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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 530/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 20.5.1982 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Raffaella D'Amario E
n. a Jesi il 29.9.1975, difeso dall'Avv. Raffaella Parte_2
D'Amario
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il
21.10.2024
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 27.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.10.2024, del seguente preciso tenore:
I ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
La casa coniugale - sita nel Comune di San Vito Chietino (CH), alla via Adriatica Nord n. 43 - viene assegnata alla signora Parte_1 unitamente ai mobili, agli arredi e pertinenze che la compongono affinchè la stessa possa viverci insieme ai figli minori. Il sig. lascerà la Parte_2 casa coniugale entro e non oltre il 30/11/2024, portando con sé i propri effetti personali e trasferirà altrove la propria dimora.
I ricorrenti concordemente stabiliscono che i figli minori e Per_1 Per_2 vengano affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in San Vito Chietino (CH), alla via Adriatica Nord n. 43, ove i minori manterranno la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. Dal momento che i turni di lavoro del sig. variano su base mensile, il Pt_2 diritto di visita potrà subire delle variazioni e, pertanto, il medesimo s'impegna, sin d'ora, a comunicare alla signora con almeno Pt_1 quindici giorni di preavviso, il proprio calendario lavorativo, non appena verrà a conoscenza del turno di lavoro che gli verrà assegnato per il mese successivo, indicando i giorni e gli orari in cui sarà disponibile per esercitare il proprio diritto di visita. In caso di variazioni impreviste nei turni di lavoro del sig. i coniugi si impegnano, sin d'ora, a concordare, Pt_2 con spirito collaborativo, nel preminente interesse dei figli minori, giorni e orari alternativi per permettere al padre di recuperare il tempo di visita eventualmente perso. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Pt_2 Per_1 Per_2
(compatibilmente con lo stato di salute degli stessi o con le eventuali esigenze e/o impegni o volontà espresse, in maniera difforme, dai minori medesimi e salvo eventuali impegni improrogabili di lavoro da parte del padre che dovranno essere comunicati alla sig.ra almeno Parte_1
48 ore prima), con le seguenti modalità: • Frequentazione settimanale: sia pagina 2 di 4 durante il periodo scolastico sia durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni venerdì e sabato mattina, dalle ore 8.00 andandoli a prendere a casa della madre e tenendoli con sé sino alle ore 17:00 e riaccompagnandoli a casa della madre;
• Weekend alternati: sia durante il periodo scolastico sia durante il periodo estivo, i minori e trascorreranno con il padre un fine settimana ogni Per_1 Per_2 quindici giorni, dal venerdì mattina, dalle ore 8:00 fino al sabato sera successivo (con pernottamento) sino alle ore 21:30, allorchè li riaccompagnerà a casa della madre. Nelle settimane in cui non è impegnato con il lavoro la domenica, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori dal venerdì mattina alle ore 8:00 sino alla domenica sera (con pernottamento) alle ore 20:00• Durante il periodo estivo: i minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi nel periodo che verrà definito concordemente dai genitori, tramite comunicazioni a mezzo dei rispettivi recapiti telefonici e, in caso di disaccordo, ad anni alternati, nel mese di luglio e di agosto. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali viaggi o spostamenti con i figli minori per i quali sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori. • Festività e ricorrenze: le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania) e pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché le varie ricorrenze annuali (compleanni, onomastici, festa della Repubblica, primo maggio, Santo Patrono e commemorazione dei defunti) saranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori, alternando le stesse sia per il periodo di riferimento sia per ciascun anno solare di riferimento (compatibilmente con le eventuali differenti esigenze di uno dei genitori, di natura imprevedibile ed eccezionale, di volta in volta comprovate o, comunque, accettate dall'altro e preventivamente comunicate). A titolo esemplificativo, se i minori trascorreranno il giorno di Pasqua del 2025 con la madre, il lunedì dell'Angelo successivo lo trascorreranno con il padre;
per converso, quindi, trascorreranno il giorno di Pasqua del 2026 con il padre, per rimanere con la madre il successivo lunedì dell'Angelo; e così via, di anno in anno, alternando ciascuna delle ricorrenze suindicate. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di loro e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento dei figli minori e , un
[...] Per_1 Per_2 assegno mensile, di € 200,00 (euro cento/00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente (ogni 12 mesi), secondo gli indici Istat, - da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico sul conto Bancoposta Click, intestato alla signora contrassegnato dal N. 001030169575 Pt_1
pagina 3 di 4 e contraddistinto dal seguente codice IBAN: IT80B 0760 11550 0001030169575. Le spese straordinarie riguardanti e Per_1 Per_2 saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie - per la cui determinazione si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Lanciano - dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, previo accordo da raggiungere tramite comunicazioni a mezzo delle rispettive utenze telefoniche (da comunicare all'altro/a in caso di modifica). L'assegno unico per i figli minori sarà percepito per intero dalla madre sig.ra Parte_1
I coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle suesposte condizioni, da essi stessi indicate, ratificate e confermate, prestandosi, altresì, vicendevole assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. I coniugi si impegnano reciprocamente, nell'interesse della prole, a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio nonchè a comunicare i rispettivi numeri di cellulare ed eventuali mutamenti degli stessi e a rendersi sempre reciprocamente reperibili alle proprie rispettive utenze di cellulare al fine di consentire le comunicazioni riguardanti i figli minori.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito Chietino (Anno 2014 n.
7 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 29.1.2025
Il Presidente
Massimo Canosa
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