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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1351/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti T. Cantarano e M. Cicellini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 con gli Avv.ti G. Bortone e A. Ciccolella giusta procura in atti
APPELLATI
, quale erede di Controparte_3 Persona_1
, quale erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n. 1326/2022, pubblicata il 6 dicembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Persona_1
- aveva lavorato alle dipendenze della dal 2 dicembre 2011 fino Parte_1 al 31 marzo 2016 in forza di successivi contratti a tempo determinato, con mansioni di addetta all'incassettamento e al confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e con inquadramento come operaia del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, dapprima nel livello area 3 e, dal novembre 2015, nel livello area 2;
- aveva sempre lavorato dal lunedì fino alla domenica con un giorno di riposo settimanale variabile, per almeno dieci ore giornaliere nel periodo invernale e per almeno dodici ore giornaliere nel periodo estivo;
- era stata retribuita per un numero inferiore di giorni e di ore lavorate;
- non aveva fruito del trattamento economico di cui all'art. 49 del CCNL di categoria – terzo elemento – pari al 30,44 % della retribuzione base;
- pertanto, le erano dovuti gli importi di cui al conteggio A allegato al ricorso;
- in ogni caso, pur volendo considerare i soli giorni indicati nelle buste paga via via consegnatele durante l'intero periodo di lavoro, aveva comunque ricevuto una retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria e, pertanto, le erano dovuti gli importi di cui al conteggio B allegato al ricorso.
Concludeva chiedendo:
“In via principale, accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore di essa della complessiva somma di € 94.347,33 a Persona_1 titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, 3^ elemento
(festività, ferie, 13^ e 14^ mensilità) e TFR o diversa minore o maggiore somma che, per gli stessi titoli, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e/o in via equitativa, si riterrà adeguato liquidare;
• in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore di essa della minor somma di € 63.709,25 a titolo Persona_1
2 di differenze retributive pe lavoro ordinario, lavoro straordinario, 3^ elemento (festività, ferie, 13^ e 14^ mensilità) e TFR o, ancora, diversa minore o maggiore somma che, per gli stessi titoli, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e/o in via equitativa, si riterrà adeguato liquidare;
• il tutto, in ogni caso, con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sule somme così via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo e vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la cooperativa convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma lorda di €28.432,15 per i titoli di cui in motivazione oltre accessori come in motivazione;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la cooperativa convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente del restante terzo che si liquida in complessivi €1.543,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Infatti, il termine quinquennale applicabile alla fattispecie controversa decorre dalla cessazione di ciascun contratto a termine intervenuto tra le parti, mentre il primo atto di costituzione in mora della cooperativa debitrice è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data
31 gennaio 2018. Pertanto, è prescritto il diritto ai crediti rivendicati dalla ricorrente per il periodo anteriore al 31 gennaio 2013;
- nel merito, è provata per documenti l'esistenza e la durata dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato tra le parti, nonché l'applicabilità ad essi del CCNL invocato. Le mansioni e l'inquadramento contrattuale della lavoratrice non sono stati contestati;
- la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto lavoro straordinario, in quanto le allegazioni sull'orario di lavoro osservato non hanno trovato riscontro nelle testimonianze;
- invece, nei limiti dell'accertata prescrizione, è fondata la domanda concernente le differenze maturate a titolo di lavoro ordinario, di “terzo elemento” e di TFR calcolate su un monte orario mensile di 169 ore rispetto al minor orario indicato nelle buste paga. Infatti, la stessa cooperativa convenuta ha dato atto che la ricorrente aveva sempre lavorato “per 7 ore al
3 giorno per cinque giorni alla settimana e 4 ore (generalmente) il sabato, ovvero, nell'ultimo periodo, su sei giorni la settimana, per 6,5 ore di lavoro giornaliere, per complessive 39 ore settimanali” (cfr. punto n. 2 della memoria) e che, anche nei periodi invernali ed estivi (con diversa articolazione delle fasce orarie) l'orario di lavoro era sempre fissato su 7 o 6,5 ore di lavoro giornaliere (punti nn. 3 e 5 della memoria di costituzione);
- quanto al “terzo elemento”, previsto dall'art. 49 del CCNL, la cooperativa resistente ha dedotto di averlo già corrisposto per i periodi di lavoro effettivamente svolti dalla ricorrente, in quanto questa voce era stata conglobata nella paga oraria riportata nelle buste paga, così come desumibile dalle tabelle retributive depositate ai documenti nn. 5, 6 e 7 del proprio fascicolo di parte;
- tuttavia, le tabelle in parola non presentano alcun crisma di ufficialità (trattandosi di meri stralci e non di tabelle allegate a un documento integrale), sono copie in parte illeggibili e, in assenza di una nota specificativa, non sono nemmeno facilmente comprensibili, per cui è impossibile porre a confronto la retribuzione corrisposta alla lavoratrice (come indicata nelle buste paga) e quella calcolata dalle suddette tabelle e in cui sarebbe conglobato il “terzo elemento”;
- in ogni caso, la resistente non ha depositato il Contratto Provinciale di Lavoro Parte_1 per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Latina applicabile ratione temporis
(in atti, risulta depositato un solo foglio relativo al CPL relativo al periodo gennaio 2004 - dicembre 2007, pacificamente non applicabile al rapporto in esame), né ha indicato la relativa norma pattizia da cui poter desumere che la retribuzione spettante agli OTD fosse già comprensiva del “terzo elemento”, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante ai predetti operai;
- pertanto, poiché dall'esame delle buste paga emerge che la retribuzione corrisposta alla lavoratrice è stata calcolata esclusivamente sulla paga base oraria ordinaria (id est € 8,39 per il mese di luglio 2013), deve essere riconosciuto in favore della anche il c.d. “terzo Per_1 elemento”;
- il quantum di detto credito va determinato secondo i conteggi prodotti dalla lavoratrice in corso di causa, immuni da vizi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 6 marzo 2023, la chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) sulle differenze retributive per lavoro ordinario. Violazione dell'art. 2697 cc, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 cpc. In specie: -omesso rilievo che la aveva lavorato in base alle effettive esigenze aziendali Per_1 ed era stata correttamente assunta come OTD (operaio a tempo determinato); -omessa considerazione che, nel settore agricolo e florovivaistico, la caratteristica ontologica della figura dell'OTD è la discontinuità dell'attività lavorativa, in quanto ancorata alle effettive esigenze produttive stagionali del datore di lavoro e, quindi, retribuita “a giornata”; - pregiudizievole valutazione delle prove testimoniali, che danno invece conto della prestazione eseguita dalla “a giornata”; -erronea mancata decurtazione della somma Per_1 di € 552,31 relativa al mese di marzo 2016;
b) sulle differenze retributive a titolo di “terzo elemento”. Violazione dell'art. 2697 cc, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 cpc. In specie: -omessa valutazione delle tabelle retributive e conseguente erronea mancata considerazione dell'avvenuto conglobamento dell'e.d.r. nella paga base.
4. e , quali eredi di depositavano un'unica Controparte_2 Controparte_1 Persona_1 memoria di costituzione nel grado e resistevano all'appello, formulando eccezioni in rito e in merito.
5. e , altri coeredi della de cuius, ritualmente citati nel grado, non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano e restavano contumaci.
6. All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione di rigetto della domanda attorea in relazione ai crediti maturati in epoca anteriore al 31 gennaio 2013 e della domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario, in quanto gli appellati, aventi causa di soccombente sul punto, non l'hanno impugnata con appello incidentale. Persona_1
8. Nel merito, l'appello è infondato.
9. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che le comunicazioni
, in atti, attestano che aveva lavorato alle dipendenze della Pt_2 Persona_1 [...]
a tempo pieno (v. docc. 47 – 50 fascicolo primo grado appellante). Parte_1
Si tratta di documenti prodotti dalla stessa appellante e che, pertanto, le sono opponibili. Parte_1
10. D'altro canto, la -nota- natura obbligatoria e a evidenza pubblica della comunicazione esclude Pt_2 che i dati indicati nei modelli in esame siano mendaci.
11. Né, peraltro, l'appellante ha offerto al tema impugnatorio alcun argomento idoneo a condurre in direzione diversa il convincimento della Corte sul punto.
5 Tale argomento non è certo rappresentato dalle testimonianze confermative del fatto che l'orario di lavoro osservato dai dipendenti della cooperativa era variabile, in quanto collegato alle esigenze aziendali e alle stagioni.
Invero, vale tenere a mente che il rapporto di lavoro è un rapporto contrattuale a effetti obbligatori, nel quale il prestatore di lavoro si obbliga a collaborare in condizioni di subordinazione e il datore di lavoro a retribuirlo secondo quanto pattuito (artt. 2094 ss. cc). Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa non è fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ma è atto di adempimento dell'obbligazione in sinallagma, che il datore di lavoro deve eseguire salvo il caso in cui dimostri fatti estintivi o modificativi di questo diritto, ovvero dimostri l'inadempimento da parte del dipendente dell'obbligazione lavorativa a suo carico (art. 1460 cc).
Di conseguenza, laddove la prestazione di lavoro, dovuta dal lavoratore a tempo pieno, sia richiesta dal datore di lavoro per un numero parziale di ore, tanto non basta a escludere l'obbligo di adempiere l'obbligazione retributiva per l'intero.
Ebbene, nel caso di specie la cooperativa appellante allega in sostanza di aver utilizzato la prestazione di lavoro della secondo le proprie esigenze imprenditoriali, il che, per quanto premesso, non Per_1 la esime dal pagare la retribuzione per il lavoro a tempo pieno comunque messole a disposizione dalla lavoratrice.
12. Quindi, l'an del diritto della accertato con la statuizione impugnata resta confermato con questa Per_1 diversa motivazione.
13. Il quantum debeatur accertato dal Tribunale per il titolo in parola è stato censurato dalla cooperativa appellante sul rilievo dell'omessa detrazione della somma di € 552,31, che si dice corrisposta per la retribuzione del mese di marzo 2016.
Si tratta di evidente eccezione di pagamento, che onera l'eccipiente di dar prova del correlato fatto costitutivo.
Nondimeno, questa prova non è stata offerta dall'appellante neppure nel grado, dal momento che la busta paga in questione non è sottoscritta dalla né emerge dagli atti il documento che Per_1 avvalorerebbe l'avvenuto incasso della somma da parte della creditrice -o di chi per lei-.
Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche in parte qua.
14. Con riguardo al secondo motivo di appello, osserva la Corte che la cooperativa appellante assume di aver dimostrato l'avvenuto pagamento alla lavoratrice del c.d. “terzo elemento”, in quanto si tratterebbe di emolumento conglobato nella paga oraria giusta le tabelle retributive prodotte in giudizio.
6 15. Poiché è pacifico che la cooperativa abbia retribuito la per le ore di lavoro annotate sulla busta Per_1 paga, inferiori alle 169 mensili (ossia, quelle previste per il lavoro a tempo pieno) e poiché è stato confermato in giudizio, in esito alle osservazioni svolte circa il primo motivo di appello, che l'obbligazione retributiva ha ad oggetto il compenso di 169 ore mensili di lavoro, se ne ricava che il debito dell'appellante per il titolo in esame va confermato, per ciò solo, in relazione alle ore di lavoro eccedenti quelle riportate sulle buste paga e fino a concorrenza delle 169 ore mensili.
16. Con riguardo, invece, al pagamento del “terzo elemento” in relazione alle ore di lavoro annotate sulle buste paga, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto che le predette tabelle retributive siano prive di valenza probatoria, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi loro ufficialità.
Tale ratio decidendi è condivisibile, in quanto le tabelle consistono -in effetti- in tavole contenenti lo sviluppo contabile di vari dati numerici (retribuzioni orarie e mensili, maggiorazioni percentuali), senza indicazione della fonte di questi dati, né altra loro autenticazione.
Dal canto suo, l'appellante non ha sottoposto questa ratio decidendi ad alcuna critica -sebbene doverosa ex art. 434 cpc-, con la conseguenza che, anche nel grado, le menzionate tabelle sono irrilevanti ex art. 2697 cc, risolvendosi in mere scritture che provengono dalla stessa parte cui dovrebbero giovare.
17. Si aggiunga, a ulteriore conforto delle osservazioni svolte in merito dal Tribunale, che sul prospetto di una sola tabella (quella con decorrenza 1° maggio 2015) è aggiunta manualmente la dizione
“coop”, a dire quindi che si tratterebbe delle retribuzioni per gli OTD dipendenti da cooperative, ma tale aggiunta, all'evidenza posticcia, non solo non è stata giustificata dall'appellante, ma non risulta neppure riportata sui prospetti delle altre tabelle, il che rende viepiù dubbia la fonte di tali dati e, a cascata, ne conferma l'inadeguatezza dimostrativa.
18. In favore dell'appellante non rileva neppure la difesa, secondo cui le tabelle in questione non sarebbero state contestate dalla lavoratrice nella prima difesa utile.
Invero, giusta l'art. 115 cpc l'onere di contestazione non si estende ai documenti prodotti a dimostrazione dei fatti costitutivi ovvero impeditivi ed estintivi dei diritti controversi. Di contro i documenti, ai quali la legge attribuisce valenza probatoria ex art. 2697 cc, sono impugnabili soltanto nelle forme positivamente contemplate al fine (artt. 2699 ss. cc;
art. 214 ss. cpc).
Dunque, nel caso di specie la lavoratrice non aveva alcun onere di contestare le menzionate tabelle, trattandosi di scritture invocate dalla cooperativa come mezzo di prova e, per di più -per quanto sopra evidenziato-, neppure opponibili in qualche modo alla Per_1
7 Si aggiunga, a ulteriore sostegno delle osservazioni appena svolte, che nella memoria ex art. 416 cpc la cooperativa non aveva trascritto il contenuto delle predette tabelle retributive, il che esclude a maggior ragione che i dati, in esse annotati, fossero suscettibili di contestazione giusta l'art. 115 cpc.
19. In favore dell'appellante non rileva nemmeno il censurato mancato esercizio, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori d'ufficio allo scopo di acquisire le menzionate tabelle.
Infatti, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 cpc è discrezionale, sicché è il loro esercizio -e non anche il loro mancato esercizio- a dover essere motivato, fermo restando che, nel grado, l'appellante non ha neppure lamentato di aver formulato inutilmente al Tribunale una conforme istanza. Né, peraltro, una tale iniziativa processuale risulta dagli atti del giudizio di primo grado.
20.Tanto meno l'appellante ha provveduto a colmare nel grado la lacuna indicata, giacché non ha offerto in produzione i documenti che proverebbero i fatti d'interesse, chiedendo alla Corte di acquisirli
(ossia, le tabelle ufficiali per gli OTD dipendenti delle cooperative).
21. Si aggiunga, ancora, che l'appellante ha sostenuto nel tema impugnatorio che il CPL contenente le tabelle in parola sarebbe già presente agli atti di causa, in quanto prodotto dalla lavoratrice (doc. 54 fascicolo primo grado); tuttavia, ha omesso sia di censurare -agli inevitabili negativi effetti dell'art. 434 cpc- il convincimento del Tribunale, secondo cui il contratto in questione non è applicabile alla fattispecie controversa ratione temporis, sia di considerare -in ogni caso- che il contratto provinciale presente in atti non contiene le tabelle retributive d'interesse.
22. A favore dell'appellante non rileva neanche l'evenienza che nel ricorso di appello sono state scansionate le tabelle retributive già prodotte in primo grado, perché questa operazione non supera - all'evidenza- i rilevati limiti probatori delle scritture, né tanto meno consente una “riapertura” dei termini ex artt. 416 e 115 cpc in relazione ai dati tabellari trascritti nell'atto introduttivo del grado, a tanto ostando le preclusioni e le decadenze -proprie del rito in applicazione- già consumatesi.
23. Del pari, non rilevano in favore dell'appellante neppure le varie “note esplicative” che, sempre nel ricorso ex art. 434 cpc, corredano le scansioni delle menzionate tabelle. Infatti, anche in questo caso l'appellante non ha chiarito quale sarebbe la fonte dell'interpretazione, che si vorrebbe “autentica”, dei dati tabellari di cui intenderebbe avvalersi.
24. Di poi, all'opposto di quanto ritenuto dall'appellante, va escluso che il Tribunale abbia violato l'art. 2697 ripartendo a carico della cooperativa l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto delle predette tabelle retributive.
Invero, a fronte della rivendicazione, da parte della del diritto al pagamento del “terzo Per_1 elemento”, la cooperativa ha eccepito di aver esattamente corrisposto il dovuto a tal titolo, il che, da una parte, ha sollevato la lavoratrice dall'onere di dimostrare l'an del suo credito, giacché
8 riconosciuto dalla stessa parte debitrice, e, dall'altro lato, ha onerato la cooperativa di dar riscontro in giudizio del fatto estintivo di questo diritto.
25. Infine, per completezza espositiva, vale pure aggiungere che, per formulare il giudizio di esistenza di differenze a credito del lavoratore, la Corte non si sarebbe potuta giovare di una c.t.u. contabile, dacché la consulenza è mezzo di valutazione della prova, non certo mezzo per ricercare i fatti da provare, come invece sarebbe accaduto nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'incombente.
26. Né, peraltro, varrebbe opporre che la c.t.u. può anche acclarare i fatti, perché la consulenza c.d.
“percipiente” è ammessa ove i fatti non siano accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari e non certo, come nel caso di specie, se i fatti, sebbene suscettibili di facile e pronta dimostrazione documentale, non sono accertabili per omesso assolvimento del relativo onere probatorio.
27. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
28. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza nei confronti degli appellati costituiti in giudizio (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (determinato secondo il principio del disputatum);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle posizioni processuali degli appellati.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite nei confronti degli altri appellati, che sono rimasti contumaci in giudizio.
29. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
9 Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a e a le spese del giudizio di Controparte_1 Controparte_2 secondo grado, che liquida unitariamente in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di e . Controparte_3 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1351/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti T. Cantarano e M. Cicellini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 con gli Avv.ti G. Bortone e A. Ciccolella giusta procura in atti
APPELLATI
, quale erede di Controparte_3 Persona_1
, quale erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n. 1326/2022, pubblicata il 6 dicembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Persona_1
- aveva lavorato alle dipendenze della dal 2 dicembre 2011 fino Parte_1 al 31 marzo 2016 in forza di successivi contratti a tempo determinato, con mansioni di addetta all'incassettamento e al confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e con inquadramento come operaia del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, dapprima nel livello area 3 e, dal novembre 2015, nel livello area 2;
- aveva sempre lavorato dal lunedì fino alla domenica con un giorno di riposo settimanale variabile, per almeno dieci ore giornaliere nel periodo invernale e per almeno dodici ore giornaliere nel periodo estivo;
- era stata retribuita per un numero inferiore di giorni e di ore lavorate;
- non aveva fruito del trattamento economico di cui all'art. 49 del CCNL di categoria – terzo elemento – pari al 30,44 % della retribuzione base;
- pertanto, le erano dovuti gli importi di cui al conteggio A allegato al ricorso;
- in ogni caso, pur volendo considerare i soli giorni indicati nelle buste paga via via consegnatele durante l'intero periodo di lavoro, aveva comunque ricevuto una retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria e, pertanto, le erano dovuti gli importi di cui al conteggio B allegato al ricorso.
Concludeva chiedendo:
“In via principale, accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore di essa della complessiva somma di € 94.347,33 a Persona_1 titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, 3^ elemento
(festività, ferie, 13^ e 14^ mensilità) e TFR o diversa minore o maggiore somma che, per gli stessi titoli, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e/o in via equitativa, si riterrà adeguato liquidare;
• in via subordinata, accertare e dichiarare dovuta e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore di essa della minor somma di € 63.709,25 a titolo Persona_1
2 di differenze retributive pe lavoro ordinario, lavoro straordinario, 3^ elemento (festività, ferie, 13^ e 14^ mensilità) e TFR o, ancora, diversa minore o maggiore somma che, per gli stessi titoli, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e/o in via equitativa, si riterrà adeguato liquidare;
• il tutto, in ogni caso, con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sule somme così via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo e vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la cooperativa convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma lorda di €28.432,15 per i titoli di cui in motivazione oltre accessori come in motivazione;
2) respinge per il resto il ricorso;
3) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la cooperativa convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente del restante terzo che si liquida in complessivi €1.543,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Infatti, il termine quinquennale applicabile alla fattispecie controversa decorre dalla cessazione di ciascun contratto a termine intervenuto tra le parti, mentre il primo atto di costituzione in mora della cooperativa debitrice è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data
31 gennaio 2018. Pertanto, è prescritto il diritto ai crediti rivendicati dalla ricorrente per il periodo anteriore al 31 gennaio 2013;
- nel merito, è provata per documenti l'esistenza e la durata dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato tra le parti, nonché l'applicabilità ad essi del CCNL invocato. Le mansioni e l'inquadramento contrattuale della lavoratrice non sono stati contestati;
- la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto lavoro straordinario, in quanto le allegazioni sull'orario di lavoro osservato non hanno trovato riscontro nelle testimonianze;
- invece, nei limiti dell'accertata prescrizione, è fondata la domanda concernente le differenze maturate a titolo di lavoro ordinario, di “terzo elemento” e di TFR calcolate su un monte orario mensile di 169 ore rispetto al minor orario indicato nelle buste paga. Infatti, la stessa cooperativa convenuta ha dato atto che la ricorrente aveva sempre lavorato “per 7 ore al
3 giorno per cinque giorni alla settimana e 4 ore (generalmente) il sabato, ovvero, nell'ultimo periodo, su sei giorni la settimana, per 6,5 ore di lavoro giornaliere, per complessive 39 ore settimanali” (cfr. punto n. 2 della memoria) e che, anche nei periodi invernali ed estivi (con diversa articolazione delle fasce orarie) l'orario di lavoro era sempre fissato su 7 o 6,5 ore di lavoro giornaliere (punti nn. 3 e 5 della memoria di costituzione);
- quanto al “terzo elemento”, previsto dall'art. 49 del CCNL, la cooperativa resistente ha dedotto di averlo già corrisposto per i periodi di lavoro effettivamente svolti dalla ricorrente, in quanto questa voce era stata conglobata nella paga oraria riportata nelle buste paga, così come desumibile dalle tabelle retributive depositate ai documenti nn. 5, 6 e 7 del proprio fascicolo di parte;
- tuttavia, le tabelle in parola non presentano alcun crisma di ufficialità (trattandosi di meri stralci e non di tabelle allegate a un documento integrale), sono copie in parte illeggibili e, in assenza di una nota specificativa, non sono nemmeno facilmente comprensibili, per cui è impossibile porre a confronto la retribuzione corrisposta alla lavoratrice (come indicata nelle buste paga) e quella calcolata dalle suddette tabelle e in cui sarebbe conglobato il “terzo elemento”;
- in ogni caso, la resistente non ha depositato il Contratto Provinciale di Lavoro Parte_1 per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Latina applicabile ratione temporis
(in atti, risulta depositato un solo foglio relativo al CPL relativo al periodo gennaio 2004 - dicembre 2007, pacificamente non applicabile al rapporto in esame), né ha indicato la relativa norma pattizia da cui poter desumere che la retribuzione spettante agli OTD fosse già comprensiva del “terzo elemento”, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante ai predetti operai;
- pertanto, poiché dall'esame delle buste paga emerge che la retribuzione corrisposta alla lavoratrice è stata calcolata esclusivamente sulla paga base oraria ordinaria (id est € 8,39 per il mese di luglio 2013), deve essere riconosciuto in favore della anche il c.d. “terzo Per_1 elemento”;
- il quantum di detto credito va determinato secondo i conteggi prodotti dalla lavoratrice in corso di causa, immuni da vizi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 6 marzo 2023, la chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) sulle differenze retributive per lavoro ordinario. Violazione dell'art. 2697 cc, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 cpc. In specie: -omesso rilievo che la aveva lavorato in base alle effettive esigenze aziendali Per_1 ed era stata correttamente assunta come OTD (operaio a tempo determinato); -omessa considerazione che, nel settore agricolo e florovivaistico, la caratteristica ontologica della figura dell'OTD è la discontinuità dell'attività lavorativa, in quanto ancorata alle effettive esigenze produttive stagionali del datore di lavoro e, quindi, retribuita “a giornata”; - pregiudizievole valutazione delle prove testimoniali, che danno invece conto della prestazione eseguita dalla “a giornata”; -erronea mancata decurtazione della somma Per_1 di € 552,31 relativa al mese di marzo 2016;
b) sulle differenze retributive a titolo di “terzo elemento”. Violazione dell'art. 2697 cc, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 cpc. In specie: -omessa valutazione delle tabelle retributive e conseguente erronea mancata considerazione dell'avvenuto conglobamento dell'e.d.r. nella paga base.
4. e , quali eredi di depositavano un'unica Controparte_2 Controparte_1 Persona_1 memoria di costituzione nel grado e resistevano all'appello, formulando eccezioni in rito e in merito.
5. e , altri coeredi della de cuius, ritualmente citati nel grado, non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano e restavano contumaci.
6. All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione di rigetto della domanda attorea in relazione ai crediti maturati in epoca anteriore al 31 gennaio 2013 e della domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario, in quanto gli appellati, aventi causa di soccombente sul punto, non l'hanno impugnata con appello incidentale. Persona_1
8. Nel merito, l'appello è infondato.
9. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che le comunicazioni
, in atti, attestano che aveva lavorato alle dipendenze della Pt_2 Persona_1 [...]
a tempo pieno (v. docc. 47 – 50 fascicolo primo grado appellante). Parte_1
Si tratta di documenti prodotti dalla stessa appellante e che, pertanto, le sono opponibili. Parte_1
10. D'altro canto, la -nota- natura obbligatoria e a evidenza pubblica della comunicazione esclude Pt_2 che i dati indicati nei modelli in esame siano mendaci.
11. Né, peraltro, l'appellante ha offerto al tema impugnatorio alcun argomento idoneo a condurre in direzione diversa il convincimento della Corte sul punto.
5 Tale argomento non è certo rappresentato dalle testimonianze confermative del fatto che l'orario di lavoro osservato dai dipendenti della cooperativa era variabile, in quanto collegato alle esigenze aziendali e alle stagioni.
Invero, vale tenere a mente che il rapporto di lavoro è un rapporto contrattuale a effetti obbligatori, nel quale il prestatore di lavoro si obbliga a collaborare in condizioni di subordinazione e il datore di lavoro a retribuirlo secondo quanto pattuito (artt. 2094 ss. cc). Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa non è fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ma è atto di adempimento dell'obbligazione in sinallagma, che il datore di lavoro deve eseguire salvo il caso in cui dimostri fatti estintivi o modificativi di questo diritto, ovvero dimostri l'inadempimento da parte del dipendente dell'obbligazione lavorativa a suo carico (art. 1460 cc).
Di conseguenza, laddove la prestazione di lavoro, dovuta dal lavoratore a tempo pieno, sia richiesta dal datore di lavoro per un numero parziale di ore, tanto non basta a escludere l'obbligo di adempiere l'obbligazione retributiva per l'intero.
Ebbene, nel caso di specie la cooperativa appellante allega in sostanza di aver utilizzato la prestazione di lavoro della secondo le proprie esigenze imprenditoriali, il che, per quanto premesso, non Per_1 la esime dal pagare la retribuzione per il lavoro a tempo pieno comunque messole a disposizione dalla lavoratrice.
12. Quindi, l'an del diritto della accertato con la statuizione impugnata resta confermato con questa Per_1 diversa motivazione.
13. Il quantum debeatur accertato dal Tribunale per il titolo in parola è stato censurato dalla cooperativa appellante sul rilievo dell'omessa detrazione della somma di € 552,31, che si dice corrisposta per la retribuzione del mese di marzo 2016.
Si tratta di evidente eccezione di pagamento, che onera l'eccipiente di dar prova del correlato fatto costitutivo.
Nondimeno, questa prova non è stata offerta dall'appellante neppure nel grado, dal momento che la busta paga in questione non è sottoscritta dalla né emerge dagli atti il documento che Per_1 avvalorerebbe l'avvenuto incasso della somma da parte della creditrice -o di chi per lei-.
Dunque, la statuizione impugnata va confermata anche in parte qua.
14. Con riguardo al secondo motivo di appello, osserva la Corte che la cooperativa appellante assume di aver dimostrato l'avvenuto pagamento alla lavoratrice del c.d. “terzo elemento”, in quanto si tratterebbe di emolumento conglobato nella paga oraria giusta le tabelle retributive prodotte in giudizio.
6 15. Poiché è pacifico che la cooperativa abbia retribuito la per le ore di lavoro annotate sulla busta Per_1 paga, inferiori alle 169 mensili (ossia, quelle previste per il lavoro a tempo pieno) e poiché è stato confermato in giudizio, in esito alle osservazioni svolte circa il primo motivo di appello, che l'obbligazione retributiva ha ad oggetto il compenso di 169 ore mensili di lavoro, se ne ricava che il debito dell'appellante per il titolo in esame va confermato, per ciò solo, in relazione alle ore di lavoro eccedenti quelle riportate sulle buste paga e fino a concorrenza delle 169 ore mensili.
16. Con riguardo, invece, al pagamento del “terzo elemento” in relazione alle ore di lavoro annotate sulle buste paga, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto che le predette tabelle retributive siano prive di valenza probatoria, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi loro ufficialità.
Tale ratio decidendi è condivisibile, in quanto le tabelle consistono -in effetti- in tavole contenenti lo sviluppo contabile di vari dati numerici (retribuzioni orarie e mensili, maggiorazioni percentuali), senza indicazione della fonte di questi dati, né altra loro autenticazione.
Dal canto suo, l'appellante non ha sottoposto questa ratio decidendi ad alcuna critica -sebbene doverosa ex art. 434 cpc-, con la conseguenza che, anche nel grado, le menzionate tabelle sono irrilevanti ex art. 2697 cc, risolvendosi in mere scritture che provengono dalla stessa parte cui dovrebbero giovare.
17. Si aggiunga, a ulteriore conforto delle osservazioni svolte in merito dal Tribunale, che sul prospetto di una sola tabella (quella con decorrenza 1° maggio 2015) è aggiunta manualmente la dizione
“coop”, a dire quindi che si tratterebbe delle retribuzioni per gli OTD dipendenti da cooperative, ma tale aggiunta, all'evidenza posticcia, non solo non è stata giustificata dall'appellante, ma non risulta neppure riportata sui prospetti delle altre tabelle, il che rende viepiù dubbia la fonte di tali dati e, a cascata, ne conferma l'inadeguatezza dimostrativa.
18. In favore dell'appellante non rileva neppure la difesa, secondo cui le tabelle in questione non sarebbero state contestate dalla lavoratrice nella prima difesa utile.
Invero, giusta l'art. 115 cpc l'onere di contestazione non si estende ai documenti prodotti a dimostrazione dei fatti costitutivi ovvero impeditivi ed estintivi dei diritti controversi. Di contro i documenti, ai quali la legge attribuisce valenza probatoria ex art. 2697 cc, sono impugnabili soltanto nelle forme positivamente contemplate al fine (artt. 2699 ss. cc;
art. 214 ss. cpc).
Dunque, nel caso di specie la lavoratrice non aveva alcun onere di contestare le menzionate tabelle, trattandosi di scritture invocate dalla cooperativa come mezzo di prova e, per di più -per quanto sopra evidenziato-, neppure opponibili in qualche modo alla Per_1
7 Si aggiunga, a ulteriore sostegno delle osservazioni appena svolte, che nella memoria ex art. 416 cpc la cooperativa non aveva trascritto il contenuto delle predette tabelle retributive, il che esclude a maggior ragione che i dati, in esse annotati, fossero suscettibili di contestazione giusta l'art. 115 cpc.
19. In favore dell'appellante non rileva nemmeno il censurato mancato esercizio, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori d'ufficio allo scopo di acquisire le menzionate tabelle.
Infatti, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 cpc è discrezionale, sicché è il loro esercizio -e non anche il loro mancato esercizio- a dover essere motivato, fermo restando che, nel grado, l'appellante non ha neppure lamentato di aver formulato inutilmente al Tribunale una conforme istanza. Né, peraltro, una tale iniziativa processuale risulta dagli atti del giudizio di primo grado.
20.Tanto meno l'appellante ha provveduto a colmare nel grado la lacuna indicata, giacché non ha offerto in produzione i documenti che proverebbero i fatti d'interesse, chiedendo alla Corte di acquisirli
(ossia, le tabelle ufficiali per gli OTD dipendenti delle cooperative).
21. Si aggiunga, ancora, che l'appellante ha sostenuto nel tema impugnatorio che il CPL contenente le tabelle in parola sarebbe già presente agli atti di causa, in quanto prodotto dalla lavoratrice (doc. 54 fascicolo primo grado); tuttavia, ha omesso sia di censurare -agli inevitabili negativi effetti dell'art. 434 cpc- il convincimento del Tribunale, secondo cui il contratto in questione non è applicabile alla fattispecie controversa ratione temporis, sia di considerare -in ogni caso- che il contratto provinciale presente in atti non contiene le tabelle retributive d'interesse.
22. A favore dell'appellante non rileva neanche l'evenienza che nel ricorso di appello sono state scansionate le tabelle retributive già prodotte in primo grado, perché questa operazione non supera - all'evidenza- i rilevati limiti probatori delle scritture, né tanto meno consente una “riapertura” dei termini ex artt. 416 e 115 cpc in relazione ai dati tabellari trascritti nell'atto introduttivo del grado, a tanto ostando le preclusioni e le decadenze -proprie del rito in applicazione- già consumatesi.
23. Del pari, non rilevano in favore dell'appellante neppure le varie “note esplicative” che, sempre nel ricorso ex art. 434 cpc, corredano le scansioni delle menzionate tabelle. Infatti, anche in questo caso l'appellante non ha chiarito quale sarebbe la fonte dell'interpretazione, che si vorrebbe “autentica”, dei dati tabellari di cui intenderebbe avvalersi.
24. Di poi, all'opposto di quanto ritenuto dall'appellante, va escluso che il Tribunale abbia violato l'art. 2697 ripartendo a carico della cooperativa l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto delle predette tabelle retributive.
Invero, a fronte della rivendicazione, da parte della del diritto al pagamento del “terzo Per_1 elemento”, la cooperativa ha eccepito di aver esattamente corrisposto il dovuto a tal titolo, il che, da una parte, ha sollevato la lavoratrice dall'onere di dimostrare l'an del suo credito, giacché
8 riconosciuto dalla stessa parte debitrice, e, dall'altro lato, ha onerato la cooperativa di dar riscontro in giudizio del fatto estintivo di questo diritto.
25. Infine, per completezza espositiva, vale pure aggiungere che, per formulare il giudizio di esistenza di differenze a credito del lavoratore, la Corte non si sarebbe potuta giovare di una c.t.u. contabile, dacché la consulenza è mezzo di valutazione della prova, non certo mezzo per ricercare i fatti da provare, come invece sarebbe accaduto nel caso di specie ove si fosse dato seguito all'incombente.
26. Né, peraltro, varrebbe opporre che la c.t.u. può anche acclarare i fatti, perché la consulenza c.d.
“percipiente” è ammessa ove i fatti non siano accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari e non certo, come nel caso di specie, se i fatti, sebbene suscettibili di facile e pronta dimostrazione documentale, non sono accertabili per omesso assolvimento del relativo onere probatorio.
27. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
28. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza nei confronti degli appellati costituiti in giudizio (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (determinato secondo il principio del disputatum);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
- senza aumento per il numero delle parti, considerata la sovrapponibilità delle posizioni processuali degli appellati.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite nei confronti degli altri appellati, che sono rimasti contumaci in giudizio.
29. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
9 Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere a e a le spese del giudizio di Controparte_1 Controparte_2 secondo grado, che liquida unitariamente in € 5.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti di e . Controparte_3 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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