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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 26/11/2025 nel procedimento n.1187 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
HI M tivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via dei Garibaldini 105/A ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
P.IVA_1 domi ggio Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 2541/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data 06/03/2025 , notificato entro i termini di legge, parte ricorrente evocava in giudizio l' CP_1
esponendo di proporre contestazione per i motivi indicati in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2541/2024 finalizzato al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.222/1984).
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale,
l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali,
veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU
depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestante aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto. Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, con richiesta ex art. 149 disp. Att. Cpc volte ad evidenziare un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente, è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. in sede di Persona_1
ricorso obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., finalizzato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30 giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445 bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso.
Pertanto, il ricorso presentato da parte ricorrente , depositato nei termini di legge, è ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del CTU depositata in sede di ATP obbligatorio. Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ed il Giudice del lavoro ha affidato l'incarico allo stesso CTU
nominato nella fase di ATPO - dott. Persona_2
-che ha concluso nel seguente modo: “ ritengo di poter affermare che la capacità di
lavoro e di guadagno del sig. classe 1961, in occupazioni confacenti le sue Parte_1
attitudini sono permanentemente ridotte a meno di un terzo, per effetto delle malattie
riscontrate. La data di consolidamento del complesso invalidante, si fa risalire, presumibilmente, al febbraio 2025, ovvero due mesi prima della data del succitato Certificato
di visita Pneumologica datato 24/04/2025 ”.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445- bis, comma 6 c.p.c..
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente al deposito del ricorso di ATPO;
Le spese di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza Febbraio 2025 ;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATPO che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase di CP_1
A.T.P.O. e di quella di merito, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 26/11/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano