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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3305/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 59 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. VASSALLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 22 CACCAMO, presso lo studio dell'Avv. SPISA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Termini Imerese, il 29 maggio 2007 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio
2024 e sottoscritto il 4 luglio 2024;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie e impegnandosi, fin d'ora, reciprocamente a prestare il consenso in ordine al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, anche ai fini dell'eventuale espatrio, nell'ipotesi in cui fosse previsto come necessario dalla legge;
2) la casa coniugale sita in Capaci via Caravaggio n. 7, di proprietà del IG.
pervenuta per successione mortis causa del padre, verrà rilasciata Pt_1 dalla IG.ra in favore del predetto IG. entro il CP_1 Parte_1 mese di settembre 2024; fino ad allora sarà abitata dalla ricorrente e dalla figlia. Tale pattuizione viene concordata fra le odierne parti in quanto il predetto immobile adibito a casa coniugale, costituito da una villetta unifamiliare con terreno pertinenziale, è situato al di fuori il centro abitato di
Capaci, in zona residenziale priva di servizi e collegamenti di trasporto pubblico. Inoltre, nel periodo invernale, l'area risulta scarsamente popolata.
Stante le superiori considerazioni, risulta eccessivamente gravoso per la IG.ra Per_ abitare unitamente alla figlia il predetto immobile quale CP_1 assegnataria della casa coniugale. Per tale motivo le parti concordano che la Per_ ricorrente insieme alla figlia si trasferirà, nel termine sopra indicato
(settembre 2024), in Termini Imerese via Michelangelo Buonarroti, 4 presso l'immobile abitato dai propri genitori, che risulta - per dimensioni e caratteristiche - idoneo ad ospitare anche la IG.ra e la figlia;
le parti CP_1 suddividerrano fra loro in modo concordato il mobilio e le suppellettili presenti, ad oggi, nella casa coniugale. Il IG. si impegna ed Parte_1
2 obbliga a farsi carico in via esclusiva delle spese di trasloco necessarie al trasferimento della IG.ra (con il mobilio e le suppellettili a lei attribuite) CP_1 in Termini Imerese;
trasloco da effettuarsi in un unica soluzione ed esclusivamente con l'ausilio di una ditta specializzata nel settore a scelta, quest'ultima, del IG. . Ne consegue che una volta rilasciata la casa Pt_1 coniugale da parte della IG.ra il IG. riprenderà il possesso CP_1 Pt_1 esclusivo ed il pieno esercizio della proprietà dell'immobile in questione. Per_ 3) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente con la madre in Termini Imerese via Michelangelo
Buonarroti, 4 presso l'immobile abitato dai genitori della IG.ra Tale CP_1 sistemazione verrà mantenuta fino a quando la IG.ra allo stato priva di CP_1 qualsivoglia attività lavorativa, sarà in grado di sostenere i costi per locare Per_ altro immobile da adibire a residenza sua e della figlia . Entrambi i ricorrenti provvederanno a curare la crescita, l'educazione e l'istruzione della figlia seguendone le naturali inclinazioni. Il SI. avrà il Parte_1 diritto di vedere e stare con la figlia liberamente, ogni volta che lo stesso lo richiederà, compatibilmente con gli impegni di studio della figlia minore e sempre previo accordo tra i genitori. Il periodo delle festività civili e religiose sarà regolato secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo Per_ delle parti. Durante le vacanze estive trascorrerà col padre tutto il tempo che vorrà, previo accordo tra i genitori e sempre in base agli impegni estivi della minore. Per ciò che attiene a tutte le altre festività ed ai ponti scolastici, il diritto di visita sarà liberamente concordato fra le parti.
4) Nel caso di contrasto e di mancato accordo in ordine alla disciplina del diritto di visita di cui al punto n. 3) i ricorrenti seguiranno le seguenti modalità: il martedì ed il venerdì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 nel periodo Per_ scolastico e nel periodo estivo e festivo sino alle ore 23,00. , inoltre, trascorrerà col padre e pernotterà presso l'abitazione di questi due fine settimana al mese, dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica nel periodo estivo, invece - nel periodo invernale - fino alle 18,00 Per_ della domenica. In caso di malattia di , nei giorni sopra indicati, il IG.
avrà la facoltà di andare a visitare la figlia presso l'immobile dove la Pt_1 bambina risiede in Termini Imerese. Durante le vacanze invernali (periodo di
3 Natale e Capodanno) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e, pertanto, la minore trascorrerà con la madre dal giorno del 24 dicembre al giorno 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio col padre, e così ad anni alterni. Anche durante le vacanze di Pasqua si seguirà il criterio dell'alternanza annuale cosicché la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni. Per il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola al 31 luglio) si precisa che verrà seguito lo stesso calendario e la stessa disciplina prevista per il periodo scolastico sopra descritta, mentre per il mese di agosto 2024 la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive alterandole con la Per_ madre;
a partire dall'estate 2025 nei mesi di luglio e agosto trascorrerà
20 giorni complessivi, anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui i coniugi decidano, nei giorni di loro spettanza, di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca.
5) In ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi si evidenzia che il IG. è Sottufficiale Dell'Esercito Italiano e Parte_1 svolge servizio presso il Comando Militare di Palermo, si allegano le dichiarazioni reddituali: modello 730/2021 che indica un reddito complessivo di € 31.838,00 - modello 730/2022 che indica un reddito complessivo di €
31.737,00 - modello 730/2023 che indica un reddito complessivo di €
34.510,00. Inoltre, percepisce l'assegno unico della figlia nella misura del
100% pari ad € 193,00. Il IG. è comproprietario con la madre ed il Pt_1 fratello della casa coniugale sita a Capaci in via Caravaggio n. 7 e della casa dei genitori sita in Capaci via Zima n. 20 acquistati per successione mortis causa del padre. A lui è intestata l'autovettura Fiat Idea Targata CR410NJ acquistata prima del matrimonio. La IG.ra laureata in CP_1 giurisprudenza, è casalinga e non percepisce alcun reddito, inoltre non risulta essere proprietaria di beni immobili o di mobili registrati.
6) Avuto riguardo alle condizioni economiche indicate al punto 5) e alla circostanza che la IG.ra lascia la casa coniugale al marito ed in CP_1 previsione dei costi di una futura locazione abitativa insieme alla figlia il SI.
4 si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tale somma verrà aumentata ad € 400,00 (quattrocento/00) con decorrenza dal mese di settembre 2025. Le spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva che si renderanno necessarie per la crescita,
l'educazione e il sano sviluppo della figlia saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. In caso di contrasto in ordine all'individuazione delle spese straordinarie le stesse verranno individuate e disciplinate secondo i criteri di cui al Protocollo IGlato dal Tribunale di Palermo il 02.07.2019 (n.
Prot. 23059 del 04.07.2019) che i ricorrenti dichiarano aver preso visione.
Inoltre, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Il IG. si impegna CP_1 Pt_1
a prestare presso i competenti uffici adeguato consenso affinché l'assegno unico sia erogato direttamente dall' a favore della IG.ra . CP_2 CP_1
Inoltre, i coniugi si impegnano a procedere alla variazione del modello ISEE.
Eventuali benefici reddituali erogabili dallo Stato per il sostegno ai nuclei familiari indigenti (assegno di inclusione o altro), non saranno calcolati - se percepiti dalla IG.ra - ai fini della eventuale revisione degli assegni di CP_1 mantenimento a favore della moglie o della figlia previsti nell'odierno ricorso.
7) Le decisioni di maggiore interesse della figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
8) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo dei genitori;
9) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla moglie la somma di € Pt_1
200,00 (duecento/00) a titolo di assegno mantenimento coniuge, considerato che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa, la somma verrà
5 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat-Foi.
10) Gli odierni ricorrenti convengono di dare esecuzione immediata alle pattuizioni contenute nell'odierno ricorso con la sottoscrizione e consequenziale deposito in Tribunale.”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3305/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 10 luglio 2024 e sottoscritto il 4 luglio
2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Termini Imerese al
N. 10 parte 2 serie A - anno 2007).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3305/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 59 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. VASSALLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 22 CACCAMO, presso lo studio dell'Avv. SPISA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Termini Imerese, il 29 maggio 2007 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio
2024 e sottoscritto il 4 luglio 2024;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie e impegnandosi, fin d'ora, reciprocamente a prestare il consenso in ordine al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, anche ai fini dell'eventuale espatrio, nell'ipotesi in cui fosse previsto come necessario dalla legge;
2) la casa coniugale sita in Capaci via Caravaggio n. 7, di proprietà del IG.
pervenuta per successione mortis causa del padre, verrà rilasciata Pt_1 dalla IG.ra in favore del predetto IG. entro il CP_1 Parte_1 mese di settembre 2024; fino ad allora sarà abitata dalla ricorrente e dalla figlia. Tale pattuizione viene concordata fra le odierne parti in quanto il predetto immobile adibito a casa coniugale, costituito da una villetta unifamiliare con terreno pertinenziale, è situato al di fuori il centro abitato di
Capaci, in zona residenziale priva di servizi e collegamenti di trasporto pubblico. Inoltre, nel periodo invernale, l'area risulta scarsamente popolata.
Stante le superiori considerazioni, risulta eccessivamente gravoso per la IG.ra Per_ abitare unitamente alla figlia il predetto immobile quale CP_1 assegnataria della casa coniugale. Per tale motivo le parti concordano che la Per_ ricorrente insieme alla figlia si trasferirà, nel termine sopra indicato
(settembre 2024), in Termini Imerese via Michelangelo Buonarroti, 4 presso l'immobile abitato dai propri genitori, che risulta - per dimensioni e caratteristiche - idoneo ad ospitare anche la IG.ra e la figlia;
le parti CP_1 suddividerrano fra loro in modo concordato il mobilio e le suppellettili presenti, ad oggi, nella casa coniugale. Il IG. si impegna ed Parte_1
2 obbliga a farsi carico in via esclusiva delle spese di trasloco necessarie al trasferimento della IG.ra (con il mobilio e le suppellettili a lei attribuite) CP_1 in Termini Imerese;
trasloco da effettuarsi in un unica soluzione ed esclusivamente con l'ausilio di una ditta specializzata nel settore a scelta, quest'ultima, del IG. . Ne consegue che una volta rilasciata la casa Pt_1 coniugale da parte della IG.ra il IG. riprenderà il possesso CP_1 Pt_1 esclusivo ed il pieno esercizio della proprietà dell'immobile in questione. Per_ 3) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente con la madre in Termini Imerese via Michelangelo
Buonarroti, 4 presso l'immobile abitato dai genitori della IG.ra Tale CP_1 sistemazione verrà mantenuta fino a quando la IG.ra allo stato priva di CP_1 qualsivoglia attività lavorativa, sarà in grado di sostenere i costi per locare Per_ altro immobile da adibire a residenza sua e della figlia . Entrambi i ricorrenti provvederanno a curare la crescita, l'educazione e l'istruzione della figlia seguendone le naturali inclinazioni. Il SI. avrà il Parte_1 diritto di vedere e stare con la figlia liberamente, ogni volta che lo stesso lo richiederà, compatibilmente con gli impegni di studio della figlia minore e sempre previo accordo tra i genitori. Il periodo delle festività civili e religiose sarà regolato secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo Per_ delle parti. Durante le vacanze estive trascorrerà col padre tutto il tempo che vorrà, previo accordo tra i genitori e sempre in base agli impegni estivi della minore. Per ciò che attiene a tutte le altre festività ed ai ponti scolastici, il diritto di visita sarà liberamente concordato fra le parti.
4) Nel caso di contrasto e di mancato accordo in ordine alla disciplina del diritto di visita di cui al punto n. 3) i ricorrenti seguiranno le seguenti modalità: il martedì ed il venerdì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 nel periodo Per_ scolastico e nel periodo estivo e festivo sino alle ore 23,00. , inoltre, trascorrerà col padre e pernotterà presso l'abitazione di questi due fine settimana al mese, dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica nel periodo estivo, invece - nel periodo invernale - fino alle 18,00 Per_ della domenica. In caso di malattia di , nei giorni sopra indicati, il IG.
avrà la facoltà di andare a visitare la figlia presso l'immobile dove la Pt_1 bambina risiede in Termini Imerese. Durante le vacanze invernali (periodo di
3 Natale e Capodanno) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e, pertanto, la minore trascorrerà con la madre dal giorno del 24 dicembre al giorno 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio col padre, e così ad anni alterni. Anche durante le vacanze di Pasqua si seguirà il criterio dell'alternanza annuale cosicché la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni. Per il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola al 31 luglio) si precisa che verrà seguito lo stesso calendario e la stessa disciplina prevista per il periodo scolastico sopra descritta, mentre per il mese di agosto 2024 la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive alterandole con la Per_ madre;
a partire dall'estate 2025 nei mesi di luglio e agosto trascorrerà
20 giorni complessivi, anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui i coniugi decidano, nei giorni di loro spettanza, di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca.
5) In ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi si evidenzia che il IG. è Sottufficiale Dell'Esercito Italiano e Parte_1 svolge servizio presso il Comando Militare di Palermo, si allegano le dichiarazioni reddituali: modello 730/2021 che indica un reddito complessivo di € 31.838,00 - modello 730/2022 che indica un reddito complessivo di €
31.737,00 - modello 730/2023 che indica un reddito complessivo di €
34.510,00. Inoltre, percepisce l'assegno unico della figlia nella misura del
100% pari ad € 193,00. Il IG. è comproprietario con la madre ed il Pt_1 fratello della casa coniugale sita a Capaci in via Caravaggio n. 7 e della casa dei genitori sita in Capaci via Zima n. 20 acquistati per successione mortis causa del padre. A lui è intestata l'autovettura Fiat Idea Targata CR410NJ acquistata prima del matrimonio. La IG.ra laureata in CP_1 giurisprudenza, è casalinga e non percepisce alcun reddito, inoltre non risulta essere proprietaria di beni immobili o di mobili registrati.
6) Avuto riguardo alle condizioni economiche indicate al punto 5) e alla circostanza che la IG.ra lascia la casa coniugale al marito ed in CP_1 previsione dei costi di una futura locazione abitativa insieme alla figlia il SI.
4 si impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Tale somma verrà aumentata ad € 400,00 (quattrocento/00) con decorrenza dal mese di settembre 2025. Le spese straordinarie di natura medica, scolastica e sportiva che si renderanno necessarie per la crescita,
l'educazione e il sano sviluppo della figlia saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. In caso di contrasto in ordine all'individuazione delle spese straordinarie le stesse verranno individuate e disciplinate secondo i criteri di cui al Protocollo IGlato dal Tribunale di Palermo il 02.07.2019 (n.
Prot. 23059 del 04.07.2019) che i ricorrenti dichiarano aver preso visione.
Inoltre, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Il IG. si impegna CP_1 Pt_1
a prestare presso i competenti uffici adeguato consenso affinché l'assegno unico sia erogato direttamente dall' a favore della IG.ra . CP_2 CP_1
Inoltre, i coniugi si impegnano a procedere alla variazione del modello ISEE.
Eventuali benefici reddituali erogabili dallo Stato per il sostegno ai nuclei familiari indigenti (assegno di inclusione o altro), non saranno calcolati - se percepiti dalla IG.ra - ai fini della eventuale revisione degli assegni di CP_1 mantenimento a favore della moglie o della figlia previsti nell'odierno ricorso.
7) Le decisioni di maggiore interesse della figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
8) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo dei genitori;
9) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla moglie la somma di € Pt_1
200,00 (duecento/00) a titolo di assegno mantenimento coniuge, considerato che la stessa non svolge alcuna attività lavorativa, la somma verrà
5 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat-Foi.
10) Gli odierni ricorrenti convengono di dare esecuzione immediata alle pattuizioni contenute nell'odierno ricorso con la sottoscrizione e consequenziale deposito in Tribunale.”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3305/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 10 luglio 2024 e sottoscritto il 4 luglio
2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Termini Imerese al
N. 10 parte 2 serie A - anno 2007).
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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