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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Luigi Elefante del foro di Mantova ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Grazioli n.7 46051 San Giorgio LL (MN)
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna (CF presso la cui sede è ex lege domiciliato in P.IVA_2 Bologna via Testoni n. 6
CONVENUTO
OGGETTO
VITTIME DEL DOVERE
MOTIVAZIONE
Con ricorso presentato in data 22\10\2024 – Appuntato scelto Parte_1 in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Rimini-Aliquota Radiomobile il quale in data 27\12\2012 mentre era comandato in pattuglia automontata a svolgere nel comune di Rimini servizio perlustrativo per l'attività di prevenzione dei reati e rilevata un auto che a forte velocità si muoveva nelle strade cittadine , con l'autovettura di istituto si poneva all'inseguimento della stessa riuscendo a
1 bloccarla dopo un lungo inseguimento ad alta velocità nel corso del quale riportava lesioni personali (DISCO ARTROSI CERVICALE CON ER CA IN C5 C6 E C6 C7 SEGNI DI SOFFERENZA RADICOLARE IN C6 A ) giudicate dipendenti da causa di servizio con decreto dell'Arma Pt_2 dei Carabinieri n. 4666 del 6.10.2017 con infermità ascritta alla tab. A categoria 8 – conveniva in giudizio il perché , previa Controparte_1 disapplicazione del Decreto del della Controparte_2
Pubblica Sicurezza a firma dal Capo della Polizia nella qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prot.n. Ass/3/E/8/NEG/AM/ datato 20.05.2024 e notificato a mezzo pec il 5.06.2024 che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento dello status di vittima perché gravato dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminata in seguito a sentenza ex art.444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Rimini , gli venisse giudizialmente riconosciuto il diritto ad essere riconosciuto Vittima del Dovere con una percentuale di invalidità almeno pari al 25% tale da permettergli di ottenere la speciale elargizione prevista dall'art. della legge n. 302 del 1990 nonché l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04.
Il si costituiva ritualmente in giudizio contestando le Controparte_1 ragioni del ricorrente .
La causa , istruita con la effettuazione di una CTU medico-legale , veniva decisa alla udienza del 17\07\2025.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , si impone l'accoglimento del ricorso .
Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 11018 del 27\04\2025 e le conformi della stessa sezione n. 8960\2023 , n. 7421\2023 e n. 17440\2022) “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla Legge n. 266 del 2005 art. 1 commi 563 e 564 abbia natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento ma non anche dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge", potendo la prescrizione riguardare i singoli ratei dei benefici assistenziali derivanti dal suddetto status in base ai principi generali di prescrizione decennale.
Esclusa, dunque, la prescrizione dell'azione volta ad accertare lo status di equiparato a vittima del dovere, in conformità al principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio, la domanda va delibata nel merito con riferimento innanzitutto alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge .
2 In punto di diritto va qui richiamata la Legge 23 dicembre 2005 n°266 che all'art 1 commi 562-565 ha disposto quanto segue: 562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Con il successivo D.P.R. 7 luglio2006 n°243 è stata fornita una regolamentazione normativa di dettaglio che ha permesso di disciplinare termini e modalità di attuazione dei succitati commi.
L'art.1 del predetto D.P.R. ha poi chiarito il significato di “missione di qualunque natura” di “particolari condizioni ambientali od operative”: “Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono : a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il
3 dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”.
Con riguardo in particolare alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 564, l. 266/2005 e, segnatamente, del requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, quale elemento qualificante di tale condizione rispetto alla dipendenza dell'evento dall'ordinario svolgimento del servizio, come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 (condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto) , la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. n. 6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018, Cass. n. 759 del 2017) che la condizione ambientale ed operativa “particolare” è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, vale a dire “normale”, cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. In tal senso si è affermato che “le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità̀ di quel particolare compito” (Cass. 29819/2022, Cass. 15449/2024).
Alla luce di tali premesse e dei criteri interpretativi forniti dal predetto D.P.R. e dalla giurisprudenza di legittimità , risulta pacifico e non contestato in atti come le permanenti lesioni invalidanti siano state subite dal ricorrente nell'ambito di una missione autorizzata dall'autorità gerarchicamente sovraordinata e caratterizzata da particolari condizioni ambientali od operative , bastando a tale fine considerare come il : abbia riportato infermità permanenti nel Parte_1 corso di un servizio comandato di vigilanza e controllo tipico di istituto;
le infermità contratte siano in rapporto causale diretto con i fatti di servizio e riconosciute dipendenti da causa di servizio;
le particolari, specifiche e straordinarie modalità del servizio (inseguimento ad alta velocità a bordo di veicolo istituzionale , frontale con autoveicolo fuggitivo) lo abbiano esposto a maggiore impegno psico-fisico ed a maggiori rischi, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto .
Va richiamata a tale riguardo Cass. Sez. L. n. 24592 del 05/10/2018 (Rv. 650679
- 01) che ha chiarito come la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non sia definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che
4 attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Né può costituire , in assenza di una specifica normativa in tale senso , condizione ostativa al riconoscimento dello status di vittima del dovere il fatto che il ricorrente a distanza di tre anni dall'infortunio di cui è causa sia stato sospeso dal servizio , essendo stata tale sanzione disciplinare irrogata per fatti diversi da quelli per cui si chiede il riconoscimento configuranti dei reati giudicati con sentenza di applicazione di pena emessa ex art.444 c.p.p. in data 9\12\2015 (irr.il 19\01\2016) estinti ex art. 445 cpv CPP .
Consegue dunque il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” e per gli effetti ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art.3,comma 3, D.P.R. 243/2006 tenuto dal ai fini Controparte_1 della concessione dei benefici assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006, dall'art. 1, commi 563/564, L.266/2005 e dalla Legge 204/2006 .
In merito alle ulteriori domande riguardanti i benefici economici connessi a tale status, deve preliminarmente rilevarsi la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, prevista dall'art. della legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con effetto dal 1.1.2006 trattandosi di un emolumento erogato una tantum, che il ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui all'art. 1, comma 565, l. 266/2005 : nella specie il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 1\09\2021 , quindici anni dopo dal momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, con conseguente prescrizione del credito.
Quanto agli ulteriori benefici oggetto di causa - aventi carattere permanente e per i quali la prescrizione investe solo i crediti maturati nel decennio antecedente il 1\09\2021 - si è reso necessario verificare l'esistenza dei presupposti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma L. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3 L. 206/2004, posto che, a mente delle disposizioni citate, il diritto alle provvidenze sorge solo in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Quanto ai corretti criteri medico-legali di calcolo della invalidità del ricorrente , va qui richiamato il seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
5 della Cassazione con sentenza n. 6214 del 24\02\2022 (Rv. 664036 - 01) : “ In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004 svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 ”.
E' stata pertanto espletata CTU medico-legale per l'accertamento dei postumi derivati dall'evento e la eventuale quantificazione secondo i criteri previsti dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 (S.U. 6214/2022).
Nella relazione di CTU depositata in data 18\06\2025 il consulente d'ufficio ha accertato che la percentuale complessiva di invalidità residuata al ricorrente è pari al 26%.
Si riportano qui di seguito le condivisibili argomentazioni scientifiche del perito:
“ …DIAGNOSI: Per quanto desumibile dagli atti acclusi al fascicolo, dalla storia clinica riferita e dalla obiettività riscontrata si può asserire che il signor Parte_1 in esito all'evento occorso nell'espletamento del servizio in data 27
[...] dicembre 2012 ha riportato: “DISCO ARTROSI CERVICALE CON ER CA IN C5 C6 E C6 C7 SEGNI DI SOFFERENZA RADICOLARE IN C6 A SINISTRA”. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI : La valutazione dell'invalidità complessiva è disciplinata dagli articoli 3 e 4 del d.p.r. 181/2009 ed esplicitata dalla seguente formula IC = DB+DM+ (IP-DB) laddove l' invalidità permanente è riferita alla capacità lavorativa e attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo tre comma tre della legge 29 dicembre 1992 numero 407, con il decreto del ministro della sanità redatto in data 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e quello determinato in base alle tabelle A, B E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 numero 915. La percentuale del danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138 comma uno 139 comma uno del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 e successive modificazioni. La valutazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico. Nel caso
6 di specie quindi, a parere dello scrivente, si può proporre la seguente sintesi valutativa: DANNO BIOLOGICO: letti i Barémes di riferimento, dalla storia clinica valutate le obiettività emerse in sede di accertamento peritale, applicati i criteri della analogia, può essere complessivamente valutato nella misura del 15% (quindici per cento) ; DANNO MORALE: tenuto conto dell'entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo oltre che della lesione alla dignità della persona connessi ed in rapporto all'evento dannoso: può essere valutato nella misura di 1/3 ( un terzo) del danno biologico;
INVALIDITA' PERMANENTE: la riduzione della capacità lavorativa può essere quantificata nella misura del 21% (ventuno per cento). Ciò premesso applicando la formula IC = DB+DM+ (IP-DB) ne deriva che : 15+5+(21-15=6)= 26…”.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Accertato dunque che la percentuale di invalidità di pertinenza del ricorrente quale Vittima del Dovere è superiore al 25% , il Controparte_1 dovrà essere condannato a corrispondere al ricorrente l'assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 2 comma 1 L. n. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 nell'importo di €.500,00 mensili oltre perequazioni elevato dall'art.4 comma 238 L.24 dicembre 2003 n.350 e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art.5 commi 3 e 4 L.206/2004 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dall'art.2 comma 105 L.244/2007 : benefici questi da riconoscere dal 1\09\2011 stante la maturata prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa .
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico del convenuto . CP_1
Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico del convenuto CP_1 anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
7 pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 22\10\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
: CP_1
1) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante :
− Dichiara il diritto di quale soggetto equiparato a vittima del Parte_1 dovere, ad essere inserito nell'elenco di cui all'att. 3 comma 3 DPR 243\2006 , a fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria , ad ottenere i medicinali di fascia C gratuiti ed all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica .
− Accertato che la percentuale di invalidità di pertinenza di Parte_1 quale Vittima del Dovere è superiore al 25% , condanna il
[...]
a corrispondere al ricorrente a decorrere dal 1\09\2011 CP_1 l'assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 2 comma 1 L. n. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 nell'importo di
€.500,00 mensili oltre perequazioni elevato dall'art.4 comma 238 L.24 dicembre 2003 n.350 e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art.5 commi 3 e 4 L.206/2004, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dall'art.2 comma 105 L.244/2007.
2) Rigetta per il resto il ricorso .
3) Condanna il – a cui integrale carico pone le Controparte_1 spese di CTU − alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.588,00 ( di cui € 338,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 17\07\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
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