CPS, registrando un miglioramento del quadro psicoaffettivo, accompagnato da un miglior adattamento anche negli altri contesti di vita, mostrandosi fortemente interessato e motivato a far parte della vita dei figli (cfr. relazione clinica del 10.03.2023).
Tuttavia, il medico psichiatra che lo ha in cura, dott.ssa , ha segnalato che “a fronte di una Per_3 condizione precedente di buon compenso e stabilità clinica, negli ultimi mesi si è osservato un parziale peggioramento del quadro psicopatologico in termini di maggiore insofferenza, rivendicatività e polemica sia nei confronti della ex moglie che del percorso in atto coi Servizi Sociali.
Il peggioramento appare almeno in parte reattivo ad una serie di sollecitazioni ambientali”, tra le quali la richiesta di affido esclusivo espresso dalla moglie “vissuta come un non riconoscimento del suo ruolo genitoriale nei confronti dei figli”, le tempistiche dell'iter di valutazione in corso e “il non ampliamento, nel periodo considerato, delle visite ai figli, fortemente e congruamente voluto dal paziente”, oltre ad alcuni rimandi ricevuti dal personale educativo domiciliare “vissuti come svalutanti e giudicanti”. Detto peggioramento ha imposto un incremento della terapia farmacologia, che ha condotto a “un miglioramento del quadro clinico parziale, con minima attuazione degli aspetti di rivendicatività, a fronte di una peggiore tollerabilità farmacologica” (cfr. relazione clinica del
26.06.2024).
La dott.ssa ha quindi concluso nel senso di ritenere che “il peggioramento clinico Per_3 osservato rappresenti non tanto la manifestazione di un quadro di scompenso timico o psicotico, quanto piuttosto l'espressione di una difficoltà del paziente nell'affrontare ed adattarsi all'attuale situazione, alla luce di costituzionali aspetti di semplicità cognitiva e fragilità personologica”; che, al fine di favorire il pieno recupero di una condizione di benessere e serenità, sia utile “supportare il più possibile il paziente rispetto ai diversi fattori di sollecitazione citati, accogliendo ove possibile la richiesta di maggiore spazio coi figli anche nell'ottica di fornire una rassicurazione concreta e di immediata comprensibilità, garantendo una comunicazione validante e costruttiva da parte degli operatori coinvolti” (cfr. relazione clinica del 26.06.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente, da un lato, che entrambi i genitori abbiano messo in atto un cospicuo lavoro di messa in discussione di sé come persone e come genitori, dimostrando di sapersi affidare al sostegno di figure esperte e di volersi attivare per migliorarsi e rivestire con coscienza il proprio ruolo genitoriale;
dall'altro, che durante tutto l'iter processuale, nonostante i diversificati interventi dei SS (ADM, presa in carico del padre presso il CPS, percorsi di supporto individuale dei genitori, percorso congiunto alla genitorialità presso ), il conflitto tra i CP_3 genitori è rimasto sempre alto e tuttora non accenna a diminuire.
Il vero nodo ancora da sciogliere resta, infatti, la forte tensione e conflittualità della coppia genitoriale, che fatica a intraprendere un dialogo sano e costruttivo, rischiando di perdere di vista il benessere psico-fisico dei minori e di consentire a incomprensioni e atteggiamenti ostili di sfociare in stalli decisionali pregiudizievoli per gli stessi.
Pagina 8 di 12 Sul punto, sin dalla relazione del 13.03.2023, i SS hanno evidenziato come “le problematiche riscontrate all'interno del nucleo sono per lo più attinenti proprio alle difficoltà comunicative tra i genitori, considerato che, invece, il rapporto tra ognuno di essi ed i figli è buono”; difficoltà comunicative, da ultimo, confermate anche nella relazione di aggiornamento che i SS hanno redatto in data 04.10.2023, nonché nella relazione educativa redatta dall'educatore domiciliare in data
07.05.2024, che denuncia l'ancora attuale inesistenza di comunicazione tra i genitori. Anche gli operatori incaricati di gestire gli incontri tra padre e minori, hanno ribadito come “la criticità maggiore risieda nella difficoltà di comunicazione tra i genitori e nella qualità in cui questa si mette in atto, fatto che riverbera in modo evidente sui minori” (cfr. relazione del 20.03.2023). Lo stesso Servizio Giunco ha sottolineato che il breve percorso congiunto alla genitorialità “ha messo in luce le reciproche diffidenze e pregiudizi che, attualmente, non possono essere affrontate in un percorso congiunto in quanto entrambi i genitori hanno provato a mettere in evidenza le criticità dell'altro, senza mettersi in discussione rispetto alle proprie modalità relazionali”, ritenendo
“maggiormente utile per i genitori svolgere dei percorsi personali per riflettere sulle proprie modalità relazionali e comunicative” (cfr. relazione del 28.02.2024).
Finché nella dinamica relazionale della coppia genitoriale, la dimensione del conflitto prevarrà sugli interessi e sulle esigenze dei minori e l'incapacità di dialogo si tradurrà in incapacità di mediare efficacemente le personali posizioni in favore delle esigenze dei figli, non potrà esserci spazio per una gestione condivisa della genitorialità.
Inoltre, pacifico che i genitori non attuino ancora meccanismi funzionali di comunicazione, occorre mantenere in favore degli stessi un supporto nella costruzione di un confronto quanto più tutelante per ed , che limiti il rischio di allontanamento di questi ultimi dalla figura paterna R_ Per_2
e conservi l'investimento nella relazione affettiva che i medesimi stanno costruendo con il padre.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, allo stato, l'unico assetto prospettabile sia l'affido dei minori ed alla madre, con limitazione della R_ Per_2 responsabilità di entrambi i genitori per le decisioni in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori.
Quanto al collocamento dei minori, le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto entrambe, in adesione ai provvedimenti attualmente in vigore, il collocamento prevalente dei minori presso e con la mamma, soluzione che il Collegio ritiene di condividere considerato che gli stessi vivono stabilmente con quest'ultima da quando i genitori si sono separati e il papà ha lasciato definitivamente l'abitazione familiare.
Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori i Servizi Sociali devono essere incaricati di regolamentare modalità e tempi di visita di ed presso e con il R_ Per_2 papà, al fine di garantire ai primi la fattiva presenza del padre nella loro vita e di accordare al secondo il supporto necessario per rivestire un ruolo genitoriale attivo e consapevole, tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni, considerato altresì il rilevante miglioramento che ha consentito la sostituzione degli incontri quindicinali in Spazio
Neutro con una maggior frequenza di visita sul territorio o presso l'abitazione della nonna paterna alla presenza dell'educatore.
La situazione descritta impone, inoltre, di mantenere attivo il monitoraggio dei Servizi Sociali sull'intero nucleo familiare, dovendo a tal fine essere delegato al SS medesimo il compito di:
- proseguire nel sostegno educativo domiciliare che affianchi i minori presso le abitazioni materna e paterna, ove ritenuto opportuno;
Pagina 9 di 12 - attivare, come suggerito dalla valutazione clinico-psicologica del 13.02.2024, un percorso terapeutico in favore di , che lo affianchi nel suo percorso di crescita e lo aiuti ad R_ affrontare le difficoltà manifestate;
- attivare ogni altro percorso di supporto per i minori ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità in modo da supportare entrambi i genitori nell'esercizio della rispettiva funzione genitoriale e attivare/proseguire gli interventi di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, nell'auspicio che gli stessi interrompano finalmente la dinamica disfunzionale che connota la loro relazione e al fine di maturare una maggiore co-responsabilità genitoriale, in modo tale che entrambi possano gradualmente divenire partecipi e promotori di una sana crescita di ed e R_ Per_2 capaci di una comunicazione adulta, rispettosa e di fiducia reciproca.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Ritiene il Collegio che debba essere confermato quanto previsto in sede di separazione personale dei coniugi e, dunque, che la casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, debba essere assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole.
Sul contributo paterno nel mantenimento dei figli minori.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli minori – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
A ciò consegue che le istanze come sopra avanzate, già recepite dal Tribunale con provvedimento reso all'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2022, devono trovare integrale accoglimento e il
Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite.
Stante la natura necessaria del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento della prole, della limitazione di entrambi con riferimento alle visite e e dell'accordo in ordine alla necessità di mantenere attivi tutti i supporti, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 25049/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a MI il 18.06.2011 (atto trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di MI all'atto n. 229, parte II, serie A, anno 2011); 2) Dispone l'affido dei figli minori , nato il [...], ed , nata il R_ Per_2
22.05.2015, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
Pagina 10 di 12 (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori che resta delegata ai SS del
Comune di MI
4) Conferma gli incarchi già delegati al SS del Comune di MI, delegando gli stessi, in collaborazione con le competenti ASST, a:
• Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
• Mantenere i minori collocati in via prevalente presso l'abitazione materna, sita in MI, via Ponte di Legno n. 1;
• Regolamentare modalità e tempi di visita di ed presso e con il papà, R_ Per_2 tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni;
• Attivare/proseguire i percorsi psicologici individuali e di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• Proseguire il sostegno educativo domiciliare che affianchi i minori presso le abitazioni materna e paterna;
• Attivare un percorso terapeutico in favore di , che lo affianchi nel suo percorso R_ di crescita e lo aiuti ad affrontare le difficoltà manifestate;
• Attivare, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso di supporto psicologico per i minori;
5) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, alla madre, perché continui ad abitarla con la prole;
6) Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei figli minori versando alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00 (con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat
(Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
Pagina 11 di 12 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail indicata dal genitore) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di MI.
Così deciso in MI, il 04.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 29.06.2022, rimessa al
Collegio con ordinanza del 25.07.2024 e discussa nella camera di consiglio del 04.12.2024, promossa da
C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
MI, via Ponte di Legno n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. MONDONICO MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
MI, via Fiuggi n. 37, rappresentato e difeso dagli avv.ti GUERRERI GIGLIOLA e PISTORELLO
JACOPO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 29.07.2022.
Oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato in data 18.07.2024): Parte_1
“a) affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori con collocamento presso la madre in via Ponte di
Legno 1;
b) diritti di visita del padre da procedere inizialmente in ambito protetto e, successivamente, da concordarsi secondo alternanza secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione;
c) assegno di mantenimento per € 400,00 mensili da versarsi al 20 di ogni mese sul contocorrente bancario intestato alla SI.ra ; Parte_1
Pagina 1 di 12 d) le spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche saranno poste
a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese straordinarie, in considerazione del regime di esclusività sopra richiamato saranno prese direttamente dalla madre affidataria con facoltà, per il padre, di opporsi alle stesse solo per gravi motivi da comunicarsi tempestivamente. Il pagamento dell'importo di tali spese sarà posto al 50% tra i coniugi ivi compreso le spese di babysitter e campi estivi.”.
Per (come da foglio depositato in data 19.07.2024): Controparte_1
“CHIEDE che l'ill.mo Giudice adito
DICHIARI la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai signori
[...]
e in data 18 giugno 2011, in regime di comunione dei beni, trascritto Parte_1 Controparte_1 presso lo Stato Civile del Comune di MI atto n. 229, parte 2, reg. 1, serie A, anno 2011 alle seguenti
CONDIZIONI
Nel merito e in via principale:
- rigettare ogni contraria e/o nuova domanda e/o istanza eventualmente formulata da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto:
1) confermare l'affido dei figli minori ed all'Ente territorialmente competente R_ Per_2 con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare di MI, via Ponte di Legno, fino a quando ritornerà attuabile la disposizione di affidamento condiviso a entrambi i genitori, revocandone la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) disporre il diritto di visita del padre come da progetto e, successivamente, quando ritenuto dall'Ente Affidatario nell'interesse dei figli minori da concordarsi secondo alternanza, confermando gli incarichi attualmente in essere ai Servizi Sociali del Comune di MI con potere di regolamentazione, calendarizzazione e progressiva liberalizzazione delle visite padre/figli, delle telefonate, nonché delle frequentazioni dei minori con il ramo parentale paterno;
3) confermare che il padre, anche in virtù dell'accordo già raggiunto tra le parti e stante l'attuale assenza di tempi di permanenza dei minori con quest'ultimo, contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) e, a seguito della ripresa del regolare diritto di visita paterno, il minor importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) così come concordato in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo del Tribunale di MI che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Pagina 2 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) invitare i genitori a collaborare con l'ente affidatario e con i professionisti che avranno incarico
i minori.
In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre agli oneri di legge.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a MI il 18.06.2011 (atto trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di MI all'atto n. 229, parte II, serie A, anno 2011). Dall'unione sono nati , il 24.07.2012, ed , il 22.05.2015. R_ Per_2
Con decreto n. 545/2020 emesso in data 25.05.2020 il Tribunale di MI ha omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi, come concordate dagli stessi, disponendo: l'affido dei minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, assegnata alla madre;
la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli minori a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera (con la madre finché non reperirà un'abitazione e, quando avrà reperito un'abitazione, riportandoli nella casa familiare dopo cena), oltre al martedì (dall'uscita da scuola fino alle ore 18:30) e al mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola fino alle ore 20 ovvero, quando avrà un'abitazione, fino alle ore 21 dopo cena), oltre a un altro giorno infrasettimanale se il weekend è di spettanza della madre;
l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei minori mediante l'importo mensile di € 300 (€ 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 29.06.2022 a chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con e di Controparte_1 disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli inizialmente in ambito protetto e successivamente secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione, il contributo
Pagina 3 di 12 paterno nel mantenimento dei minori mediante l'importo mensile di € 400, oltre al 50% delle spese scolastiche e al 50% delle spese straordinarie (comprensive di baby sitter e campi estivi).
A fondamento delle sue richieste la ricorrente ha rappresentato, oltre a un miglioramento della capacità reddituale del sig. un notevole peggioramento dei rapporti fra i coniugi, al punto CP_1 da impedire una serena ottemperanza degli accordi presi in sede di separazione e da sfociare nella condanna del sig. con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 02.12.2021 dal Tribunale CP_1 di MI, alla reclusione di anni 1 e mesi 6, con concessione della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 2, c.p.
Con decreto del 28.07.2022 il Presidente f.f., letto il ricorso, ha fissato l'udienza del 15.11.2022 per la comparizione personale dei coniugi avanti a sé, assegnando termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al coniuge resistente e termine a quest'ultimo per il deposito di memoria difensiva.
Con memoria difensiva depositata in data 02.11.2022 , contestando l'asserito Controparte_1 miglioramento delle sue capacità reddituali e precisando che, con decreto provvisorio emesso il
18.02.2021, il TM di MI ha disposto l'affido dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per le decisioni inerenti al collocamento dei minori e ai loro rapporti con il padre, nonché del padre per le scelte educative, sanitarie e scolastiche, e con incarico ai SS di mantenere i minori collocati presso la madre, di regolamentare i rapporti padre-figli in Spazio
Neutro, di sottoporre i minori ad approfondita valutazione NPI e di attivare tutti gli interventi ritenuti necessari, favorendo la presa in carico del padre presso il CPS e i percorsi psicologici e di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, ha chiesto confermarsi: l'affido all'Ente dei minori, con prevalente collocamento degli stessi presso la madre, fino a quando potrà attuarsi l'affido condiviso, revocando la limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come in essere e, successivamente, secondo il criterio dell'alternanza, tenuto conto dell'interesse dei minori e dei turni lavorativi del padre;
il contributo paterno nel mantenimento dei minori nell'importo mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, con disponibilità del padre di corrispondere la metà dei costi relativi al percorso di educativa per i minori.
All'udienza presidenziale del 21.11.2022, tenutasi a seguito di differimento per esigenze di ruolo, il
Presidente f.f., dato atto della pendenza del procedimento n. 329/2021 avanti al TM di MI (che ha provvisoriamente disposto l'affido all'Ente dei minori, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli in modalità protetta e osservata, la presa in carico del padre presso il CPS, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori e l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna), sentite ampiamente le parti, che si sono dichiarate concordi, considerata l'attuale assenza di permanenza dei minori con il papà, a rideterminare il contributo paterno nel mantenimento dei minori nella somma mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie (con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario), ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi:
“1) conferma, allo stato, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di MI procedimento n. 329/21 nell'ambito del quale è stato pronunciato decreto provvisorio n. 1507/2021
2) dà atto dell'accordo delle parti ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità di coppia, rivolgendosi ad un centro convenzionato con suddivisione dei costi in ragione del 50% e prestando sin d'ora il consenso all'acquisizione di una relazione;
Pagina 4 di 12 3) pone a carico di anche sull'accordo delle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dicembre
2022 dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di MI che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazionerichiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;
Pagina 5 di 12 Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale-di comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo”. Quindi il Presidente f.f., stante la richiesta di entrambi i procuratori delle parti di rinviare l'udienza senza chiusura della fase presidenziale al fine di acquisire una relazione aggiornata dei SS del
Comune di MI e di verificare la decisione del procedimento pendente avanti al TM, ha rinviato la causa all'udienza del 30.03.2023, assegnando termine ai SS per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare che desse conto dell'andamento degli incontri padre-figli e dell'eventuale progressiva liberalizzazione degli stessi (mediante attivazione dell'educativa domiciliare/territoriale), dell'andamento della presa in carico del padre da parte del CPS (acquisendo una relazione del servizio specialistico), dell'andamento del percorso di supporto alla genitorialità intrapreso dalle parti (acquisendo una relazione da parte del centro convenzionato cui le stesse si saranno rivolte).
All'udienza del 30.03.2023 il Presidente f.f., dato atto del deposito delle relazioni dei SS, del consultorio e del CPS, esaminate nel contradditorio delle parti, ha confermato i provvedimenti già assunti all'udienza del 21.11.2022, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 19.10.2023, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa, a parte resistente per la costituzione in giudizio e ai SS per trasmettere una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 26.09.2023.
All'udienza del 19.10.2023 il Giudice, dato atto del deposito delle relazioni di aggiornamento richieste ai SS e sentite le parti, che hanno rinunciato alla richiesta dei termini istruttori e hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti vigenti, ha confermato la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS, rinviando il procedimento all'udienza del 22.02.2024 e assegnando ai SS termine per trasmettere una relazione aggiornata della situazione del nucleo e dei minori, avuto particolare riguardo alla qualità della relazione tra i genitori, alla qualità della relazione padre-figli e allo stato di benessere psico fisico dei minori, allegando le relazioni dei professionisti Cont che seguono , di , del e del R_ CP_2 CP_3
All'udienza del 20.06.2024, tenutasi a seguito di rinvio disposto su richiesta dei SS (che hanno rappresentato la necessità, avviati gli incarichi, di almeno 4 mesi per effettuare una prima valutazione), il Giudice, sentite le parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 25.07.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le parti hanno precisato le proprie conclusioni formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i richiesti termini e riservandosi di riferire al collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.12.2024.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 6 di 12 È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data 18.06.2011: i coniugi si sono Parte_1 Controparte_1 separati come da verbale di separazione personale del 17.02.2020, omologato dal Tribunale di MI con decreto del 25.05.2020; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 29.06.2022.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga che e vivono separati dalla data della Parte_1 Controparte_1 separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di R_
(24.07.2012) ed BE (22.05.2015), il Collegio osserva innanzitutto che, come statuito dal TM di MI (prima con decreto provvisorio del 18.02.2021, poi con decreto definitivo del 02.02.2023)
e confermato dai provvedimenti interinali assunti nel corso del presente procedimento, i minori sono stati affidati all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di MI.
È stata altresì disposta la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per tutte le decisioni in ordine al collocamento dei minori e ai loro rapporti con il padre, nonché la limitazione della responsabilità genitoriale del solo padre per le scelte educative, sanitarie e scolastiche relative ai minori.
Invero, il procedimento dinnanzi al TM ha rivelato una situazione familiare in cui il padre manifestava pensieri ossessivi, esplosioni di rabbia e indifferenza verso le ricadute dei propri comportamenti sui figli, oltre che anaffettività e incapacità di empatia verso gli stessi, con diagnosi di disturbo ossessivo- compulsivo e rifiuto di cura, mentre la madre, pur essendo il punto di riferimento genitoriale dei minori, faticava ad assumere un'adeguata posizione di tutela nei confronti dei minori, oscillando tra preoccupazione, agitazione e desiderio di far crescere i bambini con entrambe le figure genitoriali.
Successivamente, dalle relazioni del Servizio sociale dell'Ente Affidatario, incaricato nel corso del presente procedimento di proseguire nel massiccio monitoraggio del nucleo, oltre che di attivare una pluralità interventi in favore dei genitori e della prole, è emerso quanto segue.
Rispetto alle capacità genitoriali della madre, i SS hanno rappresentato che “Le insicurezze presenti nello svolgere il proprio ruolo materno, dipendenti dalla sua storia personale e famigliare, sono diminuite nel tempo anche se la signora chiede molto aiuto agli operatori coinvolti soprattutto quando è in difficoltà con l'ex marito. Questo conferma una buona fiducia negli operatori, una consapevolezza dei propri limiti, la disponibilità a mettersi in discussione e il desiderio di non creare ulteriori problemi ai figli, già provati dalle pregresse vicissitudini famigliari e dalle ancora presenti difficoltà comunicative tra i genitori […] Si sente talvolta affaticata rispetto allo svolgere da sola la funzione più normativa, di rispetto delle regole” (cfr. relazione del 09.02.2023). Col tempo, è emerso come la madre si sia mostrata sempre attenta ad entrambi i figli, apparendo “più sicura del proprio ruolo genitoriale, consapevole delle fatiche presenti che mostra saper affrontare in modo sufficientemente sereno e adeguato” e sentendosi “maggiormente gratificata nella relazione con entrambi i figli che la riconoscono come figura a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà ma anche per condividere confidenze e momenti piacevoli” (cfr. relazione del 15.05.2024).
Pagina 7 di 12 Alla luce quindi del percorso realizzato e degli obiettivi con lo stesso raggiunti, stante l'ormai buona capacità della sig.ra di riflettere su di sé, sul proprio ruolo, sui figli e sulla relazione con Parte_1 loro, mostrandosi altresì capace di autocritica, i SS hanno ritenuto concluso il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dalla stessa, con l'auspicio di mantenere incontri periodici e, al bisogno, con l'assistente sociale di riferimento (cfr. relazione del 15.05.2024). Il padre, invece, è in cura all'Ospedale Niguarda di MI dal giugno 2021 con la diagnosi di disturbo bipolare e, nel corso degli anni, ha mantenuto rapporti regolari con il CPS, registrando un miglioramento del quadro psicoaffettivo, accompagnato da un miglior adattamento anche negli altri contesti di vita, mostrandosi fortemente interessato e motivato a far parte della vita dei figli (cfr. relazione clinica del 10.03.2023).
Tuttavia, il medico psichiatra che lo ha in cura, dott.ssa , ha segnalato che “a fronte di una Per_3 condizione precedente di buon compenso e stabilità clinica, negli ultimi mesi si è osservato un parziale peggioramento del quadro psicopatologico in termini di maggiore insofferenza, rivendicatività e polemica sia nei confronti della ex moglie che del percorso in atto coi Servizi Sociali.
Il peggioramento appare almeno in parte reattivo ad una serie di sollecitazioni ambientali”, tra le quali la richiesta di affido esclusivo espresso dalla moglie “vissuta come un non riconoscimento del suo ruolo genitoriale nei confronti dei figli”, le tempistiche dell'iter di valutazione in corso e “il non ampliamento, nel periodo considerato, delle visite ai figli, fortemente e congruamente voluto dal paziente”, oltre ad alcuni rimandi ricevuti dal personale educativo domiciliare “vissuti come svalutanti e giudicanti”. Detto peggioramento ha imposto un incremento della terapia farmacologia, che ha condotto a “un miglioramento del quadro clinico parziale, con minima attuazione degli aspetti di rivendicatività, a fronte di una peggiore tollerabilità farmacologica” (cfr. relazione clinica del
26.06.2024).
La dott.ssa ha quindi concluso nel senso di ritenere che “il peggioramento clinico Per_3 osservato rappresenti non tanto la manifestazione di un quadro di scompenso timico o psicotico, quanto piuttosto l'espressione di una difficoltà del paziente nell'affrontare ed adattarsi all'attuale situazione, alla luce di costituzionali aspetti di semplicità cognitiva e fragilità personologica”; che, al fine di favorire il pieno recupero di una condizione di benessere e serenità, sia utile “supportare il più possibile il paziente rispetto ai diversi fattori di sollecitazione citati, accogliendo ove possibile la richiesta di maggiore spazio coi figli anche nell'ottica di fornire una rassicurazione concreta e di immediata comprensibilità, garantendo una comunicazione validante e costruttiva da parte degli operatori coinvolti” (cfr. relazione clinica del 26.06.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente, da un lato, che entrambi i genitori abbiano messo in atto un cospicuo lavoro di messa in discussione di sé come persone e come genitori, dimostrando di sapersi affidare al sostegno di figure esperte e di volersi attivare per migliorarsi e rivestire con coscienza il proprio ruolo genitoriale;
dall'altro, che durante tutto l'iter processuale, nonostante i diversificati interventi dei SS (ADM, presa in carico del padre presso il CPS, percorsi di supporto individuale dei genitori, percorso congiunto alla genitorialità presso ), il conflitto tra i CP_3 genitori è rimasto sempre alto e tuttora non accenna a diminuire.
Il vero nodo ancora da sciogliere resta, infatti, la forte tensione e conflittualità della coppia genitoriale, che fatica a intraprendere un dialogo sano e costruttivo, rischiando di perdere di vista il benessere psico-fisico dei minori e di consentire a incomprensioni e atteggiamenti ostili di sfociare in stalli decisionali pregiudizievoli per gli stessi.
Pagina 8 di 12 Sul punto, sin dalla relazione del 13.03.2023, i SS hanno evidenziato come “le problematiche riscontrate all'interno del nucleo sono per lo più attinenti proprio alle difficoltà comunicative tra i genitori, considerato che, invece, il rapporto tra ognuno di essi ed i figli è buono”; difficoltà comunicative, da ultimo, confermate anche nella relazione di aggiornamento che i SS hanno redatto in data 04.10.2023, nonché nella relazione educativa redatta dall'educatore domiciliare in data
07.05.2024, che denuncia l'ancora attuale inesistenza di comunicazione tra i genitori. Anche gli operatori incaricati di gestire gli incontri tra padre e minori, hanno ribadito come “la criticità maggiore risieda nella difficoltà di comunicazione tra i genitori e nella qualità in cui questa si mette in atto, fatto che riverbera in modo evidente sui minori” (cfr. relazione del 20.03.2023). Lo stesso Servizio Giunco ha sottolineato che il breve percorso congiunto alla genitorialità “ha messo in luce le reciproche diffidenze e pregiudizi che, attualmente, non possono essere affrontate in un percorso congiunto in quanto entrambi i genitori hanno provato a mettere in evidenza le criticità dell'altro, senza mettersi in discussione rispetto alle proprie modalità relazionali”, ritenendo
“maggiormente utile per i genitori svolgere dei percorsi personali per riflettere sulle proprie modalità relazionali e comunicative” (cfr. relazione del 28.02.2024).
Finché nella dinamica relazionale della coppia genitoriale, la dimensione del conflitto prevarrà sugli interessi e sulle esigenze dei minori e l'incapacità di dialogo si tradurrà in incapacità di mediare efficacemente le personali posizioni in favore delle esigenze dei figli, non potrà esserci spazio per una gestione condivisa della genitorialità.
Inoltre, pacifico che i genitori non attuino ancora meccanismi funzionali di comunicazione, occorre mantenere in favore degli stessi un supporto nella costruzione di un confronto quanto più tutelante per ed , che limiti il rischio di allontanamento di questi ultimi dalla figura paterna R_ Per_2
e conservi l'investimento nella relazione affettiva che i medesimi stanno costruendo con il padre.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, allo stato, l'unico assetto prospettabile sia l'affido dei minori ed alla madre, con limitazione della R_ Per_2 responsabilità di entrambi i genitori per le decisioni in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori.
Quanto al collocamento dei minori, le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto entrambe, in adesione ai provvedimenti attualmente in vigore, il collocamento prevalente dei minori presso e con la mamma, soluzione che il Collegio ritiene di condividere considerato che gli stessi vivono stabilmente con quest'ultima da quando i genitori si sono separati e il papà ha lasciato definitivamente l'abitazione familiare.
Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori i Servizi Sociali devono essere incaricati di regolamentare modalità e tempi di visita di ed presso e con il R_ Per_2 papà, al fine di garantire ai primi la fattiva presenza del padre nella loro vita e di accordare al secondo il supporto necessario per rivestire un ruolo genitoriale attivo e consapevole, tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni, considerato altresì il rilevante miglioramento che ha consentito la sostituzione degli incontri quindicinali in Spazio
Neutro con una maggior frequenza di visita sul territorio o presso l'abitazione della nonna paterna alla presenza dell'educatore.
La situazione descritta impone, inoltre, di mantenere attivo il monitoraggio dei Servizi Sociali sull'intero nucleo familiare, dovendo a tal fine essere delegato al SS medesimo il compito di:
- proseguire nel sostegno educativo domiciliare che affianchi i minori presso le abitazioni materna e paterna, ove ritenuto opportuno;
Pagina 9 di 12 - attivare, come suggerito dalla valutazione clinico-psicologica del 13.02.2024, un percorso terapeutico in favore di , che lo affianchi nel suo percorso di crescita e lo aiuti ad R_ affrontare le difficoltà manifestate;
- attivare ogni altro percorso di supporto per i minori ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità in modo da supportare entrambi i genitori nell'esercizio della rispettiva funzione genitoriale e attivare/proseguire gli interventi di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, nell'auspicio che gli stessi interrompano finalmente la dinamica disfunzionale che connota la loro relazione e al fine di maturare una maggiore co-responsabilità genitoriale, in modo tale che entrambi possano gradualmente divenire partecipi e promotori di una sana crescita di ed e R_ Per_2 capaci di una comunicazione adulta, rispettosa e di fiducia reciproca.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Ritiene il Collegio che debba essere confermato quanto previsto in sede di separazione personale dei coniugi e, dunque, che la casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, debba essere assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente della prole.
Sul contributo paterno nel mantenimento dei figli minori.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli minori – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
A ciò consegue che le istanze come sopra avanzate, già recepite dal Tribunale con provvedimento reso all'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2022, devono trovare integrale accoglimento e il
Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite.
Stante la natura necessaria del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento della prole, della limitazione di entrambi con riferimento alle visite e e dell'accordo in ordine alla necessità di mantenere attivi tutti i supporti, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 25049/2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a MI il 18.06.2011 (atto trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di MI all'atto n. 229, parte II, serie A, anno 2011); 2) Dispone l'affido dei figli minori , nato il [...], ed , nata il R_ Per_2
22.05.2015, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
Pagina 10 di 12 (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i minori che resta delegata ai SS del
Comune di MI
4) Conferma gli incarchi già delegati al SS del Comune di MI, delegando gli stessi, in collaborazione con le competenti ASST, a:
• Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
• Mantenere i minori collocati in via prevalente presso l'abitazione materna, sita in MI, via Ponte di Legno n. 1;
• Regolamentare modalità e tempi di visita di ed presso e con il papà, R_ Per_2 tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni;
• Attivare/proseguire i percorsi psicologici individuali e di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• Proseguire il sostegno educativo domiciliare che affianchi i minori presso le abitazioni materna e paterna;
• Attivare un percorso terapeutico in favore di , che lo affianchi nel suo percorso R_ di crescita e lo aiuti ad affrontare le difficoltà manifestate;
• Attivare, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, un percorso di supporto psicologico per i minori;
5) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in MI, via Ponte di Legno n. 1, alla madre, perché continui ad abitarla con la prole;
6) Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei figli minori versando alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00 (con la precisazione che la mensa scolastica è compresa nel mantenimento ordinario), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat
(Foi), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
Pagina 11 di 12 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail indicata dal genitore) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di MI.
Così deciso in MI, il 04.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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