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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 469/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 26.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte opposta ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Libero Bellintani. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
34/2024, emesso su istanza della cessionaria dal Tribunale di Controparte_1
Castrovillari in data 23.1.2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.238,82, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 290346572685 stipulato in data 23.6.2006 con la Citi Financial. Ha eccepito la prescrizione del credito e ha disconosciuto le firme sui due documenti relativi al contratto di finanziamento. Ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale Ordinario di Castrovillari adito, contrariis rejectis, ACCOGLIERE l'opposizione per come effettivamente proposta e, per l'effetto,
ANNULLARE il Decreto Ingiuntivo N. 34/2024 R.G. (N. 116/2024 R.G.A.C. – Tribunale Ordinario di Castrovillari – Sezione Civile – Dott. G. Laviola); CONDANNARE ( ), in persona del Legale Rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
Pro Tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore costituito.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Ai fini della definizione della causa assume rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente nel proprio atto di citazione. Come noto, ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). Occorre inoltre precisare che la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798).
Nel caso di specie il titolo posto da a base della propria domanda è Controparte_1 costituito dal contratto di finanziamento n. 290346572685, che risulta stipulato in data 23.6.2006 per l'importo complessivo di € 10.562,40, da restituire in n. 48 rate mensili da € 220,05 ciascuna, con prima scadenza al 5.8.2006. Dalla disamina della documentazione agli atti emerge che l'ultima rata del mutuo sarebbe quindi scaduta il 5.7.2010. Occorre a questo punto valutare l'idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale degli atti prodotti dalla parte opposta. Quanto alla comunicazione del 20.4.2017, spedita a mezzo raccomandata A/R n. 61507655914-7, l'opponente ha dedotto di non averla mai ricevuta, perché indirizzata in un luogo –Corigliano Calabro, Via dei Missionari n.
7- presso il quale egli non risiedeva nel periodo di invio della missiva in questione, per come risultante dal certificato di residenza storico allegato. Dagli atti risulta che la raccomandata in oggetto, spedita all'indirizzo sopra riportato, veniva restituita al mittente in data 4.5.2017 stante il “non curato ritiro”. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non
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necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore” (Cassazione civile sez. lav., 06/03/2003, n.3373). Ciò nondimeno, ritiene lo scrivente che perché possa ritenersi configurata la conoscenza legale dell'atto e dunque affinché possa operare la presunzione ad essa sottesa è comunque necessario che venga acclarata l'esistenza di un obiettivo collegamento tra il destinatario dell'atto e l'indirizzo -“digitale” o “fisico”, a seconda dei casi- presso cui è stata trasmessa la comunicazione. D'altronde secondo l'insegnamento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6725; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01). Nel caso in disamina, sulla scorta del principio appena riferito, avendo l'opponente negato fermamente di aver mai ricevuto l'atto interruttivo in disamina, l'opposta avrebbe dovuto quantomeno allegare elementi idonei a dimostrare, con un adeguato grado di certezza, che quell'indirizzo fosse a quella data effettivamente a lui riconducibile. Pur tuttavia nulla ha dedotto in tal senso. Controparte_1
Peraltro, come già anticipato, l'opponente ha allegato il certificato di residenza storico ottenuto presso il Comune di Corigliano-Rossano dal quale si evince che il sig. dal 6.4.2017 al 29.5.2023 ha avuto domicilio nel Comune Parte_1 di Corigliano Calabro in Via Antonio Madeo n.
5. A fronte di tale dato oggettivo, il quale dimostra inequivocabilmente che la residenza dell'opponente era collocata in luogo del tutto diverso rispetto a quello ove era stata indirizzata la raccomandata A/R n. 61507655914-7, l'attore non ha fornito adeguati indizi di segno contrario. Pertanto, atteso che il decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943 c.c., può essere interrotto solo con la notificazione di un atto recettizio, nella fattispecie, l'unico documento prodotto dall'opposta potenzialmente idoneo a tal fine è rappresentato dalla lettera raccomandata A/R n. 64951850117-1 spedita il 29.1.2016 dalla precedente cessionaria Controparte_2
Pur tuttavia è doveroso rilevare che tale comunicazione, con oggetto “Preavviso di segnalazione a sofferenza in CR relativa al credito derivante dal contratto:” inviata da
[...] non integra i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per CP_2 poterla definire una lettera di “messa in mora” non contenendo alcuna esplicita richiesta di pagamento, per cui alla stessa non può essere attribuita efficacia interruttiva del termine prescrizionale. Va infatti ricordato che “In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con
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l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cassazione civile sez. II, 03/12/2010, n.24656). Considerato che il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati all'opponente il 9.2.2024, da quanto sopra esposto consegue che, non essendo stata fornita la prova della notifica di idonei atti interruttivi nel lasso di tempo tra il 5.7.2010 e il 5.7.2020, il periodo di prescrizione è interamente decorso. Per tali motivi l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto dell'esigua complessità della controversia, che giustifica la riduzione dei valori medi di cui alla tariffa applicabile. Stante l'ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione Civile, sez. II, 11.09.2018, n. 22017; Cassazione Civile, sez. VI, 03.05.2019, n. 11590; Cassazione Civile, sez. II, 08.01.2020, n. 136; Cassazione Civile, sez. II,
03.01.2020, n. 19; Cassazione Civile, sez. II, 19.01.2021, n. 777; Cassazione Civile, sez. VI, 19.02.2021, n. 4590).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 34/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 23.1.2024;
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la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario Controparte_1 ex art. 133 d.p.r. 115/2002 liquidate in complessivi € 2.668,50, di cui € 118,50 per esborsi prenotati a debito, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 26/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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