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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa RI PI ZO, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 574/2025
TRA
sig.ra nata a [...] il [...] e residente in Giugliano in Parte_1 Campania di Napoli alla Via Masseria Vecchia n.10, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata ad Avellino in Via Terminio n. 35, presso lo studio del sottoscritto procuratore, Avv. Giacomo Dello Russo C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende per mandato in calce al presente atto, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0825/553708
o a mezzo posta elettronica Email_1
RICORRENTE E
la (P. IVA ), in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_2 Massimiliano De Masi (C.F. - PEC CodiceFiscale_3
e NI CO (C. F. Email_2 C.F._4
- PEC , in virtù di procura in atti (all.
[...] Email_3 1), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda. I procuratori dichiarano che, ai sensi dell'art. 125, comma 1, c.p.c. e dell'art. 16, comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di cancelleria devono essere inviate alle suddette PEC. – RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il 3/02/2025 , la Sig.ra assumeva, di essere dipendente della con la Pt_1 Parte_2 qualifica di infermiere, rientrante nel personale turnista, e) di non aver fruito del buono pasto per i turni di lavoro notturni prestati nel periodo che va dal 16.12.2019 al 31.12.2024. Pertanto conveniva in giudizio la per sentire accertare e dichiarare il Controparte_3 proprio diritto alla percezione del buono pasto per il periodo indicato, con la conseguente Cont condanna della al pagamento della somma di € 2.952,25, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, il tutto con condanna alle spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' , che preliminarmente eccepiva la prescrizione Controparte_1 estintiva del diritto ex adverso azionato , ex art. 2948, n. 4, quantomeno Controparte_3 parzialmente.
1 Sosteneva che le pretese della ricorrente, invero, soggiacendo alla prescrizione di 5 anni ex art. 2948, n. 4, c.c., il cui termine, come noto, decorre anche durante la permanenza del rapporto di lavoro, relative al periodo antecedente il quinquennio dal 3.02.2025 (data della notifica) sono senz'altro prescritte, non risultando precedenti idonei atti interruttivi. Nel merito evidenziava che parte ricorrente, premettendo di lavorare su turni secondo l'articolazione indicata in ricorso, assumeva che non gli sarebbe stato riconosciuto il buono pasto per i turni di lavoro notturno e, sull'erroneo presupposto di averne invece diritto, fonda la propria domanda che, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. Al riguardo, si evidenzia che la norma relativa alla fattispecie in esame è l'art. 43, co. 4, CCNL triennio 2019-2021 del comparto sanità, secondo cui “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all''art. 29 del CCNL. integrativo del 20/9/2001 ed all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua Per_1 collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città…”. Richiamava la giurisprudenza che asseriva che il diritto alla fruizione dei buoni pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. Ne discende che il buono pasto non è configurabile come un emolumento integrativo automatico della retribuzione ma piuttosto come un “benefit” di carattere assistenziale, la cui fruizione giornaliera è strettamente correlata alle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte del singolo dipendente, in osservanza delle prescrizioni stabilite dalla contrattazione collettiva. . La norma che rappresenta il punto di riferimento dell'istituto di cui trattasi è l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. Così esposte le previsioni contrattuali, rileva chiarire il significato della “particolare articolazione integrativo Sanità, rappresenta il presupposto per il riconoscimento del diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. Orbene, un primo indice interpretativo si potrebbe rinvenire nella disposizione dello stesso comma 3 del citato articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti;
pertanto, la fruizione del pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo. Ad ulteriore ausilio interpretativo soccorre il d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa
2 qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Il presupposto emerso dal dato normativo esaminato è rappresentato dalla sussistenza di 6 ore (anche non continuative) lavorate per poter accedere alla prestazione assistenziale di cui trattasi. Pertanto, dal dato si evince che spetta un solo buono pasto, ove vengano superate le 6, sia in via continuativa, sia ove venga ripresa nella stessa giornata successivamente l'attività lavorativa. Cont Deduceva che la resistente già riconosce il ticket mensa sulla base della ricorrenza del riferito presupposto dell'avvenuta prestazione di lavoro per il tempo richiesto dalle disposizioni vigenti (come noto e come tra l'altro non contestato dal ricorrente). Nel caso di specie, infatti, dalla disamina dei cartellini del ricorrente, che si depositano, si evince agevolmente, ancorchè non oggetto del presente giudizio, che vengono corrisposti i ticket ogniqualvolta il dipendente raggiunga e superi le sei ore lavorate (ciò si ricava agevolmente dalla disamina del cartellino relativo alle presenze ed, in particolare, dalla voce buoni pasto riportata in calce a ciascun cartellino). Alla luce di quanto innanzi esposto, correttamente i buoni pasto non vengono riconosciuti nelle ipotesi di turno di 4 ore, di cui 2 diurne e 2 notturne (h 20-24), nel mentre vengono corrisposti ogniqualvolta il dipendente raggiunga e superi il limite di ore lavorate richiesto dalla normativa, anche nei casi di prestazione notturna (es. h 24-8 di cui 6 ore notturne e due diurne). Conseguentemente riteneva destituita di ogni fondamento l'avversa domanda, che si fonda evidentemente su di un errato e falso presupposto, ossia quello di ritenere che al dipendente non sia stato riconosciuto il buon pasto per i turni di lavoro notturno, oltre che su di una lettura errata delle stesse pronunce su cui parte ricorrente fonda il proprio ricorso. Concludeva chiedendo : a) dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso;
d) nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato;
e) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
All' udienza del 27/11/2025, fissata ex art 127 ter c.p.c. la causa, all' esito del deposito di note veniva decisa come da contestuale sentenza
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dal primo atto di messa in mora costituito dalla nota del 16/12/2024 Deve ritenersi che l' eccezione è infondata, atteso che la ricorrente ha azionato a domanda nei limiti dell' eccepita prescrizione avendo richiesto i buoni pasto dal 16/12/2019 al 31/12/2024 Con riferimento al merito del giudizio questo giudice ritiene di aderire a quanto statuito dalla Corte d' Appello di Roma con sent n. 2568/2021 .
“Pertanto va preliminarmente richiamata la fonte di riferimento data dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità, che all'art. 29 CCNI 2001 (che aveva recepito senza modificazioni sostanziali quanto disposto dall'art. 33 del D.P.R. n. 270 del 1987) stabilisce, nel testo introdotto a seguito delle modifiche operate dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009 che: "1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto
3 di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. n. 270 del 1987 e 68, comma 2, del D.P.R. n. 384 del 1990". La norma contrattuale, dunque, riconosce ai lavoratori del Comparto Sanità Pubblica il diritto alla mensa per ogni giorno di "effettiva presenza al lavoro" in relazione alla "particolare articolazione dell'orario" di servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili Tale duplice condizione risponde peraltro alla ratio dell'istituto contrattuale, che è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Ne discende, quale prima conseguenza, che il diritto alla mensa non riguarda tutti i dipendenti, ma solo quelli che devono espletare il lavoro articolato su turni ed hanno, quindi, la necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro. Tanto premesso si intende aderire, sul punto, ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 01/03/2021 con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno). Co Afferma a tale proposito la , in particolare, che "...la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la "particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
4 L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto- ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
. E dunque in assenza di una specifica regolamentazione sul punto ad opera della contrattazione collettiva, si deve intendere la “particolare articolazione dell'orario” con riguardo a quelle attività lavorative prestate (in tutto o in parte) in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti, vuoi per via di un orario di servizio spezzettato, vuoi per via di un orario di servizio prolungato oltre a quello normale, vuoi – infine - per via dell'effettuazione di turni. Inoltre, si precisa che, il riferimento alla "compatibilità con le risorse disponibili" può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto o indennità) - Cass. Sez. Un. 19388/2012 e Cass. sez. VI 4237/2014-. Ed infatti l'assetto normativo legislativo e negoziale che si è menzionato è espressione della ratio dell'istituto, che è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Se così è, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso posto che in nessun caso una norma pattizia o una norma regionale possono introdurre, in materia, deroghe o interpretazioni restrittive rispetto a norme legislative di rango statale : se ne conclude che il riferimento alla "compatibilità con le risorse disponibili" può intendersi solo come riferito alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto o indennità). Sotto il profilo giurisprudenziale si richiamano, in tema di diritto alla mensa o a modalità sostitutive Cass. Sez. Un. 19388/2012 e Cass. sez. VI 4237/2014. ue Orbene, è d'uopo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata "nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto"; una
5 eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l' indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI" (cfr. Cass. n. 5547/2021 in parte motiva).”“ La Corte di Cassazione, peraltro con l'ordinanza n. 25525/2025, torna a pronunciarsi sul diritto al buono pasto nel pubblico impiego, con un'ordinanza che chiarisce definitivamente l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori turnisti. Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente esposti deve ritenersi che risulti pertanto illegittima la limitazione del diritto alla mensa unilateralmente operata dall'azienda datrice in assenza di prove in ordine ad una insussistenza di fondi e risorse economiche
Conseguentemente questo giudice accerta il diritto della ricorrente alla percezione del buono pasto per il periodo compreso tra il 16.12.2019 ed il 31.12.2024 con la conseguente condanna Cont della al pagamento della somma di € 2.952,25, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1)accoglie il ricorso e per l' effetto accerta il diritto della ricorrente alla percezione del buono pasto per il periodo compreso tra il 16.12.2019 ed il 31.12.2024 e condanna la CP_1
, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento per detto titolo in favore della
[...] predetta della somma di euro 2.952,25, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo,; 2) condanna la in persona del Direttore Generale p.t,al pagamento delle Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 2600,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Si comunichi Napoli , 27/11/2025
Il giudice del lavoro
RI PI ZO
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