TAR Milano, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1923
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione della comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto provato che la comunicazione di avvio del procedimento non sia stata notificata correttamente alla società ricorrente, costituendo una violazione degli articoli 3 e 5 del Regolamento dell'Ordine e dei diritti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge. Tale omissione ha inficiato il procedimento e l'istruttoria.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e mancata applicazione del preventivo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che include l'avviso sulla possibilità di richiedere un tentativo di amichevole composizione, costituisca una violazione procedurale che inficia il parere. La valutazione di congruità della parcella da parte dell'Ordine non è un mero controllo formale ma implica una valutazione della prestazione, per la quale il contraddittorio con il cliente è essenziale.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per pregiudizio economico

    La domanda risarcitoria è stata respinta poiché il danno lamentato non era concreto né attuale, ma solo eventuale, legato all'emissione di un decreto ingiuntivo che allo stato non risultava emesso. L'annullamento del parere ha fatto venir meno il danno ipotizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1923
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1923
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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