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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11245/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Pietramale presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , (C.F.) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino:italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Pietramale presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 15 giugno 2007 (anno 2007 atto n. 1117 parte 1 serie) in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] residente a [...]
Serra,14 (cod. fisc. ) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._3
, nata a [...] il 1° luglio 1988 residente a [...]
Serra,14 (cod. fisc. ) maggiorenne ed economicamente C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, libera da gravami, sita in Milano, via Renato Serra, 14 in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, è assegnata con tutto quanto la arreda alla;
Parte_1
3) Quanto alla situazione economico patrimoniale dei coniugi, si dà atto che: a) la signora , è pensionate e percepisce il seguente reddito;
Parte_1
• € 27.349,00 nell'anno 2022
• € 29.384,00 nell'anno 2023
• € 30.970,00 nell'anno 2024 Quanto ai beni immobili è comproprietaria, unitamente al signor , Parte_2 nella misura del 50% dell'immobile (già casa familiare) sito in Milano, via Renato Serra, 14 Il box di pertinenza di tale abitazione è intestato al 100% al signor e Parte_2 viene lasciato in uso alla signora che pagherà le relative spese Parte_1 condominiali. Inoltre i coniugi sono proprietari al 50% dei seguenti immobili:
- Appartamento in Milano, viale Teodorico 18 dove attualmente risiede il signor
, e che corrisponderà le spese condominiali;
Parte_2
- Appartamento sito a Milano, via Monte Leone, 6 attualmente locato a terzi che dedotti i costi apporta al ménage familiare un utile netto pari ad € 6.951,00 suddiviso tra i due coniugi;
b) il signor quale ex dirigente in pensione percepisce i seguenti redditi: Parte_2
• € 122.889,00 nell'anno 2022
• € 126.075,00 nell'anno 2023
• € 127.572,00 nell'anno 2024 Per maggior chiarezza nella definizione della compensazione concordata si specifica che la pensione del marito ammonta a circa € 5.900 mensili nette e quello della moglie ad € 1.800 mensili nette . Inoltre i rapporti bancari sono stati equamente divisi nella misura del 50% ciscuno. Quanto al personale patrimonio, resta in essere un conto cointestato presso
[...]
relativo ad un investimento ( PIRR ) di circa 8.000 € che resta CP_1 interamente a e conteggiato nella divisione dei rapporti bancari Parte_2 descritta nel paragrafo precedente, pertanto anche la signora pagherà la Pt_1 sua quota. Il conto corrente cointestato presso con un saldo prossimo Controparte_2 allo zero, sarà chiuso nel corso del mese di ottobre
4) I coniugi hanno in locazione un immobile sito in Lerici, usato dalla famiglia quale casa vacanza, il cui contratto di locazione scadrà il 31 dicembre 2026, per un costo di canoni e di spese condominiali pari ad € 18.473,00. Il costo complessivo di Lerici, comprensivo di spese condominiali, utenze, imposte e spiaggia è pari ad € 23.049,00 che resterà a carico del signor ma che su accordo dei coniugi, il 50% verrà dedotto dal Parte_2 contributo al mantenimento della moglie come si vedrà nel capitolo successivo.
5) I signor provvederà inoltre al pagamento del nuovo ascensore di Via Parte_2
Serra 14, al saldo del rifacimento facciata di Via Monte Leone 6 e dei contributi della colf al servizio di entrami nei rispettivi appartamenti.
6) Gli importi di cui ai punti 4 e 5 , sono comunque pagati da entrambi i coniugi nella misura del 50, tanto che se ne tiene conto nella determinazione del contributo mensile riducendolo proporzionalmente, inoltre allo stesso modo il contributo viene incrementato per tener conto dell'affitto di via Monte Leone 6 menzionato al punto 3 ).
7) Il marito pertanto verserà alla moglie quale contributo al mantenimento, l'importo pari ad € 1.200,00 rivalutato annualmente in base agli indici Istat, da accreditare entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso alle coordinate bancarie indicate dalla signora . Va da sé Pt_1 che dal 1 gennaio 2027, non essendoci più la spesa ed i costi per l'appartamento in affitto a Lerici sostenuti ad oggi da (nella misura del 50%) il Parte_2 contributo che il marito verserà alla moglie sarà di € 2.050,00 mensilmente oltre agli Istat del costo della vita;
8) A far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano:
- quanto alla signora a provvedere al cambio di intestazione di tutte le utenze Pt_1 relative alla casa familiare;
- mentre il signor provvederà entro e non oltre dicembre 2025 al cambio di Parte_2 residenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad eccezione della dichiarazione dei redditi. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, , stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 15 giugno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG